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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO PRIMO

Degli organi amministrativi 

della navigazione 

Del regime amministrativo delle navi

 

Art. 136 - Navi e galleggianti

1. Per nave s'intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua, anche a

scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

2. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente

disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla

navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Art. 137 - Ammissione delle navi alla navigazione

1. Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti

dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.

2. Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai

prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità.

3. Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti

sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede

l'ufficio d'iscrizione.

Art. 138 - Stazzatura nella Repubblica

1. Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi

marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato del

ministero dei trasporti e della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti

stazzatori abilitati a norma del regolamento.

2. Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle

navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono

l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti

speciali.

3. La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti

speciali.

4. Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l'ufficio del porto

d'iscrizione della nave.

Art. 139 - Stazzatura all'estero

1. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare la stazzatura all'estero

delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera

estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima

di approdare nella Repubblica.

2. La stazzatura all'estero può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della

navigazione, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve

essere nuovamente eseguita in via definitiva in un porto della Repubblica, entro il

termine stabilito dal regolamento.

Art. 140 - Nome delle navi maggiori

1. Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

2. Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi

matricola della Repubblica.

3. L'imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'approvazione del

ministro dei trasporti e della navigazione.

4. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell'imposizione e nel

cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

1. Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

2. Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a

propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della

navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre

che dal numero, anche da un nome.

3. Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già

registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il

proprietario nell'imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal

regolamento.

Art. 142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l'indicazione del luogo dell'ufficio

di iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento

Art. 143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane

1. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei

registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota

superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione della marina

mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga

richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di

interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite

all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile

ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona

munita di procura institoria.

2. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi

nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente

quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei

soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle

società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza degli

amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonchè la

maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite

all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello

Stato devono essere cittadini italiani.

3. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo

della Comunità economica europea.

Art. 144 - Stranieri e società equiparati

Per motivi di interesse nazionale il ministro dei trasporti e della navigazione può, con

decreto emanato di concerto col ministro per il tesoro e con quello per l'industria, il

commercio e l'artigianato, equiparare ai cittadini e alle società di cui al precedente

articolo, stranieri domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre cinque anni e

società costituite nella Repubblica, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo

precedente, nonchè società costituite all'estero, le quali abbiano nella Repubblica la

sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.

Art. 145 - Navi iscritte in registri stranieri

1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che

risultino già iscritte in un registro straniero.

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere

l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro

straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il

completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui

all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del ministro dei

trasporti e della navigazione.

Art. 146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti

1. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento

marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di

compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

3. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti

dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.

Art. 147 - Designazione di rappresentante

1. Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di

iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente presso il quale,

nei confronti dell'autorità marittima, si intende domiciliato.

2. Nello stesso caso, l'autorità marittima e quella preposta all'esercizio della

navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte

del proprietario di nave minore o di galleggiante.

Art. 148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque

straniere

Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla

navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti

dall'autorità consolare.

Art. 149 - Abilitazione delle navi alla navigazione

1. Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono

abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.

2. A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un

passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.

Art. 150 - Atto di nazionalità

1. L'atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal

direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui

all'articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l'iscrizione.

2. L'atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza

lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.

Art. 151 - Rinnovazione dell'atto di nazionalità

L'atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la

stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.

Art. 152 - Rilascio del passavanti provvisorio

1. Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova

costruzione che siano immatricolate nella Repubblica o all'estero e, anche prima

della immatricolazione, alle navi provenienti da bandiera estera, che rispondano ai

requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole. Il passavanti è

rilasciato inoltre alle navi il cui atto di nazionalità sia andato smarrito o distrutto.

2. Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono

tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.

3. Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al

tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può

essere superiore ad un anno.

Art. 153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti

1. La licenza è rilasciata dall'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave

minore o del galleggiante.

2. La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza

lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio

d'iscrizione, nonchè, nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.

3. Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle navi minori è

rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 154 - Rinnovazione della licenza

In caso di mutamento del proprietario, nonchè di cambiamento del numero, della

stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la

licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di

mutamento del nome previsto nell'art. 141.

Art. 155 - Uso della bandiera

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell'articolo 149 inalberano la bandiera

italiana.

Art. 156 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera in caso di alienazione

1. Il proprietario che intende alienare la nave a straniero deve farne dichiarazione

all'ufficio d'iscrizione della nave, se la nave si trova nella Repubblica o all'autorità

consolare, se la nave si trova all'estero.

2. L'autorità che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione

medesima mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli

annunzi legali, invitando gli interessati a far valere, entro sessanta giorni, i loro

diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da parte del ministro dei

trasporti e della navigazione.

3. L'autorizzazione è data a giudizio discrezionale del ministro dei trasporti e della

navigazione. Tuttavia, se entro il termine di cui al comma precedente sono promosse

opposizioni, o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave

l'autorizzazione può essere data al proprietario solamente dopo che l'opposizione sia

stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o

i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le

provvidenze, disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione

interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e

dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per salvaguardia degli

interessi dei creditori.

4. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il ministro può concedere

l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di

cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto

soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla

matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali

diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici

dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fidejussione è vincolata al

pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè

degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

5. Con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, sono stabilite in via

generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al

precedente comma.

6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della

nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato

che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di

locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149.

L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di

iscrizione della nave e sull'atto di nazionalità.

7. L'autorità che consegna il documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

Art. 157 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di

aggiudicazione o di perdita di nazionalità del proprietario

1. Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di

morte, l'erede o il legatario, entro sessanta gionri dall'accettazione dell'eredità, o

dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ufficio d'iscrizione della nave o,

all'estero, all'autorità consolare.

