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CODICE CIVILE

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ALCUNI PROCESSI SPECIALI

Titolo I

I processi matrimoniali

Capitolo I

LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL MATRIMONIO

Art. 1

Il tribunale competente

Can. 1671 - Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.

Can. 1672 - Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.

Can. 1673 - Sulle cause di nullità del matrimonio che non siano riservate alla Sede Apostolica è competente:

            1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato;

            2° il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio;

            3° il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa Conferenza Episcopale, e il Vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta, udita la medesima, sia d'accordo;

            4° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché si aggiunga il consenso del Vicario giudiziale del luogo della parte convenuta, il quale prima la interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire.

Art. 2

Diritto di impugnare il matrimonio

Can. 1674 - Sono abili ad impugnare il matrimonio:

            1° i coniugi;

            2° il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno.

Can. 1675 - § 1. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile.

§ 2. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518.

Art. 3

L'ufficio dei giudici

Can. 1676 - Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale.

Can. 1677 - § 1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il decreto di citazione a norma del can. 1508.

§ 2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l'udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d'ufficio con suo decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti.

§ 3. La formula del dubbio non chieda soltanto se consta della nullità del matrimonio nel caso, ma deve anche determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.

§ 4. Dopo dieci giorni dalla notificazione del decreto, se le parti non obiettano nulla, il presidente o il ponente con un nuovo decreto stabilisca l'istruttoria della causa.

Art. 4

Le prove

Can. 1678 - § 1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto:

            1° di essere presenti all'esame delle parti, dei testimoni e dei periti, salvo il disposto del can. 1559;

            2° di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.

§ 2. Le parti non possono assistere all'esame di cui al § 1, n. 1.

Can. 1679 - A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove, il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli.

Can. 1680 - Nelle cause sull'impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell'opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile; nelle rimanenti cause si osservi il disposto del can. 1574.

Art. 5

La sentenza e l'appello

Can. 1681 - Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sospesa la causa di nullità con il consenso delle parti, può completare l'istruttoria in vista della dispensa super rato , ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del tribunale e del Vescovo.

Can. 1682 - § 1. La sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio, siano trasmessi d'ufficio al tribunale di appello entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza.

§ 2. Se fu emanata una sentenza a favore della nullità del matrimonio in primo grado, il tribunale di appello, ponderate le osservazioni del difensore del vincolo e anche delle parti, se ve ne siano, con suo decreto confermi sollecitamente la decisione oppure ammetta la causa all'esame ordinario del nuovo grado.

Can. 1683 - Se nel grado di appello si adduca un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.

Can. 1684 - § 1. Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.

§ 2. Le disposizioni del can. 1644 devono essere osservate, anche se la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio fu confermata non già con un'altra sentenza, ma con decreto.

Can. 1685 - Non appena la sentenza diviene esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.

Art. 6

Il processo documentale

Can. 1686 - Ricevuta la domanda presentata a norma del can. 1677, il Vicario giudiziale o un giudice dal medesimo designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio, se da un documento che non sia soggetto a contraddizione o ad eccezione alcuna, consti con certezza l'esistenza di un impedimento dirimente o la mancanza della forma legittima, purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, oppure che il procuratore non aveva un mandato valido.

Can. 1687 - § 1. Contro questa dichiarazione il difensore del vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei difetti di cui al can. 1686 o della mancata dispensa, deve appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti ammonendolo per iscritto che si tratta di un processo documentale.

§ 2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.

Can. 1688 - Il giudice di seconda istanza, con l'intervento del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo stesso modo di cui al can. 1686 se la sentenza debba essere confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.

Art. 7

Norme generali

Can. 1689 - Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione.

Can. 1690 - Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il processo contenzioso orale.

Can. 1691 - In tutto il resto attinente al modo di procedere, si devono applicare, salvo la natura della cosa non si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.

Capitolo II

CAUSE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Can. 1692 - § 1. La separazione personale dei coniugi battezzati, salvo non sia legittimamente disposto altro per luoghi particolari, può essere definita con decreto del Vescovo diocesano, oppure con sentenza del giudice a norma dei canoni seguenti.

§ 2. Dove la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o si preveda una sentenza civile non contraria al diritto divino, il Vescovo della diocesi dove dimorano i coniugi, ponderate le peculiari circostanze, potrà concedere licenza di ricorrere al tribunale civile.

§ 3. Se la causa verte anche sugli effetti puramente civili del matrimonio, il giudice faccia in modo che, osservato il disposto del § 2, la causa fin dal suo inizio sia presentata avanti al tribunale civile.

Can. 1693 - § 1. Salvo che una parte o il promotore di giustizia chiedano il processo contenzioso ordinario, si faccia uso del processo contenzioso orale.

§ 2. Se si è fatto uso del processo contenzioso ordinario ed è stato interposto l'appello, il tribunale di secondo grado proceda a norma del can. 1682, § 2, osservato quanto è prescritto.

Can. 1694 - Per quanto concerne la competenza del tribunale si osservi il disposto del can. 1673.

