Disposizioni
preliminari
261.
Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale. Salvo
che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura
penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari,
sostituiti:
1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il
tribunale militare
e il procuratore militare
della Repubblica;
2) [alla Corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa,
rispettivamente, il tribunale supremo militare
e il procuratore generale militare
della Repubblica] (1);
3) [al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale
supremo militare]
(1);
4) [al segretario, il cancelliere] (1) (2).
______________________________
(1) Articolo quasi integralmente modificato
dalla l. 7 maggio 1981, n. 180. Con l. 21 aprile 1977, n. 163 sono stati
introdotti nella giustizia militare
anche i segretari (art. 2). V. oltre nota sub art. 307.
(2) Il 24 ottobre 1989 entrava in vigore il codice di procedura penale
Vassalli. Nessuna norma di raccordo prevedeva il legislatore con la
procedura penale militare.
Ma per effetto degli artt. 261 c.p.m.p., 1 c.p.p. e 207 d.lgs. 28 luglio
1989, n. 271, Norme di coordinamento al c.p.p. la nuova normativa provocava
effetti dirompenti e, forse non previsti dal legislatore, sul processo
penale militare.
Abbiamo effettuato una difficile e, forse facilmente censurabile, opera di
esegesi cercando di venire incontro agli operatori di questo ramo del
diritto. Questo lavoro, fatto con piena coscienza dei suoi limiti, viene
offerto a quanti fruiranno di questo codice con la speranza di aver
suggerito una delle soluzioni possibili. Tra parentesi quadre abbiamo posto
le norme o le parti di norme che ormai non possono più ritenersi in vigore.
Istituti, disposizioni, uffici o organi
giudiziari del codice di procedura penale abrogato richiamati nei codici
penali militari, sono stati adeguati, ove possibile, al nuovo codice di
procedura penale a norma degli artt. 208 e 209 delle norme di coordinamento
del c.p.p. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).
Dell’esercizio
della giurisdizione militare
Della
giurisdizione militare.
262.
Unicità della giurisdizione militare. La
giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato,
terrestri, marittime ed aeree.
263.
Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.
Appartiene ai tribunali
militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali
è applicabile la legge penale militare [103, ultimo comma, Cost.] (1).
______________________________
(1) La
Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 1989, n. 78 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
(istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) convertito (con
modificazioni) in l. 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono
al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai
minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10
novembre 1992, n. 429, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.
263 c.p.m.p., nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le
persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché, i soli
militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del
commesso reato.
V. nota sub art. 37; v. anche art.
10, l. 23 marzo 1956, n. 167.
La Corte Costituzionale con sentenza 26
marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del
codice penale militare di pace, nonché dell’art. 147 del d.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito,
nella Marina e nell’Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
103, terzo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 26
marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del
codice penale militare di pace, nonché dell’art. 147 del d.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito,
nella Marina e nell’Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
103, terzo comma, della Costituzione.
[264.
Connessione di procedimenti. (1) Tra i procedimenti di competenza della
autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell’autorità
giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano
delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più
persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più
persone in danno reciprocamente le une dalle altre, ovvero delitti commessi
gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o
assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o
la impunità [132, c.p.p.] (2).
Nei casi preveduti nel comma precedente è
competente per tutti i procedimenti l’autorità giudiziaria ordinaria. Non
di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il
giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un
conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la
separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo].
______________________________
L’art. era stato modificato dall’art. 8
l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario era il seguente:
"Giurisdizione militare in relazione
a determinati reati. Ai tribunali militari appartiene altresì la
cognizione:
1) dei delitti preveduti dalla legge penale
comune e perseguibili d’ufficio, commessi da militari:
a) a
danno del servizio militare o dell’amministrazione militare;
b) a
danno di altri militari, purché in luoghi militari o a causa del servizio
militare;
c) con
abuso della qualità di militare o durante l’adempimento di un servizio
militare;
2) dei delitti preveduti dagli articoli 270,
271 e 272 del codice penale, commessi da militari;
3) del delitto di renitenza alla leva e di
ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze
armate dello Stato, da chiunque commessi.
