Dei
conflitti di competenza.
284.
Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.
[Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al
tribunale supremo militare].
I conflitti preveduti dal comma precedente
cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara,
secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.
Le norme sui conflitti si applicano altresì in
ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo [28-32 c.p.p.].
[Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia
ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare].
[Il tribunale supremo militare provvede in
camera di consiglio].
[Nel risolvere il conflitto, il tribunale
supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità
gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente].
[La sentenza del tribunale supremo militare
sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o
circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza]
(1).
______________________________
(1) I commi tra
parentesi sono abrogati implicitamente dall’art. 16, ult. comma, l. 7
maggio 1981, n. 180.
Della
rimessione dei procedimenti.
285.
Casi di rimessione e norme relative.
[In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di
servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare
della Repubblica il tribunale supremo militare può rimettere il
procedimento da uno a un altro tribunale militare.
Il tribunale supremo militare decide in camera
di consiglio, con ordinanza non motivata.
Nei procedimenti di competenza dei tribunali
militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal
comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277; e il tribunale
supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare della
Repubblica.
Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del
procuratore generale militare della Repubblica, il tribunale supremo
militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra
designazione] (1).
L’imputato non può proporre istanza di
rimessione [45-49 c.p.p.].
______________________________
(1) I commi tra parentesi sono
implicitamente abrogati dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n.
180.
286.
Effetti del procedimento per rimessione.
Il procedimento per
rimessione non sospende [l’istruzione o] (1) il giudizio, [salvo che il
tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione] (2); nel qual
caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.
______________________________
(1) Fase del processo abrogata con l’entrata
in vigore del codice di procedura penale (24 ottobre 1989).
(2) Il periodo tra parentesi è abrogato
dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.
287.
Applicazione delle norme del codice di procedura penale. In
quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al
procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione
militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale [45-49
c.p.p.].
Della
incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione del giudice.
288.
Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
Per la incompatibilità, l’astensione e la ricusazione dei magistrati e
dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura
penale, relative alla incompatibilità, all’astensione e alla ricusazione
del giudice, salve le norme dell’articolo seguente [34-44 c.p.p.].
289.
Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.
Oltre i casi indicati negli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale
(1), non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un
procedimento, far parte di un tribunale militare o [del tribunale supremo
militare] (2), o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:
1) colui che è stato offeso dal reato;
2) gli ufficiali della compagnia, o reparto
corrispondente, cui appartiene l’imputato, e gli ufficiali che hanno
partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che
comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare
del fatto stesso;
3) gli ufficiali che si trovavano
immediatamente agli ordini dell’imputato al tempo in cui fu commesso il
reato o iniziato il procedimento penale;
4) l’ufficiale che ha proceduto ad [atti
preliminari all’istruzione] (3).
______________________________
(1) Nel testo originario erano indicati
gli artt. 61 e 62 del c.p.p. del 1930.
(2) Ora Corte militare di appello (art. 3, l. 7
maggio 1981, n. 180).
(3) Art. 36 ordinamento giudiziario militare.
Nel c.p.p. vigente: atti di indagini preliminari, v. artt. 347 ss. c.p.p.
Delle
parti.
Del
pubblico ministero. (1)
______________________________
(1) V. art. 5, l. 7 maggio 1981, n. 180.
290.
Esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
Il pubblico ministero
presso i tribunali militari inizia ed esercita l’azione penale per i reati
soggetti alla giurisdizione militare [112 Cost., 5 e 408 c.p.p.].
291.
Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica. (1)
Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione
del procuratore generale militare della Repubblica:
1) vigila sull’osservanza
delle leggi, sull’ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione
delle cause;
2) fa eseguire i
provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
3) esercita tutte le
altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti
militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
______________________________
(1) V. artt. 77, 78 ord. giud. mil..
Dell’imputato.
[292.
Dubbio sulla identità personale dell’imputato nel giudizio davanti al
tribunale supremo militare. Quando il dubbio sulla identità personale
dell’imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare,
questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d’ufficio, l’istruzione
sull’incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il
quale fu emesso il provvedimento impugnato] (1).
______________________________
(1) Disposizione implicitamente soppressa
dall’art. 16, ult. comma, l. 180/1981.
[293.
