Degli
atti di stato civile in corso di navigazione marittima
Art.
203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile
1.
Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le
funzioni di
ufficiale
dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato
civile.
2.
Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi
ancorata
in
un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente
autorità
nella
Repubblica, o di quella consolare all'estero.
Art.
204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita
Il
comandante della nave marittima pụ procedere alla celebrazione del
matrimonio
nel
caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.
Art.
205 - Atti di stato civile compilati a bordo
1.
Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti
sul ruolo di
equipaggio.
2.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonchè
dell'avvenuta
iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta
menzione
nel giornale generale e di contabilità.
Art.
206 - Scomparizione in mare
1.
Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il
cadavere,
il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze
della
scomparizione e le ricerche effettuate.
2.
Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.
3.
Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale,
nonchè
dell'eseguita
iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione
nel
giornale generale e di contabilità.
Art.
207 - Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare
Copia
degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati
a
bordo
deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel
primo
porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare,
unitamente
ad
un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel
giornale
generale.
Art.
208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari
1.
Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del
giornale
generale,
dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei
processi
verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo
porto
di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare.
2.
Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del
comandante
e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni
prescritte
per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le
circostanze
della
scomparizione a norma dell'articolo 206.
3.
Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all'approdo
di
una
nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in
tal
caso
nel processo verbale i motivi della omissione.
Art.
209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio
1.
In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di
scomparizione
provvedono
le autorità marittime o consolari.
2.
I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in
acque
territoriali,
dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il
sinistro
medesimo,
o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior
parte
dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita
presunta,
gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave.
3.
Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni
dei
naufraghi,
e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti
nell'articolo
162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano,
in
base alle circostanze, ritenersi perite.
Art.
210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti
1.
Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a
norma
delle
disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie
degli
atti
di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati
dai
comandanti
delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei
processi
verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale.
2.
Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali
compilati
a norma degli articoli precedenti.
Art.
211 - Conseguenze della scomparizione in mare
1.
Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano
gli
estremi
di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145
dell'ordinamento
dello stato civile e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali
a
giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano
ritenersi
perite,
il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale,
provvede
a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.
2.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore
della
Repubblica,
ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla
competente
autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le
conseguenze
della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV,
capo
II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la
morte
presunta
a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico
ministero
o di alcuna delle persone a cị legittimate.
Art.
212 - Autorizzazione del tribunale
Le
autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con
decreto,
assunte,
ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.
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