4) dei delitti di furto, preveduti dagli
articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell’amministrazione
militare, nell’interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi
militari, da persone diverse dai militari in servizio che vi siano addette
per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;
5) dei delitti preveduti dagli articoli 372,
373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti
di competenza dei tribunali militari;
6) dei reati da chiunque commessi in udienza
davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;
7) degli altri reati, la cui cognizione è
demandata dalla legge ai tribunali militari".
Così Corte Cost., sent. 8 aprile 1958, n.
29, che ha dichiarato non fondata, con riferimento all’art. 103, ult.
comma, Cost., una questione di legittimità della citata norma.
La Corte Cost. è stata chiamata più volte
a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 8 l. 23 marzo
1956, n. 167 che ha integralmente sostituito l’originario art. 264.
V. anche Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 196,
che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 264 con riferimento all’art. 3 Cost. e non fondata con
riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..
Ed ancora Corte Cost. ord. 10 maggio 1978,
n. 59, che ha dichiarato la manifesta infondatezza, con riferimento agli
artt. 3, 25 e 103, ult. comma, Cost., della riproposta questione dell’art.
264.
V. pure Corte Cost. 20 maggio 1980, n. 73,
che ha dichiarato non fondata una nuova questione di legittimità
costituzionale della stessa disposizione, con riferimento all’art. 3 Cost..
Da ultimo Corte Cost. 11 giugno 1980, n. 81
che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità degli artt. 37 e
264, con riferimento all’art. 103, ult. comma, Cost..
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 28
maggio 1987, n. 206, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 264 sollevate in riferimento agli artt. 3, 25,
comma 1, e 103, comma 3, della Costituzione in quanto i tribunali militari,
in tempo di pace, sono stati considerati dalla stessa Corte "come una
giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" (v. le
sentenze nn. 29 del 1958, 48 del 1959, 81 del 1980, 112 e 113 del 1986).
La Corte ha ribadito, inoltre, che "la
finalità perseguita attraverso l’istituzione in tempo di pace di un
giudice speciale per gli appartenenti alle forze armate autori di reati
militari non viene a porsi sullo stesso piano di preminenza riconosciuto
(dalla stessa Corte) alla finalità perseguita con l’istituzione di un
giudice specializzato per gli imputati minorenni" (v. la sentenza della
Corte Costituzionale n. 222 del 1983).
Effetti
della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari.
[265.
Proscioglimento di alcuno degli imputati. (1) Durante l’istruzione,
quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione
militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il
giudice militare, se proscioglie dall’imputazione le prime, rinvia le
altre all’Autorità giudiziaria ordinaria per l’ulteriore corso del
procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.
Se il proscioglimento avviene in esito al
giudizio, non v’è luogo a rimessione; e l’Autorità giudiziaria
militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente
soggette alla giurisdizione ordinaria].
______________________________
(1) Articolo in contrasto con l’art. 103,
comma 3, Cost., implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del c.p.p.
266.
Effetti della connessione sulla competenza dell’Autorità giudiziaria
militare e su quella dell’Alta Corte di giustizia.
(1) Nel caso di
connessione fra procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria
militare e procedimenti di competenza dell’Alta Corte di giustizia, la
competenza per tutti appartiene all’Alta Corte, osservate le disposizioni
del regolamento giudiziario del Senato.
______________________________
(1) Articolo inoperante a seguito della
soppressione dell’Alta Corte di giustizia.
[267.
Giurisdizione militare italiana in territorio estero. Presso i corpi di
spedizione all’estero, l’esercizio della giurisdizione militare italiana
è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o
il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi
internazionali] (1).
______________________________
(1) Articolo implicitamente abrogato per la
soppressione dei tribunali militari presso corpi di spedizione all’estero
(art. 9 della l. 180/1981):
"Per i reati commessi all’estero
è competente il tribunale militare di Roma".
