Titolo
I
I
processi matrimoniali
Capitolo
I
LE
CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL MATRIMONIO
Art.
1
Il
tribunale competente
Can.
1671 - Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano
al giudice ecclesiastico.
Can.
1672 - Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano
al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che
le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente,
possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.
Can.
1673 - Sulle cause di nullità del matrimonio che non siano riservate
alla Sede Apostolica è competente:
1° il tribunale del luogo in
cui il matrimonio fu celebrato;
2° il tribunale del luogo in
cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio;
3° il tribunale del luogo in
cui la parte attrice ha il domicilio, purché entrambe le parti risiedano
nel territorio della stessa Conferenza Episcopale, e il Vicario giudiziale
del luogo di domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia
d'accordo;
4° il tribunale del luogo in
cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché si
aggiunga il consenso del Vicario giudiziale del luogo della parte convenuta,
il quale prima la interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire.
Art.
2
Diritto
di impugnare il matrimonio
Can.
1674 - Sono abili ad impugnare il matrimonio:
1° i coniugi;
2° il promotore di giustizia,
quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il
matrimonio o non sia opportuno.
Can.
1675 - § 1. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu
accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi,
a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di
un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.
§
2. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.
Art.
3
L'ufficio
dei giudici
Can.
1676 - Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda
una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i
coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a
ristabilire la convivenza coniugale.
Can.
1677 - § 1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il
decreto di citazione a norma del can. 1508.
§
2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il
ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l'udienza per la
contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d'ufficio con suo
decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti.
§
3. La formula del dubbio non chieda soltanto se consta della nullità del
matrimonio nel caso, ma deve anche determinare per quale capo o per quali
capi è impugnata la validità delle nozze.
§
4. Dopo dieci giorni dalla notificazione del decreto, se le parti non
obiettano nulla, il presidente o il ponente con un nuovo decreto stabilisca
l'istruttoria della causa.
Art.
4
Le
prove
Can.
1678 - § 1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se
intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto:
1° di essere presenti all'esame
delle parti, dei testimoni e dei periti, salvo il disposto del can. 1559;
2° di prendere visione degli
atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti
prodotti dalle parti.
§
2. Le parti non possono assistere all'esame di cui al § 1, n. 1.
Can.
1679 - A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il
giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si
serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti stesse,
oltre ad altri indizi ed amminicoli.
Can.
1680 - Nelle cause sull'impotenza o sul difetto di consenso per malattia
mentale, il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che
dalle circostanze non appaia evidentemente inutile; nelle rimanenti cause si
osservi il disposto del can. 1574.
Art.
5
La
sentenza e l'appello
Can.
1681 - Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un
dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il
tribunale, sospesa la causa di nullità con il consenso delle parti, può
completare l'istruttoria in vista della dispensa super rato , ed infine
trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa
di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.
Can.
1682 - § 1. La sentenza che da principio dichiarò la nullità del
matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del
giudizio, siano trasmessi d'ufficio al tribunale di appello entro venti
giorni dalla pubblicazione della sentenza.
§
2. Se fu emanata una sentenza a favore della nullità del matrimonio in
primo grado, il tribunale di appello, ponderate le osservazioni del
difensore del vincolo e anche delle parti, se ve ne siano, con suo decreto
confermi sollecitamente la decisione oppure ammetta la causa all'esame
ordinario del nuovo grado.
Can.
1683 - Se nel grado di appello si adduca un nuovo capo di nullità del
matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se
fosse in prima istanza.
Can.
1684 - § 1. Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del
matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o
una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono
contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati
loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla
sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.
§
2. Le disposizioni del can. 1644 devono essere osservate, anche se la
sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio fu confermata non già con
un'altra sentenza, ma con decreto.
Can.
1685 - Non appena la sentenza diviene esecutiva, il Vicario giudiziale
la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il
matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia
menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di
matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.
Art.
6
Il
processo documentale
Can.
