Della
legge penale militare
1.
Persone soggette alla legge penale militare. La legge penale militare si
applica ai militari in servizio alle armi [3] e a quelli considerati tali
[5].
La legge determina i casi, nei quali la legge penale
militare si applica ai militari in congedo [7 e 292bis c.p. (1)], ai
militari in congedo assoluto [8], agli assimilati ai militari, agli iscritti
ai corpi civili militarmente ordinati [10] e a ogni altra persona estranea
alle forze armate dello Stato [14, 16-17].
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(1) V. art. 292bis, comma 2, c.p.: "Si considera
militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato
di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9
del Codice penale militare di pace".
2.
Denominazioni di "militari" e di "forze armate" dello
Stato. Il presente codice comprende:
1° sotto la denominazione di militari, quelli dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, della Guardia di finanza
(1), [della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di
polizia dell'Africa italiana] (2) e le persone che a norma di legge
acquistano la qualità di militari (3);
2° sotto la denominazione di forze armate dello
Stato, le forze militari suindicate (4).
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(1) Per la Guardia di Finanza v. la l. 15 dicembre
1959, n. 1089; v. sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e
dei militari di truppa le ll. 17 aprile 1957, n. 260 e 3 agosto 1961, n.
833.
(2) La milizia volontaria per la sicurezza nazionale
è stata sciolta con r.d.l. 6 dicembre 1943, n. 16/b, convertito in l. 5
maggio 1949, n. 178. Il corpo di polizia dell'Africa italiana è stato
sciolto con d.lgs.lgt. 15 febbraio 1945, n. 43.
(3) Con la l. 15 dicembre 1990, n. 395, Ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria il Corpo degli agenti di custodia è
stato sciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2).
(4) Il Corpo delle guardie di P.S. è stato
smilitarizzato con la l. 1° aprile 1981, n. 121.
3.
Militari in servizio alle armi. Salvo che la legge disponga altrimenti,
ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:
1° relativamente agli ufficiali, dal momento della
notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione
del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;
2° relativamente agli altri militari, dal momento
stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in
congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da
essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della
notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi
(1).
L'assenza del militare dal servizio alle armi per
licenza, ancorché illimitata, per infermità, per custodia cautelare (2), o
per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale
militare.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per
notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di
questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia
ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino
ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze
armate dello Stato.
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo
1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del
codice penale militare di pace, nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
103, terzo comma, della Costituzione.
(2) L'espressione del testo originario
"detenzione preventiva" è stata sostituita da "custodia
cautelare" dall'art. 1, della l. 28 luglio 1984, n. 398.
4.
Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
(Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato per lo scioglimento della
M.V.S.N. (r.d. 6 dicembre 1943, n. 16/b convertito nella l. 5 maggio 1949,
n. 178).
5.
Militari considerati in servizio alle armi. Agli effetti della legge
penale militare, sono considerati in servizio alle armi:
1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi
dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo
stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino
servizio effettivo alle armi;
2° i sottufficiali di carriera collocati in
aspettativa;
3° i militari in stato di allontanamento illecito,
diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal
servizio;
4° i militari in congedo, che scontano una pena
militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
5° i militari in congedo, che si trovano in stato di
detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla
giurisdizione militare;
6° ogni altro militare in congedo, considerato in
servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.
6.
Militari richiamati in servizio alle armi. Ai militari in congedo
richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal
momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in
congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al
congedo, le disposizioni dell'articolo 3.
7.
Militari in congedo non considerati in servizio alle armi. (1) Fuori dei
casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti
articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare
si applica:
1) quando commettono alcuno dei reati contro la
fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento);
78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84
(intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione,
distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose
concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86
(rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per
commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88
(procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89bis
(esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di
interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato
estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e
nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta
si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88
e 89bis.
Al militare in congedo che commette uno dei reati
sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96,
101 e 102 di questo Codice;
2) quando commettono i reati previsti negli articoli
157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del
servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'art. 212 (istigazione
a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del
servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente
negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;
3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata
di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n.
460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre
1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938,
n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 (2).
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(1) Così sostituito dall'art. 1, l. 23 marzo 1956,
n. 167.
(2) V. ora artt. 124, 150 e 152 d.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella
Marina e nell'Aeronautica.
8.
Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato. Agli effetti
della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello
Stato (1):
1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla
notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva
degli obblighi di servizio militare;
2° gli altri militari, dal momento della consegna a
essi del foglio di congedo assoluto (2).
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(1) V. l'art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.
(2) La Corte
Costituzionale con sentenza 20 dicembre 1989, n. 556, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 n. 2 c.p.m.p., nella parte in
cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali
ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato
dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché
dal momento del loro effettivo congedamento.
9.
Ufficiali di complemento di prima nomina. Agli effetti della legge penale
militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento,
dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento
stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.
10.
Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati.
La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli
iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:
1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali
(1);
2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di
custodia cautelare (2) in un carcere militare.
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(1) Sull'assoggettamento alla giurisdizione penale
militare dei cappellani militari, v. art. 24, l. 1° giugno 1961, n. 512.
