SEZIONE
I
IL
GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
Titolo
I
L'introduzione
della causa
Capitolo
I
IL
LIBELLO INTRODUTTORIO DELLA LITE
Can.
1501 - Il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga
presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal
promotore di giustizia.
Can.
1502 - Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente
un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il
ministero del giudice.
Can.
1503 - § 1. Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o
l'attore sia impedito di presentare il libelli o la causa comporti una
ricerca facile e sia di minor importanza.
§
2. In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto
per iscritto, che deve essere letto all'attore e da questi approvato, e che
sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dall'attore.
Can.
1504 - Il libello con il quale s'introduce la lite deve:
1° esprimere avanti a quale
giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi;
2° indicare su quale diritto si
fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto
è asserito;
3° essere sottoscritta
dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché
il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per
ricevere gli atti.
4° indicare il domicilio o il
quasi-domicilio del convenuto.
Can.
1505 - § 1. Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale,
dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all'attore non
manca la capacità legittima di stare in giudizio, deve al più presto con
un suo decreto ammettere o respingere il libello.
§
2. Il libello può essere respinto soltanto:
1° se il giudice o il tribunale
sono incompetenti;
2° se consta senza dubbio che
all'attore manca la capacità legittima di stare in giudizio;
3° se non sono state osservate
le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3;
4° se è sicuramente manifesto
dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà
accadere che alcun fondamento emerga dal processo.
§
3. Se il libello fu respinto a causa di difetti che possono essere emendati,
l'attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello
correttamente redatto.
§
4. Contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di
interrompere ricorso corredato da motivazioni, entro il tempo utile di dieci
giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu respinto dal
presidente, la questione poi della reiezione deve essere definito con la
massima celerità.
Can.
1506 - Se il giudice entro un mese dalla presentazione del libello non
ha emesso il decreto, con il quale ammette o respinge il libello a norma del
can. 1505, la parte interessata può fare istanza perché il giudice adempia
il suo compito; che se ciononostante il giudice taccia, trascorsi
inutilmente dieci giorni dalla data dell'istanza, il libello si consideri
ammesso.
Capitolo
II
CITAZIONE
E INTIMAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Can.
1507 - § 1. Nel decreto con il quale si ammette il libello dell'attore,
il giudice o il presidente deve chiamare in giudizio ovvero citare le altre
parti per la contestazione della lite, stabilendo se debbano rispondere per
iscritto o presentandosi davanti a lui per concordare i dubbi. Che se delle
risposte scritte veda la necessità di convocare le parti, lo può stabilire
con un nuovo decreto.
§
2. Se il libello si considera accolto a norma del can. 1506, il decreto di
citazione in giudizio deve essere dato entro venti giorni dal momento in cui
fu fatta l'istanza, di cui in quel canone.
§
3. Che se le parti contendenti di fatto si presentino davanti al giudice per
fare la causa, non c'è bisogno di citazione, ma l'attuario metta agli atti
che le parti furono presenti in giudizio.
Can.
1508 - § 1. Il decreto di citazione in giudizio deve essere subito
notificato alla parte convenuta e contemporaneamente reso noto agli altri
che devono comparire.
§
2. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio della lite, a meno
che il giudice per cause gravi non ritenga che non si debba rendere noto
alla parte il libello prima che questa abbia deposto in giudizio.
§
3. Se si fa causa a una persona che non ha il libero esercizio dei suoi
diritti, o la libera amministrazione delle cose in questione, la citazione
deve essere intimata, a seconda dei casi, al tutore, al curatore, al
procuratore speciale ovvero a chi è tenuto a norma del diritto ad
incaricarsi del giudizio a nome della medesima.
Can.
1509 - § 1. La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri
atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo
assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare.
§
2. Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve
constare agli atti.
Can.
1510 - Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o
impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente
citato.
Can.
1511- Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del
processo sono nulli, salvo il disposto del can. 1507, § 3.
Can.
1512 - Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti
davanti al giudice per fare la causa:
1° la cosa cessa di essere
integra;
2° la causa diventa propria di
quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu
introdotta l'azione;
3° la potestà del giudice
delegato si rende stabile, di modo che non cessa con il venir meno del
diritto del delegante;
4° s'interrompe la
prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti;
5° la lite comincia ad essere
aperta; pertanto vale immediatamente il principio: lite pendente nihil
innovetur
Titolo
II
La
contestazione della lite
Can.
1513 - § 1. Si ha la contestazione della lite, quando con un decreto
del giudice si definiscono i termini della controversia, desunti dalle
richieste e dalle risposte delle parti.
§
2. Le richieste e le risposte, oltre che nel libello introduttorio della
lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in
dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili
la parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i
dubbi, a cui si dovrà rispondere nelle sentenza.
§
3. Il decreto del giudice deve essere notificato alle parti, le quali, salvo
che non si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere entro dieci
giorni al giudice perché sia mutato; la questione deve poi essere definita
con decreto del giudice stesso con la massima celerità.
Can.
1514 - I termini della controversia una volta stabiliti non possono
essere validamente mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave,
ad istanza di una parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato
le ragioni.
Can.
1515 - Contestata la lite il possessore di un bene altrui cessa di
essere in buona fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve
rendere anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire
i danni.
Can.
1516 - Contestata la lite, il giudice stabilisca alle parti un congruo
spazio di tempo per proporre e completare le prove.
Titolo
III
L'istanza
della lite
Can.
1517 - L'inizio dell'istanza avviene con la citazione; la fine non si ha
soltanto con la sentenza definitiva, ma anche negli altri modi stabiliti dal
diritto.
Can.
1518 - Se una parte contendente muoia, o cambi stato o cessi
dall'ufficio in ragione del quale agisce:
1° a causa non ancora conclusa,
l'istanza è sospesa fino a che sia riassunta la lite dall'erede del
defunto, dal successore o dall'avente interesse;
2° a causa conclusa, il giudice
deve procedere oltre, dopo aver citato il procuratore, se vi sia, altrimenti
l'erede del defunto o il successore.
Can.
1519 - § 1. Se cessino dall'incarico il tutore o il curatore o il
procuratore, che sia necessario a norma del can. 1481, §§1 e 3, l'istanza
è nel frattempo sospesa.
§
2. Il giudice costituisca al più presto un altro tutore o curatore; può
poi costituire un procuratore alla lite se la parte abbia trascurato di
farlo entro un breve termine di tempo stabilito dal giudice stesso.
