Disposizioni
speciali
Art. 213 - Comando
di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle
cinquanta tonnellate
1. Le navi da
diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate
possono essere
comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotti anni di
età ed ottenuta
l'abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
2. L'abilitazione al
comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle
associazioni
nautiche, autorizzate dal ministro dei trasporti e della navigazione, ai
propri soci, tanto
per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle
associazioni.
3. Le persone
abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera
per la manovra delle
nave stessa.
4. L'abilitazione di
cui ai commi precedenti non è richiesta per comandare navi da
diporto a vela di
stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi
di stazza lorda
superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque,
partecipanti a
regate.
5. A comandare o a
prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza
lorda non superiore
alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere
ammessi, dalle
associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto
anni, ma non dei
quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la
tutela.
Art. 214 - Comando e
condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non
superiore alle
venticinque tonnellate
Le navi da diporto a
motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate
possono essere
comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni
di età ed ottenute
le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali.
Tali abilitazioni
non sono necessarie per comandare e condurre navi munite di
cilindrata non
superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza
non superiore a
undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo.
Art. 215 - Condotta
di battelli a remi
Per la condotta di
battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione.
Art. 216 - Personale
di camera e di famiglia
Sulle navi da
diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a
vela, alle
venticinque se a motore, possono essere imbarcate, in qualità di personale
di camera e di
famiglia, persone non appartenenti alle gente di mare o al personale
navigante della
navigazione interna, purchè già al servizio del proprietario della
nave.
Art. 217 -
Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche
riconosciute
I soci delle
associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da
diporto di stazza
lorda non superiore alle venticinque tonnellate.
Art. 218 - Pesca con
navi da diporto
Alle navi da diporto
è consentito esercizio della pesca, purchè non a scopo di lucro,
con le modalità
stabilite dal regolamento.
Art. 219 - Pesca
marittima
E' considerata pesca
marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca
nell'ambito del
demanio marittimo.
Art. 220 - Categorie
della pesca
La pesca si
distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera,
pesca mediterranea,
pesca oltre gli stretti.
Art. 221 - Riserva
della pesca ai cittadini
1. La pesca nel mare
territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca
nazionale, salvo
speciali convenzioni internazionali.
2. Tuttavia con
decreto del Presidente della Repubblica possono essere autorizzati
cittadini e navi di
Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la
pesca nelle acque
predette.
Art. 222 -
Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca
Le disposizioni
riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano
anche allo
stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per
l'allevamento dei
pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di
corallo o di spugne,
e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del
mare territoriale
occorrente per fini di pesca.
Art. 223 - Autorità
competente per la vigilanza sulla pesca
1. All'applicazione
delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei
regolamenti sulla
pesca marittima provvede l'amministrazione dei trasporti e della
navigazione, salve
le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
2. Le autorità
marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto
alle esigenze della
navigazione.
Art. 224 - Riserva
del cabotaggio e del servizio marittimo
Il cabotaggio tra i
porti della Repubblica, nonchè il servizio marittimo dei porti, delle
rade e delle spiagge
sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente
stabilito da
convenzioni internazionali.
Art. 225 -
Concessione di servizi
1. I servizi
pubblici di linea di trasporto di persone o di cose sono esercitati per
concessione.
2. E' parimenti
necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di
rimorchio e di
quelli di traino con mezzi meccanici.
3. I diritti e gli
obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere
fornito, le tariffe
e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di una
cauzione sono
stabiliti nella relativa convenzione.
4. Le norme relative
alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal
regolamento.
Art. 226 -
Autorizzazione di servizi
1. I servizi di
trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui
all'articolo
precedente, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta
all'esercizio della
navigazione interna.
2. Le forme e i
limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Art. 227 -
Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza
Nei casi ed entro i
limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggiamenti sono
autorizzati al
trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall'ufficio di
iscrizione sulla
licenza.
Art. 228 -
Annotazione nei registri di iscrizione
L'atto di
concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti
devono
essere annotati nei
registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Art. 229 - Tariffe
1. Il ministro per i
trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all'art. 226, e fissa
i massimi e i minimi
delle tariffe.
2. In caso di
contravvenzione l'autorizzazione può essere revocata.
Art. 230 -
Caratteristiche delle navi
Le caratteristiche
tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite
dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art. 231 -
Regolamenti comunali
La navigazione nei
corsi e negli specchi d'acqua, che attraversano centri abitati o
sono nelle vicinanze
dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme
stabilite da
regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti e della
navigazione di
concerto con quello per gli interni.
|