Can. 1695 - Il giudice, prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia uso di mezzi pastorali, affinché i coniugi si riconcilino e siano indotti a ristabilire la convivenza coniugale.

Can. 1696 - Le cause di separazione dei coniugi riguardano anche il bene pubblico; in esse deve pertanto sempre intervenire il promotore di giustizia a norma del can. 1433.

Capitolo III

PROCESSO PER DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

Can. 1697 - I solo coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Can. 1698 - § 1. La sola Sede Apostolica giudica sul fatto della inconsumazione del matrimonio e sulla esistenza di una giusta causa per la concessione della dispensa.

§ 2. La dispensa poi è concessa esclusivamente dal Romano Pontefice.

Can. 1699 - § 1. Per l'accettazione del libello con cui si chiede la dispensa è competente il Vescovo della diocesi ove l'oratore ha il domicilio o il quasi-domicilio; questi, se consta il fondamento della domanda, deve ordinare l'istruzione del processo.

§ 2. Se il caso proposto tuttavia presenta speciali difficoltà di ordine giuridico o morale, il Vescovo diocesano consulti la Sede Apostolica.

§ 3. Contro il decreto con cui il Vescovo respinge il libello, è dato il ricorso alla Sede Apostolica.

Can. 1700 - § 1. Fermo restando il disposto del can. 1681, il Vescovo affidi l'istruttoria di questi processi o stabilmente o caso per caso al tribunale della propria o di altra diocesi, oppure ad un sacerdote idoneo.

§ 2. Che se fu introdotta domanda giudiziaria per la dichiarazione di nullità dello stesso matrimonio, l'istruttoria venga affidata allo stesso tribunale.

Can. 1701 - § 1. In questi processi deve sempre intervenire il difensore del vincolo.

§ 2. Non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale.

Can. 1702 - Nell'istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi.

Can. 1703 - § 1. Non vi è la pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda dell'oratore o contro l'eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata.

§ 2. Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le deduzioni.

Can. 1704 - § 1. L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto dell'inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia.

§ 2. Se l'istruzione del processo è stata affidata ad un altro tribunale a norma del can. 1700, le osservazioni a favore del vincolo siano fatte nel medesimo tribunale, ma il voto di cui al § 1 spetta al Vescovo committente, al quale l'istruttore insieme con gli atti trasmetterà appropriata relazione.

Can. 1705 - § 1. Il Vescovo trasmetta alla Sede Apostolica tutti gli atti insieme al suo voto ed alle osservazioni del difensore del vincolo.

§ 2. Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato al Vescovo indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata.

§ 3. Che se la Sede Apostolica pronunciò con rescritto che da quanto fu prodotto non consta l'inconsumazione, in tal caso il legale di cui al can. 1701, § 2, può prendere visione degli atti del processo, ma non del voto del Vescovo, presso la sede del tribunale, per valutarne se si possa addurre qualche grave ragione allo scopo di proporre nuovamente la domanda.

Can. 1706 - Il rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti ed inoltre ordinerà al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei matrimoni e dei battezzati.

Capitolo IV

PROCESSO DI MORTE PRESUNTA DEL CONIUGE

Can. 1707 - § 1. Ogniqualvolta la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano.

§ 2. La dichiarazione di cui al § 1 può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente.

§ 3. Nei casi incerti e complessi il Vescovo consulti la Sede Apostolica.

Titolo II

Cause per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione

Can. 1708 - Hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso, sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato.

Can. 1709 - § 1. Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.

§ 2. Inviato il libello, al chierico è proibito per il diritto stesso di esercitare gli ordini.

Can. 1710 - Se la Congregazione ha rinviato la causa ad un tribunale, si osservino, a meno che non si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, salve le disposizioni di questo titolo.

Can. 1711 - In queste cause il difensore del vincolo gode degli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del difensore del vincolo del matrimonio.

Can. 1712 - Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è libero da tutti gli obblighi.

Titolo III

Modi per evitare i giudizi

Can. 1713 - Per evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere alla transazione o riconciliazione, oppure affidare la controversia al giudizio di uno o più arbitri.

Can. 1714 - Per la transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale si osservino le norme prescelte dalle parti, oppure, se le parti non ne abbiano scelto, la legge data dalla Conferenza Episcopale, se vi sia, o la legge civile vigente nel luogo dove la convenzione viene fatta.

Can. 1715 - § 1. Non può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono disporre liberamente.

§ 2. Trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si osservino, ogniqualvolta la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per l'alienazione delle cose ecclesiastiche.

Can. 1716 - § 1. Se la legge civile non riconosce valore alla sentenza arbitrale che non sia confermata dal giudice, perché abbia valore in foro canonico la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica occorre la conferma del giudice ecclesiastico del luogo in cui fu emessa.

§ 2. Se poi la legge civile ammette l'impugnazione della sentenza arbitrale avanti al giudice civile, la stessa impugnazione è ammessa in foro canonico avanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in primo grado.

 

 

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