Capitolo
I
L'UFFICIO
DEI GIUDICI E DEI MINISTRI NEL TRIBUNALE
Can.
1446 - § 1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino
assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate,
per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto
pacificamente.
§
2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento,
ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare
le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della
controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi
eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione.
§
3. Che se la lite verta sul bene privato delle parti, il giudice veda se la
transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716, possa
concludersi vantaggiosamente.
Can.
1447 - Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di
giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non
può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come
giudice o svolgere in essa la funzione di assessore.
Can.
1448 - § 1. Il giudice non accetti di giudicare una causa che in
qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità
in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea
collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di convivenza, di grave
inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno.
§
2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal loro ufficio il promotore
di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore.
Can.
1449 - § 1. Nei casi di cui al can. 1448, se il giudice stesso non si
astiene, la parte lo può ricusare.
§
2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad
essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale.
§
3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va la ricusazione, si
astenga dal giudicare.
§
4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore di giustizia, il
difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su questa
eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice stesso,
se è unico.
Can.
1450 - Ammessa la ricusazione, le persone devono essere sostituite, ma
non cambia il grado di giudizio.
Can.
1451 - § 1. La questione circa la ricusazione deve essere definita con
la massima celerità, udite le parti, il promotore di giustizia o il
difensore del vincolo, se intervengono in causa e non siano stati essi
stessi ricusati.
§
2. Gli atti posti dal giudice prima d'essere ricusato sono validi; quelli
posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere rescissi se la parte
lo chieda entro dieci giorni dall'ammissione della ricusazione.
Can.
1452 - § 1. In un affare che interessa soltanto privati, il giudice può
procedere solo ad istanza della parte. Ma se la causa fu legittimamente
introdotta, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause
penali e nelle altre cause che vertono sul bene pubblico della Chiesa e
sulla salvezza delle anime.
§
2. Il giudice inoltre può supplire la negligenza delle parti nell'addurre
le prove o nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta ritenga che ciò sia
necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta, ferme restando le
disposizioni del can. 1600.
Can.
1453 - Giudici e tribunali provvedano, salva la giustizia, affinché
tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano
più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel
tribunale di seconda istanza.
Can.
1454 - Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano
devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente
l'ufficio.
Can.
1455 - § 1. I giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a
mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso
poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare
pregiudizio alle parti.
§
2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si
ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche
sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il
disposto del can. 1609, § 4.
§
3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla
divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui,
o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti,
il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi,
i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.
Can.
1456 - Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito
accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.
Can.
1457 - § 1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente
competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna
disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono
le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave
procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità
competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.
§
2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e gli aiutanti del
tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi
anche il giudice li può punire.
Capitolo
II
L'ORDINE
DA SEGUIRE NEL GIUDICARE LE CAUSE
Can.
1458 - Le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale
furono proposte e scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una
trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere
stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.
Can.
1459 - § 1. I vizi, per i quali si può avere la nullità della
sentenza, possono essere eccepiti e anche dichiarati d'ufficio dal giudice
in qualunque stadio o grado del giudizio.
§
2. Oltre ai casi di cui al § 1, le eccezioni dilatorie, soprattutto quelle
che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere
proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse
per la prima volta a lite già contestata, e devono essere definite al più
presto.
Can.
1460 - § 1. Se è proposta una eccezione contro la competenza del
giudice, della cosa deve decidere il giudice stesso.
§
2. In caso di eccezione di incompetenza relativa, se il giudice si dichiara
competente, la sua decisione non ammette appello, ma non sono proibite la
querela di nullità e la restitutio in integrum.
§
3. Che se il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene
onerata, entro quindici giorni di tempo utile può ricorrere al tribunale di
appello.
Can.
1461 - Il giudice che in qualunque stadio della causa si riconosca
incompetente d'incompetenza assoluta, deve dichiarare la propria
incompetenza.
Can.