Difensori. (1) Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare
il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a
impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non
militare] (1).
______________________________
(1) Articolo conseguenzialmente abrogato
dall’art. 16, comma 1, l. 180/1981.
La Corte Costituzionale con sentenza del 22
giugno 1963, n. 108, ha dichiarato non fondata, una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 293 c.p.m.p., modificato dall’art.
2 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103, con riferimento agli artt. 24, comma
2, e 3, comma 1, Cost..
[294.
Disciplina dei difensori militari. Il difensore militare, nominato di
ufficio o scelto dall’imputato, non può rifiutare l’incarico senza
giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facoltà di
concedere la dispensa.
Se il rifiuto di assumere la difesa non è
giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso tribunale
militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei
regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.
Il difensore militare, ancorché scelto dall’imputato,
se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della
difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell’azione
penale, qualora il fatto costituisca reato] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 293.
295.
Disciplina dei difensori non militari. (Abrogato)
(1).
______________________________
(1) Articolo abrogato dall’art. 3,
d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
Il testo soppresso così disponeva:
"Contro gli avvocati e i procuratori,
che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del
tribunale militare, sentito il pubblico ministero, le sanzioni stabilite dal
codice di procedura penale.
Contro l’ordinanza è ammesso il ricorso
al tribunale supremo militare, anche per il merito, da parte dell’interessato
e del pubblico ministero.
La dichiarazione di ricorso, unitamente ai
motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre
giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
Se l’imputato, in seguito all’abbandono,
rimane senza difesa, il presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale.
Può essere conceduto un termine massimo di
cinque giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può mai essere
sospeso per un tempo maggiore, né rinviato, a causa dell’abbandono della
difesa".
Degli
atti processuali.
Sezione
I Delle notificazioni e delle copie degli atti.
296.
Obbligo d’osservanza delle norme processuali.
Nei procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria militare, i
magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari,
gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di
polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite
da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura
penale, anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione
particolare [124 c.p.p.].
[297.
Rilascio di copie, di estratti o di certificati. Il rilascio di copie,
estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare
può essere consentito soltanto dal pubblico ministero]. (1)
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato dall’art.
16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. Ora v. art. 116 c.p.p..
298.
Notificazione degli atti.
In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli
atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni
spettanti all’ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal
messo giudiziario militare [148 c.p.p.; 5 ord. giud. mil.].
299.
Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti,
interpreti o custodi di cose sequestrate.
Le notificazioni ai
militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni,
periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali
militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico,
diretto dall’Autorità procedente al comando da cui il militare dipende.
Il comando stesso trasmette senza indugio all’Autorità procedente l’attestato
della fatta intimazione.
Se ricorrono
particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono
essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi
superiori, che hanno l’obbligo di curare l’immediata intimazione.
Se i militari sono in
congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l’avviso può essere
notificato a cura dell’arma dei carabinieri del luogo, che invia subito la
sua relazione all’Autorità procedente [148 ss. c.p.p.].
Delle
nullità.
300.
Nullità non sanabili. Le
nullità stabilite dall’articolo 178 del codice di procedura penale (1)
non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni
stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d’ufficio.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato l’art.
185 del c.p.p. 1930.
Della
istruzione
Disposizioni
generali.
Degli
atti preliminari alla istruzione.
Degli
atti di polizia giudiziaria militare.
301.
Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.
Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo
415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell’ordine
seguente:
1) dai comandanti di corpo, di distaccamento o
di posto delle varie forze armate;
2) dagli ufficiali e sottufficiali dei
carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo
57 del codice di procedura penale (1).
Concorrendo più militari fra quelli
rispettivamente indicati nei numeri 1) e 2), le funzioni sono esercitate dal
più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
I militari suddetti hanno la facoltà di
richiedere la forza pubblica.
In ogni caso, tutte le persone indicate nel
primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne
immediatamente il procuratore militare della Repubblica.
______________________________
(1) Nel testo originario era citato l’art.
221 del c.p.p. del 1930.
302.
Subordinazione della polizia giudiziaria militare.
Le persone indicate nell’articolo
precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del
procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare
della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi
ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica [59
c.p.p.] (1).
