Del
giudizio
Degli
atti preliminari al giudizio.
[Degli
atti preliminari al giudizio nei
procedimenti con istruzione formale]
(1).
______________________________
(1) Sezione integralmente abrogata con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
354.
Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere.
(Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 3,
d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
355.
Nomina d’ufficio del difensore all’imputato latitante.
(Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 3,
d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
356.
Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente
tecnico. (Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 3,
d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
357.
Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione.
(Abrogato) (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 3,
d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
358.
Fissazione del dibattimento e notificazione dell’avviso relativo. Il
presidente fissa il giorno e l’ora del dibattimento.
L’avviso del giorno e dell’ora fissati per
il dibattimento è notificato all’imputato e al difensore. Se l’imputato
non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la
citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.
Il termine per comparire non può essere minore
di cinque giorni, osservate le disposizioni dell’articolo 174 del codice
di procedura penale (1).
______________________________
(1) Nel testo originario era citato l’art.
183 del c.p.p. del 1930.
[Degli
atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria] (1).
______________________________
(1) Sezione integralmente abrogata con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
359.
Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del
difensore; eccezioni di nullità. (Abrogato)
(1).
(1) Articolo abrogato
dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
[360.
Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione. (1) Il
decreto di citazione a giudizio contiene:
1° le generalità dell’imputato, con le
indicazioni prescritte dall’articolo 352 e le altre atte a identificarlo;
2° la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della comparizione, e l’avvertimento all’imputato che, non comparendo,
sarà giudicato in contumacia;
3° la data e la sottoscrizione del presidente
e del cancelliere.
Per il termine a comparire si applica la
disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 358.
Il decreto di citazione è nullo, se non è
stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero,
e nei casi indicati nell’articolo 429 (2) del codice di procedura penale.
Il decreto di citazione è notificato nei modi
stabiliti dall’articolo 298].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato l’art.
412 del c.p.p. del 1930.
[Disposizioni
comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con
istruzione sommaria] (1).
______________________________
(1) Sezione integralmente abrogata con l’entrata
in vigore del c.p.p.
[361.
Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di
periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità. (1) Nei
procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o
sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due
ultimi commi dell’articolo 406 e quelle degli articoli 410, 413, 414, 415,
416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura penale.
Il presidente deve ridurre le liste
testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili
per legge o non pertinenti direttamente all’oggetto del giudizio].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
[362.
Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione. (1) Quando sia
necessario procedere all’esame di un testimonio prossimo a partire in
navigazione, il presidente, sull’istanza delle parti o anche d’ufficio,
può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell’apertura
del dibattimento, delegando all’uopo il giudice istruttore del tribunale
militare o l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La deposizione, in questo caso, è ricevuta con
giuramento].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
[363.
Notificazione all’imputato estraneo alle forze armate dello Stato;
citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici. (1)
Le notificazioni all’imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che
non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura
penale, salvo che questo codice disponga altrimenti].
Per la citazione di testimoni, periti,
interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le
disposizioni degli articoli 298 e 299].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Del
dibattimento e della sentenza.
364.
Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti
del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice
di procedura penale [470 ss. c.p.p.] relative al giudizio davanti ai
tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.
[Si applica altresì la disposizione del
penultimo comma dell’articolo 356 di questo codice] (1).
______________________________
(1) Comma conseguenzialmente soppresso per
la intervenuta abrogazione dell’art. 356.
Del
dibattimento.
365.
Comparizione dell’imputato.
Alla udienza dei tribunali militari, l’imputato deve comparire
personalmente (1).
In nessun caso l’imputato può chiedere o
consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza (1).
Se l’imputato si assenta nel corso del
dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 474, 488 e 490 del
codice di procedura penale (2).
______________________________
(1)
La Corte Cost., con sentenza del 15 luglio
1994, n. 301, ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art.
365, commi 1 e 2, del codice penale militare di pace" con riferimento
all’art. 24, comma 2, Cost..
(2) Nel testo originario erano citati gli
artt. 427, 428 e 429 del c.p.p. del 1930.
[366.
Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato. (1) Nel caso di rinvio
del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e
stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo
di questo titolo.
In conseguenza del provvedimento che rinvia il
dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico
ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi
spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei
diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti
dagli articoli 468 e 508 (2) del codice di procedura penale e la
dichiarazione preveduta dall’articolo 357 di questo codice rimangono
validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario erano citati gli
artt. 415 e 416 del c.p.p. del 1930, sostituiti dall’art. 468 del c.p.p.
vigente e l’art. 417 del c.p.p. del 1930 sostituito dall’art. 508 del
c.p.p. vigente.
[367.
Reati commessi in udienza; giudizio immediato. (1) Quando è commesso un
reato all’udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell’articolo
476 (2) del codice di procedura penale.
Si osservano le disposizioni dell’articolo
436 (3) del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell’articolo
stesso, anche quando:
1° il reato è punibile con la pena della
reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni, o con una pena militare più grave;
2° il reato è commesso all’udienza del
tribunale supremo militare].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato l’art.
435 del c.p.p. del 1930.
(3) All’art. 436 del c.p.p. del 1930 non
corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.
[368.
Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione. (1)
Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dall’articolo 357
sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima
volta le formalità per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga
opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del
dibattimento, insieme con la sentenza di merito].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
[369.
Letture permesse di deposizioni testimoniali. (1) Oltre le deposizioni
testimoniali indicate nell’articolo 511 (2) del codice di procedura
penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a
norma dell’articolo 362 di questo codice].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(1) Nel testo originario era citato l’art.
462 del c.p.p. del 1930.
Della
sentenza.
[370.
Deliberazione della sentenza. (1) Nel deliberare la sentenza, il giudice
relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma
dell’articolo 527 (2) del codice di procedura penale.
Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal
giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o a
parità di grado, dal giudice meno anziano.
Il dispositivo della sentenza è firmato dal
presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, è unito agli atti]
(3).
______________________________
(1) Articolo abrogato per effetto del
combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 2 e 16 cpv., l. 7 maggio 1981,
n. 180.
(2) Nel testo originario era citato l’art.
473 del c.p.p. del 1930.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6
marzo 1975, n. 42, ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 370 c.p.m.p., nella
parte in cui attribuisce, in sede di deliberazione e sottoscrizione della
sentenza, una posizione di preminenza al giudice relatore, il ché
presumibilmente avrebbe potuto essere in contrasto con gli artt. 101, comma
2, 107, comma 3, 108, comma 2, Cost..
371.
Requisiti formali della sentenza.
Oltre i requisiti formali richiesti dall’articolo 546 del codice di
procedura penale (1), la sentenza contiene:
1° il nome, il cognome e il grado dei giudici
che l’hanno deliberata, e l’indicazione dell’arma o corpo a cui
appartengono;
2° la indicazione del grado dell’imputato
militare e del corpo o della nave a cui appartiene [30, 31 att.].
______________________________
(1) Nel testo originario era citato l’art.
474 del c.p.p. del 1930.
372.
Decisione di astenersi dal pronunciare condanna.
Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell’articolo
210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel
dispositivo [388].
373.
Risarcimento del danno. [Con
la sentenza di condanna, l’imputato è condannato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni cagionati dal reato.
Il giudizio di liquidazione del danno è
promosso davanti al giudice civile competente] (1).
Nel giudizio per il risarcimento e la
liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di
condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa
giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento.
Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi
posteriori alla sentenza.
Rimane impregiudicata la questione, se, a norma
delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per
l’imputato del danno cagionato dal reato.
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza
3 marzo 1989, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
373, comma 1, c.p.m.p. e in applicazione dell’art. 27 l. 23 marzo 1953, n.
87 l’illegittimità costituzionale dell’art. 373, comma 2, c.p.m.p.,
nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente,
venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del
danno (v. ordinanza 25 maggio 1989, n. 309 della stessa Corte). Con la
stessa sentenza ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 373, commi 3 e 4, c.p.m.p..
Del
processo verbale di dibattimento.
374.
Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua
compilazione. Il processo
verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice
di procedura penale [480-483 c.p.p.] e, oltre le enunciazioni da questo
prescritte, deve contenere la menzione:
1° del grado dei giudici effettivi o supplenti
che hanno deliberato la sentenza, e dell’arma o corpo a cui appartengono;
2° del grado dell’imputato e del corpo o
della nave a cui appartiene;
3° della lettura del dispositivo della
sentenza e della osservanza delle relative formalità.
Le dichiarazioni dell’imputato e le
deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le
disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle
parti.
Dei
giudizi speciali.
375.
Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per
decreto. Per i procedimenti
davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per
decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli
articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.
Del
giudizio in contumacia.
376.
Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le
disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio
contumaciale davanti ai tribunali [487-490 c.p.p.], salve le disposizioni
dell’articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.
[377.
Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia. Non si
procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione [148 ss.] e di
mancanza alla chiamata [151 ss.], salvo che vi sia concorso di altro
delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato
dal procuratore generale militare della Repubblica].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza del
22 ottobre 1990, n. 469, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 377 c.p.m.p..
La Corte Costituzionale con ordinanze del 3
e del 19 dicembre 1990, nn. 532 e 552 ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.
377 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 52 e 112 della Costituzione, trattandosi di norma già dichiarata
illegittima con sent. n. 469 del 1990.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 11
marzo 1991, n. 115, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 377 c.p.m.p., in
riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., per essere stata la norma denunciata
dichiarata illegittima con sent. n. 469 del 1990.
[378.
Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso. (1) Quando si è
proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all’imputato nei modi
stabiliti per la notificazione delle ordinanze di rinvio a giudizio, ed è
soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in
contraddittorio.
Il ricorso per annullamento al tribunale
supremo militare può proporsi anche per il motivo dell’illegale
dichiarazione della contumacia].
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Del
giudizio direttissimo (1).
______________________________
(1)
L’art. 233, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dispone che: "Sono
abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio
direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel
codice".
[379.
Casi e procedura del giudizio direttissimo. (1) Quando una persona è
stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali
militari, il procuratore militare della Repubblica, a disposizione del quale
l’arrestato è stato posto a’ termini dell’articolo 308, dopo averlo
sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono
necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato d’arresto
davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo
aver disposto perché l’arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una
udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall’arresto. Se non è
possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare della Repubblica
procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell’articolo
312].
______________________________
(1) V. la nota apposta alla sezione II, Del
giudizio direttissimo.
[380.
Atti del giudizio direttissimo. (1) Nel giudizio direttissimo, se l’imputato
non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero
nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente
prima dell’apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del
pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari
militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia
giudiziaria.
Il pubblico ministero e l’imputato possono
presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
Se l’imputato ne fa domanda, il giudice,
quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo
improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il
dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all’imputato,
è fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza nel
termine. Nel frattempo, l’imputato rimane in stato di arresto].
______________________________
(1) V. nota alla sezione II.
[381.
Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo. (1)
Chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con
istruzione formale.
Se il giudizio direttissimo risulta promosso
fuori delle circostanze prevedute dall’articolo 379, il giudice, anche all’inizio
del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero,
perché proceda con le forme ordinarie.
In entrambi i casi preveduti dai commi
precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell’arrestato, se la legge
non consente il mandato di cattura.
I provvedimenti indicati nei commi precedenti
sono dati con ordinanza].
______________________________
(1) V. nota alla sezione II.
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