1462 - § 1. Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre
perentorie dette litis finitae devono essere proposte ed esaminate prima
della contestazione della lite; chi le sollevasse più tardi non deve essere
respinto, ma sia condannato a pagare le spese, a meno che non provi di non
aver maliziosamente differito l'opposizione.
§
2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della
lite, e devono essere a suo tempo trattate secondo le regole proprie delle
questioni incidentali.
Can.
1463 - § 1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente
poste, se non entro trenta giorni dalla avvenuta contestazione della lite.
§
2. Le medesime siano poi giudicate insieme all'azione convenzionale, cioè
in pari grado con essa, a meno che non sia necessario giudicarle
separatamente o il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.
Can.
1464 - Le questioni relative alla cauzione da dare sulle spese
giudiziali, o alla concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito da
principio, ed altre simili devono essere giudicate di regola prima della
contestazione della lite.
Capitolo
III
TERMINI
E DILAZIONI
Can.
1465 - § 1. I così detti fatalia legis , cioè i termini costituiti
dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né
possono essere validamente ridotti se non lo richiedono le parti.
§
2. I termini giudiziari e convenzionali invece, prima della loro decadenza,
possono essere prorogati dal giudice intervenendo una giusta causa, udite le
parti o a loro richiesta, ma non possono essere mai validamente ridotti,
senza il consenso delle parti.
§
3. Il giudice provveda tuttavia affinché la lite non si protragga troppo a
lungo a causa della proroga.
Can.
1466 - Dove la legge non fissa termini per il compimento degli atti
processuali, li deve stabilire il giudice, tenuto conto della natura di
ciascun atto.
Can.
1467 - Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non
abbia lavorato, il termine s'intende prorogato al primo giorno non festivo
seguente.
Capitolo
IV
IL
LUOGO DEL GIUDIZIO
Can.
1468 - Ciascun tribunale abbia una sede per quanto è possibile stabile,
che sia aperta ad ore stabilite.
Can.
1469 - § . Il giudice espulso con la violenza dal suo territorio o
impedito di esercitare in esso la giurisdizione, può esercitare la sua
giurisdizione fuori del territorio ed emanare sentenze , dopo aver tuttavia
di ciò informato il Vescovo diocesano.
§
2. Oltre al caso di cui al § 1, il giudice, per giusta causa e dopo aver
udite le parti, può anche recarsi fuori del proprio territorio per
acquisire le prove, su licenza tuttavia del Vescovo diocesano del luogo dove
intende andare e nella sede designata dal medesimo.
Capitolo
V
LE
PERSONE DA AMMETTERE IN AULA
MODALITA' PER LA REDAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
Can.
1470 - § 1. Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti,
durante lo svolgimento delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula
quelle persone soltanto che la legge o il giudice abbiano stabilito essere
necessarie per il compimento del processo.
§
2. IL giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le
persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e
all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere
dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati
e procuratori.
Can.
1471 - Se qualche persona da interrogare usi una lingua sconosciuta al
giudice o alle parti, si ricorra ad un interprete giurato designato dal
giudice. Le dichiarazioni siano tuttavia redatte per iscritto nella lingua
originaria e vi si aggiunga la traduzione. Si ricorra parimenti
all'interprete qualora si debba interrogare un sordo o un muto, a meno che
il giudice eventualmente non preferisca che risponda alle domande postegli
per iscritto.
Can.
1472 - § 1. Gli atti giudiziari, sia quelli relativi al merito della
questione o atti di causa, sia quelli attinenti alla procedura o atti del
processo, devono essere redatti per iscritto.
§
2. Le singole pagine degli atti siano numerate e autenticate.
Can.
1473 - Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle
parti o dei testimoni, se una parte o un testimone non può o non vuole
sottoscrivere, lo si annoti negli atti stessi, e nello stesso tempo giudice
e notaio facciano fede che l'atto stesso fu letto parola per parola alla
parte o al testimone e che questi non poterono o non vollero firmare.
Can.
