Disposizioni
comuni ai capi precedenti.
97.
Agevolazione colposa. Il
militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o
il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione
delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare,
ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno
dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma 1, 91 e 93, è
punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa
militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici
anni [75, 100-102; 71 c.p.m.g.].
98.
Istigazione od offerta.
Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli
articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o
l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:
1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la
pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1);
2° negli altri casi, con la pena stabilita per il
reato, diminuita dalla metà a due terzi [7, 75, 100-102; 70 c.p.m.g. e 302
c.p.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
99.
Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di
tradimento o di spionaggio militare. Il militare, che tiene con uno
Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati
negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a
commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni [7, 75, 100-102].
100.
Omesso rapporto. Il
militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e
dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque
anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori,
è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la
reclusione militare da uno a tre anni [75, 101, 102; 83 c.p.m.g. e 364 c.p.].
101.
Parificazione degli Stati alleati. Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando
il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di
guerra, con lo Stato italiano [7 e 268 c.p.].
102.
Circostanza attenuante.
Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti
sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entità [7 e 311 c.p.].
Dei
reati contro il servizio militare
Dei
reati in servizio.
Della
violazione di doveri generali inerenti al comando.
103.
Atti ostili del comandante contro uno Stato estero.
Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi
di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la
reclusione militare fino a tre anni.
Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato
italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della
protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di
ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se
segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni
o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci
anni.
Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al
pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a
dieci anni.
Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene,
ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone,
la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [172 c.p.m.g.; 244,
260 c.p.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
104.
Eccesso colposo. Nei casi
indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i
limiti dell'autorizzazione o della necessità, [alla pena di morte] (1) è
sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre
pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della
rimozione [45, 260; 173 c.p.m.g.].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
105.
Perdita o cattura di nave o aeromobile.
Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la
perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili (1)
dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione (2).
La stessa pena si applica:
1° al comandante di una nave isolata o di un
aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o
dell'aeromobile stesso;
2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la
cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la
responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a
sette anni [109, 167, 260, 275; 242, 261 c.p.m.g.].
______________________________
(1) Per la più ampia nozione di aeromobile di Stato
v. l'art. 1 della l. 17 ottobre 1986, n. 732 che ha sostituito l'art. 744
del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327.
L'articolo 744 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal
seguente:
"Art. 744. (Aeromobili di Stato e
aeromobili privati). Sono aeromobili di Stato gli aeromobili
militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla
polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o
ad altro servizio di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da
convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad
eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco".
Per l'inapplicabilità delle norme del codice della
navigazione agli aeromobili militari v. l'art. 2 della citata l. 732/1986
che ha sostituito l'art. 748 dello stesso codice:
"Art. 748 (Norme applicabili agli
aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco). Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari,
di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si
applicano le norme del presente codice".
(2) V. nota sub art. 22.
106. Perdita
colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso
per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per
colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica
la reclusione militare fino a dieci anni.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che
attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione
militare fino a cinque anni.
Le stesse pene si applicano al comandante di una forza
aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di
esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti
dall'articolo precedente [167, 260, 275; 242 e 261 c.p.m.g.].
107.
Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile.
Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o
un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne
cagiona l'investimento o un'avaria, è punito con la reclusione non
inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita
della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici
anni.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che
cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.
Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che
attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non
inferiore a cinque anni [167 e 260].
108.
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile.
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso
per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa
imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.
La stessa pena si applica al comandante di un
aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o
imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline,
commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente [167 e 260].
109.
Agevolazione colposa. Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto
agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle
cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a
cinque anni [260].
110.
Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro
sinistro. Il comandante
di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un
aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il
quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro
sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il
danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni [260].
111.
Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.
Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza
giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la
reclusione militare fino a dieci anni.
La condanna importa la rimozione [260 e 275; 94
c.p.m.g.].
112.
Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la
nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo.
Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o
dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad
abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione
militare non inferiore a un anno.
Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare
la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore
a quindici anni.
Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle
persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante
fucilazione nel petto (1).
La condanna importa la rimozione [260, 275].
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
113.
Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo.
Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo,
omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza
in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
La stessa pena si applica al comandante di una o più
navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi
preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché
non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.
La condanna importa la rimozione [96 c.p.m.g.].
114.
Usurpazione di comando.
Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la
reclusione militare da due a quindici anni.
Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro
l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà [287 c.p.].
Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un
aeromobile, la pena è aumentata.
In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di
una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel
petto (1).
______________________________
(1) V. nota sub art. 22.
115.
Movimento arbitrario di forze militari.
Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero
senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la
reclusione militare da uno a sette anni.
116.
Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso.
Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi
in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero
non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito
della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la
reclusione militare fino a tre anni.
117.
Omessa esecuzione di un incarico.
Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non
esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a
tre anni.
La condanna importa la rimozione.
Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena
è della reclusione militare fino a un anno [100 c.p.m.g.].
Dell'abbandono
di posto e della violazione di consegna.
118.
Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di
sentinella, vedetta o scolta.
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il
posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre
anni (1).
La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il
fatto è commesso:
1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a
magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
2° a bordo di una nave o di un aeromobile;
3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.
In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la
pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.
______________________________
(1) V. art. 26, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545,
regolamento di disciplina militare.
119.
Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.
Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle
circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si
addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno [124
c.p.m.g.].
Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della
reclusione militare fino a due anni.
120.
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di
servizio. Fuori dei casi
enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto
ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è
punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è il comandante di un reparto o il
militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di
servizio armato, la pena è aumentata [125 c.p.m.g.].
121.
Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.
Il comandante della scolta di un convoglio, che l'abbandona, è punito
con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte
del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni [122
c.p.m.g.].
[122.
Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa
determinata. Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa
determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o
deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il
solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore
a due anni] (1).
______________________________
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno
1992, n. 299, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
122 c.p.m.p.
Con sentenza 4 aprile 1985, n. 102, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 122, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi 1 e
3, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 26 luglio 1988,
n. 901, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 122 c.p.m.p., sollevata, con
riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. non essendo stati adombrati
nuovi profili per permettere alla Corte di discostarsi dal precedente
giudizio.
123.
Omessa presentazione in servizio.
Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il
servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso
di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi (1).
La stessa pena si applica al militare appartenente a
un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si
presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo [260; 126 c.p.m.g.].
______________________________
(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza 27 maggio
1992, n. 238, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di
pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, in relazione agli
artt. 25, comma 2, e 52, ultimo comma, Cost..
La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 1992,
n. 293, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 123 del codice penale militare di
pace, in riferimento all'art. 260 del medesimo codice, sollevata in
relazione agli artt. 25, comma 2, e 52, comma 3, Cost..
124.
Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di
riunirsi a esso. Nel caso
di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle
forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza
maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi
al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione
militare fino a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della
reclusione militare fino a un anno.
Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che
cagiona alcuno dei fatti suindicati [121 c.p.m.g.].
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