Can.
1520 - Se nessun atto processuale sia posto dalle parti per sei mesi,
senza che vi si opponga alcun impedimento, l'istanza va in perenzione. La
legge particolare può stabilire altri termini per la perenzione.
Can.
1521 - La perenzione ha effetto per il diritto stesso e contro tutti,
anche minorenni o ad essi equiparati, e deve anche essere dichiarata
d'ufficio, salvo il diritto di chiedere indennità contro i tutori,
curatori, amministratori, procuratori, i quali non abbiano dimostrato di non
averne colpa.
Can.
1522 - La perenzione estingue gli atti del processo, ma non gli atti
della causa; anzi questi possono avere valore anche in una successiva
istanza, purché essa si svolga tra le stesse persone e sullo stesso
oggetto; ma per ciò che riguarda gli estranei, non hanno altro valore se
non di documenti.
Can.
1523 - Le spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a
carico di ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai
medesimi.
Can.
1524 - § 1. In qualunque stadio e grado del giudizio l'attore può
rinunciare all'istanza; anzi sia l'attore sia la parte convenuta possono
rinunciare agli atti del processo, sia a tutti sia ad alcuni soltanto.
§
2. Tutori e amministratori di persone giuridiche, perché possano rinunciare
all'istanza devono avere il parere o il consenso di coloro dei quali è
richiesto il concorso per porre atti che eccedono i limiti
dell'amministrazione ordinaria.
§
3. Per essere valida la rinuncia deve essere fatta per iscritto e deve
essere sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore, che sia tuttavia
munito di mandato speciale, deve essere comunicata all'altra parte e da essa
accettata o almeno non impugnata, e deve essere ammessa dal giudice.
Can.
1525 - La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è
rinunciato, ottiene gli stessi effetti della perenzione dell'istanza, e
obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti cui ha rinunciato.
Titolo
IV
Le
prove
Can.
1526 - § 1. L'incombenza di fornire le prove tocca a chi asserisce.
§
2. Non necessitano di prova:
1° ciò che dalla legge stessa
si presume;
2° i fatti asseriti da uno dei
contendenti ed ammessi dall'altro, a meno che ciò nonostante la prova non
sia esigita dal diritto o dal giudice.
Can.
1527 - § 1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che
sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.
§
2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga
ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità.
Can.
1528 - Se una parte o un testimone si rifiutano di comparire per
rispondere avanti al giudice, è consentito udirli anche tramite un laico
designato dal giudice, o richiedere la loro deposizione avanti a un pubblico
notaio o in qualunque altro modo legittimo.
Can.
1529 - Il giudice non proceda a raccogliere le prove prima della
contestazione della lite se non per una causa grave.
Capitolo
I
LE
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Can.
1530 - Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre
interrogare le parti; anzi lo deve fare su istanza di una parte o per
provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio.
Can.
1531 - § 1. La parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire
integralmente la verità.
§
2. Che se si rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se
ne può dedurre per la prova dei fatti.
Can.
1532 - Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia
fare alle parti il giuramento di dire o almeno di avere detto la verità, a
meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a
sua prudente discrezione.
Can.
1533 - Le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo
possono presentare al giudice dei punti sui quali la parte sia interrogata.
Can.
1534 - Circa l'interrogatorio delle parti si osservino proporzionalmente
le regole stabilite per i testimoni nei cann. 1548, § 2, n. 1, 1558-1565.
Can.
1535 - L'asserzione di un fatto circa la materia stessa del giudizio,
resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice
competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione
giudiziale.
Can.
1536 - § 1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di
qualche affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera le altre
parti dall'onere della prova.
§
2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale
e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza
probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze
della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si
aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.
Can.
1537 - Spetta al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual
valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.
Can.
1538 - La confessione o qualsiasi altra dichiarazione della parte manca
assolutamente di forza probante se consti che essa fu pronunciata per errore
di fatto o fu estorta con la violenza o con timore grave.
Capitolo
II
PROVA
DOCUMENTALE
Can.
1539 - In ogni genere di giudizio è ammessa la prova per via di
documenti sia pubblici sia privati.
Art.
1
Natura
e forza probante dei documenti
Can.
1540 - § 1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da
una persona pubblica nell'esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate
le formalità stabilite nel diritto.
§
2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo le
leggi di ciascun luogo.
§
3. Tutti gli altri documenti sono privati.
Can.
1541 - Salvo che non si dimostri irrefragabilmente altro con argomenti
contrari ed evidenti, i documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è
direttamente e principalmente affermato.
Can.
1542 - Il documento privato, sia riconosciuto dalla parte, sia ammesso
dal giudice, ha contro il suo autore o chi l'ha sottoscritto e gli aventi
causa da essi, la stessa forza probante della confessione extragiudiziale;
contro estranei ha la stessa forza probante delle dichiarazioni delle parti
che non siano confessioni, a norma del can. 1536, § 2.
Can.
1543 - Se i documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o
guasti per altro difetto, spetta al giudice decidere se ed in qual conto
tali documento si debbano tenere.
Art.
2
Produzione
dei documenti
Can.
1544 - I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano
originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del
tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte
avversa.
Can.
1545 - Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un
documento comune ad entrambe le parti.
Can.
1546 - § 1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni,
che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del can.
1548, § 2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve
mantenere.
§
2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del
documento e produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il
giudice può ordinarne l'esibizione.
Capitolo
III
TESTIMONI
E TESTIMONIANZE
Can.
1547 - In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto
la direzione del giudice.
Can.
1548 - § 1. I testimoni devono confessare la verità al giudice che
legittimamente li interroghi.
§
2. Salvo il disposto del can. 1550, § 2, n. 2, sono liberati dal dovere di
rispondere:
1° i chierici per quanto fu
loro manifestato in ragione del sacro ministero; pubblici magistrati, i
medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al
segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda
gli affari soggetti a questo segreto;
2° coloro che dalla propria
testimonianza temano per sé o per il coniuge o per i consanguinei o gli
affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.
Art.
1
Chi
può essere testimone
Can.
1549 - Tutti possono essere testimoni, a meno che non siano
espressamente riprovati dal diritto in tutto o in parte.
Can.
