Della
polizia della navigazione
Art.
179 - Nota di informazioni all'autorità marittima
1.
All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire
al
comandante
del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale
risultino
il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave,
il nome
dell'armatore
e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del
carico,
nonchè l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci
pericolose,
il
numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei
passeggeri,
brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora
prevista per la
partenza
della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la
posizione
della nave nel porto, nonchè gli altri elementi richiesti in base a
disposizioni
legislative
o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del ministro dei
trasporti
e della navigazione.
2.
Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una
dichiarazione
del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di
sicurezza,
di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da conseguirsi, o
da
trasmettersi
con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare.
3.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la
sosta
della
nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà
provvedere
a
fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di
cui al
primo
comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la
dichiarazione
integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni
impartite
dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di
impossibilità
di
procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e
motivata
notizia
nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità
consolare
nel
successivo porto di approdo.
4.
Il ministro dei trasporti e della navigazione può, con proprio decreto,
stabilire
norme
speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione
da
diporto
o di uso privato, nonchè per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.
Art.
180 - Verifiche ed ispezioni
1.
Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo
verificare il
contenuto
della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal
comandante
della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli
altri
documenti di bordo.
2.
Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i
relativi risultati
dovranno
essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni
impartite.
Art.
181 - Rilascio delle spedizioni
1.
La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
comandante
del
porto o dell'autorità consolare.
2.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto -
con
indicazione
dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene
consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici al comandante della
nave,
il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo.
3.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o
il
comandante
della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia,
da
quelle per la sicurezza della navigazione, nonchè agli obblighi relativi
alle visite ed
alle
prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni
non
possono
essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave
non
ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto
al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni
eventualmente
richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonchè
in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.
Art.
182 - Denunzia di avvenimenti straordinari
1.
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi
alla nave, alle
persone
che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto
deve
farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare, allegando
un
estratto
del giornale nautico con le relative annotazioni.
2.
Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata
fatta
annotazione,
l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del
comandante
e ne redige processo verbale.
3.
Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie
sui
fatti
denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi
alla
autorità
giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la
verifica
della
relazione di eventi straordinari.
Art.
183 - Informazioni eventuali circa il viaggio
1.
Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o
consolare le
informazioni
che gli siano richieste circa il viaggio.
2.
E'inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità,
per gli
accertamenti
che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e
passeggeri.
Art.
184 - Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna
1.
Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità
portuale o
consolare,
deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della
nave,
la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone
dell'equipaggio e la
durata
della sosta.
2.
L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto
della
denuncia
fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte,
dei
libri e degli altri documenti di bordo.
3.
Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle
eventuali
osservazioni
effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza
dall'ultima
località in cui abbia sede un'autorità portuale o consolare si siano
verificati
eventi
straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il
comandante
deve farne denuncia all'autorità portuale o consolare; l'autorità predetta
provvede
a norma dell'articolo 182, secondo comma.
4.
Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla
navigazione
interna
o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il
viaggio,
e
a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per gli
accertamenti di
cui
all'articolo 183.
5.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della
navigazione
interna
in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi
autorizzati per il
trasporto
di persone in conto terzi.
Art.
185 - Navi straniere
Se
accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del
presente
capo
si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.
Art.
186 - Autorità del comandante
Tutte
le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante
della
nave.
Art.
187 - Disciplina di bordo
1.
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e
uniformarsi
alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.
2.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio
della
loro
attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al
comandante
del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può
impedire
che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo
che
urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
dell'equipaggio
bordo.
3.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi
pubblici di
linea
o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni
stabilite da
leggi
e regolamenti speciali.
Art.
188 - Autorizzazione per scendere a terra
I
componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione
del
comandante
o di chi ne fa le veci.
Art.
189 - Deficienza delle razioni di viveri
1.
Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti
dalle
associazioni
sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono
provvedere
ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte
all'equipaggio.
2.
Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante
di
prendere
immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione
provvedono
d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da
ipoteca
sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non
indispensabili
per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso
rispettivamente
all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose
predette.
3.
Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità
consolare
in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad
essi
corrisposte.
4.
Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è
tenuto a
indennizzare
gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.
Art.
190 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo
I
componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle
persone
imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di
abbandonare
la nave.
Art.
191 - Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero
In
caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne
siano
richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero
dall'autorità
preposta
alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera
per
il ricupero dei relitti.
Art.
192 - Imbarco di passeggeri infermi
1.
L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque
pericolose
per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo
è
sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti.
2.
A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie,
dalla
competente
autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma
precedente.
Art.
193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici
1.
Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonchè di merci
pericolose
in
genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere
effettuato
senza
l'autorizzazione data dal comandante del porto o dell'autorità consolare
secondo
le norme del regolamento.
2.
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto
all'autorizzazione
del
comandante del porto o dell'autorità consolare.
Art.
194 - Imbarco di merci vietate e pericolose
1.
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di
polizia, il
comandante
della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate
ovvero
rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle
convenientemente
fino
all'arrivo nel primo porto di approdo.
2.
Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate
cose
di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o
divenga in
corso
di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il
carico,
se
non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di
destinazione.
3.
Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono
essere
dal
comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità
consolare.
Art.
195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in
viaggio
1.
In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti
appartenenti
alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della
nave
fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o
all'autorità
consolare.
2.
Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi
stabiliti
dal
regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la
deperibilità delle
cose
lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al
deposito
del ricavato per conto di chi spetta.
3.
Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto
valere i
propri
diritti, la somma è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza
marinara o
alle
casse di soccorso del personale della navigazione interna.
4.
Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal
regolamento.
Art.
196 - Componenti dell'equipaggio soggetti a obbligo di leva
I
componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle
armi non
possono
essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente
autorità,
a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella
Repubblica.
Art.
197 - Rimpatrio di cittadini italiani
1.
Nelle località estere ove non risieda un'autorità consolare il comandante
della
nave
deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si
trovassero
abbandonati.
2.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che
per
qualsiasi
motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.
3.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al
rimpatrio,
anche
per quanto concerne il rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto.
Art.
198 - Divieto di asilo
Il
comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a
persone,
anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità
per
aver
commesso un reato comune.
Art.
199 - Perdita di carte e documenti di bordo
1.
In caso di perdita di carte o di altri documenti di bordo, il comandante
della nave
deve
nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto o
all'autorità
consolare.
2.
Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal
regolamento,
carte provvisorie per proseguire la navigazione.
Art.
200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra
1.
In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia
un'autorità
consolare,
la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da
guerra
italiane.
2.
A tal fine i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi
mercantili
informazioni
di qualsiasi genere, nonchè procedere a visita delle medesime e ad
ispezione
delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono
condurre
le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o
nel
porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.
3.
Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane
esercitano la
polizia,
a norma dei commi precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.
Art.
201 - Inchiesta di bandiera
Le
navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle
navi da
guerra
di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.
Art.
202 - Nave sospetta di tratta di schiavi
La
nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare
territoriale
estero
una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può
catturarla
e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui
risieda
un'autorità
consolare.
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