Del
personale della navigazione
Art.
113 - Organizzazione e disciplina del personale marittimo
All'organizzazione
amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede
la
amministrazione dei trasporti e della navigazione.
Art.
114 - Distinzione del personale marittimo
Il
personale marittimo comprende:
a)
la gente di mare;
b)
il personale addetto ai servizi dei porti;
c)
il personale tecnico delle costruzioni navali.
Art.
115 - Categorie della gente di mare
La
gente di mare si divide in tre categorie:
1)
personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta,
di
macchina
e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2)
personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3)
personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Art.
116 - Personale addetto ai servizi portuali
1.
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1)
i piloti;
2)
i lavoratori portuali;
3)
i palombari in servizio locale;
4)
gli ormeggiatori;
5)
i barcaioli.
2.
Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle
caratteristiche ed alle
esigenze
del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai
servizi
dei
porti, discipinandone, ove occorra, l'impiego.
Art.
117 - Personale tecnico delle costruzioni navali
Il
personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1)
gli ingegneri navali;
2)
i costruttori navali;
3)
i maestri d'ascia e i calafati.
Art.
118 - Matricole e registri del personale marittimo
1.
La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi
portuali e il
personale
tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri.
2.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.
Art.
119 - Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
1.
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i
cittadini
italiani
di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che
abbiano
i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici
l'età
non
deve superare i quarantacinque anni.
2.
I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti
quando
siano
allievi di istituti di educazione marinara.
3.
Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle
matricole
siano
iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì
consentire
l'immatricolazione
di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando
speciali
esigenze lo richiedano.
4.
Il ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni
sindacali
competenti,
può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la
sospensione
temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
5.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di
chi esercita
la
patria potestà o la tutela.
6.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi
portuali e del
personale
tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso
indicato
dal
secondo comma dell'articolo 116, dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
7.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono
conseguire
l'iscrizione
nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che
abbiano
superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti
dal
regolamento
per tale categoria.
8.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai
sensi
del
precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.
Art.
120 - Cancellazione dalle matricole e dai registri
1.
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre
che nei
casi
previsti dagli articoli 1251, 1253 si procede per i seguenti motivi:
a)
morte dell'iscritto;
b)
dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività marittima;
c)
perdita della cittadinanza italiana;
d)
perdita permanente dell'idoneità fisica alla navigazione, accertata a
termini delle
leggi
speciali;
e)
condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a
norma del
regolamento
impediscono l'iscrizione nelle matricole;
f)
cessazione dall'esercizio della navigazione.
2.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli
iscritti che siano in
possesso
dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni
consecutivi di
interruzione
della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
3.
La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai
servizi portuali e
del
personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
Art.
121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri
1.
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle
matricole stesse a
norma
delle lettere c), ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la
reiscrizione,
quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche
se
abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti
cancellati a
norma
delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano
superato
il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della
cancellazione,
pari
al periodo di navigazione effettivamente compiuta.
2.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi
portuali e
del
personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.
Art.
122 - Documenti di lavoro del personale marittimo
1.
La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale
addetto ai
servizi
portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti
rispettivamente
di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.
2.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal
regolamento.
Art.
123 - Titoli professionali del personale marittimo
1.
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a)
capitano superiore di lungo corso;
b)
capitano di lungo corso;
c)
aspirante capitano di lungo corso;
d)
allievo capitano di lungo corso;
e)
padrone marittimo;
f)
marinaio autorizzato;
g)
capo barca;
h)
conduttore.
2.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a)
capitano superiore di macchina;
b)
capitano di macchina;
c)
aspirante capitano di macchina;
d)
allievo capitano di macchina;
e)
meccanico navale;
f)
fuochista autorizzato;
g)
motorista abilitato;
h)
marinaio motorista.
3.
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a)
medico di bordo;
b)
marconista.
4.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti dell'abilitazione
professionale
propria
a ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma
dal
regolamento,
e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti speciali.
5.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative all'esercizio della
professione
marittima
e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di
coperta
nei servizi inerenti all'esercizio della pesca.
6.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai
servizi portuali e
per
il personale tecnico delle costruzioni navali sono stabiliti dal
regolamento.
Art.
124 - Rilascio dei documenti di abilitazione
1.
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle
lettere a) e b)
del
primo e del secondo comma dell'articolo precedente è di competenza del
direttore
marittimo.
2.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali
è di
competenza
del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal
regolamento.
Art.
125 - Collocamento della gente di mare
Al
collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a
far parte
degli
equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica,
esclusivamente
ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge.
Art.
126 - Divieto di mediazione
1.
E' vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti
nelle
matricole
della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi.
Qualsiasi
compenso corrisposto per un'attività svolta in contrasto con la
disposizione
del
comma precedente può essere ripetuto.
Art.
127 - Assunzione all'estero
All'assunzione
di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi
delle
navi nazionali all'estero sovraintende l'autorità consolare.
Art.
128 - Organizzazione e disciplina del personale
All'organizzazione
amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione
interna
provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.
Art.
129 - Distinzione del personale
Il
personale della navigazione interna comprende:
a)
il personale navigante;
b)
il personale addetto ai servizi dei porti.
Art.
130 - Categoria del personale navigante
Il
personale navigante si divide in tre categorie:
1)
personale di comando e di bassa forza addetto al servizio di coperta, di
macchina
e
in genere ai servizi tecnici di bordo;
2)
personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3)
personale addetto alla piccola navigazione.
Art.
131 - Personale addetto ai servizi dei porti
1.
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1)
i lavoratori portuali;
2)
i barcaioli.
2.
Il ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione alle
caratteristiche e alle
esigenze
del traffico, può determinare altre categorie di personale dei porti,
disciplinandone,
ove occorra, l'impiego.
Art.
132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
1.
Il personale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto
di
navigazione.
2.
Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è
munito di un
libretto
di ricognizione.
3.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
4.
Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo
comma
sono
stabiliti dal regolamento.
Art.
133 - Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
1.
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i
cittadini
italiani
di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti
dal
regolamento
2.
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere
iscritti quando
imbarchino
alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.
3.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di
chi esercita
la
patria potestà o la tutela.
4.
Il ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle
matricole
siano
iscritte anche italini non regnicoli.
5.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi
portuali sono
stabiliti
dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131,
dal
ministro
dei trasporti e della navigazione.
6.
Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole
e dai
registri,
nonchè la reiscrizione nei medesimi
Art.
134 - Titoli professionali del personale
1.
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a)
capitano;
b)
capo timoniere;
c)
capo barca;
d)
conduttore di motoscafi;
e)
barcaiolo abilitato.
2.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a)
macchinista;
b)
motorista.
3.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del
primo comma
e
a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione
sul
documento
di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di
linea
o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
4.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione
professionale
propria
a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
5.
Il ministro dei trasporti e della navigazione in relazione alle
caratteristiche e alle
esigenze
dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio
della
navigazione
interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei
relativi
titoli professionali.
6.
I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi
portuali sono
stabiliti
da leggi o regolamenti speciali.
Art.
135 - Assunzione all'estero
All'assunzione
di personale navigante della navigazione interna per la formazione e
per
il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero
sovraintende
l'autorità
consolare.
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