Art. 28 - Beni
del demanio marittimo
Fanno parte
del demanio marittimo:
a) il lido, la
spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune,
le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o
salmastra che
almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col
mare;
c) i canali
utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Art. 29 -
Pertinenze del demanio marittimo
Le costruzioni
e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del
demanio
marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del
demanio
stesso.
Art. 30 - Uso
del demanio marittimo
L'amministrazione
dei trasporti e della navigazione regola l'uso del demanio
marittimo e vi
esercita la polizia.
Art. 31 -
Limiti del demanio marittimo
Nei luoghi,
nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i
limiti
del demanio
marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto con
quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonchè con gli altri
ministri
interessati.
Art. 32 -
Delimitazione di zone del demanio marittimo
1. Il capo del
compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga
opportuno
promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo,
invita, nei
modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che
possono avervi
interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative
operazioni.
2. Le
contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via
amministrativa
dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con
provvedimento
definitivo.
3. In caso di
accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore
marittimo dà
atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto.
4. Negli altri
casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti,
al ministro
dei trasporti e della navigazione, il quale entro sessanta giorni dalla
ricezione può
annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi,
agli
interessati per tramite del direttore marittimo.
5. In caso di
annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione
spetta al
ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per le
finanze.
6. Nelle
controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni
demaniali
spetta
esclusivamente al ministro per le finanze.
Art. 33 -
Ampliamento del demanio marittimo
1. Quando per
necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio
marittimo zone
di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso
adiacenti,
ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la
dichiarazione
di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del
ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze.
2. Il decreto
costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.
Art. 34 -
Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici
Con
provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, su richiesta
dell'amministrazione
interessata, determinate parti del demanio marittimo possono
essere
destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro
destinazione
normale.
Art. 35 -
Esclusione di zone dal demanio marittimo
Le zone
demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per
pubblici usi
del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro
dei trasporti
e della navigazione di concerto con quello per le finanze.
Art. 36 -
Concessione di beni demaniali
1.
L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico
uso,
può concedere
l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di
mare
territoriale per un determinato periodo di tempo.
2. Le
concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del
ministro
dei trasporti
e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non
a quindici
anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti
di difficile
sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di
durata non
superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile
sgombero, sono
di competenza del capo di compartimento marittimo.
Art. 37 -
Concorso di più domande di concessione
1. Nel caso di
più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra
maggiori
garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di
avvalersi di
questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un
più rilevante
interesse pubblico.
2. Al fine
della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni
demaniali
marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle
richieste
che importino
attrezzature non fisse e completamente amovibili. E'altresì data
preferenza
alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto
alle
nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti
commi, si
procede a licitazione privata.
Art. 38 -
Anticipata occupazione di zone demaniali
1. Qualora ne
riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta
dell'interessato,
consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni
del demanio
marittimo, nonchè l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio
del
richiedente, purchè questo si obblighi ad osservare le condizioni che
saranno
stabilite
nell'atto di concessione.
2. Se la
concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e
rimettere i
beni nel pristino stato.
Art. 39 -
Misura del canone
1. La misura
del canone è determinata dall'atto di concessione.
2. Nelle
concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri
fini di
pubblico
interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere
demaniale dei
beni.
Art. 40 -
Riduzione del canone
Qualora
l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario
venga ad
essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al
concessionario
non è dovuto
alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone,
salva la
facoltà prevista nel primo comma dell'articolo 44.
Art. 41 -
Costituzione d'ipoteca
Il
concessionario può, previa autorizzazione dell'autorità concedente,
costituire
ipoteca sulle
opere da lui costruite sui beni demaniali.
Art. 42 -
Revoca delle concessioni
1. Le
concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino
impianti di
difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio
discrezionale
dell'amministrazione marittima.
2. Le
concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino
impianti di
difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico
uso del mare o
per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale
dell'amministrazione
marittima.
3. La revoca
non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad
una adeguata
riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal comma dell'art. 44.
4. Nelle
concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili
l'amministrazione
marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a
corrispondere
un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle
opere quanti
sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso
l'indennizzo
non può essere superiore al valore delle opere al momento della
revoca,
detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
Art. 43 -
Domande incompatibili
Qualora una
domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti
incompatibile
con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante
interesse
pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del
Presidente
della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto
degli ultimi
due commi dell'articolo precedente.
Art. 44 -
Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione
1. In caso di
revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla
concessione
dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta
giorni dalla
notifica del provvedimento di revoca.
2. La stessa
facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della
concessione
sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini
di pubblico
interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
3. Se
l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
Art. 45 -
Modifica o estinzione per cause naturali
1. Quando, per
cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono
modificazioni
tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha
diritto ad una
adeguata riduzione del canone.
2. Qualora le
cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da
rendere
impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.
Art. 45 bis -
Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione
Il
concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa
autorizzazione
dell'autorità
competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
secondarie
nell'ambito della concessione.
