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CODICE MILITARE

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LIBRO PRIMO

Circostanze del reato militare.

 

47. Circostanze aggravanti comuni. Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale [61 c.p.], aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;
2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;
3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;
5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

 

48. Circostanze attenuanti comuni. Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale [62 c.p.], [e salva la disposizione dell'articolo seguente] (1), attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;
2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare [37];
3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare (2).
Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
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(1) V. nota sub art. 49, la sentenza 18 luglio 1984, n. 213 della Corte Costituzionale, per la conseguenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, limitatamente all'inciso, "e salva la disposizione dell'articolo seguente".
(2) Numero così sostituito dall'art. 10, l. 26 novembre 1985, n. 689.

49. Provocazione. (Abrogato) (1).
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(1) Con sentenza 18 luglio 1984, n. 213 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, comma 1 Cost. dell'art. 49 che, nel trattare della provocazione, ne nega il carattere di attenuante comune.

 

50. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

 

51. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte (1) con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2° alla pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
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(1) V. nota sub art. 22.

 

52. Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti. Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale [63, 66-69 c.p.].
La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.
La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1) con degradazione;
2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto.
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(1) V. nota sub art. 22.

 

Del concorso di reati.

 

53. Pena di morte. (1) Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte (1) con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.
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(1) V. nota sub art. 22.

 

54. Concorso di reati che importano l'ergastolo. (1) Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione [72 c.p.].
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(1) L. 25 novembre 1962, n. 1634, art. 2:
"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni".
Detta norma ha modificato l'art. 72 c.p. già sostituito in precedenza dall'art. 1, comma 2, d.l. 22 gennaio 1948, n. 21.

 

55. Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare. Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:
1) se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;
2) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

 

56. Limiti dell'aumento di pena. Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

 

Del reo

 

Della recidiva.

57. Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari. Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole [99, 101 c.p.], ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari [372].

 

Del concorso di persone nel reato.

 

58. Circostanze aggravanti. Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore [40, c.p.].
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione (1).
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(1) Con sentenza 23 maggio 1985, n. 157 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, con riferimento all'art. 3 Cost.
Con ordinanza 24 maggio 1985, n. 165 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 17 dicembre 1987, n. 531, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230, comma 3, 58, 219 e 29 c.p.m.p., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

 

59. Circostanze attenuanti. La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:
1° per l'inferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;
2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente [114 c.p.].

 

Dell'applicazione e

 

della esecuzione della pena

 

[60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare. (1) La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile] (2).
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(1) Le espressioni "carcerazione preventiva" e "custodia preventiva" sono sostituite dalla seguente: "custodia cautelare". Art. 1, l. 28 luglio 1984, n. 398.
(2) Articolo abrogato in via conseguenziale a seguito della sentenza 20 marzo 1985, n. 74, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.m.p. per contrasto con l'art. 13, comma 3, Cost..

 

61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena. L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice [409] (1).
I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa (2).
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(1) Art. 4, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Sugli stabilimenti militari di pena e sulla esecuzione della pena detentiva militare, v. d.lgt. 27 ottobre 1918, n. 1726.

 

62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un manicomio giudiziario (1), può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
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(1) V. art. 62, commi 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e art. 98 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Ora "ospedale psichiatrico giudiziario".

 

63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente. Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, [compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice] (1), si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione (2);
2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese (3);
4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa [135 c.p.] (4);
5° alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;
6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda [406, 407, 410] (3).
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(1) Periodo soppresso dall'art. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167.
(2) V. nota sub art. 22.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo 1995, n. 104, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma 3, della Costituzione.
(4) V. art. 136 c.p. e artt. 102 e 103 l. 24 novembre 1981, n. 689. V. anche art. 24 c.p..
A seguito dei successivi aumenti e della l. 5 ottobre 1993, n. 402 quando si deve eseguire un ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, il computo ha luogo calcolando settantacinque mila lire, o frazioni di settantacinque mila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Peraltro a norma dell'art. 133bis c.p.:
"Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".

 

64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo. Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
[1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente] (1);
2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
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(1) Periodo soppresso dall'art. 8, l. 23 marzo 1956, n. 167.

 

65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi. Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte è eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25 (1);
2° alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette [406, 407 e 410].
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(1) V. nota sub art. 22.

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