1550 - § 1. Non siano ammessi a fare da testimone i minori al di sotto
dei quattordici anni e i deboli di mente; potranno tuttavia essere uditi per
decreto del giudice, con il quale se ne dichiari l'opportunità.
§
2. Si reputano incapaci:
1° le parti in causa o coloro
che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistenti,
l'avvocato e gli altri che assistono o abbiano assistito le parti nella
stessa causa;
2° i sacerdoti per quanto
concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale,
anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da
chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può
essere recepito neppure come indizio di verità.
Art.
2
Presentazione
ed esclusione dei testimoni
Can.
1551 - La parte che ha fatto venire in giudizio un testimone può
rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che
ciononostante il teste sia interrogato.
Can.
1552 - § 1. Quando si chiede la prova tramite testimoni, siano indicati
al tribunale i loro nomi e il domicilio.
§
2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli
argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testimoni; altrimenti si
ritenga abbandonata la richiesta.
Can.
1553 - Spetta al giudice limitare il numero troppo grande dei testimoni.
Can.
1554 - Prima che i testimoni siano interrogati, dei loro nominativi
siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice,
non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della
pubblicazione delle deposizioni testimoniali.
Can.
1555 - Fermo restando il disposto del can. 1550, una parte può chiedere
che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per
l'esclusione prima dell'escussione del medesimo.
Can.
1556 - La citazione del testimone avviene con un decreto del giudice
legittimamente notificato.
Can.
1557 - Il testimone regolarmente citato compaia o renda nota al giudice
la causa della sua assenza.
Art.
3
L'esame
dei testimoni
Can.
1558 - § 1. I testimoni devono essere interrogati nella sede stessa del
tribunale, salvo diverso parere del giudice.
§
2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del
loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo da loro stessi
prescelto.
§
3. Il giudice decida dove devono essere uditi coloro ai quali, per la
distanza, la malattia o altro impedimento, sia impossibile o difficile
raggiungere la sede del tribunale, ferme restando le disposizioni dei cann.
1418 e 1469, § 2.
Can.
1559 - Le parti non possono assistere all'esame dei testimoni, a meno
che il giudice non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia
assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per
circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto doversi procedere in
segreto.
Can.
1560 - § 1. I testimoni devono essere esaminati uno ad uno
separatamente.
§
2. Se i testimoni sono discordi in cosa grave tra di loro o con una parte,
il giudice può riunire tra loro o mettere a confronto coloro che sono in
contraddizione, rimossi, per quanto è possibile, dissidi e scandalo.
Can.
1561 - L'esame del testimone viene fatto dal giudice, o da un suo
delegato o uditore, che deve essere assistito dal notaio; di conseguenza le
parti, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, o gli avvocati
che intervengano nell'esame, se hanno altre domande da fare al testimone,
non le facciano al testimone ma al giudice o a chi ne fa le veci, perché le
rivolga lui stesso, salvo che la legge particolare non disponga altrimenti.
Can.
1562 - § 1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta
e sola la verità.
§
2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1532; che se il
testimone si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.
Can.
1563 - Il giudice verifichi innanzitutto l'identità del testimone;
domandi quale rapporto egli abbia con le parti, e facendogli specificare
domande sulla causa, lo interroghi anche sulle fonti della sua conoscenza e
quando precisamente seppe le cose che asserisce.
Can.
1564 - Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che
deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano
cavillose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano
qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta.
Can.
1565 - § 1. Non si comunichino in precedenza ai testimoni le domande.
§
2. Se tuttavia la materia su cui si deve deporre è così lontana nella
memoria da non poter essere affermata con certezza dal testimone senza
essergli precedentemente richiamata, il giudice, quando ritenga che lo si
possa fare senza pericolo, prevenga il testimone su qualche particolare.
Can.
1566 - I testimoni facciano la testimonianza a voce, senza leggere, a
meno che non si tratti di dati numerici o di conti; in tal caso potranno
consultare gli appunti che abbiano portato con sé.
Can.
1567 - § 1. La risposta deve essere immediatamente redatta per iscritto
dal notaio e deve riferire le stesse parole della testimonianza prodotta,
almeno per quanto concerne direttamente la materia del giudizio.
§
2. Può essere ammesso l'uso del magnetofono, purché le risposte siano
successivamente trascritte e firmate, se possibile, da coloro che hanno
deposto.
Can.
1568 - Il notaio riferisca in atti sul giuramento fatto, dispensato o
rifiutato, sulla presenza delle parti, sulle domande aggiunte d'ufficio e in
genere su tutti i fatti degni di menzione eventualmente accaduti durante
l'escussione dei testimoni.
Can.
1569 - § 1. Al termine dell'interrogatorio si deve leggere al testimone
quanto della sua deposizione il notaio redasse per iscritto o fargli
ascoltare al magnetofono ciò che fu registrato, concedendogli facoltà di
aggiungere, sopprimere, correggere e variare.
§
2. Infine il testimone, il giudice e il notaio devono sottoscrivere l'atto.
Can.
1570 - I testimoni, benché già esaminati, potranno, ad istanza della
parte o d'ufficio, prima che gli atti o le testimonianze siano pubblicate,
essere nuovamente chiamati a testimoniare, se il giudice lo ritenga
necessario o vantaggioso, purché non vi sia pericolo di qualsiasi segreta
intesa o di corruzione.
Can.
1571 - Ai testimoni, secondo un'equa tassazione stabilita dal giudice,
si devono rifondere sia le spese fatte sia il guadagno che essi persero per
rendere la testimonianza.
Art.
4
Forza
probante delle testimonianze
Can.
1572 - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver
richiesto, se necessario, le lettere testimoniali, prenda in considerazione:
1° quale sia la condizione e
l'onestà della persona;
2° se la testimonianza è fatta
per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente,
oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri;
3° se il testimone sia costante
e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o
dubbioso;
4° se abbia contestimoni su
quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.
Can.
1573 - La deposizione di un solo testimone non può fare fede piena, a
meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su cose fatte
d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.
Capitolo
IV
I
PERITI
Can.
1574 - Ci si deve servire dell'opera dei periti ogniqualvolta, secondo
il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame o il
parere, fondato sulle regole della pratica e della scienza, per provare
qualche fatto o per conoscere la vera natura di una cosa.
Can.
1575 - Spetta al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro
proposta, oppure, se del caso, accettare relazioni già fatte da altri
periti.
Can.
