Del
giudizio per decreto.
382.
Casi del giudizio per decreto.
Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico
ministero, se in seguito all’esame degli atti e alle investigazioni che
reputa necessarie, ritiene che all’imputato possa essere inflitta detta
pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del
tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al
dibattimento (1).
La disposizione del comma precedente si applica
anche:
[1° nei procedimenti per i delitti indicati
nei numeri 1° e 7° dell’articolo 264, per i quali la legge stabilisce
una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all’imputato
possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento]
(2);
[2° nei procedimenti per i reati indicati nel
numero 3° dell’articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena
detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria,
sempreché il pubblico ministero ritenga che all’imputato possa essere
inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una
pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento] (2);
3° in ogni altro caso espressamente preveduto
dalla legge.
Il procedimento per decreto non è ammesso nei
casi indicati nel terzo comma dell’articolo 459 del codice di procedura
penale (3).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 26
luglio 1988, n. 902 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 382 c.p.m.p. sollevata
in riferimento all’art. 25, comma 1, Cost. perché per quanto si riferisce
al P.M. è escluso che l’art. 382 c.p.m.p. attribuisca ad esso facoltà di
scelta del giudice.
(2) V. art. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167 con
il quale è stato abrogato l’art. 264 originario e sostituito con
disposizione di diverso contenuto. V. sub art. 264.
(3) Nel testo originario era citato l’art.
506 del c.p.p. del 1930.
383.
Poteri del presidente o del giudice relatore delegato.
Nei casi preveduti dai due primi commi dell’articolo precedente, il
presidente, o il giudice [relatore] (1) da lui delegato, se accoglie la
richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza
procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il
giudice [relatore] (1) da lui delegato, applica la pena in misura non
eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico
ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina,
occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.
Può anche disporre, quando la legge lo
consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della
condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.
Se il presidente, o il giudice [relatore] (1)
delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico
ministero, perché l’azione penale sia proseguita nei modi ordinari (2).
______________________________
(1) Il giudice relatore nei tribunali
militari è stato abolito dall’art. 2, comma 2, n. 2 e dall’art. 16, cpv.,
l. 7 maggio 1981, n. 180.2) La Corte Costituzionale con ordinanza 26 luglio
1988, n. 902 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 383 c.p.m.p. sollevata in
riferimento all’art. 25, comma 1, Cost.
384.
Requisiti formali del decreto penale. Opposizione.
Il decreto di condanna
contiene:
1° il nome, il
cognome e il grado del presidente, o del giudice [relatore] (1), che lo
emette;
2° le generalità
dell’imputato, e, se questi è militare, l’indicazione del grado che
riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;
3° l’enunciazione
del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell’imputazione;
4° l’indicazione
sommaria delle richieste del pubblico ministero;
5° la concisa
esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;
6° il dispositivo,
con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
7° la data e la
sottoscrizione del presidente, o del giudice [relatore] (1), e del
cancelliere.
Copia del decreto,
insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell’articolo 660
del codice di procedura penale (2), è notificata all’imputato, nei modi
stabiliti dall’articolo 347 di questo codice (3), con avvertimento che ha
facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla
notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta
giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.
Trascorso questo
termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz’altro
esecutivo.
______________________________
(1) V. nota 1 sub art. 383.
(2) Nel testo originario era citato l’art.
586 del c.p.p. del 1930.
(3) V. sub artt. 166 ss. c.p.p. L’art.
347 è stato abrogato, v. nota sub art. 347.
385.
Procedimento relativo all’opposizione.
L’opposizione è proposta dall’interessato, personalmente o per mezzo di
procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del
tribunale presso cui è in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria
di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura
l’immediata comunicazione al tribunale competente.
Nella dichiarazione di opposizione deve essere
chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d’inammissibilità,
i motivi dell’opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono
applicabili, le disposizioni degli articoli 581 e 582 del codice di
procedura penale (1).
Se l’opposizione è stata fatta fuori
termine, o è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o è priva
delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente
o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza,
inammissibile l’opposizione, e pone a carico del condannato le spese
ulteriori. [Contro questa ordinanza, l’opponente può ricorrere, nel
termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo
militare, per i motivi indicati nell’art. 387] (2).
Fuori dei casi preveduti dal comma precedente,
il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.
[Per la notificazione dell’ordinanza
preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del
difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento,, si osservano le
disposizioni dell’art. 354] (3).
Si osservano altresì le disposizioni degli
articoli 463 e 464 del codice di procedura penale (4), sostituito al pretore
il tribunale militare.
______________________________
(1) Nel testo originario erano citati gli
artt. 197 e 198 del c.p.p. del 1930.
