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CODICE MILITARE

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LIBRO SECONDO

Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare

 

Del tradimento.

 

77. Alto tradimento. (1)  Il militare [7], che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione [313 c.p.].
È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.

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(1) Così sostituito dall'art. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario era il seguente:
"Il militare che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289 del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, sostituita la pena di morte con degradazione alla pena della morte o dell'ergastolo, e aumentata di un terzo la pena della reclusione.
È punito con la morte con degradazione il militare, che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato a una insurrezione armata".
L'art. 3 d.l. 9 dicembre 1941, n. 1383 dispone:
"Per i delitti preveduti dall'art. 77 del codice penale militare di pace in relazione agli artt. 277, 281 e 288 del codice penale, nonché dall'art. 81 quando il fatto è commesso contro [la Corona], il Governo [del Re Imperatore] o le forze armate dello Stato e dagli artt. 79 e 80 dello stesso codice penale militare e dagli artt. 76, 77 e 87 del codice penale militare di guerra, non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia a norma dell'art. 313 del codice penale. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per il delitto preveduto dall'art. 81 del predetto codice penale militare di pace e dagli artt. 51 e 54 del codice penale militare di guerra, quando il fatto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra con lo Stato italiano".

 

78. Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata. È punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:
1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;
2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa [7, 75, 100 e 102; 302, 304, 305, 306 e 308 c.p.].

 

79. Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica. (1) Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.
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(1) Così sostituito dall'art. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:
"Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.
Se il fatto è commesso contro la Regina Imperatrice o il Principe Ereditario, la reclusione militare è da tre a dodici anni.
Se il fatto è commesso contro altra persona della Famiglia Reale, ovvero è offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re Imperatore, del Reggente o della Regina Imperatrice, il colpevole è punito con la reclusione militare da due a dieci anni".
V. anche nota sub art. 77.

 

80. Offesa al Capo del Governo. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 5, l. 23 marzo 1956, n. 167; il testo originario era il seguente:
"Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo, è punito con la reclusione militare da tre a dodici anni".

 

81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato. Il militare, che pubblicamente [2664, c.p.] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni [75, 100, 102; 290, 292 c.p.].
La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione (1).
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(1) Così sostituito dall'art. 2, l. 30 luglio 1957, n. 655; era stato in precedenza sostituito dall'art. 2, l. 23 marzo 1956, n. 167. Il testo originario così disponeva:
"Il militare, che pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re Imperatore, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.
La stessa pena si applica al militare, che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato, o una parte di esse".
V. anche nota sub art. 77.

 

82. Vilipendio alla nazione italiana. Il militare, che pubblicamente [2664 c.p.] vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni [75, 100, 102; 291 e 293 c.p.].
Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

83. Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato. Il militare, che vilipende la bandiera nazionale [12 Cost.; 292 c.p.] o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni [75, 100, 102; 292, 292bis e 293 c.p.].
Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali [75, 100, 102; 292 c.p.; 12 Cost.] raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
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(1) V. art. 1, d.lgs. 5 maggio 1948, n. 535.

 

84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi. Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni [7, 75, 97, 102; 255 c.p.] (1).
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(1) V. nota sub art. 77.

 

85. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte (1) con degradazione [75, 97, 98, 99, 100, 101, 102; 255 c.p.].
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate (2).
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(1) V. nota sub art. 22.
(2) Comma aggiunto con l'art. 6, l. 23 marzo 1956, n. 167. V. anche art. 12, l. 24 ottobre 1977, n. 801. Il testo originario così disponeva:
"Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione".

 

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari.

 

86. Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete (1), è punito con la morte con degradazione [75, 87, 91, 96-102; 66 c.p.m.g. e 261 c.p.] (2).
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(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 e l. 24 ottobre 1977, n. 801.
(2) V. nota sub art. 22.

 

87. Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio. Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.
Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni [75, 96-102].

 

88. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio. Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione [75, 89, 93, 96-102; 59 c.p.m.g. e 256 c.p.] (1).
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(1) V. nota sub art. 22.

 

89. Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni [7, 75, 93, 96-102; 67 c.p.m.g. e 256 c.p.].

 

89bis. Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio. (1) È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato [7, 75, 93, 96, 98, 100-102].
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(1) Disposizione inserita dall'art. 7, l. 23 marzo 1956, n. 167.

 

90. Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. È punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:
1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime (1);
2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (1);
3° che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1° (1);
4° che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato [260 n. 3 c.p.] (2).
Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni (3).
Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [75, 93, 96-102; 260 c.p.].
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1995, n. 298, ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 1, n. 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni; 2) in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 1, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1989, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 1, n. 4 c.p.m.p. nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni. La declaratoria d'illegittimità dell'art. 90, comma 1, n. 4 c.p.m.p. non determina affatto la depenalizzazione delle fattispecie ivi contemplate. Per colmare transitoriamente la lacuna, nell'attesa di un intervento razionalizzatore del legislatore, vale la norma penale comune di cui all'art. 260 n. 3 c.p..
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 aprile 1998, n. 97, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni.

 

91. Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio. Fuori del caso indicato nell'art. 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma [75, 92, 93, 96-102; 67 e 68 c.p.m.g.; 261 c.p.].

 

92. Circostanze aggravanti. Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata [50] (1).
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(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.

 

93. Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato. Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, [alla pena di morte con degradazione] (1) è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà [75, 96, 97, 100-102; 72, 73 c.p.m.g.; 258 e 262 c.p.].
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(1) La pena di morte è stata sostituita con quella dell'ergastolo. V. nota sub art. 22.

 

94. Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate. (1) Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni [14, 75, 96, 100-102, 260].
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(1) V. r.d. 11 luglio 1941, n. 1161.

 

95. Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti. Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.

 

96. Fine di favorire lo Stato italiano. Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita [7 e 51].

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