2. L'autorità che riceve la denuncia o che, in mancanza di denuncia, viene a

conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'affissione negli

uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale

si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove

l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

3. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma

dell'articolo precedente.

4. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale

della nave. Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del

documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo.

5. Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e

nel caso che il proprietario della nave perda la cittadinanza italiana. Il termine per la

denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della

perdita della cittadinanza italiana.

Art. 158 - Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai diciotto carati

1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o

giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143,

raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone,

fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati

quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da

parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

2. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'eccedenza si è

verificata.

3. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio

d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto

l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di

nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno

concorso all'eccedenza.

Art. 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

1. Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone, enti o

società, che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a

superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli

uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il

quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e

promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede a norma del terzo comma

dell'articolo 157.

3. Se l'autorizzazione è data, l'autorità che procede alla consegna del documento di

autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione è negata, l'ufficio di

iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di

stranieri ha raggiunto la totalità dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei

carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma.

Art. 160 - Demolizione volontaria della nave

1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne

dichiarazione all'ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o

all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti di bordo.

L'autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste

nell'articolo 156.

2. Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai

creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave,

l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta

con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti,

ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte

dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari

dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria,

su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

3. Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria

per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o

dall'ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando

sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni

e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai

galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione

meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

Art. 161 - Riparazione o demolizione per ordine dell'autorità o d'ufficio

1. Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell'ispettorato compartimentale,

ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista

dal regolamento, la nave non sia più adatta all'uso cui è destinata, l'ufficio

d'iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'esecuzione dei lavori

occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso

previsto dalla legge.

2. Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso,

ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia

ritenuto opportuno, l'autorità ordina la demolizione fissando un termine per

eseguirla.

3. Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'autorità predetta fa

eseguire la demolizione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

Art. 162 - Perdita presunta

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione

meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno

successivo a quello in cui risale l'ultima notizia.

Art. 163 - Cancellazione della nave dal registro d'iscrizione

1. La nave è cancellata dal registro d'iscrizione quando:

a) è perita o si presume perita;

b) è stata demolita;

c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;

d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di

sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

2. La nave maggiore è cancellata dalla matricola, anche quando ne è stata effettuata

l'iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è

cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le

navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi

registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della

navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

3. All'atto della cancellazione l'autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi

abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.

Art. 164 - Condizioni di navigabilità

1. La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità,

convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata.

2. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi,

secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per

quanto riguarda:

a) struttura degli scafi e sistemazione interna;

b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;

c) organi di propulsione e di governo;

d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

3. Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi,

arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonchè quelle dei mezzi di segnalazione,

di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

4. Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere

e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri,

nonchè quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì

disciplinati i servizi di bordo.

5. L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti

dalle norme predette.

Art. 165 - Visite ed ispezioni

1. Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nella

Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione

interna, e all'estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano

eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonchè

ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano

verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il

funzionamento dei suoi organi.

2. Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite

straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate.

Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da

almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino

ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.

Art. 166 - Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per

l'accertamento della navigabilità

1. Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di

navigabilità, di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 164, nonchè all'assegnazione

della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le

modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

2. L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della

navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.

Art. 167 - Classificazione delle navi

1. Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le

modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

2. Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la

classificazione è obbligatoria.

Art. 168 - Efficacia probatoria dei certificati

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall'ispettorato

compartimentale fanno fede sino a prova contraria.

Art. 169 - Carte, libri e altri documenti

1. Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l'atto di nazionalità e il ruolo di

equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

2. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di

bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;

b) i documenti doganali e sanitari;

c) il giornale nautico;

d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

3. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri

documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Art. 170 - Contenuto del ruolo di equipaggio

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

1) il nome della nave;

2) il nome dell'armatore;

3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato ai sensi dell'articolo 267;

4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;

5) l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di

arruolamento, nonchè del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da

esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

Art. 171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

1. Sul ruolo di equipaggio si annotano:

1) i contratti di assicurazione della nave;

2) le visite del Registro navale italiano per l'accertamento della navigabilità;

3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;

4) i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave;

5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;

6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

2. Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle

funzioni di ufficiale dello stato civile.

Art. 172 - Annotazioni sulla licenza

1. Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai numeri 2, 3,

4, 5 dell'articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e

dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.

2. Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci

tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono

inserite altresì le annotazioni di cui all'articolo 171. Le annotazioni di cui ai numeri 1 e

2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza

lorda superiore alle venticinque tonnellate.

3. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le

annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.

Art. 172 bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco

1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo

articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo

armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di

linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di

trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di

equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a

bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti

medesimi.

2. L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto

alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e

galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale

o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;

b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera,

locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.

3. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con

apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o

galleggiante e le successive variazioni.

4. Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i

documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica

posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di

navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 173 - Giornale nautico

Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:

a) inventario di bordo;

b) giornale generale e di contabilità;

c) giornale di navigazione;

d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.

Art. 174 - Contenuto del giornale nautico

1. Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di

armamento della nave.

2. Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese

riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai

regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a

bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonchè gli atti e processi

verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato

civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti

straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal

regolamento.

3. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le

osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i

fatti inerenti alla navigazione.

4. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con

l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle

marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di

carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del

destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

5. Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la

pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza

tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.

Art. 175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

1. Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di

macchina.

2. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale

radiotelegrafico.

Art. 176 - Libri di bordo delle navi minori

1. Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci

tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono

essere provvisti dell'inventario di bordo.

2. Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal

regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a

servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con

le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo

Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni

sono stabilite dal regolamento.

Art. 178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli

articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative

all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore], quando sono

regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol

trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

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