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CODICE MILITARE

Home - Canale Codici - Codice Militare - 324-353

LIBRO TERZO

Della istruzione formale.

 

Disposizioni generali.

[324. Casi in cui è obbligatoria l’istruzione formale. (1) Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell’ergastolo, si procede con istruzione formale.
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare della Repubblica può richiedere l’istruzione formale a’ sensi del secondo comma dell’articolo 350 (2).
In ogni caso si osserva l’istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare (3)].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Il comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ai sensi dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ed in relazione alla declaratoria d’illegittimità dell’art. 350, comma 2.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

 

[325. Attività e delegazioni del giudice istruttore militare. (1) L’istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.
Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l’Autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall’articolo 296 del codice di procedura penale.
Se il militare da sentirsi quale testimone è in navigazione, e non vi è probabilità di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l’esame il comandante della nave o dell’aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.
Se la nave si trova in un porto estero, può essere richiesto anche il [Regio] console].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[326. Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione. Il procuratore militare della Repubblica deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perché la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare della Repubblica] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

Disposizioni speciali.

 

Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali.

[327. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall’Autorità militare da parte del giudice istruttore militare. (1) Quando si deve procedere a ispezione [244-246 c.p.p.] o perquisizione [247-252 c.p.p.] in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l’accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

328. Esperimenti giudiziali. Ferma la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 219 del codice di procedura penale (1), nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l’ordine dei luoghi militari.
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(1) Nel testo originario era citato l’art. 312 del c.p.p. del 1930.

 

Dei periti e dei consulenti tecnici.

329. Nomina del perito. Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [220 ss. c.p.p.].

 

330. Consulenti tecnici. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

 

331. Incapacità o incompatibilità del perito. (1) Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l’ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all’[istruzione] (2).
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(1) Così modificato dall’art. 5, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
(2) Ora indagini preliminari.

 

332. Termine per la presentazione della relazione del perito. Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell’articolo 231 del codice di procedura penale (1). Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

 


(1) Nel testo originario era citato l’art. 321 del c.p.p. del 1930.

 

Degli interpreti.

333. Nomina dell’interprete. Quando è necessario ricorrere all’opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato [143 ss. c.p.p.].

 

334. Incapacità o incompatibilità dell’interprete. Oltre i casi d’incapacità o d’incompatibilità dell’interprete, stabiliti dal codice di procedura penale [144 c.p.p.], non può prestare l’ufficio d’interprete l’ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad [atti preliminari alla istruzione] (1).
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(1) Ora indagini preliminari.

 

Del sequestro per il procedimento penale.

335. Sequestro in luoghi dipendenti dall’Autorità militare. Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorità militare, si osservano, per l’accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
Al sequestro si procede alla presenza dell’Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia [253-265 c.p.p.].

 

[336. Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio. (1) Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d’ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, il quale provvede a norma dell’art. 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e può disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d’ufficio].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

337. Nomina del custode delle cose sequestrate. Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell’articolo 259, comma primo, del codice di procedura penale (1), se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.
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(1) Nel testo originario era citato l’art. 344 del c.p.p. del 1930.

 

Dei testimoni.

[338. Segreto professionale. Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell’art. 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180. V. nota sub art. 293.

[339. Segreto d’ufficio. (1) Nei casi preveduti dall’articolo 202 del codice di procedura penale (2), quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare della Repubblica, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall’articolo 372 del codice penale, senza l’autorizzazione del Ministro medesimo].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato l’art. 352 del c.p.p. del 1930.

 

[Della chiusura della istruzione formale] (1).

 

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(1) Sezione integralmente abrogata con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

[340. Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero. Compiuta l’istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare della Repubblica.
Il procuratore militare della Repubblica presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.
Le requisitorie non sono notificate] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[341. Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare. Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorità, provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l’obbligo di presentare senz’altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facoltà di proporre la questione di competenza nel dibattimento] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[342. Sentenza d’incompetenza. Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all’Autorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l’invio degli atti all’Autorità competente.
Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l’invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[343. Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell’imputato. (1) Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell’imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con ordinanza, il rinvio dell’imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell’articolo 210.
Con la stessa ordinanza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nell’articolo 312 (2) del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli.
Se l’imputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell’articolo 375 del codice di procedura penale].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. All’art. 375 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.
(2) Nel testo originario era citato l’art. 301 del c.p.p. del 1930.

 

[344. Sentenza di proscioglimento. Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello. Nel caso preveduto dall’articolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo [372].

 

[346. Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore. La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

347. Notificazione della sentenza del giudice istruttore. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

[348. Impugnazione della sentenza istruttoria. Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare della Repubblica può proporre ricorso al tribunale supremo militare.
Può ricorrere al tribunale supremo militare l’imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell’articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.
Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso è ammesso per i motivi indicati nell’articolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dell’incompetenza di questo tribunale.
Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare della Repubblica, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell’originale della sentenza, e, per l’imputato, dalla notificazione della sentenza stessa] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[349. Assenza dell’imputato. Se l’imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della ordinanza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l’imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all’ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell’uno o dell’altra] (1).
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(1) Articolo così modificato dall’art. 6, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947 n. 1103 e poi implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

Della istruzione sommaria.

[350. Casi in cui si procede con istruzione sommaria. (1) Fuori dei casi preveduti dal primo comma dell’articolo 324, il procuratore militare della Repubblica procede con istruzione sommaria, quando si verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nell’articolo 389 (2) del codice di procedura penale.
In ogni altro caso, il procuratore militare della Repubblica può richiedere l’istruzione formale o procedere con l’istruzione sommaria].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Il comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 aprile 1971, n. 83.
(2) All’art. 389 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.

 

[351. Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore. (1) Il procuratore militare della Repubblica, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.
Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all’Autorità competente; altrimenti dispone che l’istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.
Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[352. Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio. (1) La richiesta del procuratore militare della Repubblica per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

Della riapertura dell’istruzione.

[353. Riapertura dell’istruzione e procedimento relativo. (1) La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

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