Art. 46 -
Subingresso nella concessione
1. Quando il
concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione
deve chiedere
l'autorizzazione dell'autorità concedente.
2. In caso di
vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere
o impianti
costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella
concessione
senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
3. In caso di
morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della
concessione,
ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di
decadenza. Se,
per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi,
l'amministrazione
non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le
norme relative
alla revoca.
Art. 47 -
Decadenza dalla concessione
1.
L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata
esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per
mancato inizio
della gestione, nei termini assegnati;
b) per non uso
continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di
concessione, o
per cattivo uso;
c) per
mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata
fatta la
concessione;
d) per omesso
pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto
dall'atto di
concessione;
e) per abusiva
sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme
di
leggi o di
regolamenti.
2. Nel caso di
cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al
concessionario.
3. Prima di
dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale
l'interessato
può presentare le sue deduzioni.
4. Al
concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite nè per
spese
sostenute.
Art. 48 -
Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza
La revoca e la
decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite
dal
regolamento, dall'autorità che ha fatto la concessione.
Art. 49 -
Devoluzione delle opere non amovibili
1. Salvo che
sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a
cessare la
concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano
acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà
dell'autorità
concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel
pristino stato.
2. In quest'ultimo
caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine
di
demolizione, può provvedervi a termini dell'articolo 54.
Art. 50 -
Disciplina dell'uso di beni demaniali
1. Salve le
disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico
e
scarico e di
magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto
opportuno, il
capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di
pertinenze
demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o
materiali per
un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie
operazioni
portuali e ne determina i canoni relativi.
2. Le
autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la
durata.
Art. 51 -
Estrazione e raccolta di arena e altri materiali
Nell'ambito
del demanio marittimo e del mare territoriale, l'estrazione e la raccolta di
arena, alghe,
ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del
compartimento.
Art. 52 -
Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
1. Le
concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali
siano
situati anche
soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare
territoriale,
ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali
marittimi,
sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
2. Per
l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze
infiammabili o
esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro dei trasporti e
della
navigazione.
3. L'impianto
e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottposti alle
disposizioni
di polizia stabilite dall'autorità marittima. L'impianto e l'esercizio dei
depositi e
stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali
disposizioni
in materia.
Art. 53 -
Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo
Presso ogni
ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabile dal regolamento,
un registro
dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell'ambito della
circoscrizione.
Art. 54 -
Occupazioni e innovazioni abusive
Qualora siano
abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano
eseguite
innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al
contravventore
di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in
caso di
mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese
dell'interessato.
Art. 55 -
Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
1.
L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio
marittimo
o dal ciglio
dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del
compartimento.
2. Per ragioni
speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale
l'esecuzione
di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere
determinata in
misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della
Repubblica,
previo parere del Consiglio di Stato.
3.
L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione
non
ha accolta la
domanda dell'interessato.
4.
L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi
al mare
sono previste
in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità
marittima.
5. Quando
siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi
due commi del
presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo
precedente.
Art. 56 -
Competenza dell'amministrazione della navigazione interna
1. Nelle zone
dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio
della
navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l'amministrazione della
navigazione
interna
esercita la polizia e regola l'uso delle opere, degli impianti e delle altre
pertinenze ivi
esistenti.
2. I limiti
delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei
trasporti e
della navigazione, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori
pubblici e,
quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e
provinciali,
col ministro per l'interno.
Art. 57 -
Norme applicabili
1. Alle zone
portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite
per il demanio
marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.
2. Per la
dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per
l'esclusione
di zone
demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessità del
pubblico
servizio del
porto o dell'approdo.
Art. 58 -
Concessioni
1. Sono
parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le
disposizioni
stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36
a 49; 53,
limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.
2. Per le
concessioni e per l'utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone
portuali da
parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al
servizio
della
navigazione, è richiesto il consenso dell'amministrazione della navigazione
interna.
Art. 59 -
Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti
1. Le
concessioni per l'impianto e per l'esercizio di depositi e stabilimenti,
situati
anche soltanto
in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie
navigabili di
cui all'articolo 56, sono fatte dall'amministrazione della navigazione
interna con le
norme di cui all'articolo precedente.
2. L'impianto
e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle
disposizioni
di polizia stabilite dall'autorità preposta all'esercizio della navigazione
interna.
3. L'impianto
e l'esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o
esplosive sono
sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relativi, oltre che a quelle
dei due commi
precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l'autorizzazione
del ministro
dei trasporti e della navigazione.
Art. 60 -
Autorità competenti
I poteri
conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al
capo del
compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione
interna,
rispettivamente al direttore dell'ispettorato compartimentale e al capo
dell'ispettorato
di porto.
Art. 61 -
Esecuzione e manutenzione di opere portuali
L'esecuzione e
la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche
sulle sponde
dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonchà la vigilanza
sulle
opere stesse
sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.