Circostanze
del reato militare.
47.
Circostanze aggravanti comuni. Oltre le circostanze aggravanti comuni
prevedute dal codice penale [61 c.p.], aggravano il reato militare, quando
non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le
circostanze seguenti:
1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale
il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;
2° l'essere il militare colpevole rivestito di un
grado o investito di un comando;
3° l'avere commesso il fatto con le armi di
dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una
nave militare o di un aeromobile militare;
4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o
più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa
verificarsi pubblico scandalo;
5° l'avere il militare commesso il fatto in
territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre
vestiva, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.
48.
Circostanze attenuanti comuni. Oltre le circostanze attenuanti comuni
prevedute dal codice penale [62 c.p.], [e salva la disposizione dell'articolo seguente] (1), attenuano il reato militare, quando non ne
sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze
seguenti:
1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;
2° l'essere il fatto commesso da militare, che non
abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi
di reato esclusivamente militare [37];
3° l'aver commesso il fatto per i modi non
convenienti usati da altro militare (2).
Per i reati militari, la pena può essere diminuita,
quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
____________________________________
(1) V. nota sub art.
49, la sentenza 18 luglio 1984, n. 213 della Corte Costituzionale, per la
conseguenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 48,
comma 1, limitatamente all'inciso, "e salva la disposizione dell'articolo seguente".
(2) Numero così sostituito dall'art. 10, l. 26
novembre 1985, n. 689.
49. Provocazione. (Abrogato) (1).
____________________________________
(1) Con sentenza 18
luglio 1984, n. 213 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3, comma 1 Cost. dell'art. 49
che, nel trattare della provocazione, ne nega il carattere di attenuante
comune.
50.
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante. Quando
ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato
dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere
inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare
per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
51.
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. Quando
ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è
determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte (1) con degradazione è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2° alla pena di morte (1) mediante fucilazione nel
petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la
reclusione da venti a ventiquattro anni;
4° le altre pene sono diminuite in misura non
eccedente un terzo.
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.
52.
Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di
più circostanze aggravanti o attenuanti. Se concorrono più circostanze
aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle
diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale [63,
66-69 c.p.].
La pena della reclusione militare da applicare per
effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.
La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
può essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto
la legge stabilisce la pena di morte (1) con degradazione;
2° a quindici anni di reclusione militare, se per il
delitto la legge stabilisce la pena di morte (1) mediante fucilazione nel
petto.
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.
Del
concorso di reati.
53.
Pena di morte. (1) Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena
di morte (1) mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si
applica la pena di morte (1) con degradazione, fermi gli effetti derivanti
da ciascuna pena.
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.
54.
Concorso di reati che importano l'ergastolo. (1) Al colpevole di più
reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte
con degradazione [72 c.p.].
____________________________________
(1) L. 25 novembre 1962, n. 1634, art. 2:
"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali
importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento
diurno da sei mesi a tre anni".
Detta norma ha modificato l'art. 72 c.p. già
sostituito in precedenza dall'art. 1, comma 2, d.l. 22 gennaio 1948, n. 21.
55.
Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la
reclusione militare. Quando concorrono più reati, alcuni dei quali
importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena
unica, osservate le norme seguenti:
1) se la condanna alla reclusione importa la
degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata
complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i
reati concorrenti;
2) se la condanna alla reclusione non importa la
degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla
durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati
concorrenti.
56.
Limiti dell'aumento di pena. Nel caso di concorso di reati, la pena da
applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice
penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene
concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la
reclusione militare.
Del
reo
Della
recidiva.
57.
Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari. Il
giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole [99, 101 c.p.], ha
facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale
comune e reati esclusivamente militari [372].
Del
concorso di persone nel reato.
58.
Circostanze aggravanti. Nel caso di concorso di più persone nel reato
militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre
che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o
quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il
superiore, che è concorso nel reato con un inferiore [40, c.p.].
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne
deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione (1).
____________________________________
(1) Con sentenza 23 maggio 1985, n. 157 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58, con riferimento all'art. 3 Cost.