1576 - I periti vengono esclusi o possono essere ricusati per le stesse
cause per le quali sono esclusi i testimoni.
Can.
1577 - § 1. Il giudice, atteso quanto i contendenti abbiano
eventualmente prodotto, definisca con suo decreto i singoli punti sui quali
si deve svolgere l'opera del perito.
§
2. Al perito devono essere trasmessi gli atti di causa e gli altri documenti
e sussidi di cui può aver bisogno per eseguire correttamente e fedelmente
il suo compito.
§
3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale
dovrà essere espletato l'esame e presentata la relazione.
Can.
1578 - § 1. I periti facciano ciascuno la propia relazione distinta da
quella degli altri, a meno che il giudice non ordini che se ne faccia una
sola che i singoli periti dovranno sottoscrivere; se ciò avvenga, si
annotino diligentemente le differenze dei pareri, se ce ne fossero.
§
2. I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti o in quali
modi idonei abbiano accertato l'identità delle persone, delle cose o dei
luoghi, secondo quale metodo e criterio abbiano proceduto nell'espletare il
compito loro richiesto, e soprattutto su quali argomenti si fondino le loro
conclusioni.
§
3. Il perito può essere convocato dal giudice perché fornisca le
spiegazioni che sembrino ulteriormente necessarie.
Can.
1579 - § 1. Il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni
dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa.
§
2. Quando espone le ragioni della decisione, deve esprimere quali argomenti
lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti.
Can.
1580 - Ai periti devono essere pagate le spese e gli oneri, che il
giudice deve stabilire secondo onestà e giustizia, osservato il diritto
particolare.
Can.
1581 - § 1. Le parti possono designare periti privati, i quali devono
essere approvati dal giudice.
§
2. Questi, se il giudice li ammette, possono esaminare, nella misura in cui
sia necessario, gli atti di causa, e prendere parte all'esecuzione della
perizia; possono poi sempre presentare la loro relazione.
Capitolo
V
ACCESSO
ED ISPEZIONE GIUDIZIARIA
Can.
1582 - Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di
recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un
decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò
che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione.
Can.
1583 - Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento.
Capitolo
VI
LE
PRESUNZIONI
Can.
1584 - La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo di una
cosa incerta; è detta iuris la presunzione che viene stabilita dalla legge
stessa; è detta hominis quella che è formulata dal giudice.
Can.
1585 - Chi ha dalla sua parte una presunzione iuris , viene liberato
dall'onere della prova, che ricade sulla parte avversa.
Can.
1586 - Il giudice non formuli presunzioni, che non sono stabilite dal
diritto, se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente
connesso con il fatto che è oggetto della controversia.
Titolo
V
Le
cause incidentali
Can.
1587 - Si ha una causa incidentale ogni qualvolta, cominciato il
giudizio con la citazione, viene proposta una questione, la quale, benché
non contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, risulta
tuttavia così pertinente alla causa da dover essere per lo più risolta
prima della questione principale.
Can.
1588 - La causa incidentale si propone per iscritto o a voce, indicato
il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice
competente e decidere la causa principale.
Can.
1589 - § 1. Il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con
la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver
fondamento ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba
respingere fin da principio; e, posto che l'ammetta, se sia di tal gravità
da dover essere risolta con sentenza interlocutoria oppure con decreto.
§
2. Se poi giudichi non doversi risolvere la questione incidentale prima
della sentenza definitiva, stabilisca che di essa si tenga conto quando si
deciderà la causa principale.
Can.
1590 - § 1. Se la questione incidentale deve essere risolta con
sentenza, si osservino le norme circa il processo contenzioso orale, a meno
che il giudice non ritenga diversamente, attesa la gravità della cosa.
§
2. Se poi la questione incidentale deve essere risolta con decreto, il
tribunale può affidare la cosa a un uditore o al presidente.
Can.
1591 - Prima che si concluda la causa principale il giudice o il
tribunale possono, intervenendo una ragione giusta, revocare o riformare il
decreto o la sentenza interlocutoria, sia ad istanza di una parte, sia
d'ufficio, udite le parti.
Capitolo
I
LE
PARTI CHE NON SI PRESENTANO IN GIUDIZIO
Can.
1592 - § 1. Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né
scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, §
1, il giudice la dichiari assente dal giudizio e decida che la causa,
osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla
sua esecuzione.
§
2. Prima che si emani il decreto di cui al § 1, deve constatare, anche a
mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione
legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.
Can.
1593 - § 1. La parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o
abbia risposto prima della decisione della causa, può addurre conclusioni e
prove, fermo restando il disposto del can. 1600; il giudice eviti però che
il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non
necessari.
§
2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia risposto prima della
decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza;
se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che
senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche servirsi della
querela di nullità.
Can.
1594 - Se l'attore non comparve nel giorno ed ora fissati per la
contestazione della lite né addusse idonea scusa:
1° il giudice lo citi una
seconda volta;
2° se l'attore non obbedì alla
nuova citazione, si presume abbia rinunciato all'istanza a norma dei cann.
1524-1525;
3° se in seguito voglia
intervenire nel processo, si osservi il can. 1593.
Can.
1595 - § 1. La parte assente dal giudizio, sia l'attore sia il
convenuto, che non abbia dimostrato di avere un giusto impedimento, è
obbligata sia a pagare le spese della lite che furono fatte a motivo della
sua assenza, sia anche, se necessario, a indennizzare l'altra parte.
§
2. Se l'attore e il convenuto furono assenti dal giudizio, sono solamente
tenuti all'obbligo di pagare le spese della lite.
Capitolo
II
L'INTERVENTO
DI UN TERZO NELLA CAUSA
Can.
1596 - § 1. Chi ne abbia interesse può essere ammesso ad intervenire
nella causa, in qualunque istanza della lite, sia come parte a difendere il
proprio diritto, sia accessoriamente ad aiutare una delle parti contendenti.
§
2. Ma per essere ammesso deve presentare al giudice prima della conclusione
della causa un libello, in cui brevemente dimostri il proprio diritto
d'intervenire.
§
3. Chi interviene nella causa deve essere ammesso in quello stadio in cui
essa si trova, dopo avergli assegnato un termine breve e perentorio per
presentare le sue prove, se la causa sia giunta alla fase probatoria.
Can.