1686 - Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1677, il Vicario
giudiziale o un giudice dal medesimo designato, tralasciate le formalità
del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del
difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del
matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad
eccezione alcuna, consti con certezza l'esistenza di un impedimento
dirimente o la mancanza della forma legittima, purché sia chiaro con eguale
sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure che il procuratore non
aveva un mandato valido.
Can.
1687 - § 1. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se
prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can.
1686 o della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza,
al quale si devono trasmettere gli atti ammonendolo per iscritto che si
tratta di un processo documentale.
§
2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.
Can.
1688 - Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del
vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui al can.
1686 se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba
procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la
rimandi al tribunale di prima istanza.
Art.
7
Norme
generali
Can.
1689 - Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o
anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la
prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione.
Can.
1690 - Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non
possono essere trattate con il processo contenzioso orale.
Can.
1691 - In tutto il resto attinente al modo di procedere, si devono
applicare, salvo la natura della cosa non si opponga, i canoni sui giudizi
in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme
speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti
il bene pubblico.
Capitolo
II
CAUSE
DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Can.
1692 - § 1. La separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non
sia legittimamente disposto altro per luoghi particolari, può essere
definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice
a norma dei canoni seguenti.
§
2. Dove la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o si preveda
una sentenza civile non contraria al diritto divino, il Vescovo della
diocesi dove dimorano i coniugi, ponderate le peculiari circostanze, potrà
concedere licenza di ricorrere al tribunale civile.
§
3. Se la causa verte anche sugli effetti puramente civili del matrimonio, il
giudice faccia in modo che, osservato il disposto del § 2, la causa fin dal
suo inizio sia presentata avanti al tribunale civile.
Can.
1693 - § 1. Salvo che una parte o il promotore di giustizia chiedano il
processo contenzioso ordinario, si faccia uso del processo contenzioso
orale.
§
2. Se si è fatto uso del processo contenzioso ordinario ed è stato
interposto l'appello, il tribunale di secondo grado proceda a norma del can.
1682, § 2, osservato quanto è prescritto.
Can.
1694 - Per quanto concerne la competenza del tribunale si osservi il
disposto del can. 1673.
Can.
1695 - Il giudice, prima di accettare la causa ed ogniqualvolta
intraveda una speranza di buon esito, faccia uso di mezzi pastorali, affinché
i coniugi si riconcilino e siano indotti a ristabilire la convivenza
coniugale.
Can.
1696 - Le cause di separazione dei coniugi riguardano anche il bene
pubblico; in esse deve pertanto sempre intervenire il promotore di giustizia
a norma del can. 1433.
Capitolo
III
PROCESSO
PER DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO
Can.
1697 - I solo coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario,
hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non
consumato.
Can.
1698 - § 1. La sola Sede Apostolica giudica sul fatto della
inconsumazione del matrimonio e sulla esistenza di una giusta causa per la
concessione della dispensa.
§
2. La dispensa poi è concessa esclusivamente dal Romano Pontefice.
Can.
1699 - § 1. Per l'accettazione del libello con cui si chiede la
dispensa è competente il Vescovo della diocesi ove l'oratore ha il
domicilio o il quasi-domicilio; questi, se consta il fondamento della
domanda, deve ordinare l'istruzione del processo.
§
2. Se il caso proposto tuttavia presenta speciali difficoltà di ordine
giuridico o morale, il Vescovo diocesano consulti la Sede Apostolica.
§
3. Contro il decreto con cui il Vescovo respinge il libello, è dato il
ricorso alla Sede Apostolica.
Can.
1700 - § 1. Fermo restando il disposto del can. 1681, il Vescovo affidi
l'istruttoria di questi processi o stabilmente o caso per caso al tribunale
della propria o di altra diocesi, oppure ad un sacerdote idoneo.
§
2. Che se fu introdotta domanda giudiziaria per la dichiarazione di nullità
dello stesso matrimonio, l'istruttoria venga affidata allo stesso tribunale.
Can.
1701 - § 1. In questi processi deve sempre intervenire il difensore del
vincolo.
§
2. Non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può
permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un
legale.
Can.
