navigazione interna.
3. Le
disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia
diversamente
disposto,
anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla
navigazione
o al traffico in acque marittime o interne.
Art.
137 - Ammissione delle navi alla navigazione
1.
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei
registri tenuti
dagli
uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.
2.
Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono
ai
prescritti
requisiti di individuazione e di nazionalità.
3.
Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e
i galleggianti
sono
individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede
l'ufficio
d'iscrizione.
Art.
138 - Stazzatura nella Repubblica
1.
Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura
delle navi
marittime
è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato
del
ministero
dei trasporti e della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri
periti
stazzatori
abilitati a norma del regolamento.
2.
Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla
stazzatura delle
navi
per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono
l'ispettorato
compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti
speciali.
3. La
stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti
speciali.
4.
Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso
l'ufficio del porto
d'iscrizione
della nave.
Art.
139 - Stazzatura all'estero
1. Il
ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare la stazzatura
all'estero
delle
navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da
bandiera
estera,
quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri
prima
di
approdare nella Repubblica.
2. La
stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti
e della
navigazione,
essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve
essere
nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il
termine
stabilito dal regolamento.
Art.
140 - Nome delle navi maggiori
1. Le
navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
2. Il
nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in
qualsiasi
matricola
della Repubblica.
3.
L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del
ministro
dei trasporti e della navigazione.
4. Le
norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel
cambiamento
del nome, sono stabilite dal regolamento.
Art.
141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti
1. Le
navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
2. Le
navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a
propulsione
meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della
navigazione
interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre
che
dal numero, anche da un nome.
3. Il
nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già
registrato
nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il
proprietario
nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal
regolamento.
Art.
142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo
Il
nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo
dell'ufficio
di
iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal
regolamento
Art.
143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane
1.
Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle
matricole o nei
registri
indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota
superiore
a dodici carati:
a) a
cittadini italiani;
b) a
persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
c) a
società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della
marina
mercantile
e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga
richiesta
l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la
prevalenza di
interessi
nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite
all'estero,
si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice
civile
ed
abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da
persona
munita
di procura institoria.
2.
Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli
interessi
nazionali
negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente
quando
sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza
dei
soci;
nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e,
nelle
società
per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli
amministratori,
tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonchè la
maggioranza
dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite
all'estero,
le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello
Stato
devono essere cittadini italiani.
3.
Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato
istitutivo
della
Comunità economica europea.
Art.
144 - Stranieri e società equiparati
Per
motivi di interesse nazionale il ministro dei trasporti e della navigazione
può, con
decreto
emanato di concerto col ministro per il tesoro e con quello per l'industria,
il
commercio
e l'artigianato, equiparare ai cittadini e alle società di cui al
precedente
articolo,
stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e
società
costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo
precedente,
nonchè società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la
sede
dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.
Art.
145 - Navi iscritte in registri stranieri
1.
Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali
le navi che
risultino
già iscritte in un registro straniero.
2.
Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono
ottenere
l'iscrizione
in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un
registro
straniero
ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
3.
Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione
e il
completamento
delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui
all'art.
224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del ministro dei
trasporti
e della navigazione.
Art.
146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti
1. Le
navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di
compartimento
marittimo
e dagli altri uffici designati dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
2. Le
navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici
di
compartimento
e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
3.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri
sono tenuti
dagli
ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.
Art.
147 - Designazione di rappresentante
1. Il
proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio
di
iscrizione
della nave, deve designare un rappresentante ivi residente presso il quale,
nei
confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato.
2.
Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio
della
navigazione
interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte
del
proprietario di nave minore o di galleggiante.
Art.
148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque
straniere
Le
navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla
navigazione
in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti
dall'autorità
consolare.
Art.
149 - Abilitazione delle navi alla navigazione
1. Le
navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei
registri sono
abilitati
alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.
2. A
tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito
da un
passavanti
provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.
Art.
150 - Atto di nazionalità
1.
L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica
dal
direttore
marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di
cui
all'articolo
148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.
2.
L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche
principali, la stazza
lorda
e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.
Art.
151 - Rinnovazione dell'atto di nazionalità
L'atto
di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la
stazza,
ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.
Art.
152 - Rilascio del passavanti provvisorio
1. Il
passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova
costruzione
che siano immatricolate nella Repubblica o all'estero e, anche prima
della
immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano
ai
requisiti
di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti è
rilasciato
inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato smarrito o
distrutto.
2. Il
passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i
quali sono
tenute
le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.
3. Le
autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in
rapporto al
tempo
necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata
non può
essere
superiore ad un anno.
Art.
153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti
1. La
licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione
della nave
minore
o del galleggiante.
2. La
licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la
stazza
lorda
e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e
l'ufficio
d'iscrizione, nonchè, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.
3.
Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori
è
rilasciata
una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art.
154 - Rinnovazione della licenza
In
caso di mutamento del proprietario, nonchè di cambiamento del numero, della
stazza,
del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante,
la
licenza
deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di
mutamento
del nome previsto nell'art. 141.
Art.