1597 - Il giudice, udite le parti, deve chiamare in giudizio un terzo,
del quale sembri necessario l'intervento.
Titolo
VI
La
pubblicazione degli atti, la conclusione in causa e la discussione della
causa
Can.
1598 - § 1. Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere
alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione
degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi
agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle
cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli
gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il
diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.
§
2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice;
acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente
luogo il decreto di cui al § 1.
Can.
1599 - § 1. Espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si
addiviene alla conclusione in causa.
§
2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti dichiarano di non aver
null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre
le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente
istruita la causa.
§
3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta,
il giudice emetta un decreto.
Can.
1600 - § 1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare
ancora gli stessi o altri testimoni, oppure ordinare altre prove che in
precedenza non furono richieste, soltanto:
1° nelle cause in cui si tratta
del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano;
2° nelle altre cause, udite le
parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo
di frode o di subornazione;
3° in tutte le cause, ogni
qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una
sentenza ingiusta per le ragioni di cui al can. 1645, § 2, nn. 1-3.
§
2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un
documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in
precedenza.
§
3. La nuove prove siano pubblicate, osservato il can. 1598, § 1.
Can.
1601 - Fatta la conclusione in causa, il giudice stabilisca un congruo
spazio di tempo per presentare le difese o le osservazioni.
Can.
1602 - § 1. Difese e osservazioni siano scritte, a meno che il giudice,
d'accordo con le parti, non reputi sufficiente il dibattimento durante la
seduta del tribunale.
§
2. Se le difese con i documenti principali vengono stampati, è richiesta la
licenza previa del giudice, salvo l'obbligo del segreto se ve ne sia alcuno.
§
3. Per l'ampiezza della difesa, il numero degli esemplari ed altri
particolari del genere, si osservi il regolamento del tribunale.
Can.
1603 - § 1. Comunicate vicendevolmente le difese e le osservazioni,
all'una e all'altra parte è consentito presentare delle risposte entro un
breve spazio di tempo stabilito dal giudice.
§
2. Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a meno che al giudice per
una causa grave non sembri lo si debba concedere un'altra volta; in tal caso
allora la concessione fatta ad una parte si intenda fatta anche all'altra.
§
3. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di
replicare nuovamente alle risposte delle parti.
Can.
1604 - § 1. E' assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati o
anche ad altri di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli
atti di causa.
§
2. Se la discussione della causa è fatta per iscritto, il giudice può
stabilire che vi sia durante la seduta del tribunale un moderato
dibattimento orale per mettere in chiaro alcune questioni.
Can.
1605 - Al dibattimento orale di cui ai cann. 1602, § 1 e 1604, § 2,
sia presente il notaio al fine di riferire immediatamente per scritto, se il
giudice lo ordini o la parte lo chieda e il giudice acconsenta, sulle cose
discusse e decise.
Can.
1606 - Se le parti abbiano trascurato di preparare in tempo utile la
loro difesa o si rimettano alla scienza e coscienza del giudice, questi, se
dagli atti e da quanto è stato dimostrato ritenga palesemente provata la
causa, potrà immediatamente pronunciare la sentenza, dopo aver tuttavia
richiesto le osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del
vincolo, se intervengono nel giudizio.
Titolo
VII
I
pronunciamenti del giudice
Can.
1607 - La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene
decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza
interlocutoria, fermo restando il disposto del can. 1589, § 1.
Can.
1608 - § 1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede
nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa.
§
2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato
dimostrato.
§
3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme
restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove.
§
4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che
non consta del diritto dell'attore e prosciolga il convenuto, a meno che non
si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve
pronunciare a favore della medesima.
Can.
1609 - § 1. Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio
stabilisca il giorno e l'ora in cui i giudici devono ritrovarsi per la
decisione, e salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la
riunione si tenga nella sede stessa del tribunale.
§
2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per iscritto le
loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in
fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni;
queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di
causa.
§
3. Dopo aver invocato il Nome di Dio, esposte per ordine le conclusioni dei
singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che si abbia sempre inizio
con il ponente o relatore della causa, si apra la discussione sotto la guida
del presidente del tribunale, soprattutto per concordare insieme ciò che si
deve stabilire nella parte dispositiva della sentenza.
§
4. Nella discussione poi a ciascuno è permesso di recedere dalla sua
precedente conclusione. Il giudice tuttavia che non intende accedere alla
decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le sue
conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore.
§
5. Che se i giudici o non vogliono o non possono addivenire a sentenza nella
prima discussione, la decisione può essere differita ad una nuova riunione
da tenersi non oltre una settimana, a meno che a norma del can. 1600 non si
debba completare l'istruttoria della causa.
Can.
1610 - § 1. Se il giudice è unico scriverà lui stesso la sentenza.
§
2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a scrivere la sentenza,
desumendo le motivazioni da quelle addotte dai singoli giudici durante la
discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano stabilito le
motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere sottoposta alla
approvazione dei singoli giudici.
§
3. La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la
causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una
grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo.
Can.
1611 - La sentenza deve:
1° definire la controversia
discussa avanti al tribunale, dando una congrua risposta ai singoli dubbi;
2° determinare quali siano gli
obblighi delle parti sorti dal giudizio, e in quale modo debbano essere
adempiuti;
3° esporre le ragioni ossia i
motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della
sentenza;
4° decidere sulle spese
processuali.
Can.
1612 - § 1. E' necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del Nome
di Dio, esprima per ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia
l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicandone correttamente i
nominativi e i domicili, chi sia il promotore di giustizia e il difensore
del vincolo, se ebbero parte nel giudizio.
§
2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle
parti e la formulazione dei dubbi.
§
3. A queste cose faccia seguito la parte dispositiva della sentenza,
premesse le ragioni sulle quali si regge.
§
4. Si chiuda con l'indicazione del giorno e del luogo in cui fu pronunciata,
con le firme del giudice, o, se il tribunale è collegiale, di tutti i
giudici e del notaio.
Can.
1613 - Le regole sopra riferite circa la sentenza definitiva, devono
essere adattate anche all'interlocutoria.
Can.
1614 - La sentenza sia al più presto pubblicata, indicati i modi
secondo i quali la si può impugnare; essa non ha alcun valore prima della
pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu
resa nota alle parti.
Can.
1615 - La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o
dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo
ai medesimi l'esemplare stesso a norma del can. 1509.
Can.