1702 - Nell'istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino
per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio
contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si
possano adattare alla natura di questi processi.
Can.
1703 - § 1. Non vi è la pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice,
qualora veda a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone
contro la domanda dell'oratore o contro l'eccezione della parte convenuta,
lo renda noto con prudenza alla parte interessata.
§
2. Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento
prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le
deduzioni.
Can.
1704 - § 1. L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli
atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto
secondo verità, sia sul fatto dell'inconsumazione sia sulla giusta causa
per la dispensa e sulla opportunità della grazia.
§
2. Se l'istruzione del processo è stata affidata ad un altro tribunale a
norma del can. 1700, le osservazioni a favore del vincolo siano fatte nel
medesimo tribunale, ma il voto di cui al § 1 spetta al Vescovo committente,
al quale l'istruttore insieme con gli atti trasmetterà appropriata
relazione.
Can.
1705 - § 1. Il Vescovo trasmetta alla Sede Apostolica tutti gli atti
insieme al suo voto ed alle osservazioni del difensore del vincolo.
§
2. Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento
d'istruttoria, ciò sarà segnalato al Vescovo indicando la materia circa la
quale l'istruzione deve essere completata.
§
3. Che se la Sede Apostolica pronunciò con rescritto che da quanto fu
prodotto non consta l'inconsumazione, in tal caso il legale di cui al can.
1701, § 2, può prendere visione degli atti del processo, ma non del voto
del Vescovo, presso la sede del tribunale, per valutarne se si possa addurre
qualche grave ragione allo scopo di proporre nuovamente la domanda.
Can.
1706 - Il rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al
Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti ed inoltre ordinerà
al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove
fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei
registri dei matrimoni e dei battezzati.
Capitolo
IV
PROCESSO
DI MORTE PRESUNTA DEL CONIUGE
Can.
1707 - § 1. Ogniqualvolta la morte del coniuge non può essere
dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si
consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la
dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano.
§
2. La dichiarazione di cui al § 1 può essere fatta dal Vescovo diocesano
soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale
del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per fama oppure da
indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente.
§
3. Nei casi incerti e complessi il Vescovo consulti la Sede Apostolica.
Titolo
II
Cause
per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione
Can.
1708 - Hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione
sia il chierico stesso, sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella
cui diocesi fu ordinato.
Can.
1709 - § 1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione
competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla
stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.
§
2. Inviato il libello, al chierico è proibito per il diritto stesso di
esercitare gli ordini.
Can.
1710 - Se la Congregazione ha rinviato la causa ad un tribunale, si
osservino, a meno che non si opponga la natura della cosa, i canoni sui
giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, salve le
disposizioni di questo titolo.
Can.
1711 - In queste cause il difensore del vincolo gode degli stessi
diritti ed è tenuto agli stessi doveri del difensore del vincolo del
matrimonio.
Can.
1712 - Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra
ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale
ed è libero da tutti gli obblighi.
Titolo
III
Modi
per evitare i giudizi
Can.
1713 - Per evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere
alla transazione o riconciliazione, oppure affidare la controversia al
giudizio di uno o più arbitri.
Can.
1714 - Per la transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale si
osservino le norme prescelte dalle parti, oppure, se le parti non ne abbiano
scelto, la legge data dalla Conferenza Episcopale, se vi sia, o la legge
civile vigente nel luogo dove la convenzione viene fatta.
Can.
1715 - § 1. Non può esserci valida transazione o compromesso su tutto
ciò che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non
possono disporre liberamente.
§
2. Trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si osservino, ogniqualvolta
la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per
l'alienazione delle cose ecclesiastiche.
Can.
1716 - § 1. Se la legge civile non riconosce valore alla sentenza
arbitrale che non sia confermata dal giudice, perché abbia valore in foro
canonico la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica occorre
la conferma del giudice ecclesiastico del luogo in cui fu emessa.
§
2. Se poi la legge civile ammette l'impugnazione della sentenza arbitrale
avanti al giudice civile, la stessa impugnazione è ammessa in foro canonico
avanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in
primo grado.
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