155 - Uso della bandiera
Le
navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la
bandiera
italiana.
Art.
156 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione
1. Il
proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne
dichiarazione
all'ufficio
d'iscrizione della nave, se la nave si trova nella Repubblica o
all'autorità
consolare,
se la nave si trova all'estero.
2.
L'autorità che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della
dichiarazione
medesima
mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli
annunzi
legali, invitando gli interessati a far valere, entro sessanta giorni, i
loro
diritti,
e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del ministro
dei
trasporti
e della navigazione.
3.
L'autorizzazione è data a giudizio discrezionale del ministro dei trasporti
e della
navigazione.
Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse
opposizioni,
o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave
l'autorizzazione
può essere data al proprietario solamente dopo che l'opposizione sia
stata
respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati
soddisfatti, o
i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito
le
provvidenze,
disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione
interna
per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e
dall'autorità
giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per salvaguardia degli
interessi
dei creditori.
4. In
caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il ministro può concedere
l'autorizzazione
a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di
cui
al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto
soddisfacimento
od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla
matricola
o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di
eventuali
diritti
non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi
tecnici
dell'amministrazione
dei trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al
pagamento
dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556,
nonchè
degli
altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.
5.
Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, sono stabilite
in via
generale
le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di
cui al
precedente
comma.
6. Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione
della
nave
a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno
Stato
che
consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo
di
locazione,
con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149.
L'ufficio
di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di
iscrizione
della nave e sull'atto di nazionalità.
7.
L'autorità che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti
di bordo.
Art.
157 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di
successione, di
aggiudicazione
o di perdita di nazionalità del proprietario
1.
Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa
di
morte,
l'erede o il legatario, entro sessanta gionri dall'accettazione
dell'eredità, o
dall'acquisto
del legato, deve farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o,
all'estero,
all'autorità consolare.
2.
L'autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a
conoscenza
di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'affissione negli
uffici
di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso
col quale
si
invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti,
e promuove
l'autorizzazione
a dismettere la bandiera.
3. Il
ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma
dell'articolo
precedente.
4. Se
l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita
giudiziale
della
nave. Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del
documento
di autorizzazione ritira i documenti di bordo.
5. Le
stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero,
e
nel
caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il
termine per la
denuncia
decorre rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della
perdita
della cittadinanza italiana.
Art.
158 - Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai diciotto carati
1.
Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone
fisiche o
giuridiche,
o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo
143,
raggiunga
i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone,
fisiche
o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte,
tanti carati
quanti
sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti
da
parte
dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.
2. La
cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è
verificata.
3.
Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l'ufficio
d'iscrizione
della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto
l'eccedenza,
fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di
nazionalità
prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno
concorso
all'eccedenza.
Art.
159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati
1.
Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone,
enti o
società,
che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a
superare
i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione
negli
uffici
del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso
con il
quale
si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro
diritti e
promuove
l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
2. Il
ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma
dell'articolo
157.
3. Se
l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del
documento di
autorizzazione
ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di
iscrizione
promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di
stranieri
ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale
dei
carati
che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma.
Art.
160 - Demolizione volontaria della nave
1. Il
proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne
dichiarazione
all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o
all'autorità
consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo.
L'autorità
provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste
nell'articolo
156.
2.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni
dai
creditori,
ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave,
l'autorizzazione
può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta
con
sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i
diritti estinti,
ovvero,
in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte
dall'autorità
marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari
dell'equipaggio
e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria,
su
domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei
creditori.
3.
Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia
necessaria
per
ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o
dall'ispettorato
compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando
sia
stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre
condizioni
e
modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156.
4. Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai
galleggianti
di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica,
o alle venticinque in ogni altro caso.
Art.
161 - Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio
1.
Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato
compartimentale,
ovvero,
per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione
prevista
dal
regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio
d'iscrizione
della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori
occorrenti
alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso
previsto
dalla legge.
2.
Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad
altro uso,
ovvero
quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò
sia
ritenuto
opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per
eseguirla.
3.
Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta
fa
eseguire
la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.
Art.
162 - Perdita presunta
Trascorsi
quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a
propulsione
meccanica,
ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno
successivo
a quello in cui risale l'ultima notizia.
Art.
163 - Cancellazione della nave dal registro d'iscrizione
1. La
nave è cancellata dal registro d'iscrizione quando:
a) è
perita o si presume perita;
b) è
stata demolita;
c) ha
perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
d) è
stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime
di
sospensione
a seguito di locazione a scafo nudo.
2. La
nave maggiore è cancellata dalla matricola, anche quando ne è stata
effettuata
l'iscrizione
nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è
cancellata
dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori.
Le
navi
marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai
relativi
registri
quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della
navigazione
interna e in quelli delle navi marittime.
3.
All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, quando
non vi
abbia
già provveduto a norma degli articoli precedenti.
Art.
164 - Condizioni di navigabilità
1. La
nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità,
convenientemente
armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.
2.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono
rispondere le navi,
secondo
la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per
quanto
riguarda:
a)
struttura degli scafi e sistemazione interna;
b)
galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;
c)
organi di propulsione e di governo;
d)
condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.
