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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO PRIMO

Degli organi amministrativi 

della navigazione 

Della polizia della navigazione

 

Art. 179 - Nota di informazioni all'autorità marittima

1. All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al

comandante del porto o all'autorità consolare una comunicazione, dalla quale

risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome

dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del

carico, nonchè l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose,

il numero e la nazionalità dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri,

brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la

partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la

posizione della nave nel porto, nonchè gli altri elementi richiesti in base a disposizioni

legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del ministro dei

trasporti e della navigazione.

2. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una

dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di

sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da conseguirsi, o da

trasmettersi con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare.

3. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta

della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere

a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al

primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la

dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni

impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità

di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata

notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare

nel successivo porto di approdo.

4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può, con proprio decreto, stabilire

norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da

diporto o di uso privato, nonchè per altre categorie di navi adibite a servizi

particolari.

Art. 180 - Verifiche ed ispezioni

1. Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il

contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal

comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli

altri documenti di bordo.

2. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati

dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni

impartite.

Art. 181 - Rilascio delle spedizioni

1. La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante

del porto o dell'autorità consolare.

2. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con

indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che

viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici al comandante della

nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo

approdo.

3. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il

comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia,

da quelle per la sicurezza della navigazione, nonchè agli obblighi relativi alle visite ed

alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non

possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave

non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha

provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni

eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,

nonchè in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.

Art. 182 - Denunzia di avvenimenti straordinari

1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle

persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto

deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorità consolare, allegando un

estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

2. Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta

annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del

comandante e ne redige processo verbale.

3. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui

fatti denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla

autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica

della relazione di eventi straordinari.

Art. 183 - Informazioni eventuali circa il viaggio

1. Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o consolare le

informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

2. E'inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli

accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e

passeggeri.

Art. 184 - Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

1. Il comandante della nave, all'arrivo in località ove sia una autorità portuale o

consolare, deve denunciare all'autorità stessa la provenienza e la destinazione della

nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la

durata della sosta.

2. L'autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della

denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte,

dei libri e degli altri documenti di bordo.

3. Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali

osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza

dall'ultima località in cui abbia sede un'autorità portuale o consolare si siano verificati

eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il

comandante deve farne denuncia all'autorità portuale o consolare; l'autorità predetta

provvede a norma dell'articolo 182, secondo comma.

4. Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità preposta alla navigazione

interna o all'autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio,

e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per gli accertamenti di

cui all'articolo 183.

5. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione

interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il

trasporto di persone in conto terzi.

Art. 185 - Navi straniere

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente

capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.

Art. 186 - Autorità del comandante

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante

della nave.

Art. 187 - Disciplina di bordo

1. I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e

uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

2. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della

loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al

comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può

impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo

che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente

dell'equipaggio bordo.

3. Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di

linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da

leggi e regolamenti speciali.

Art. 188 - Autorizzazione per scendere a terra

I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del

comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 189 - Deficienza delle razioni di viveri

1. Il comandante del porto e l'autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle

associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell'equipaggio, devono

provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte

all'equipaggio.

2. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di

prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione

provvedono d'ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da

ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non

indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso

rispettivamente all'armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose

predette.

3. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l'autorità

consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad

essi corrisposte.

4. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l'armatore è tenuto a

indennizzare gli aventi diritto a norma dell'articolo 308.

Art. 190 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo

I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle

persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di

abbandonare la nave.

Art. 191 - Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne

siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità

preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera

per il ricupero dei relitti.

Art. 192 - Imbarco di passeggeri infermi

1. L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque

pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo

è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti.

2. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla

competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma

precedente.

Art. 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

1. Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonchè di merci pericolose

in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato

senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dell'autorità consolare

secondo le norme del regolamento.

2. L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione

del comandante del porto o dell'autorità consolare.

Art. 194 - Imbarco di merci vietate e pericolose

1. Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il

comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate

ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente

fino all'arrivo nel primo porto di approdo.

2. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate

cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in

corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico,

se non sia possibile custodire le cose stesse fino all'arrivo nel porto di destinazione.

3. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere

dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all'autorità

consolare.

Art. 195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

1. In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti

appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della

nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o

all'autorità consolare.

2. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti

dal regolamento. Decorso l'anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle

cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al

deposito del ricavato per conto di chi spetta.

3. Decorsi cinque anni dall'avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i

propri diritti, la somma è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o

alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

4. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

Art. 196 - Componenti dell'equipaggio soggetti a obbligo di leva

I componenti dell'equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non

possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente

autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella

Repubblica.

Art. 197 - Rimpatrio di cittadini italiani

1. Nelle località estere ove non risieda un'autorità consolare il comandante della

nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero

abbandonati.

2. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per

qualsiasi motivo l'autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

3. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio,

anche per quanto concerne il rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto.

Art. 198 - Divieto di asilo

Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a

persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per

aver commesso un reato comune.

Art. 199 - Perdita di carte e documenti di bordo

1. In caso di perdita di carte o di altri documenti di bordo, il comandante della nave

deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto o

all'autorità consolare.

2. Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal

regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

Art. 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra

1. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorità

consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra

italiane.

2. A tal fine i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili

informazioni di qualsiasi genere, nonchè procedere a visita delle medesime e ad

ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono

condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o

nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare.

3. Nei porti ove risiede un'autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la

polizia, a norma dei commi precedenti, su richiesta dell'autorità medesima.

Art. 201 - Inchiesta di bandiera

Le navi mercantili nazionali devono obbedire all'intimazione di fermata delle navi da

guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.

Art. 202 - Nave sospetta di tratta di schiavi

La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale

estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla

e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda

un'autorità consolare.

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