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CODICE MILITARE

Home - Canale Codici - Codice Militare - 151-172

LIBRO SECONDO

Della mancanza alla chiamata.

151. Nozione del reato; sanzione penale. Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni [68, 152, 154, 156, 274, 377; 14 c.p.] (1).
La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.
Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 151 c.p.m.g.; 14 c.p.].
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(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 gennaio 1990, n. 27, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 26 febbraio 1990, n. 94, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 15 febbraio 1991, n. 83, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 16 febbraio 1991, n. 90, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 2 maggio 1991, n. 195, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. (nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 l. n. 772 del 1972, come sostituito dall'art. 2 l. n. 695 del 1974).
La Corte Costituzionale, con sentenza del 28 luglio 1993, n. 343, ha dichiarato "inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, comma 3, e 52 della Costituzione".
La Corte Costituzionale con sentenza 10 gennaio 1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

 

152. Circostanza aggravante: passaggio all'estero. Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata [50; 152 c.p.m.g.].

 

153. Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire. Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà [68, 154-156, 274, 377; 153 c.p.m.g.].

 

Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.

 

154. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza. Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:
1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

 

155. Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata. Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita [51; 154 c.p.m.g.].

 

156. Rimozione. La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione [29].

 

Della mutilazione e della simulazione d'infermità.

 

157. Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare. Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni [160-163, 242; 115 c.p.m.g.].
Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare (1).

 


(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 112 del 23 aprile 1986, ha dichiarato, per contrasto con l'art. 103, comma 3, secondo periodo della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 2, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, "nella parte in cui stabilisce che i reati previsti dagli articoli da 157 a 163 del codice penale militare di pace appartengono alla cognizione dell'autorità giudiziaria militare quando siano commessi da iscritti di leva".

 

158. Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare. Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni [160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).
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(1) V. nota sub art. 157.

 

159. Simulazione d'infermità. Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità [160-163, 242; 115 c.p.m.g.] (1).
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(1) V. nota sub art. 157.

 

160. Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:
1° agli iscritti di leva;
2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione [115 c.p.m.g.] (1).
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(1) V. nota sub art. 157.

 

161. Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare. Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260].
Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158 [115 c.p.m.g.] (1).
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(1) V. nota sub art. 157.

 

162. Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato. Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata [50] per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.
Il pubblico ufficiale [357 c.p.], il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale [115 c.p.m.g.].

 

163. Pena militare accessoria. Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29; 115 c.p.m.g.].

 

Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari.

 

164. Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare. Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

 

165. Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare. Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260; 47 c.p.m.g.].

 

166. Acquisto o ritenzione di effetti militari. Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti [712 c.p.].

 

Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari.

 

167. Distruzione o sabotaggio di opere militari. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione (1).
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni [158 c.p.m.g.; 253 c.p.].
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(1) V. nota sub art. 22.

 

168. Danneggiamento di edifici militari. Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [170, 171, 260; 635 c.p.] (1).
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(1) V. nota sub art. 170.

 

169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato [170, 171, 260; 635 c.p.] (1).
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(1) V. nota sub art. 170.

 

170. Fatti colposi. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [260] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 23 luglio 1987, n. 280, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, in relazione agli artt. 168 e 169 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 2 febbraio 1988, n. 143, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 c.p.m.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 19 maggio 1988, n. 585, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, e 52, comma 3, Cost. in quanto nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati.
La Corte Costituzionale con ordinanza del 22 febbraio 1989, n. 106, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 10 marzo 1994, n. 82, ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno. Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:
1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;
2° la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.

 

172. Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato. Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni [160 c.p.m.g. e 638 c.p.].

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