268.
Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare. (1)
Nei paesi nei quali i
trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione
penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana,
inerente ai corpi di spedizione all’estero, alle navi militari e agli
aeromobili militari.
Se trattasi di
giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell’articolo
precedente [238 c.p.m.g.].
______________________________
(1) Norma inoperante per la intervenuta
soppressione del regime delle capitolazioni.
Disposizioni
generali
Delle
azioni.
269.
Officialità dell’azione penale. Per
i reati soggetti alla giurisdizione militare, l’azione penale è pubblica,
e, quando non sia necessaria la richiesta [o la querela] [260], è iniziata
d’ufficio in seguito a rapporto (1), a referto, a denuncia o ad altra
notizia del reato [112 Cost.].
______________________________
(1) A seguito dell’entrata in vigore del
c.p.p. (24 ottobre 1989) il rapporto è stato sostituito dalla comunicazione
o segnalazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.).
[270.
Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. (1)
Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l’azione civile per
le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta
davanti ai tribunali militari.
Il giudizio su di essa è sospeso fino a che
sull’azione penale sia pronunciata, [nella istruzione, la sentenza di
proscioglimento non più soggetta a impugnazione] (1), o, nel giudizio, la
sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna
[250 c.p.m.g.] (2).
______________________________
(1) La
Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di
pace.
La Corte
Costituzionale con ordinanze 28 marzo 1996, n. 115, e 26 giugno 1996, n.
226, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale
militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
V. Corte Cost., sent.
2 giugno 1977, n. 106, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli
artt. 2, 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., una questione di legittimità
dell’art. 270.
(2) La
Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato ai
sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 270, secondo comma, del codice penale militare di
pace.
Del
giudice.
Organi
della giurisdizione militare.
271.
Disposizione generale. La
legge relativa all’ordinamento giudiziario militare determina la specie,
la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione
militare.
Della
competenza.
Della
competenza dei tribunali militari [territoriali] (1).
______________________________
(1) Dizione soppressa dall’art. 2, l. 7
maggio 1981, n. 180.
272.
Competenza dei tribunali militari [territoriali]. (1) Appartiene ai
tribunali militari [territoriali] (1) la cognizione dei reati soggetti alla
giurisdizione militare, [esclusi quelli di competenza dei tribunali militari
di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate]
(2).
Per la determinazione della competenza
territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale [8 ss.
c.p.p.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.
______________________________
(1) Dizione soppressa dall’art. 2, l. 7
maggio 1981, n. 180.
(2) Organi giudiziari militari soppressi
a norma degli artt. 8 e 16, comma 1, della l. 7 maggio 1981, n. 180.
[273.
Reati commessi in navigazione o all’estero. (1) La cognizione dei
reati commessi in navigazione, anche aerea, o all’estero, salva la
disposizione dell’articolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo
in cui seguì l’arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell’imputato
nel territorio dello Stato [10 c.p.p.].
Se la competenza non può essere determinata in
uno dei modi indicati nel comma precedente, è competente il tribunale
militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare
appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il
tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.
Se più sono gli imputati, e arrestati o
consegnati o costituitisi in circoscrizioni di tribunali diversi, è
competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del
procedimento].
______________________________
(1) Disposizione sostituita per i reati
commessi su navi o aeromobili militari dall’art. 8, comma 2, della l. 7
maggio 1981, n. 180: "La cognizione dei reati commessi in corso di
navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale
militare del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato".
274.
Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.
Per i reati di diserzione [148 ss.], di mancanza alla chiamata [151] e di
allontanamento illecito [147], è competente il tribunale militare del luogo
in cui ha sede il corpo o reparto al quale l’imputato apparteneva o
avrebbe dovuto presentarsi.
In caso di arresto,
consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale
militare del luogo dell’arresto, della consegna o della volontaria
costituzione [8 c.p.p.] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5
maggio 1993, n. 217, ha dichiarato non fondata la questione di
costituzionalità dell’art. 274, comma 2, c.p.m.p. sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost.