3. Le
stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi,
attrezzi,
arredi,
strumenti ed installazioni di bordo, nonchè quelle dei mezzi di
segnalazione,
di
salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.
4.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono
rispondere
e le
prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di
passeggeri,
nonchè
quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì
disciplinati
i servizi di bordo.
5.
L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i
documenti previsti
dalle
norme predette.
Art.
165 - Visite ed ispezioni
1.
Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente
vigilano nella
Repubblica
le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione
interna,
e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano
eseguite,
a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte,
nonchè
ispezioni
e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano
verificate
avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il
funzionamento
dei suoi organi.
2. Le
autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e
visite
straordinarie
quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate.
Possono
altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste
da
almeno
un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino
ingiustificate,
le spese relative sono a carico dei richiedenti.
Art.
166 - Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per
l'accertamento
della navigabilità
1.
Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni
di
navigabilità,
di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 164, nonchè all'assegnazione
della
linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e
con le
modalità
stabilite da leggi e da regolamenti.
2.
L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi
della
navigazione
interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.
Art.
167 - Classificazione delle navi
1.
Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale,
secondo le
modalità
stabilite da leggi e da regolamenti.
2.
Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le
quali la
classificazione
è obbligatoria.
Art.
168 - Efficacia probatoria dei certificati
I
certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o
dall'ispettorato
compartimentale
fanno fede sino a prova contraria.
Art.
169 - Carte, libri e altri documenti
1. Le
carte di bordo sono, per le navi maggiori l'atto di nazionalità e il ruolo
di
equipaggio,
per le navi minori e i galleggianti, la licenza.
2.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
a) il
certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i
certificati di
bordo
libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;
b) i
documenti doganali e sanitari;
c) il
giornale nautico;
d)
gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
3.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli
altri
documenti
prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.
Art.
170 - Contenuto del ruolo di equipaggio
Il
ruolo di equipaggio deve contenere:
1) il
nome della nave;
2) il
nome dell'armatore;
3)
l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato ai sensi
dell'articolo 267;
4)
l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
5)
l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto
individuale di
arruolamento,
nonchè del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da
esplicare
a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
6) la
descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.
Art.
171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio
1.
Sul ruolo di equipaggio si annotano:
1) i
contratti di assicurazione della nave;
2) le
visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilità;
3) il
pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
4) i
dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave;
5) i
testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
6) le
altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
2.
Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante
nell'esercizio delle
funzioni
di ufficiale dello stato civile.
Art.
172 - Annotazioni sulla licenza
1.
Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai
numeri 2, 3,
4, 5
dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice,
dalle leggi e
dai
regolamenti speciali, inserite nella licenza.
2.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle
dieci
tonnellate,
se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono
inserite
altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai
numeri 1 e
2 del
predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di
stazza
lorda
superiore alle venticinque tonnellate.
3.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni
e le
annotazioni
da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.
Art.
172 bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco
1.
Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del
successivo
articolo
327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo
armatore
e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi
pubblici di
linea
o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che,
in caso di
trasbordo,
non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di
equipaggio
o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a
bordo,
vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti
medesimi.
2.
L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:
a)
per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto
cosiddetto
alla
parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e
galleggianti
appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale
o
ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
b) ai
proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca
costiera,
locale
o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.
3.
L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima,
con
apposita
nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o
galleggiante
e le successive variazioni.
4.
Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata
tra i
documenti
di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
5.
L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere
un'unica
posizione
contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi
di
navi
interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.
Art.
173 - Giornale nautico
Il
giornale nautico è diviso nei libri seguenti:
a)
inventario di bordo;
b)
giornale generale e di contabilità;
c)
giornale di navigazione;
d)
giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.
Art.
174 - Contenuto del giornale nautico
1.
Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di
corredo e di
armamento
della nave.
2.
Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese
riguardanti
la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai
regolamenti
per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a
bordo
e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonchè gli atti e
processi
verbali
compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato
civile,
le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli
avvenimenti
straordinari
verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal
regolamento.
3.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino
percorso, le
osservazioni
meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i
fatti
inerenti alla navigazione.
4.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci,
con
l'indicazione
della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle
marche
dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo
di
carico
e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del
destinatario,
della data e del luogo di riconsegna.
5.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si
effettua la
pesca,
la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la
prevalenza
tra
le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.
Art.
175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico
1. Le
navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale
di
macchina.
2. Le
navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale
radiotelegrafico.
Art.
176 - Libri di bordo delle navi minori
1. Le
navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate,
se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono
essere
provvisti dell'inventario di bordo.
2. Le
navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal
regolamento,
devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a
servizio
pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con
le
modalità stabilite dal regolamento.
Art.
177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo
Le
norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative
annotazioni
sono
stabilite dal regolamento.
Art.
178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave
Ferme
per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli
articoli
2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative
all'esercizio
della nave fanno prova anche a favore dell'armatore], quando sono
regolarmente
effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol
trarne
vantaggio non può scinderne il contenuto.