Dell'attività
amministrativa,
della
polizia e dei servizi nei porti
Art. 62 - Movimento
delle navi nel porto
Il comandante del
porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento,
l'entrata e
l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi,
l'ammaramento, lo
stanziamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Art. 63 - Manovre
disposte d'ufficio
1. Il comandante del
porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle
navi nel porto.
2. L'autorità
medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione di ufficio delle
manovre ordinate, a spese delle navi stesse;
e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli
ormeggi.
Art. 64 - Deposito
di cose su aree portuali
1. Decorso il
termine fissato per la sosta temporanea di merci o di materiali di cui
all'articolo 50,
ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può
ordinare la
immediata rimozione delle merci e dei materiali.
2. Qualora gravi
esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori
dei casi previsti
dal comma precedente.
3. In caso di
mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la
rimozione d'ufficio
a spese dell'interessato.
Art. 65 - Imbarco e
sbarco
1. Il comandante del
porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il
carico, lo scarico e
il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
2. Le operazioni di
carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose
sono disciplinate da
leggi e regolamenti speciali.
Art. 66 - Navi e
galleggianti addetti al servizio dei porti
Il comandante del
porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento,
l'impiego delle
navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al
servizio del porto.
Art. 67 -
Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti
Il capo del
compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il
numero delle navi e
dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Art. 68 - Vigilanza
sull'esercizio di attività nei porti
1. Coloro che
esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del
demanio marittimo
sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del
comandante del
porto.
2. Il capo del
compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può
sottoporre
all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad
altre speciali
limitazioni coloro che esercitano le attività predette.
Art. 69 - Soccorso a
navi in pericolo e a naufraghi
1. L'autorità
marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un
naufragio o di altro
sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando
non abbia a
disposizione nè possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso
alle altre autorità
che possano utilmente intervenire.
2. Quando
l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi
provvedimenti
necessari sono presi dall'autorità comunale.
Art. 70 - Impiego di
navi per il soccorso
1. Ai fini
dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella
comunale possono
ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze
siano messe a loro
disposizione con i relativi equipaggi.
2. Le indennità e
il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e
ripartiti ai sensi
degli articoli 491 e seguenti.
Art. 71 - Divieto di
getto di materiali
1. Nei porti è
vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del
compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per
esigenze del
transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e
della
pesca.
Art. 72 - Rimozione
di materiali sommersi
1. Nel caso di
sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli
interessati devono
provvedere all'immediata rimozione.
2. Qualora gli
interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità
marittima possa
derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo
del compartimento
può provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla
vendita dei
materiali predetti per conto dello Stato.
3. L'interessato è
tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la
differenza tra
queste e il ricavato dalla vendita.
Art. 73 - Rimozione
di navi e di aeromobili sommersi
1. Nel caso di
sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in
località del mare
territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa
derivarne un
pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento
ordina al
proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie
spese alla rimozione
del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.
2. Se il
proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede
d'ufficio alla
rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di
stazza lorda
superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è
sufficiente a
coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la
differenza.
3. Se il ricavato
della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla
differenza
concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
4. Nei casi
d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a
spese del
proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle
trecento
tonnellate il
proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto
entro i limiti del
valore dei relitti ricuperati.
Art. 74 - Guardiani
di navi in disarmo
Per le navi in
disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei
marittimi di guardia
a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
Art. 75 - Danni alle
opere e agli impianti portuali
1. In caso di danni
cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della
navigazione, il capo
del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a
mezzo dell'ufficio
del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un
termine determinato,
le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione
da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a
spese del medesimo.
2. Quando i danni
predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può
richiedere il
versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per
le riparazioni.
Art. 76 -
Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque
1. Se l'esercizio di
impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o
di moli, ovvero di
canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli
esercenti sono
tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in
conformità delle
disposizioni impartite dal capo del compartimento.
2. Del pari gli
esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite
dalla predetta
autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli
impianti o dai
depositi.
3. In caso di
mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta
provvede di ufficio
a spese dell'interessato.
Art. 77 -
Obbligazioni dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua
1. Lungo le sponde
dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i
proprietari
frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e
gli argini
occorrenti, nonchè prendere tutte le misure necessarie ad evitare
l'interrimento dei
fondali.
2. Il capo del
compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio
tecnico comunale,
emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari
frontisti nella
costruzione e manutenzione delle opere predette.
3. In caso di
mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorità
predetta provvede di
ufficio, a spese dell'interessato.
Art. 78 - Lavori di
escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti
L'apertura di cave
di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le
sponde di canali o
di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte
all'autorizzazione
del capo del compartimento.
