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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO PRIMO

Disposizioni preliminari

Nota : A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa

espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di

conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di

conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata

eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

Art. 1 - Fonti del diritto della navigazione

1. In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente

codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi.

2. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di

applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Art. 2 - Mare territoriale

1. Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno

parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi

dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia

marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla

sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la

linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia

marine.

2. E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di

dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le

linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale

estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

3. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da

leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali

Art. 3 - Spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato

E' soggetto alla sovranità dello Stato lo spazio aereo che sovrasta il territorio della

Repubblica ed il relativo mare territoriale.

Art. 4 - Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno

Stato

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto

alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.

Art. 5 - Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in

navigazione

1. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della

navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono

regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali,

secondo le disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi

la legge del luogo dove l'atto è compiuto o il fatto è avvenuto.

2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a

bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della

navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto

condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile

appartiene.

Art. 6 - Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed aeromobili

La proprietà, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e sugli aeromobili,

nonchè le forme di pubblicità degli atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di

tali diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile

Art. 7 - Legge regolatrice della responsabilità dell'armatore e dell'esercente

1. La responsabilità dell'armatore della nave e dell'esercente dell'aeromobile per atti

o fatti dell'equipaggio è regolata dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o della responsabilità

dell'armatore o dell'esercente anche per le obbligazioni da loro personalmente

assunte.

Art. 8 - Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono

regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.

Art. 9 - Legge regolatrice del contratto di lavoro

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione

interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o

dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa

volontà delle parti.

Art. 10 - Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e aeromobili

I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati dalla legge nazionale

della nave o dell'aeromobile, salva la diversa volontà delle parti.

Art. 11 - Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni

La contribuzione alle avarie comuni è regolata dalla legge nazionale della nave

dell'aeromobile.

Art. 12 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o

spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge

nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana.

Art. 13 - Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e

ricupero

1. Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto

mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha

prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

2. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e

ricupero fra l'armatore o l'esercente e l'equipaggio.

Art. 14 - Competenza giurisdizionale

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande

riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in

alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato

possono proporsi avanti i giudici della Repubblica, se la nave o l'aeromobile che ha

cagionato l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose

salvate o ricuperate si trovano nella Repubblica.

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