______________________________
(1) Ora Procuratore generale militare della
Repubblica presso la corte militare di appello, v. art. 5, comma 2, l. 7
maggio 1981, n. 180.
303.
Arresti, ispezioni o perquisizioni. Quando
devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali
stabilite dagli articoli 310 e 327.
304.
Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della
Repubblica. Terminate le operazioni, le persone indicate nell’articolo 301
devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate
al procuratore militare della Repubblica [347 c.p.p.].
Le dette persone
devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni
notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento
gli atti necessari, per assicurare le prove del reato [348 c.p.p.].
305.
Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia
giudiziaria militare. Le
persone indicate nell’articolo 301, che violano le disposizioni di legge
per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano,
omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’Autorità
giudiziaria militare, ovvero eseguono l’ordine soltanto in parte o
negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori
gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica
[69 c.p.p. e 16-20 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271] (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 302.
Degli
atti di polizia giudiziaria del procuratore militare della Repubblica.
306.
Assunzione di atti di polizia giudiziaria.
Il procuratore militare della Repubblica [prima di richiedere la istruzione
formale o di iniziare la istruzione sommaria] (1), può procedere
direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell’articolo 301, ad
atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.
______________________________
(1) Il periodo tra parentesi quadre è
implicitamente soppresso con l’entrata in vigore del c.p.p. Vassalli.
307.
Assistenza del cancelliere. Il
procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è
assistito dal cancelliere (1).
______________________________
(1) Ora anche dai segretari appartenenti
alla carriera di concetto dei segretari della giustizia militare che
assistono il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redigono
e sottoscrivono i relativi verbali (art. 2 l. 21 aprile 1977, n. 163).
Il segretario della giustizia militare
svolge anche le attribuzioni previste dall’art. 19 d.P.R. 28 dicembre
1970, n. 1077: "Ö compiti di segreteria e di collaborazione; è
preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle
attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell’ambito
delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono
affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile
e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti
dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario,
di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell’amministrazione
centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia
riservata al personale della carriera direttiva".
Della
libertà personale dell’imputato.
Dell’arresto.
[308.
Arresto in flagranza. Le persone indicate nell’articolo 301 devono
procedere o far procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza di
un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma
la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l’accesso in luoghi
militari].
Dell’arresto è compilato processo verbale. L’arrestato
è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della
Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e,
se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze
armate dello Stato [380 c.p.p.] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 15
novembre 1989, n. 503, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 308, comma 1, c.p.m.p.
[309.
Arresto fuori dei casi di flagranza. Fuori dei casi di flagranza, il
militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto
alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o
trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di
cattura o di arresto dell’Autorità giudiziaria; salve le misure
precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di
adottare] (1).
______________________________
(1) Con sentenza 20 marzo 1985, n. 74 la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
309, per contrasto con l’art. 13, comma 3, Cost..
310.
Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità
militare. Se, fuori dei casi di
flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’Autorità giudiziaria
militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in
stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare, all’arresto di
imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare vi procedono direttamente.
311.
Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare.
Quando, per un reato
soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in
seguito [a mandato od ordine] (1) dell’Autorità giudiziaria ordinaria, si
deve procedere all’arresto dell’imputato, militare o non militare, in
caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità
militare, l’Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all’Autorità
militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l’imputato a
disposizione dell’Autorità giudiziaria.
______________________________
(1) V. artt. 284, 285 e 286 c.p.p..
[312.
Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica. Il procuratore
militare della Repubblica, appena l’arrestato è stato posto a sua
disposizione, procede all’interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno
dei casi indicati nei due primi commi dell’articolo 390 o nell’articolo
379 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà] (1).
______________________________
(1) Articolo abrogato. Nel testo originario
erano citati gli artt. 246 e 249 del c.p.p. del 1930.
Dei
mandati
[313.
Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. Per i reati
soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di
cattura contro l’imputato:
1) di un reato contro la fedeltà o la difesa
militare;
2) di mutilazione o simulazione d’infermità
per sottrarsi all’obbligo del servizio militare, di rivolta, di
ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;
3) di un reato non colposo, per il quale la
legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una
pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti
da questo codice.
