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CODICE MILITARE

Home - Canale Codici - Codice Militare - 97-124

LIBRO SECONDO

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

 

97. Agevolazione colposa. Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma 1, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni [75, 100-102; 71 c.p.m.g.].

 

98. Istigazione od offerta. Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:
1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1);
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi [7, 75, 100-102; 70 c.p.m.g. e 302 c.p.].
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(1) V. nota sub art. 22.

 

99. Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare. Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni [7, 75, 100-102].

 

100. Omesso rapporto. Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni [75, 101, 102; 83 c.p.m.g. e 364 c.p.].

 

101. Parificazione degli Stati alleati. Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano [7 e 268 c.p.].

 

102. Circostanza attenuante. Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità [7 e 311 c.p.].

 

Dei reati contro il servizio militare

 

Dei reati in servizio.

 

Della violazione di doveri generali inerenti al comando.

 

103. Atti ostili del comandante contro uno Stato estero. Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.
Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [172 c.p.m.g.; 244, 260 c.p.].
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(1) V. nota sub art. 22.

 

104. Eccesso colposo. Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, [alla pena di morte] (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione [45, 260; 173 c.p.m.g.].
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(1) V. nota sub art. 22.

 

105. Perdita o cattura di nave o aeromobile. Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili (1) dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione (2).
La stessa pena si applica:
1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;
2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni [109, 167, 260, 275; 242, 261 c.p.m.g.].
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(1) Per la più ampia nozione di aeromobile di Stato v. l'art. 1 della l. 17 ottobre 1986, n. 732 che ha sostituito l'art. 744 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327.
L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:
"Art. 744. (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Per l'inapplicabilità delle norme del codice della navigazione agli aeromobili militari v. l'art. 2 della citata l. 732/1986 che ha sostituito l'art. 748 dello stesso codice:
"Art. 748 (Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice".
(2) V. nota sub art. 22.

 

106. Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.
Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente [167, 260, 275; 242 e 261 c.p.m.g.].

 

107. Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile. Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni [167 e 260].

 

108. Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.
La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente [167 e 260].

 

109. Agevolazione colposa. Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni [260].

 

110. Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro. Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [260].

 

111. Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo. Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.
La condanna importa la rimozione [260 e 275; 94 c.p.m.g.].

 

112. Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo. Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.
Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [260, 275].
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(1) V. nota sub art. 22.

 

113. Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.
La condanna importa la rimozione [96 c.p.m.g.].

 

114. Usurpazione di comando. Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.
Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà [287 c.p.].
Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.
In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
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(1) V. nota sub art. 22.

 

115. Movimento arbitrario di forze militari. Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

 

116. Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso. Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

 

117. Omessa esecuzione di un incarico. Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La condanna importa la rimozione.
Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno [100 c.p.m.g.].

 

Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna.

 

118. Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni (1).
La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:
1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
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(1) V. art. 26, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, regolamento di disciplina militare.

 

119. Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno [124 c.p.m.g.].
Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

 

120. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio. Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata [125 c.p.m.g.].

 

121. Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso. Il comandante della scolta di un convoglio, che l'abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni [122 c.p.m.g.].

 

[122. Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata. Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno 1992, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p.
Con sentenza 4 aprile 1985, n. 102, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 26 luglio 1988, n. 901, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p., sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. non essendo stati adombrati nuovi profili per permettere alla Corte di discostarsi dal precedente giudizio.

 

123. Omessa presentazione in servizio. Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).
La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo [260; 126 c.p.m.g.].
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(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 27 maggio 1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, ultimo comma, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 1992, n. 293, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata in relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..

 

124. Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso. Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati [121 c.p.m.g.].

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