(2) A seguito dell’entrata in vigore della
l. 7 maggio 1981, n. 180 il ricorso, in tempo di pace, è ora per
cassazione, a norma dell’art. 461, comma 6, c.p.p..
(3) Comma implicitamente abrogato. V. nota sub
art. 354.
(4) Nel testo originario erano citati gli
artt. 508 e 510 del c.p.p. del 1930.
[386.
Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento.
(1) Il procuratore generale militare della Repubblica, quando abbia notizia
che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla
legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato,
denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare.
Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del
decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare della
Repubblica competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi
ordinari].
______________________________
(1) Disposizione abrogata a seguito del
riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello
(v. art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180). V. ora art. 459, comma 3, c.p.p..
Del
ricorso per annullamento (1).
______________________________
(1)
L’art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180, ha riordinato il tribunale supremo
militare in corte militare di appello in attuazione del comma 2 della VI
disp. trans. della Costituzione. L’art. 6 della stessa legge ha dato
attuazione all’art. 111, comma 2, Cost., prevedendo il ricorso ordinario
per cassazione. Confortano questa interpretazione gli articoli 3, ultimo
comma, e 10 della l. 7 maggio 1981, n. 180 il primo dei quali ha attribuito
alla corte militare di appello la competenza del tribunale supremo militare
prevista dall’art. 45 dell’ordinamento giudiziario militare, mentre il
secondo ha convertito in appello i ricorsi pendenti presso il tribunale
supremo militare.
Peraltro la legge 7 maggio 1981, n. 180
ha abolito il tribunale supremo militare solo per il tempo di pace.
Dei
casi nei quali si può ricorrere.
[387.
Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari. (1) Salvo
che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale
supremo militare può proporsi dal pubblico ministero e dall’imputato per
i motivi seguenti:
1) inosservanza o erronea applicazione della
legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione
della legge penale;
2) esercizio da parte del giudice di una
potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero
non consentita ai pubblici poteri;
3) inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.
Il ricorso, oltre che nei casi e con gli
effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro
le sentenze pronunciate nel giudizio.
Il ricorso è inammissibile, se è proposto per
motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati].
______________________________
(1) Disposizione abrogata a seguito del
riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello
(art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180). V. ora art. 606 c.p.p.
388.
Ricorso dell’imputato.
Oltre che nei casi preveduti dall’articolo 607 del codice di procedura
penale (1), l’imputato può ricorrere anche contro la sentenza con cui il
giudice dichiara di astenersi dal pronunciare condanna a’ termini dell’art.
210 di questo codice.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato l’art.
526 del c.p.p. del 1930.
[389.
Termine per la presentazione del ricorso. (1) Il procuratore militare
della Repubblica e l’imputato possono proporre ricorso per annullamento al
tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a
quello della pronuncia della sentenza.
Quando si è proceduto in contumacia, il
termine è, per l’imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della
notificazione della sentenza].
______________________________
(1) Disposizione abrogata a seguito del
riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello;
v. nota sub capo IV di questo titolo, di questo libro.
Del
ricorso, del procedimento relativo e della sentenza.
390.
Dichiarazione di ricorso. (Abrogato)
(1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 3,
d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103. V. ora artt. 581 e 582 c.p.p. Il testo
originario era il seguente:
"Il ricorso per annullamento contro le
sentenze, sia del giudice istruttore nei casi indicati nell’articolo 348,
sia del tribunale militare, è proposto dall’imputato o dal procuratore
militare del Re Imperatore, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del
tribunale militare, sottoscritta dal dichiarante e dal cancelliere,
osservate le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura
penale".
[391.
Notificazione del ricorso del pubblico ministero all’imputato. (1) Il
ricorso proposto dal procuratore militare della Repubblica è notificato, a
pena di decadenza, all’imputato detenuto, entro tre giorni dalla
dichiarazione, per mezzo del cancelliere.
All’atto della consegna della copia, il
cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento
davanti al tribunale supremo militare, con avvertimento che, se non lo
sceglie, gli sarà nominato dal presidente dello stesso tribunale.
Di tutto deve compilarsi processo verbale.
Se l’imputato non è detenuto il cancelliere
deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della
dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data].
______________________________
(1) Articolo abrogato a seguito del
riordinamento del tribunale supremo militare in corte militare di appello
(v. art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180, ultimo comma). Per la stessa ragione
si intendono abrogati per il tempo di pace gli artt. da 391 a 399.
L’ultimo comma era stato modificato dall’art.
7, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
V. anche nota sub capo IV di questo
libro III.
[392.
Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso. (1) I motivi del
ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti
devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l’impugnazione
o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare,
nel termine di giorni dieci dall’avvenuta notificazione del deposito della
sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone all’atto la
data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette
immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale
militare della Repubblica.
Se i motivi sono stati presentati in termine,
possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dell’avviso
indicato nell’articolo 393, dal procuratore generale militare della
Repubblica o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale
supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell’albo speciale della corte
di cassazione.
Si applicano le disposizioni del secondo e del
terzo comma dell’art. 581 del codice di procedura penale (2).
I termini indicati in questo articolo sono
stabiliti a pena di decadenza].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) Nel testo originario era citato l’art.
201 del c.p.p. del 1930.
[393.
Avviso al difensore. (1) Il cancelliere del tribunale supremo militare
avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla
notificazione dell’avviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i
documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il
cancelliere da immediata comunicazione al procuratore generale militare
della Repubblica, per gli effetti indicati nel secondo comma dell’articolo
precedente].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
[394.
Fissazione dell’udienza e conseguenti provvedimenti. (1) Decorso il
termine stabilito dall’articolo precedente, il presidente del tribunale
supremo militare fissa l’udienza e designa il relatore.
Il cancelliere comunica immediatamente gli atti
al procuratore generale militare della Repubblica, e notifica al difensore l’avviso
del giorno e dell’ora stabiliti per la udienza.
Non più tardi del quinto giorno precedente a
quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei
motivi di ricorso già presentati].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
[395.
Deliberazione e sentenza. (1) [Per la deliberazione della sentenza del
tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell’articolo
370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.
La sentenza è sottoscritta dal presidente, dal
relatore e dal cancelliere.
Il dispositivo è letto dal presidente, o da un
giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con l’assistenza
dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del
rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
[396.
Annullamento senza rinvio. (1) Ferme le altre disposizioni dell’articolo
620 del codice di procedura penale (2), il tribunale supremo militare
pronuncia l’annullamento senza rinvio anche se il reato non è di
competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano
trasmessi alla Autorità competente].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) Nel testo originario era citato l’art.
539 del c.p.p. del 1930.
[397.
Annullamento con rinvio. (1) Ferme in ogni altra parte, in quanto
applicabili, le disposizioni dell’articolo 623 del codice di procedura
penale (2), se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale
militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è rinviato ad altro
tribunale militare.
Il tribunale supremo militare può anche
ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il
tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che
pronunciarono la sentenza annullata].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) Nel testo originario era citato l’art.
543 del c.p.p. del 1930.
[398.
Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto
del ricorso. (1) Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari
inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si
applica la sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 616 del codice di
procedura penale] (2).
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
(2) V. art. 616 c.p.p..
[399.
Limite dell’applicazione della pena nel giudizio di rinvio. (1) Quando
una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su
ricorso dell’imputato, il tribunale militare di rinvio può infliggere una
pena più grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non può
pronunciare condanna alla pena di morte].
______________________________
(1) V. nota sub art. 391.
Del
ricorso straordinario contro le sentenze del tribunale supremo militare.
[400.
Casi di ricorso. Presentazione dei motivi. (1) Contro la sentenza, con
la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il
ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale
militare della Repubblica e il condannato possono proporre ricorso per
cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.
Il ricorso può essere proposto in ogni tempo,
prima che la pena sia estinta.
Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è
stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione può essere
ordinata dal Ministro della giustizia.
I motivi di ricorso possono essere enunciati
nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati,
a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell’avviso
del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione].
______________________________
(1) Il ricorso straordinario per cassazione
previsto dall’art. 400 deve ritenersi implicitamente abrogato a norma
degli artt. 16, cpv. e 6, l. 7 maggio 1981, n. 180.
Capo
V
Della revisione.
[401.
Norma generale. (1) Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a
revisione nei casi e in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro
terzo, del codice di procedura penale, sostituito un giudice del tribunale
supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti:
1° la richiesta di promuovere il procedimento
di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato,
ovvero, se il condannato non è un militare, da quello da cui dipende il
comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che
pronunciò la condanna; ed è trasmessa al procuratore generale militare
della Repubblica;
2° l’istanza è promossa davanti al
tribunale supremo militare (3), il quale, se ammette la revisione, annulla
la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio
davanti ad altro tribunale militare] [629 ss. c.p.p.].
______________________________
(1) Articolo abrogato, per il tempo di pace,
dagli artt. 3, 6 e 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. V. anche nota al capo
IV di questo libro III.
(2) Il tribunale supremo militare è stato
riordinato in corte militare d’appello dall’art. 3 della l. 7 maggio
1981, n. 180.
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