Della
estinzione del reato militare e della pena militare
66.
Norma generale. Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del
reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si
osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni
stabilite dagli articoli seguenti [150, 151, 157 a 184 c.p.].
Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di
morte preveduta dalla legge penale militare (1) e la pena della reclusione
militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla
pena della reclusione prevedute dal codice penale.
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(1) V. nota sub art. 22.
67.
Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel
petto. I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante
fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni (1).
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(1) V. nota sub art. 22.
68.
Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata. Per i reati di diserzione [148, 149] e di mancanza alla chiamata [151],
il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della
pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in
cui il militare ha compiuto l'età, per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento [8].
Questa disposizione non si applica per i reati di
allontanamento illecito [147] e di mancanza alla chiamata per istruzione
[151 e 14 trans.].
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(2) La Corte Costituzionale con ordinanza 23 aprile
1998, n. 156, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e
terzo comma, della Costituzione.
69.
Sospensione condizionale della pena. (Abrogato)(1).
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(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 7 febbraio
1990, n. 19 "L'articolo 69 del codice penale militare di pace è
abrogato".V. ora art. 166 c.p.
70.
Non menzione della condanna nel certificato del casellario. Il giudice
può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la
pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purché ricorrano
le altre condizioni stabilite dall'art. 175 del codice penale.
La disposizione di questo articolo si applica anche se
alla condanna conseguono pene militari accessorie [40 att.].
71.
Liberazione condizionale. Il condannato a pena militare detentiva per un
tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o
almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e
abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla
liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni
(1).
La concessione, gli effetti e la revoca della
liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune [176, 177
c.p.], salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice [34 e 35 att.].
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(1) L'articolo unico della l. 27 giugno 1942, n. 827,
Estensione della liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore
a cinque anni" prevede:
"Durante l'attuale stato di guerra e sino a sei
mesi dopo la sua cessazione, la liberazione condizionale preveduta dall'art.
176 del codice penale può essere concessa, concorrendo le altre condizioni
volute dalla legge, anche a coloro che sono stati condannati ad una pena
detentiva non superiore a cinque anni.
Durante il suddetto periodo la liberazione
condizionale preveduta dall'art. 71 del Codice penale militare di pace può
essere concessa anche ai condannati a pena militare per un tempo non
superiore a tre anni".
Il d.lgs.C.p.S. dell'11 dicembre 1946, n. 653 dispone
che "L'efficacia delle norme contenute nell'articolo unico della
legge 27 giugno 1942, n. 827, che estende la liberazione condizionale ai
condannati a pena non superiore a cinque anni, è prorogata sino a nuova
disposizione".
72.
Riabilitazione militare. La riabilitazione ordinata a norma della legge
penale comune [178-181 c.p.] non estingue le pene militari accessorie e gli
altri effetti penali militari.
Nei confronti della persona riabilitata a norma della
legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale
militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti
dalla legge penale militare [412].
La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del
comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli
180 e 181 del codice penale (1).
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(1) V. ult. comma art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180.
73.
Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione
militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna.
Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la
grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la
riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della
condanna (1).
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(1) V. art. 1, l. 13 giugno 1935, n. 1116.
Delle
misure amministrative di sicurezza
74.
Norma generale. Le disposizioni della legge penale comune relative alle
misure amministrative di sicurezza [199 ss. c.p.] si osservano anche in
materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del comma precedente,
la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della
reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di
morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale (1).
Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la
disposizione dell'articolo 230, n. 1°, del codice penale.
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(1) V. nota sub art. 22.
75.
Divieto di soggiorno. Oltre che nei casi indicati nell'art. 233 del
codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la
difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più
comuni o in una o più provincie, designati dal giudice, osservate le
disposizioni della legge penale comune.
76.
Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza. Durante il servizio
alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in
applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne
che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un
manicomio giudiziario (1), o in un riformatorio giudiziario (2), ovvero
della confisca.
Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il
tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro
della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice,
o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra
non detentiva [207 c.p.] (3).
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(1) V. nota sub art. 62.
(2) V. art. 36, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272.
(3) V. sub artt. 34 e 35 att. e sentenza Corte Cost.
22 luglio 1976, n. 192. La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile
1974, n. 110, prima dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 207 c.p. da
parte dell'art. 89, l. 26 luglio 1975, n. 354, lo aveva dichiarato
costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui attribuiva al
Ministro di grazia e giustizia anziché al giudice di sorveglianza il
potere di revocare le misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo
corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge".
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