[275.
Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando. Per i
reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 2521 e numero 1) del
terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale
designato dal tribunale supremo militare] (1).
______________________________
(1) Norma implicitamente abrogata dall’art.
16, ult. comma, l. 180/1981.
276.
Effetti della connessione sulla competenza per territorio.
La competenza per i
procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio
tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel
quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità,
il maggior numero di essi.
[Se i reati soggetti
alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e
numero, è competente a conoscerne il tribunale militare territoriale
designato dal tribunale supremo militare] (1).
______________________________
(1) Comma soppresso implicitamente a
norma dell’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.
Della
competenza dei tribunali militari di bordo (1).
______________________________
(1)
Art. 8 della l. 7 maggio 1981, n. 180: "I tribunali militari di
bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali
militari". Gli articoli da 277 a 283 compresi in parentesi quadre sono
implicitamente abrogati per il tempo di pace.
[277.
Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo. Appartiene ai
tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla
giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi
persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d’equipaggio di una
nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un’Autorità
dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte
temporaneamente di gruppi di unità al comando di un ufficiale ammiraglio o
di un capitano di vascello.
La dipendenza della nave da un’Autorità
dipartimentale o navale è stabilita in base alla composizione organica del
naviglio.
Ai tribunali militari di bordo appartiene
inoltre la cognizione:
1) dei reati soggetti alla giurisdizione
militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle
condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa
imbarcata;
2) dei delitti preveduti dal codice penale e
dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque
territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque
titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle
condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta,
autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l’esercizio
dell’azione penale, è sostituito, a ogni effetto, l’ordine del
comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave
isolata, presso cui il tribunale si deve costituire].
[278.
Competenza speciale dei tribunali militari di bordo. I tribunali
militari di bordo giudicano altresì:
1) le persone imbarcate sopra navi mercantili
in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla
giurisdizione militare;
2) le persone imbarcate sopra navi mercantili
nazionali, che all’estero concorrono nella diserzione di militari
imbarcati su navi militari;
3) i piloti e i capitani di navi mercantili
nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo
codice;
4) coloro che, in una rada dello Stato o
straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei
reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla
diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose
mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1) dell’articolo
264.
Nel caso preveduto dal numero 2) del comma
precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui
appartiene il militare colpevole di diserzione].
[279.
Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari
territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo. Nel caso
di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali
militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali
militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari
territoriali].
[280.
Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo
diversi. Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali
militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta
di giudicare l’imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il
numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l’imputato
più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio].
[281.
Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e
sulla competenza del giudice ordinario. Nel caso di procedimenti
connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di
bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la
competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del
luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o
all’estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo
della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la
separazione dei procedimenti, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 49
del codice di procedura penale].
[282.
Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo. La
competenza dei tribunali militari di bordo cessa:
1) quando il tribunale non si possa costituire
per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;
2) quando la nave non si trovi più nelle
condizioni prevedute dal primo comma dell’articolo 277;
3) quando la nave non si trovi più nel luogo
del commesso reato e l’imputato l’abbia abbandonata, o sia stato
sbarcato d’ordine del comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo
277.
Nei casi indicati nel comma precedente, è
competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso
la forza armata cui appartiene l’imputato, più vicino al luogo del
commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all’estero,
più vicino al luogo del primo approdo].
Della
competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate (1).
______________________________
(1)
Articoli abrogati, per il tempo di pace, dall’art. 16, comma 1, l. 7
maggio 1981, n. 180.
[283.
Tribunali all’interno e all’estero. La competenza dei tribunali
militari presso forze armate concentrate all’interno è determinata dal
decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce.
Per la competenza
dei tribunali militari presso forze armate concentrate all’estero, oltre
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che li
istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il
transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi,
gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di
spedizione, mediante bando].
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