1616 - § 1. Se nel testo della sentenza sia sfuggito un errore di
calcolo o vi sia stato un errore materiale nella trascrizione della parte
dispositiva oppure nel riferire i fatti o le petizioni delle parti o sia
stato omesso quanto richiede il can 1612, § 4, la sentenza deve essere
corretta o completata dal tribunale stesso che l'ha emanata, sia ad istanza
della parte sia d'ufficio, udite tuttavia le parti e con decreto apposto in
calce alla sentenza.
§
2. Se una parte fa opposizione, la questione incidentale sia definita per
decreto.
Can.
1617 - Tutti gli altri pronunciamenti del giudice oltre alla sentenza,
sono decreti, che, salvo non siano mere ordinanze, non hanno valore, se non
esprimano almeno sommariamente i motivi oppure rinviino ai motivi espressi
in un altro atto.
Can.
1618 - La sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza
definitiva se impediscono il giudizio o pongono fine al giudizio stesso o ad
un grado di esso, nei riguardi di almeno una delle parti in causa.
Titolo
VIII
Impugnazione
della sentenza
Capitolo
I
QUERELA
DI NULLITA' CONTRO LA SENTENZA
Can.
1619 - Fermi restando i cann. 1622 e 1623, la nullità degli atti
stabilita dal diritto positivo, che pur essendo nota alla parte proponente
la querela non fu denunziata al giudice prima della sentenza, si considera
sanata per mezzo della sentenza stessa ogniqualvolta si tratta di una causa
relativa al bene di privati.
Can.
1620 - La sentenza è viziata da nullità insanabile se:
1° fu emessa da un giudice
incompetente d'incompetenza assoluta;
2° fu emessa da un giudice
privo della potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa;
3° fu emessa da un giudice a ciò
coatto gravemente con violenza o timore grave;
4° il giudizio fu fatto senza
la domanda giudiziale di cui al can. 1501, oppure non fu istituito contro
una parte convenuta;
5° fu emessa tra parti, di cui
almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;
6° qualcuno agì in nome di un
altro senza legittimo mandato;
7° all'una o all'altra parte si
negò il diritto alla difesa;
8° non definì la controversia,
neppure parzialmente.
Can.
1621 - La querela di nullità, di cui al can. 1620, può essere proposta
a modo di eccezione senza limiti di tempo, e a modo di azione avanti al
giudice che emise la sentenza entro dieci anni a partire dal giorno della
pubblicazione della sentenza.
Can.
1622 - La sentenza è viziata solo da nullità sanabile, se:
1° fu emessa da un numero non
legittimo di giudici, contro il disposto del can. 1425, § 1;
2° non contiene i motivi o le
ragioni della decisione;
3° manca delle firme prescritte
dal diritto;
4° non riporta l'indicazione
dell'anno, mese, giorno e luogo in cui fu emessa;
5° si regge su un atto
giudiziale nullo o non sanato a norma del can. 1619;
6° fu emessa contro una parte
legittimamente assente, secondo il can. 1593, § 2.
Can.
1623 - La querela di nullità nei casi di cui al can. 1622, può essere
proposta entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza.
Can.
1624 - Esamina la querela di nullità lo stesso giudice che ha emesso la
sentenza; che se la parte tema che il giudice che ha emesso la sentenza
impugnata con la querela di nullità sia prevenuto e pertanto lo ritenga
sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma del
can. 1450.
Can.
1625 - La querela di nullità può essere proposta insieme all'appello,
entro il termine stabilito per appellare.
Can.
1626 - § 1. Possono interporre querela di nullità non solo le parti
che si ritengono onerate, ma anche il promotore di giustizia o il difensore
del vincolo ogniqualvolta hanno diritto d'intervenire.
§
2. Il giudice stesso può ritrattare d'ufficio la propria sentenza nulla o
correggerla entro il termine stabilito per agire dal can. 1623, a meno che
nel frattempo non sia stato interposto appello insieme alla querela di
nullità o la nullità sia stata sanata per il decorso del termine di cui al
can. 1623.
Can.
1627 - Le cause sulla querela di nullità possono essere trattate
secondo le norme del processo contenzioso orale.
Capitolo
II
L'APPELLO
Can.
1628 - La parte che si considera onerata da una sentenza, e parimenti il
promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui la loro
presenza è richiesta, hanno diritto di appellare contro la sentenza avanti
al giudice superiore, salvo il disposto del can. 1629.
Can.
1629 - Non di dà luogo all'appello:
1° contro una sentenza emessa
dallo stesso Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica;
2° contro una sentenza nulla,
salvo non lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità a norma del
can. 1625;
3° contro una sentenza passata
in giudicato;
4° contro il decreto del
giudice o una sentenza interlocutoria, che non abbiano valore di sentenza
definitiva,a meno che non lo si faccia insieme all'appello contro la
sentenza definitiva;
5° contro una sentenza o un
decreto in una causa nella quale il diritto stabilisce si debba definire la
questione con la massima celerità.
Can.
1630 - § 1. L'appello deve essere interposto avanti al giudice che ha
emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla
notizia della pubblicazione della sentenza.
§
2. Se l'appello è fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto avanti
allo stesso appellante.
Can.
1631 - Se insorge una questione sul diritto di appello, la esamini con
la massima celerità il tribunale di appello secondo le norme del processo
contenzioso orale.
Can.
1632 - § 1. Se nell'appello non è indicato a quale tribunale esso è
diretto, si presume fatto al tribunale di cui ai cann. 1438 e 1439.
§
2. Se l'altra parte ricorre ad un tribunale di appello diverso, esamina la
causa il tribunale superiore in grado, salvo il can. 1415.
Can.1633
- L'appello deve essere proseguito avanti al giudice al quale è diretto
entro un mese dalla sua interposizione, a meno che il giudice che ha emesso
la sentenza non abbia stabilito alla parte un tempo più lungo per la
prosecuzione.
Can.
1634 - § 1. Per la prosecuzione dell'appello si richiede e basta che la
parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la
sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le
ragioni dell'appello.
§
2. Che se la parte non possa ottenere entro il tempo utile copia della
sentenza impugnata dal tribunale che l'ha emessa, nel frattempo non
decorrono i termini, e l'impedimento va segnalato al giudice di appello, il
quale obbligherà con precetto il giudice che ha emesso la sentenza ad
adempiere al più presto il suo dovere.
