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CODICE MILITARE

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LIBRO TERZO

Della esecuzione

 

Disposizioni generali.

402. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro decimo del codice di procedura penale (1), sostituito al Ministro della giustizia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non è un militare, il Ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna [648 ss. c.p.p.].
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(1) Nel testo originario era citato il libro quarto del c.p.p. del 1930.
La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l’esecuzione della pena ai sensi del comma 1 dell’art. 147, n. 1 c.p..

 

403. Pluralità di condanne per il medesimo fatto. Agli effetti del ragguaglio delle pene, a’ termini dell’art. 669 del codice di procedura penale (1), nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.
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(1) Nel testo originario era citato l’art. 579 del c.p.p. del 1930.

 

Capo II
Disposizioni speciali.

[404. Esecuzione della condanna alla pena di morte. La condanna alla pena di morte è eseguita a cura dell’Autorità militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica [428; 25, 290, 294 c.p.m.g.].
Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonché un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede] [56 trans.] (1).
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(1) V. nota sub art. 22.

 

405. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare. I regolamenti militari (1) approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all’estero.
I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione [61, 428].
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(1) Regolamento sugli stabilimenti militari di pena, d.lgt. 27 ottobre 1918.

 

406. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario. Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall’Autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell’Autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, diretta al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.
Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell’articolo 63, e l’ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.
Il procuratore militare della Repubblica designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l’invio del condannato allo stabilimento designato [656 c.p.p.].

 

407. Sostituzione di pene. Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d’ufficio o a richiesta del condannato.
Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.
Quando l’interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione [665 ss. c.p.p.].

 

408. Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena. Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dell’arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione. Quando riconosce che l’arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l’accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.
Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l’arresto.
Si osservano le disposizioni degli articoli 667 e 666 del codice di procedura penale (1), relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal [secondo comma dell’articolo 630 di detto codice] (2), il tribunale militare, per l’interrogatorio del detenuto, può delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo [628 ss. c.p.p.].
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(1) Nel testo originario erano citati gli artt. 583, 630 e 631 del c.p.p. del 1930.
(2) A detto comma non corrisponde il comma 2 dell’art. 666 del c.p.p. del 1988.

 

409. Ufficio militare di sorveglianza. (1) 1. L’ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.
3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall’articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale (2).
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(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito con modifiche, in l. 23 dicembre 1986, n. 897.
Il testo originario era il seguente:
"I regolamenti militari approvati con decreto Reale provvedono relativamente alla nomina e alla determinazione delle attribuzioni del giudice di sorveglianza".
(2) L’art. 4, l. 7 maggio 1981, n. 180: "Sezione di sorveglianza. Presso la corte militare d’appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d’appello che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell’organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell’art. 15 della presente legge, nell’ambito delle categorie indicate nell’art. 80, comma 4, della l. 26-7-1975, n. 354" è stato sostituito dall’art. 2, del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modifiche, nella l. 23 dicembre 1986, n. 897.

410. Esecuzione di pene pecuniarie. Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale [586 c.p.p.], in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

 

411. Esecuzione di pene accessorie.La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall’impiego sono eseguite dalla Autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Il pubblico ministero provvede per l’annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.

 

412. Riabilitazione. La Corte militare d’appello (1), a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell’ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.
La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 683 (2) del codice di procedura penale, [sostituito il tribunale supremo militare alla corte d’appello e il procuratore generale militare della Repubblica al procuratore generale] (3).
[La decisione del tribunale supremo militare non è soggetta a impugnazione] (3) [72, 73; 42-46 c.p.m.g.; 683 c.p.p.] (4).
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(1) Nel testo originario era citato il tribunale supremo militare. V. art. 3, ultimo comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 598, 599 e 600 del c.p.p. del 1930.
(3) I periodi tra parentesi sono abrogati dall’art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(4) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio 1988, n. 890, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 412 c.p.m.p., promossa, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..
La Corte Costituzionale con sentenza 3 maggio 1993, n. 211, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 25, comma 2, Cost., dell’art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.
La Corte Costituzionale con sentenza 3 maggio 1993, n. 211, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 11 d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, in relazione agli artt. 72 e 412 c.p.m.p.

