Nota : A
decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in
lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di
conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione
produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata
eliminando i
decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Art. 1 - Fonti
del diritto della navigazione
1. In materia
di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente
codice, le
leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.
2. Ove
manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di
applicabili
per analogia, si applica il diritto civile.
Art. 2 - Mare
territoriale
1. Sono
soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste
fanno
parte del
territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi
dell'apertura
del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia
marine. Se
tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla
sovranità
dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la
linea retta
tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia
marine.
2. E' soggetta
altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di
dodici miglia
marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le
linee rette
congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale
estensione su
misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
3. Sono salve
le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da
leggi o
regolamenti ovvero da convenzioni internazionali
Art. 3 -
Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato
E' soggetto
alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della
Repubblica ed
il relativo mare territoriale.
Art. 4 - Navi
e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno
Stato
Le navi
italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non
soggetto
alla
sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.
Art. 5 - Legge
regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in
navigazione
1. Gli atti ed
i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della
navigazione in
luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono
regolati dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali,
secondo le
disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi
la legge del
luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
2. La
disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti
a
bordo di una
nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della
navigazione in
luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto
condizione di
reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile
appartiene.
Art. 6 - Legge
regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili
La proprietà,
gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli
aeromobili,
nonchè le
forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione
di
tali diritti,
sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile
Art. 7 - Legge
regolatrice della responsabilità dell'armatore e dell'esercente
1. La
responsabilità dell'armatore della nave e dell'esercente dell'aeromobile
per atti
o fatti
dell'equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o
dell'aeromobile.
La stessa
legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità
dell'armatore
o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente
assunte.
Art. 8 - Legge
regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante
I poteri, i
doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono
regolati dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
Art. 9 - Legge
regolatrice del contratto di lavoro
I contratti di
lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione
interna e del
personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o
dell'aeromobile,
salva, se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa
volontà delle
parti.
Art. 10 -
Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili
I contratti di
locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale
della nave o
dell'aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.
Art. 11 -
Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni
La
contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della
nave
dell'aeromobile.
Art. 12 -
Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o di
aeromobili
Le
obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in
altro luogo o
spazio non
soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge
nazionale
delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge
italiana.
Art. 13 -
Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e
ricupero
1. Le
obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in
alto
mare sono
regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha
prestato il
soccorso o compiuto il ricupero.
2. La stessa
legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e
ricupero fra
l'armatore o l'esercente e l'equipaggio.
Art. 14 -
Competenza giurisdizionale
Oltre che nei
casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande
riguardanti
urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in
alto mare o in
altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato
possono
proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l'aeromobile che ha
cagionato
l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le
cose
salvate o
ricuperate si trovano nella Repubblica.