Con ordinanza 24 maggio 1985, n. 165 la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione sulla
rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma
2, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 17 dicembre
1987, n. 531, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 230, comma 3, 58, 219 e 29 c.p.m.p.,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
59.
Circostanze attenuanti. La pena da infliggere per il reato militare può
essere diminuita:
1° per l'inferiore, che è stato determinato dal
superiore a commettere il reato;
2° per il militare, che nella preparazione o nella
esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i
casi indicati nell'articolo precedente [114 c.p.].
Dell'applicazione
e
della
esecuzione della pena
[60.
Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia
cautelare. (1) La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità
militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della
decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia
divenuta irrevocabile] (2).
____________________________________
(1) Le espressioni "carcerazione preventiva"
e "custodia preventiva" sono sostituite dalla seguente:
"custodia cautelare". Art. 1, l. 28 luglio 1984, n. 398.
(2) Articolo abrogato
in via conseguenziale a seguito della sentenza 20 marzo 1985, n. 74, con la
quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 309 c.p.m.p. per contrasto con l'art. 13, comma 3, Cost..
61.
Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli
stabilimenti militari di pena. L'esecuzione della pena militare
detentiva è vigilata dal giudice [409] (1).
I regolamenti militari approvati con decreto del
Presidente della Repubblica stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti
militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della
pena militare detentiva e alla vigilanza relativa (2).
____________________________________
(1) Art. 4, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Sugli stabilimenti militari di pena e sulla
esecuzione della pena detentiva militare, v. d.lgt. 27 ottobre 1918, n.
1726.
62.
Infermità psichica sopravvenuta al condannato. Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un
manicomio comune, anziché in un manicomio giudiziario (1), può essere
disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata
inferiore a tre anni.
____________________________________
(1) V. art. 62, commi 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354
e art. 98 d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Ora "ospedale psichiatrico
giudiziario".
63.
Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.
Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle
armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, [compresi quelli
indicati nell'articolo 264 di questo codice] (1), si osservano le norme
seguenti:
1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione
nella schiena, previa degradazione (2);
2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione,
se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono
eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme
stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
3° alla pena della reclusione, se la condanna non
importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la
reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore
a un mese (3);
4° alla pena della multa, non eseguita per
insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non
oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni
cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa [135 c.p.] (4);
5° alla pena dell'arresto è sostituita la
reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due
di arresto;
6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per
insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non
oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento
lire, o frazione di cento lire, di ammenda [406, 407, 410] (3).
____________________________________
(1) Periodo soppresso dall'art. 8, l. 23 marzo 1956,
n. 167.
(2) V. nota sub art. 22.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo
1995, n. 104, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche
all'ordinamento
giudiziario militare di pace, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge
27 ottobre 1986, n. 700, Norme urgenti in materia di ordinamento
penitenziario militare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma 3,
della Costituzione.
(4) V. art. 136 c.p. e artt. 102 e 103 l. 24 novembre
1981, n. 689. V. anche art. 24 c.p..
A seguito dei successivi aumenti e della l. 5 ottobre
1993, n. 402 quando si deve eseguire un ragguaglio tra pena pecuniaria e
pena detentiva, il computo ha luogo calcolando settantacinque mila lire, o
frazioni di settantacinque mila lire, di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva. Peraltro a norma dell'art. 133bis c.p.:
"Nella determinazione dell'ammontare della multa
o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati
dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda
stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando,
per le condizioni economiche del reo ritenga che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".
64.
Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.
Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle
armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme
seguenti:
[1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo
264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente] (1);
2° se trattasi di altro reato, si applicano le
disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna
importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla
cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal
congedo.
____________________________________
(1) Periodo soppresso dall'art. 8, l. 23 marzo 1956,
n. 167.
65.
Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che
hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio
alle armi. Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle
pene militari si osservano le norme seguenti:
1° la pena di morte è eseguita secondo le norme
stabilite dall'articolo 25 (1);
2° alla pena della reclusione militare è sostituita
la pena della reclusione per eguale durata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha
cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati
ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre
persone estranee alle forze predette [406, 407 e 410].
____________________________________
(1) V. nota sub art. 22.
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