Capitolo
I
L'INDAGINE
PREVIA
Can.
1717 - § 1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile,
di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea,
sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa
investigazione non sembri assolutamente superflua.
§
2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la
buona fama di alcuno.
§
3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel
processo; lo stesso non può, se inseguito sia avviato un procedimento
giudiziario, fare da giudice in esso.
Can.
1718 - § 1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario
decida:
1° se si possa avviare il
processo per infliggere la pena o dichiararla;
2° se ciò, atteso il can.
1341, sia conveniente;
3° se si debba ricorrere al
processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba
procedere con decreto extragiudiziale.
§
2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al § 1, ogniqualvolta
da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente
§
3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l'Ordinario, se
prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in
diritto.
§
4. Prima di decidere a norma del § 1, l'Ordinario, consideri se non sia
conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore,
consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e
l'onesto.
Can.
1719 - Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali
l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se
non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto
della curia.
Capitolo
II
LO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Can.
1720 - Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via
extragiudiziale:
1° renda note all'imputato
l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che
l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
2° valuti accuratamente con due
assessori tutte le prove e gli argomenti;
3° se consta con certezza del
delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei
cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in
fatto.
Can.
1721 - § 1. Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo
penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di
giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei
cann. 1502 e 1504.
§
2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di
giustizia costituito presso quel tribunale.
Can.
1722 - L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei
testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del
processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso,
allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito
ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o
territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima
Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere
revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo
penale.
Can.
1723 - § 1. Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi
un avvocato a norma del can. 1481, § 1, entro un termine da lui stesso
stabilito.
§
2. Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della
contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin
tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio.
Can.
1724 - § 1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia
può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario
che ha deliberato l'avvio del processo.
§
2. Perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dall'imputato,
salvo questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.
Can.
1725 - Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto
sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare
per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o promotore.
Can.
1726 - In qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con
evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve
dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente
consti l'estinzione dell'azione criminale.
Can.
1727 - § 1. L'imputato può interporre appello, anche se la sentenza lo
ha prosciolto solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei
poteri di cui nei cann. 1344 e 1345.
§
2. Il promotore di giustizia può appellare ogniqualvolta giudichi che non
si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la
giustizia.
Can.
1728 - § 1. Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel
giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura
della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso
ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene
pubblico.
§
2. L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli
imposto il giuramento.
Capitolo
III
L'AZIONE
PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI
Can.
1729 - § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale
stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti
dal delitto, a norma del can. 1596.
§
2. L'intervento della parte lesa di cui al § 1, non è più ammissibile se
non fu fatto nel primo grado del giudizio penale.
§
3. L'appello nella causa sui danni avviene a norma dei cann. 1628-1640,
anche se nel giudizio penale non è possibile l'appello; che se sono
interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un
unico giudizio di appello, salvo il disposto del can. 1730.
Can.
1730 - § 1. Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il
giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la
sentenza definitiva nel giudizio penale.
§
2. Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso la sentenza nel
giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è
ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è
stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni.
Can.
1731 - La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in
giudicato, non dà alcun diritto alla parte lesa, a meno che questa non sia
intervenuta a norma del can. 1729.
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