Deve essere parimenti emesso il mandato di
cattura contro l’imputato di delitto non colposo, per il quale la legge
stabilisce la pena detentiva, quando l’imputato è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle
condizioni stabilite dall’articolo 102 del codice penale per la
dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia
agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del c.p.p..
V. ora artt. 272-308 c.p.p..
[314.
Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. Può essere emesso
il mandato di cattura contro l’imputato di reato non colposo, per il quale
la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni,
salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice]
(1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 18
gennaio 1989, n. 4, si era pronunziata su questa norma dichiarando la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 314, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost..
V. art. 278 c.p.p..
[315.
Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti. Per il
computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le
disposizioni dell’articolo 278 del codice di procedura penale] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del nuovo c.p.p.. Nel testo originario era citato l’art. 255 del
c.p.p. del 1930.
[316.
Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. In ogni stato dell’istruzione,
quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di
cattura, il giudice deve revocarlo.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo 313,
il giudice, in ogni stato dell’istruzione, quando non ritiene più
necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se
occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.
La revoca è disposta con ordinanza.
Il mandato di cattura già revocato o
convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente
emesso] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del c.p.p. V. ora art. 299 c.p.p..
[317.
Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento;
successiva emissione del mandato di cattura. Fuori dei casi preveduti
dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di
comparizione o di accompagnamento.
Il mandato di comparizione può essere
convertito in quello di accompagnamento, se l’imputato non si presenta
senza un legittimo impedimento.
Il mandato di accompagnamento può emettersi
nei casi preveduti dall’articolo 314, quando il giudice non ritiene di
emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo
per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
L’imputato, contro il quale è stato emesso
mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza
di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel
luogo in cui si trova il giudice.
Dopo il mandato di comparizione o di
accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano
elementi che autorizzano la cattura] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogata con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
[318.
Esecuzione dei mandati. I mandati di accompagnamento, di arresto e di
cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al
comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l’imputato; e ne è
consegnata copia all’imputato stesso.
Il mandato di comparizione è notificato nei
modi stabiliti dall’articolo 298.
Se l’imputato non è un militare, la
esecuzione dei mandati di accompagnamento, d’arresto e di cattura è
regolata dal codice di procedura penale] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Della
custodia cautelare.
[319.
Scarcerazione dell’imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria;
inoppugnabilità dell’ordinanza relativa. Se, durante l’istruzione e
dopo l’interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la
scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di
sospetto, l’imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere
sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme
stabilite dal codice di procedura penale.
Contro l’ordinanza, con la quale il giudice
istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell’imputato,
non è ammessa impugnazione] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
[320.
Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare. (1) Il
regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a
evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le
responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali] (2).
______________________________
(1) Nel testo originario il termine usato
era custodia preventiva.
(2) Disposizione non applicabile in quanto
attribuisce a fonte normativa diversa dalla legge i provvedimenti relativi
alla detenzione.
V. art. 13 comma 2, Cost.:
"Non è ammessa forma alcuna di
detenzione Ö né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge".
[321.
Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. Dopo ordinata la
scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente
alla ordinanza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal
presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall’articolo
314, qualora l’imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga] (1).
______________________________
(1) Disposizione implicitamente abrogata con
l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Della
libertà provvisoria.
[322.
Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa. All’imputato, che
si trova nello stato di custodia cautelare, può essere conceduta la
libertà provvisoria.
La libertà provvisoria non è ammessa nei casi
preveduti dall’articolo 313] (1).
______________________________
(1) L’art. 322, comma 2, è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non
consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi previsti dall’art.
313, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura". (Corte Cost., sent.
6 marzo 1974, n. 68).
[323.
Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o
malleveria. [La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato
dell’istruzione e nel giudizio, [escluso il giudizio davanti al tribunale
supremo militare] (1).
Non è ammessa impugnazione contro i
provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti
la libertà provvisoria.
Il militare, al quale è stata conceduta la
libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria]
(2).
______________________________
(1) L’art. 323, comma 1, è stato
dichiarato "costituzionalmente illegittimo nell’inciso "escluso
il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare" con riferimento all’art.
3, comma primo, Cost." (Corte Cost., sent. 6 giugno 1974, n. 167).
(2) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
in vigore del nuovo codice di procedura penale.
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