§
3. Nel frattempo il giudice che ha emesso la sentenza deve trasmettere al
giudice di appello gli atti a norma del can. 1474.
Can.
1635 - Trascorsi inutilmente i fatalia per l'appello sia avanti al
giudice che ha emesso la sentenza sia avanti al giudice di appello, si
ritiene abbandonato l'appello.
Can.
1636 - § 1. L'appellante può rinunciare all'appello con gli effetti di
cui al can. 1525.
§
2. Se l'appello fu interposto dal difensore del vincolo o dal promotore di
giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che la legge non stabilisca
altrimenti, dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia del
tribunale d'appello.
Can.
1637 - § 1. L'appello fatto dall'attore vale anche per il convenuto e
viceversa.
§
2. Se sono parecchi i convenuti o gli attori, e da uno o contro uno di essi
soltanto viene impugnata la sentenza, l'impugnazione si considera fatta da
tutti e contro tutti ogni qualvolta la cosa richiesta sia indivisibile o
l'obbligo in solido.
§
3. Se l'appello è interposto da una parte su qualche capitolo della
sentenza, la parte avversa, benché i fatalia per l'appello siano trascorsi,
può incidentalmente appellare sugli altri capitoli entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data in cui le fu notificato l'appello
principale.
§
4. Salvo non costi altro, l'appello si presume fatto contro tutti i capitoli
della sentenza.
Can.
1638 - L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.
Can.
1639 - § 1. Salvo il disposto del can. 1683, nel grado di appello non
può essere ammessa una nuova causa per la domanda, neppure sotto forma di
cumulazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può
riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza
in tutto o in parte.
§
2. Nuove prove poi sono ammesse soltanto a norma del can 1600.
Can.
1640 - Nel grado d'appello si deve procedere allo stesso modo che in
prima istanza, salve le debite proporzioni; ma, se non si debbano
eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione e alla
sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite fatta a norma dei
cann. 1513, § 1 e 1639, § 1.
Titolo
IX
La
cosa giudicata e la restitutio in integrum
Capitolo
I
LA
COSA GIUDICATA
Can.
1641 - Fermo restando il disposto del can. 1643, la cosa passa in
giudicato:
1° se tra le medesime parti ci
furono due sentenze conformi sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo;
2° se l'appello contro la
sentenza non fu interposto entro il tempo utile;
3° se in grado di appello
l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;
4° se fu emessa una sentenza
definitiva contro la quale non è dato appello a norma del can. 1629.
Can.
1642 - § 1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del
diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can.
1645, § 1.
§
2. La stessa fa legge tra le parti e permette un'azione di giudicato e
un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata
d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa
causa.
Can.
1643 - Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la
separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato.
Can.
1644 - § 1. Se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo
stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi
momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine
perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il
tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove
e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della
causa si debba ammettere o no.
§
2. L'appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della
causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno che la legge non
stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini la
sospensione a norma del can. 1650, § 3.
Capitolo
II
LA
RESTITUTIO IN INTEGRUM
Can.
1645 - § 1. Contro una sentenza che sia passata in giudicato, purché
consti palesemente della sua ingiustizia, si dà la restitutio in integrum.
§
2. Non si ritiene che consti palesemente l'ingiustizia, se non quando:
1° la sentenza si appoggia
talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte
dispositiva della sentenza non regga;
2° furono in seguito scoperti
documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una
decisione contraria;
3° la sentenza fu emessa per
dolo di una parte e a danno dell'altra;
4° fu evidentemente trascurato
il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale;
5° la sentenza va contro una
precedente decisione passata in giudicato.
Can.
1646 - § 1. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645,
§ 2, nn.1-3, deve essere chiesta al giudice che ha emesso la sentenza entro
tre mesi, da computarsi a partire dal giorno in cui venne a conoscenza degli
stessi motivi.
§
2. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645, § 2, nn.
4-5, deve essere chiesta al tribunale di appello entro tre mesi dalla
notizia della pubblicazione della sentenza; che se nel caso di cui al can.
1645, § 2, n. 5, la notizia della precedente decisione si abbia più tardi,
il termine decorre da questa data.
§
3. I termini di cui sopra non decorrono per tutto il tempo in cui la persona
lesa è di età minore.
Can.
1647 - § 1. La richiesta di restitutio in integrum sospende
l'esecuzione della sentenza non ancora intrapresa.
§
2. Se tuttavia da probabili indizi ci sia il sospetto che la richiesta fu
fatta per porre ritardi all'esecuzione, il giudice può decidere che la
sentenza sia mandata ad esecuzione, assegnata tuttavia un'idonea cauzione a
chi chiede la restitutio , sicché non abbia danni se questa gli sia
concessa.
Can.
1648 - Concessa la restitutio in integrum il giudice deve sentenziare
sul merito della causa.
Titolo
X
Spese
giudiziarie e gratuito patrocinio
Can.
1649 - § 1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale,
stabilisca norme per la propria diocesi o regione:
1° sulla condanna delle parti a
pagare o compensare le spese del giudizio;
2° sugli onorari ai
procuratori, avvocati, periti ed interpreti, e sul rimborso spese ai
testimoni;
3° sulla concessione del
gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese;
4° sulla riparazione dei danni,
dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente;
5° sul deposito pecuniario o
cauzionale che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai
danni da riparare.
§
2. Contro l'ordine relativo alle spese, agli onorari e alla riparazione dei
danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro
quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la
tassazione.
Titolo
XI
L'esecuzione
della sentenza
Can.
1650 - § 1. La sentenza che passò in giudicato può essere mandata ad
esecuzione, salvo il disposto del can. 1647.
§
2. Il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu interposto appello, anche
il giudice di appello, possono ordinare d'ufficio o ad istanza della parte
l'esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in
giudicato, stabilire, se del caso, idonee cauzioni, qualora si tratti di
provvedimenti o di prestazioni ordinarie al necessario sostentamento oppure
urga un'altra giusta causa.
§
3. Che se la sentenza di cui al § 2. viene impugnata, il giudice che deve
esaminare l'impugnazione, qualora veda che questa ha un fondamento probabile
e che dalla esecuzione può insorgere un danno irreparabile, può sospendere
la esecuzione oppure sottoporla a cauzione.
Can.