Art. 79 - Pesca nei
porti
Nei porti e nelle
altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca
è
sottoposto
all'autorizzazione del comandante del porto.
Art. 80 - Uso di
armi ed accensione di fuochi nei porti
Nei porti e nelle
località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti
all'autorizzazione
del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze
esplosive, nonchè
l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di
segnalamento.
Art. 81 - Altre
attribuzioni di polizia
Il comandante del
porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e
la polizia del porto
o dell'approdo e delle relative adiacenze.
Art. 82 - Disordini
nei porti e sulle navi
1. Qualora si
verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti
o nelle altre zone
del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o
in corso di
navigazione nel mare territoriale, l'autorità di pubblica sicurezza che
interviene ne
informa immediatamente quella marittima.
2. Se l'autorità di
pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l'autorità
marittima del luogo
provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo
ove sia necessario
l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze
armate, e dandone
immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, nonchè,
quando si tratti di
nave straniera, all'autorità consolare dello Stato di cui la nave
batte la bandiera.
Art. 83 - Divieto di
transito e di sosta
Il ministro dei
trasporti e della navigazione può limitare o vietare, per motivi di
ordine pubblico, il
transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale,
determinando le zone
alle quali il divieto si estende.
Art. 84 -
Ingiunzione per rimborso di spese
1. Per il rimborso
di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati,
l'autorità
marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore
competente.
2. Decorsi venti
giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che
questi abbia
eseguito il pagamento, l'autorità marittima può procedere agli atti
esecutivi.
3. Entro il termine
predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi
inerenti
all'esistenza del credito o al suo ammontare [previo versamento della
somma indicata
nell'atto di ingiunzione.
4. L'opposizione è
proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Art. 85 - Attività
amministrativa nei porti interni
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e
alla polizia nei
porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del
compartimento e del
comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente
dal capo
dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione
interna.
2. Alla vigilanza
del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68,
coloro i quali
esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali della navigazione
interna.
3. Le disposizioni
degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di
navi o materiali in
località dei laghi, dei fiumi, e di altre acque interne nelle quali, a
giudizio
dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa
derivarne
intralcio alla
navigazione.
4. La determinazione
del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta
dal comandante del
porto a norma dell'articolo 74, quando occorre per esigenze di
sicurezza.
5. L'autorità di
pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della
navigazione interna
qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine
pubblico nei porti o
nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in
porto o in corso di
navigazione su vie navigabili interne.
6. Il divieto di
transito o di sosta può essere stabilito dal ministro dei trasporti e della
navigazione anche
per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per
esigenze di ordine
pubblico.
Art. 86 -
Istituzione del servizio di pilotaggio
1. Nei porti e negli
altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta
la necessità del
servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente
della Repubblica,
una corporazione di piloti.
2. La corporazione
ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo
pilota.
Art. 87 - Pilotaggio
obbligatorio
1. Nei luoghi dove
è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso
obbligatorio con
decreto del Presidente della Repubblica.
2. Nei luoghi dove
il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari
esigenze, renderlo
temporaneamente obbligatorio.
3. Il decreto del
Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore
marittimo fissano i
limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.
Art. 88 - Vigilanza
sulla corporazione dei piloti
1.La corporazione
dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a
norma del
regolamento.
2. Il comandante del
porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la
corporazione è
provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio e,
in caso di
insufficienza, deve darne avviso al ministro dei trasporti e della
navigazione,
prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89 - Cauzione
della corporazione dei piloti
La corporazione dei
piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai
regolamenti locali.
Art. 90 - Licenze e
registro dei piloti
I piloti sono
provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono
iscritti in uno
speciale registro.
Art. 91 - Tariffe di
pilotaggio
Le tariffe di
pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti e della navigazione,
sentite le
associazioni sindacali interessate.
Art. 92 -
Attribuzioni e obblighi del pilota
1. Il pilota
suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle
manovre necessarie
per seguirla.
2. Nelle località
dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera
fino a quando la
nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia
ormeggiata nel luogo
ad essa assegnato.
3. Nelle località
dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua
opera fino a quando
ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art. 93 -
Responsabilità del pilota
Il pilota risponde
dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga
provato che tali
danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da
lui fornite per la
determinazione della rotta.
Art. 94 -
Responsabilità della corporazione dei piloti
Dei danni di cui
sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei
limiti della
cauzione.
Art. 95 -
Regolamento di pilotaggio
1. La disciplina del
servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme
per la gestione
della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonchè il
regime disciplinare
sono stabiliti dal regolamento.