Per il personale iscritto nei vari ruoli della Associazione della Croce
Rossa italiana, v. art. 7, r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034; art. 5, d.l. 12
febbraio 1930, n. 84; art. 29, r.d. 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con
l. 25 luglio 1941, n. 883. Per il personale iscritto nei ruoli dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano militare Ordine di
Malta, v. art. 4, l. 4 gennaio 1938, n. 23. Per il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco v. art. 18, l. 13 maggio 1961, n. 469.
(2) V. nota sub art. 3.
11.
Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate. La legge penale militare si applica:
1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o
aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da
questo codice [252 a 259; 128 c.p.m.g.];
2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile
militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo
fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o
dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.
Agli effetti della legge penale militare, sono navi
militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre
navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e
ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze
armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.
12. Determinazione del grado degli assimilati e delle
persone imbarcate. Agli effetti della legge penale militare, gli
assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o
aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale,
rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono
collocati nell'ordine d'imbarco.
13.
Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili
militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello
Stato. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in
congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli
iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli
effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate
dello Stato.
14.
Estranei alle forze armate dello Stato. Sono soggette alla legge penale
militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a
commettere un reato militare [117 c.p.].
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge
[166], alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono
alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e
184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene
comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il
giudice può diminuire la pena (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 luglio
1976, n. 196 (v. sub art. 264), ha affermato con un "obiter dictum"
che il non militare che in concorso formale, compie reati militari e non
militari "consuma soltanto più reati comuni, essendo escluso dall'art.
103 comma 3, che possa essere soggetto attivo di reati militari".
Citiamo questo Ö incidente della Corte per scrupolo di completezza,
trattandosi quasi certamente di una svista.
Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 29, la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182, in
riferimento agli artt. 3, 21 e 52, cpv., Cost. e dell'art. 266 c.p., in
riferimento all'art. 21, comma 1, Cost..
Con sentenza 11 febbraio 1982, n. 30, la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le
questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare
di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 in riferimento agli
artt. 52, ultimo comma e 103, ultimo comma, Cost. e dell'art. 14 in
riferimento all'art. 25, comma 1, Cost..
Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, in
riferimento all'art. 3 Cost..
15.
Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione
di esso. La legge penale militare si applica per i reati militari
commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati
quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle
forze armate dello Stato.
16.
Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio
alle armi. La legge penale militare si applica alle persone appartenenti
alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso,
sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di
appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto
servizio alle armi [65].
17.
Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di
transito. (1) La legge penale militare si applica alle persone che vi
sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di
occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate
le convenzioni e gli usi internazionali [47 n. 5].
____________________________________
(1) Art. 9, l. 7 maggio 1981, n. 180.
18.
Reati commessi in territorio estero. (1) Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le
persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge
medesima, a richiesta del Ministro competente a' termini dell'articolo 260
[47 n. 5].
____________________________________
(1) Art. 9, l. 7 maggio 1981, n. 180.
19.
Materie regolate da altre leggi penali militari. Le disposizioni di
questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale
militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da
esse stabilito altrimenti [16 c.p.; 47 c.p.m.g.].
20.
Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace.
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si
applica nello stato di pace [5 c.p.m.g. e 11 r.d. 1415/1938].
21.
Delitti comuni commessi da militari. (Abrogato) (1).
____________________________________
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, l. 23 marzo 1956,
n. 167.
Delle
pene militari
Delle
specie di pene militari, in generale.
22.
Pene militari principali: specie. Le pene militari principali sono:
1° la morte (1);
2° la reclusione militare.
La legge penale militare determina i casi, nei quali,
per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della
reclusione.
____________________________________
(1) La pena di morte, per il tempo di pace, è stata
abolita nel codice penale dall'art. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n.
224, che così dispone:
"Per i delitti preveduti nel codice penale è
soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto codice è
comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
All'ultimo comma lo stesso articolo stabilisce.
"Nulla è innovato alle disposizioni dei codici
penali militari e del d.lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159".
Con l'entrata in vigore della Costituzione l'art.
27, ult. comma, prevede che:
"Non è ammessa la pena di morte se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra".
L'art. 1 del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 21, dispone
che:
"Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del d.lgs.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti
previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra".
Con legge ordinaria (l. 13 ottobre 1994, n. 589) la
pena di morte è stata abolita per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle
leggi militari di guerra.
La stessa legge ha abrogato "tutte le
disposizioni" del c.p.m.g. e delle leggi militari di guerra che fanno
riferimento alla pena di morte.
23.
Denominazione e classificazione della reclusione militare. Sotto la
denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è
compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'articolo 18 del
codice penale, anche la reclusione militare.
24.
Pene militari accessorie: specie. Le pene militari accessorie sono:
1° la degradazione [28];
2° la rimozione [29];
3° la sospensione dall'impiego [30];
4° la sospensione dal grado [31];
5° la pubblicazione della sentenza di condanna [32]
(1).
____________________________________
(1) V. art. 166 c.p. come sostituito dall'art. 4, l.
7 febbraio 1990, n. 19:
"La sospensione condizionale della pena si
estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può
costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di
misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro
pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né
per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per
svolgere attività lavorativa".
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