 

Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale.

413. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario. In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all’Autorità giudiziaria ordinaria [624 ss. c.p.p.].

 

Esecuzione delle misure di sicurezza.

414. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. Per la esecuzione delle misure di sicurezza [74-76], si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, [sostituito al ricorso alla corte d’appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare] (1).
È escluso il ricorso per revisione.
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(1) Periodo abrogato dall’art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.

 

Della procedura dei tribunali militari di bordo (1)

 

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(1) Titolo soppresso per il tempo di pace dall’art. 8 l. 7 maggio 1981, n. 180.

[415. Istruzione preliminare. (1) Quando è commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili.
La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277, se più sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell’articolo 278, non commesso a bordo di una nave militare.
L’ufficiale suindicato ha le facoltà, che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria].
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(1) V. nota al titolo VII, Della procedura dei tribunali militari di bordo.

 

[416. Atti di polizia giudiziaria in territorio estero. (1) Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l’ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l’esecuzione, si rivolge alle Autorità locali e al console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.
Se il territorio estero è occupato militarmente, l’ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[417. Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare. (1) Compiuti gli atti della istruzione preliminare, l’ufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale è stato designato.
Sui risultati dell’istruzione decide il comandante della nave, se questa è isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[418. Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d’incompetenza. (1) Il comandante, che, in base ai risultati dell’istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l’archiviazione degli atti, e, qualora l’imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.
Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all’Autorità competente, a disposizione della quale trattiene l’imputato, qualora questi sia in stato di arresto].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[419. Rinvio diretto a giudizio. Il comandante, che, in base ai risultati dell’istruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dell’imputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra un’ulteriore istruzione, ordina, con decreto, che l’imputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte o con quella dell’ergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni.
Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina l’arresto dell’imputato, se questi non è già detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare] (1).
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(1) V. nota al titolo VII.

[420. Ordine di procedere alla istruzione. (1) Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario.
L’ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[421. Atti della istruzione. (1) L’ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro [324 ss.].
Spetta però al comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277 di provvedere all’emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell’imputato, alla concessione della libertà provvisoria e all’applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[422. Atti da compiersi in territorio estero. (1) Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dell’ufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della difesa (2), se la nave non si trova dislocata all’estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per l’esecuzione, alle competenti Autorità straniere, direttamente, o per mezzo del console, se ivi si trova.
Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell’ufficiale che procede all’istruzione, di chiedere l’arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della difesa (2), perché richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia].
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(1) V. nota al titolo VII.
(2) Nel testo originario della Marina.

 

[423. Chiusura della istruzione. (1) Compiuta l’istruzione, l’ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277.
Se il comandante ritiene che la procedura è incompleta, ordina una più ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.
In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[424. Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie. (1) Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell’istruzione, non è ammessa alcuna impugnazione].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[425. Riapertura della istruzione. (1) Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell’articolo 353.
La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[426. Atti preliminari al giudizio. (1) Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[427. Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento. (1) Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario.
Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[428. Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia. (1) Il comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:
1° la condanna alla pena di morte non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della difesa (2);
2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso d’impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto.
Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della difesa].
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(1) V. nota al titolo VII.
(2) Nel testo originario della Marina.

 

[429. Giudizio in contumacia. (1) Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[430. Ricorso per annullamento. (1) Fuori del caso preveduto dall’articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all’estero.
Nei casi in cui il ricorso è ammesso, il comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392.
Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[431. Revisione. (1) Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 401.
Se la revisione è ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

[432. Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena. (1) Per la sostituzione di pene a norma dell’articolo 407, per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro provvedimento relativo all’esecuzione, è competente il tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare].
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(1) V. nota al titolo VII.

 

Della estradizione

433. Estradizione dall’estero. Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare della Repubblica ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari (1).
Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare della Repubblica informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende [720 ss. c.p.p.].
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(1) A seguito della soppressione del tribunale supremo militare, operata dalla l. 7 maggio 1981, n. 180, deve intendersi ora Procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello.

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