1651 - Non potrà avere luogo l'esecuzione prima che il giudice abbia
emesso il decreto esecutivo, con il quale si stabilisce che la sentenza
stessa deve essere mandata ad esecuzione; questo decreto a seconda della
diversa natura delle cause, sia incluso nel testo stesso della sentenza
oppure sia edito separatamente.
Can.
1652 - Se l'esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha
una questione incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise
la sentenza da mandare ad esecuzione.
Can.
1653 - § 1. A meno che la legge particolare non stabilisca altro, deve
mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri, il Vescovo
della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado.
§
2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente, l'esecuzione spetta,
ad istanza della parte interessata o anche d'ufficio, all'autorità cui è
soggetto il tribunale di appello a norma dl can. 1339, § 3.
§
3. Per i religiosi l'esecuzione della sentenza spetta al Superiore che emise
la sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il giudice.
Can.
1654 - § 1. L'esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo
arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la
sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole.
§
2. Al medesimo è consentito di occuparsi delle eccezioni circa il modo e il
valore dell'esecuzione, non però del merito della causa; che se fosse
altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma
dei cann. 1620, 1622 e 1645, si astenga dall'esecuzione, e rinvii la cosa al
tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne informato le parti.
Can.
1655 - § 1. Per quanto concerne le azioni reali, ogniqualvolta sia
aggiudicata all'attore una cosa, questa deve essergli data non appena la
causa passa in giudicato.
§
2. Trattandosi poi di azioni personali, quando l'imputato fu condannato a
dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro oppure a dare o fare
altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o l'esecutore a sua
prudente discrezione stabilisca un termine per l'adempimento dell'obbligo,
che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici giorni e
non andare altre sei mesi.
SEZIONE
II
IL
PROCESSO CONTENZIOSO ORALE
Can.
1656 - § 1. Con processo contenzioso orale, di cui in questa sezione,
possono essere trattate tutte le cause che il diritto non escluda, a meno
che una parte non chieda il processo contenzioso ordinario.
§
2. Se il processo orale sia usato al di fuori dei casi permessi dal diritto,
gli atti giudiziari sono nulli.
Can.
1657 - Il processo contenzioso orale si svolge in primo grado avanti ad
un giudice unico, a norma del can. 1424.
Can.
1658 - § 1. Il libello con cui s'introduce la lite, oltre alle esigenze
enumerate nel can. 1504, deve:
1° esporre brevemente, in
maniera integrale e con chiarezza, i fatti sui quali si fondano le richieste
dell'attore;
2° indicare le prove con le
quali l'attore intende dimostrare i fatti e che egli non può addurre
contemporaneamente, in modo che possano essere immediatamente raccolte dal
giudice.
§
2. Al libello devono essere allegati, almeno in copia autentica, i documenti
su cui si fonda la domanda.
Can.
1659 - § 1. Qualora il tentativo di riconciliazione a norma del can.
1446, § 2, si sia dimostrato inutile, il giudice, se ritiene che il libello
abbia qualche fondamento, entro tre giorni, con un decreto apposto in calce
al libello stesso, ordini che un esemplare della domanda sia reso noto alla
parte convenuta, dando a questa facoltà di mandare, entro quindici giorni,
alla cancelleria del tribunale una risposta scritta.
§
2. Questa notificazione ha gli effetti della citazione giudiziaria, di cui
al can. 1512.
Can.
1660 - Qualora le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice
fissi un termine alla parte attrice per rispondere, così che dagli elementi
addotti da entrambi egli abbia chiaro l'oggetto della controversia.
Can.
1661 - § 1. Trascorsi i termini di cui ai cann. 1659 e 1660, il
giudice, visti gli atti, determini la formulazione del dubbio; quindi citi
tutti coloro che devono comparire ad una udienza, da tenersi non oltre un
mese, allegando per le parti la formulazione del dubbio.
§
2. Nella citazione le parti siano informate che possono presentare un breve
scritto al tribunale a comprovare le loro asserzioni, tre giorni almeno
prima della udienza.
Can.
1662 - Nell'udienza in primo luogo sono trattate le questioni di cui ai
cann. 1459-1464.
Can.
1663 - § 1. Le prove sono raccolte durante l'udienza, salvo il disposto
del can. 1418.
§
2. La parte e il suo avvocato possono assistere all'escussione delle altre
parti, dei testimoni e dei periti.
Can.
1664 - Le risposte delle parti, dei testimoni e dei periti, le richieste
e le eccezioni degli avvocati devono essere redatte per iscritto dal notaio,
ma sommariamente e soltanto relativamente alla sostanza della cosa
controversa e devono essere sottoscritte da coloro che depongono.
Can.
1665 - Le prove che non siano addotte o richieste nella domanda o nelle
risposte, possono essere ammesse dal giudice solo a norma del can. 1452;
dopo che anche un solo teste fu ascoltato, il giudice può disporre di
richiedere nuove prove soltanto a norma del can. 1600.
Can.
1666 - Se nell'udienza non fu possibile raccogliere tutte le prove, si
stabilisca una seconda udienza.
Can.
1667 - Raccolte le prove, nella stessa udienza avviene il dibattimento
orale.
Can.
1668 - § 1. A meno che dal dibattimento non si evidenzi la necessità
di un supplemento di istruttoria o vi sia altro che impedisca di pronunciare
nel dovuto modo la sentenza, il giudice, in quello stesso luogo, conclusa
l'udienza, decida separatamente la causa; la parte dispositiva della
sentenza sia immediatamente letta alle parti presenti.
§
2. Il tribunale tuttavia,per la difficoltà della cosa o per altra giusta
causa, può differire la decisione fino al quinto giorno utile.
§
3. Il testo integrale della sentenza, espressamente motivata, sia notificato
alle parti al più presto e ordinariamente non altre quindici giorni.
Can.
1669 - Qualora il tribunale d'appello riscontri che nel primo grado di
giudizio fu impiegato il processo contenzioso orale nei casi esclusi dal
diritto, dichiari la nullità della sentenza e rinvii la causa al tribunale
che ha emesso la sentenza.
Can.
1670 - Per tutto il resto che si riferisce al modo di procedere si
osservino le disposizioni sul giudizio contenzioso ordinario. Il tribunale
poi con suo decreto, corredato dei motivi, può derogare a quelle norme
processuali che non siano stabilite per la validità, allo scopo di renderlo
più spedito, salva la giustizia.
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