Degli
organi amministrativi della navigazione
Art. 15 - Ministro
competente
L'amministrazione
della marina mercantile è retta dal ministro dei trasporti e della
navigazione.
Art. 16 -
Circoscrizioni del litorale della Repubblica
1. Il litorale della
Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in
compartimenti e
questi in circondari.
2. Alla zona è
preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del
compartimento, al
circondario un capo del circondario. Nell'ambito del
compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo
è anche capo del
compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio
del compartimento,
il capo del compartimento è anche capo del circondario.
3. Negli approdi di
maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del
compartimento nè
l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di
spiaggia dipendenti dall'ufficio circondariale.
4. Il capo del
compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi
dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.
Art. 17 -
Attribuzioni degli uffici locali.
1. Il direttore
marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle
altre leggi e dai
regolamenti.
2. Il capo del
compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici
marittimi
dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente
codice, dalle altre
leggi e dai regolamenti, esercitano nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni,
tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico
marittimo, che non
siano specificamente conferite a determinate autorità.
Art. 18 - Personale
dell'amministrazione marittima
1. Le funzioni
amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono
esercitate dal corpo
delle capitanerie di porto.
2. Ove se ne
riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato,
nei porti ed approdi
di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.
Art. 19 - Enti
portuali
Nei porti di
maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione
possono essere
affidati ad appositi enti costituiti con legge.
Art. 20 - Vigilanza
sulla navigazione e sul traffico all'estero
La vigilanza sulla
navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata
dalle autorità
consolari.
Art. 21 - Ministro
competente
L'amministrazione
della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è
retta dal ministro
dei trasporti e della navigazione.
Art. 22 -
Ispettorati compartimentali
1. Agli effetti
dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio
della Repubblica è
diviso in zone.
2. A ciascuna zona
è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione
civile e dei
trasporti in concessione.
Art. 23 - Uffici di
porto
1. Nei porti e nelle
altre località di maggiore importanza per la navigazione interna
sono istituiti
ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti.
2. L'ispettorato di
porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione
le attribuzioni
conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
3. Il capo
dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti
del porto ove hanno
sede.
4. Nei casi previsti
dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione
degli ispettorati di
porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti
dall'ispettorato
compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche
le attribuzioni del
capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro dei trasporti
e della navigazione.
Art. 24 -
Navigazione promiscua
1. Le navi addette
alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime,
devono osservare le
norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli
organi competenti
per la navigazione marittima.
2. Parimenti le navi
addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque
interne, devono
osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono
sottoposte alla
vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
Art. 25 -
Attribuzioni dell'autorità comunale
Nelle località ove
non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni
amministrative
relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del
regolamento dal
ministro dei trasporti e della navigazione all'autorità comunale.
Art. 26 - Navi e
galleggianti addetti al servizio urbano
1. Nei porti
comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto
esercita la
vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che
entrano nelle acque
marittime.
2. I conflitti di
competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al
servizio di tali
navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva
dal ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art. 27 - Vigilanza
sulla navigazione e sul traffico all'estero
La vigilanza sulla
navigazione e sul trafficio nazionale all'estero è esercitata dalle
autorità consolari.
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