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CODICE CIVILE

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IL PROCESSO PENALE

Capitolo I

L'INDAGINE PREVIA

Can. 1717 - § 1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§ 3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se inseguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Can. 1718 - § 1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario decida:

            1° se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla;

            2° se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente;

            3° se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.

§ 2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al § 1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente

§ 3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.

§ 4. Prima di decidere a norma del § 1, l'Ordinario, consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

Can. 1719 - Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.

Capitolo II

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Can. 1720 - Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

            1° renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;

            2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;

            3° se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 1721 - § 1. Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1502 e 1504.

§ 2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

Can. 1722 - L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

Can. 1723 - § 1. Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi un avvocato a norma del can. 1481, § 1, entro un termine da lui stesso stabilito.

§ 2. Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio.

Can. 1724 - § 1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario che ha deliberato l'avvio del processo.

§ 2. Perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dall'imputato, salvo questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.

Can. 1725 - Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o promotore.

Can. 1726 - In qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente consti l'estinzione dell'azione criminale.

Can. 1727 - § 1. L'imputato può interporre appello, anche se la sentenza lo ha prosciolto solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei poteri di cui nei cann. 1344 e 1345.

§ 2. Il promotore di giustizia può appellare ogniqualvolta giudichi che non si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia.

Can. 1728 - § 1. Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico.

§ 2. L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento.

Capitolo III

L'AZIONE PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI

Can. 1729 - § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.

§ 2. L'intervento della parte lesa di cui al § 1, non è più ammissibile se non fu fatto nel primo grado del giudizio penale.

§ 3. L'appello nella causa sui danni avviene a norma dei cann. 1628-1640, anche se nel giudizio penale non è possibile l'appello; che se sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il disposto del can. 1730.

Can. 1730 - § 1. Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.

§ 2. Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni.

Can. 1731 - La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non dà alcun diritto alla parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1729.

 

 

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