Della
violazione di doveri inerenti a speciali servizi.
125.
Inosservanza di istruzioni ricevute.
L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione
militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni
ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione,
spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni [29,
260; 101 c.p.m.g.].
La condanna importa la rimozione.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione militare fino a sei mesi.
126.
Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o
detenuta. Il militare,
incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o
detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne
cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a
tre anni [387 c.p.].
Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre
mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la
presentazione di questa all'Autorità.
127.
Divulgazione di notizie segrete o riservate.
Salvo che il fatto costituisca un più grave reato [91-93], il militare, che
rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale,
da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e
che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei
mesi a tre anni.
Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere
riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità
competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione militare fino a un anno [73 e 74 c.p.m.g.].
128.
Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del
contenuto di comunicazioni.
Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna
un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di
portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche,
radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del
suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque
anni.
Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del
servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e
simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine
o un dispaccio inerente al servizio.
Il militare, che omette per colpa di custodire,
consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o
altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare
fino a un anno [131; 129 e 131 c.p.m.g.].
129.
Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al
servizio postale, telegrafico o telefonico militare.
Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico
militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di
una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o
distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una
corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in
tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione
militare da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto
o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco,
si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione
militare da sei mesi a cinque anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al
militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette
alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per
corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica
[131; 619 c.p.].
130.
Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di
militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.
Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico
militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una
corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una
conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non
sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la
comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione
militare da sei mesi a tre anni [131; 620 c.p.].
131.
Circostanza aggravante.
Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato
nocumento al servizio militare, la pena è aumentata [50].
132.
Inadempienza nelle somministrazioni militari.
Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a
provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre
cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con
la reclusione militare da uno a cinque anni [162 c.p.m.g.; 251 e 355 c.p.].
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione militare fino a un anno.
133.
Requisizione arbitraria.
Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito
con la reclusione militare fino a tre anni.
Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione
militare da uno a cinque anni [224 c.p.m.g.].
134.
Abuso nelle requisizioni.
Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di
rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo
abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione
militare fino a tre anni.
Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la
reclusione militare fino a dieci anni.
Se trattasi di alloggio militare, il militare, che
costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è
dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne
usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre
anni [224 e 226 c.p.m.g.].
135.
Abuso nell'imbarco di merci
o passeggeri. Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette
che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari,
è punito con la reclusione militare fino a due anni.
136.
Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari.
Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che,
contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o
dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è
punito con la reclusione militare fino a due anni [14].
Della
violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare.
137.
Manifestazioni di codardia.
Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra
circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento
o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si
produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto
militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
La condanna importa la rimozione [29].
138.
Omesso impedimento di reati militari.
Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo
40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro
inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione
di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare [77-102], o di
rivolta [174] o di ammutinamento [175], che si commette in sua presenza, è
punito:
1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se
per il reato è stabilita la pena [di morte con degradazione] (1) o quella
dell'ergastolo;
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il
reato, diminuita dalla metà a due terzi.
Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a
parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena
stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena [51].
Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti,
per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non
si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od
organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione [44;
105 e 230 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
Della
ubriachezza in servizio.
139.
Nozione del reato e circostanze
aggravanti. Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere
stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza,
volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di
prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o
da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della
reclusione militare fino a un anno.
Le stesse disposizioni si applicano, quando la
capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di
sostanze stupefacenti [260; 134-137 c.p.m.g.; 588 c.p.].
Dei
reati contro militari in servizio.
140.
Forzata consegna. Il
militare [14], che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la
reclusione militare da sei mesi a due anni.
Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze
indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione
militare da due a sette anni.
Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più
persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata [50;
138 e 141 c.p.m.g.].
141.
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.
Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella,
vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con
la reclusione militare fino a un anno.
Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella,
vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni
[14; 139 e 141 c.p.m.g.].
142.
Violenza a sentinella, vedetta o scolta.
Il militare, che usa violenza [43, 144] a una sentinella, vedetta o
scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se la violenza è commessa con armi o da più persone
riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni [14; 140 e
141 c.p.m.g.].
143.
Resistenza alla forza armata.
Il militare, che usa violenza [43, 144] o minaccia per opporsi alla forza
armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la
reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da
più persone riunite, la pena è aumentata.
Se la violenza o minaccia è commessa da più di
cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una
di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la
pena è della reclusione militare da tre a sette anni [14; 141 c.p.m.g.].
144.
Circostanze aggravanti.
Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio [575 c.p.], ancorché tentato o preterintenzionale [56, 584
c.p.], o in una lesione personale gravissima o grave [583 c.p.], si
applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la
pena detentiva temporanea è aumentata [50].
145.
Impedimento a portatori di ordini militari.
Il militare [14], che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari
o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti
con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i
dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la
reclusione militare da due a sette anni.
146.
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri
doveri. Il
superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto
contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente
al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei
mesi a cinque anni.
Dei
reati di assenza dal servizio alle armi.
Dell'allontanamento
illecito.
147.
Nozione del reato; sanzione penale.
Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza
autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione
militare fino a sei mesi (1).
Alla stessa pena
soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta,
senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso [260, 274; 14
c.p.].
Le disposizioni di
questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di
diserzione [148; 146 c.p.m.g.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 27 dicembre
1991, n. 495, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.m.p., in riferimento all'art.
260 dello stesso codice, sollevata, in relazione agli artt. 2, 13, 25, comma
2, e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 27 maggio 1992,
n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di
pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, in relazione agli
artt. 2, 13, 25, comma 2, e 52, ultimo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 1992,
n. 295, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata in relazione agli artt. 25,
comma 2, e 52, comma 3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 13 novembre
1992, n. 448, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, del codice penale
militare di pace, sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, comma
3, Cost..
La Corte Costituzionale con ordinanza 8 aprile 1993,
n. 160, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, c.p.m.p., sollevata, in
relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, comma 3, Cost.
Della
diserzione.
148.
Nozione del reato; sanzione penale.
Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare
da sei mesi a due anni (1)(2):
1° il militare, che, essendo in servizio alle armi,
se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni
consecutivi;
2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e
trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei
cinque giorni successivi a quello prefisso [68, 150, 154, 156, 274,
377; 143-150 c.p.m.g.; 14 c.p.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 luglio
1993, n. 343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
8, comma 3, l. 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'art. 148,
nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio
militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in
tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi
diversi da quelli indicati nell'art. 1 l. n. 772 del 1972 o senza aver
addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della
reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio
militare di leva.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 10 gennaio
1997, n. 4, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n.
73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale
militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237
(Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo
comma, della Costituzione.
149.
Casi di diserzione immediata. È considerato
immediatamente disertore:
1° il militare destinato a un corpo di spedizione
od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di
un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al
momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;
2° il militare, che evade mentre sta scontando la
pena detentiva militare;
3° il militare, che evade mentre è in stato di
[detenzione preventiva] (1) in un carcere militare; o dovunque, per un reato
soggetto alla giurisdizione militare;
4° il militare, che, senza autorizzazione, prende
servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle
forze armate di uno Stato estero;
5° il militare, che abbandona il servizio alle
armi, facendosi sostituire [155].
Il disertore è punito con la reclusione militare
da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a
cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel
caso indicato nel numero 5°.
Nei casi indicati nei numeri 2° e 3°, non si
applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale [68, 150,
154-156, 274, 377; 150 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 3.
150.
Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo. Nei casi
preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca
all'estero, la pena è
aumentata [50].
Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono
aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o
più militari, previo accordo.
Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento
è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori [148 e 149
c.p.m.g.].
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