2. Le norme per
l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le
associazioni
sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro dei
trasporti e della
navigazione.
Art. 96 - Marittimi
abilitati al pilotaggio
1. Nelle località
di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di
piloti, il
comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il
pilotaggio.
2. Il servizio dei
marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo
capo, in quanto
applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal
direttore marittimo.
Art. 97 - Personale
abilitato al pilotaggio
Nelle località di
approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è
esercitato da piloti
autorizzati dall'ispettorato di porto.
Art. 98 - Pilotaggio
obbligatorio
Nei luoghi dove
particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato
compartimentale può
rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99 - Norme
applicabili
Il servizio dei
piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.
Art. 100 -
Regolamenti locali
Le norme per
l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le
associazioni
sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro dei
trasporti e della
navigazione.
Art. 101 -
Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.
1. Il servizio di
rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle
navi addette alla
navigazione marittima, non può essere esercitato senza
concessione, fatta
dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
2. L'autorità
predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche
dei mezzi tecnici da
adibire al servizio.
3. Le tariffe
relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le
associazioni
sindacali interessate.
Art. 102 -
Regolamenti locali
Le norme sulla
disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono
stabilite da
regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art. 103 - Obblighi
derivanti dal contratto di rimorchio
1. Quando
all'armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da
rimorchiare, gli
obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si
riferiscono
esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.
2. Se le parti non
dispongono diversamente, la direzione della rotta e della
navigazione
s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Art. 104 -
Responsabilità durante il rimorchio
1. L'armatore del
rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono
responsabili
rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni
sofferti dal
rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da
cause loro
imputabili.
2. Dei danni
sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli
armatori degli
elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino
che tali danni non
sono derivati da cause loro imputabili.
3. Quando la
direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del
rimorchiatore, gli
armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni
causati dalle
manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi
precedenti, che i
danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli
ordini impartiti dal
comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire
l'armatore del
rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al
comandante di un
elemento rimorchiato.
Art. 105 - Obblighi
e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore
Fermo il disposto
dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi
rimorchiati
all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di
quest'ultimo e dei
suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul
contratto di
trasporto.
Art. 106 - Soccorso
prestato alla nave rimorchiata
Il rimorchiatore
che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta
un'opera eccedente
quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al
compenso previsti
nell'articolo 491.
Art. 107 - Servizi
per l'ordine e la sicurezza del porto
Oltre che nei casi
previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a
disposizione delle
autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario
all'ordine e alla
sicurezza del porto.
Art. 108 -
Disciplina delle operazioni (abrogato)
[1 Articolo
abrogato, a partire dal 19 marzo 1995, dall'art. 27 della l. 28 gennaio
1994 n. 84 come
modificato dal D.L. 12 aprile 1996, n. 202.]
Art. 109 - Uffici
del lavoro portuale
[1. Nei porti, nei
quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle
operazioni portuali
è affidata ad uffici del lavoro portuale.
2. Gli uffici del
lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro dei
trasporti e della
navigazione, previo parere del capo del compartimento, e sono
diretti da un
ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l'assistenza di un
consiglio di lavoro
portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui
predetti uffici è
esercitata dal capo del compartimento.
3. Gli uffici del
lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con
decreto del ministro
dei trasporti e della navigazione e sono diretti da un funzionario
dell'ispettorato di
porto, che svolge la propria attività, con l'assistenza di un consiglio
del lavoro portuale,
costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti
uffici è esercitata
dal capo dell'ispettorato di porto].
Art. 110 - Compagnie
e gruppi portuali
1. Le maestranze
addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in
gruppi, soggetti
alla vigilanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
2. Le compagnie
hanno personalità giuridica.
3. Alla
costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi
provvedono, per la
navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la
navigazione interna,
il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme
del regolamento.
4. Il regolamento
stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e
dei gruppi e
determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative
alla valutazione e
devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.
5. Salvo casi
speciali stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione
l'esecuzione delle
operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi.
Art. 111 - Imprese
per operazioni portuali
1. L'esercizio da
parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto
a concessione del
capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo
dell'ispettorato di
porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
2. Le autorità
predette possono determinare il numero massimo delle imprese in
relazione alle
esigenze del traffico.
3. La concessione
può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.
4. In ogni caso
l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle
operazioni portuali,
esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei
gruppi.
Art. 112 - Tariffe
delle operazioni portuali
Le tariffe e le
altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali,
nonchè per le
prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono
determinate secondo
le modalità stabilite dal regolamento.
|