1474 - § 1. In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui
autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore.
§
2. Se gli atti furono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale
superiore, siano tradotti in lingua nota al medesimo, usando le dovute
cautele affinché consti che la traduzione è fedele.
Can.
1475 - § 1. Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di
privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare.
§
2. E' fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato
del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al
processo.
Titolo
IV
Le
parti nella causa
Capitolo
I
ATTORE
E CONVENUTO
Can.
1476 - Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in
giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere.
Can.
1477 - Benché l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un
procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente
in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.
Can.
1478 - § 1. I minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono
stare in giudizio soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori,
salvo il disposto del § 3.
§
2. Se il giudice reputa che i loro diritti siano in conflitto con i diritti
dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi non possano
sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un tutore o
un curatore assegnato dal giudice.
§
3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni
hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e rispondere senza il
consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i
quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di
un curatore costituito dal giudice.
§
4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli infermi di mente,
possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri
delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e
rispondere per il tramite dei loro curatori.
Can.
1479 - Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito
dall'autorità civile, il medesimo può essere ammesso dal giudice
ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale
fu dato; che se non vi sia o non si ritenga di dovere ammettere, il giudice
stesso designerà un tutore o un curatore per la causa.
Can.
1480 - § 1. Le persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei
loro legittimi rappresentanti.
§
2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l'Ordinario
stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle
persone giuridiche soggette alla sua potestà.
Capitolo
II
PROCURATORI
ALLE LITI ED AVVOCATI
Can.
1481 - § 1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un
procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche
agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto
necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato.
§
2. Nel giudizio penale l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia
egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice.
§
3. Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio
vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali, il
giudice costituisca d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia.
Can.
1482 - § 1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non
è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia
stata data espressamente facoltà.
§
2. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne
abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro
abbia luogo la prevenzione.
§
3. E' possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo.
Can.
1483 - Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona
fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo
diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso
contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.
Can.
1484 - § 1. Procuratore ed avvocato prima di assumere l'incarico,
devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.
§
2. Per impedire tuttavia l'estinguersi di un diritto il giudice può
assumere un procuratore anche senza che abbia presentato il mandato, previe
idonee garanzie, se del caso; l'atto però non ha alcun valore se nel
termine perentorio da stabilirsi dal giudice, il procuratore non esibisca
regolarmente il mandato.
Can.
1485 - Se non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può
validamente rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziali, né
può fare transazioni, patti, compromessi arbitrati ed in genere quelle cose
per le quali il diritto richiede un mandato speciale.
Can.
1486 - § 1. La rimozione del procuratore o dell'avvocato per avere
effetto deve essere loro intimata, e, se la lite fu già contestata, della
rimozione siano informati il giudice e la parte avversa.
§
2. Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se
il mandante non si opponga, resta al procuratore.
Can.
1487 - Sia il procuratore sia l'avvocato possono essere rimossi dal
giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emanazione di un decreto,
ciò tuttavia per una causa grave.
Can.
1488 - § 1. E' fatto divieto ad entrambi di trarre dalla propria parte
la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o
pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio. Se lo
facessero, il patto è nullo e potranno essere multati dal giudice con
un'ammenda. L'avvocato inoltre può essere sospeso dall'ufficio, e, se sia
recidivo, anche essere cancellato dall'albo degli avvocati.
§
2. Allo stesso modo possono essere puniti avvocati e procuratori che ,
eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché
siano definite da altri più favorevolmente.
Can.
1489 - Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per
qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi
dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre
congrue pene.
Can.
1490 - In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile,
patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino
l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali
per le parti che di preferenza desiderino sceglierli.
Titolo
V
Azioni
ed eccezioni
Capitolo
I
AZIONI
ED ECCEZIONI IN GENERE
Can.
1491 - Ogni diritto è protetto non soltanto da un'azione, ma anche da
un'eccezione, a meno che non sia disposto espressamente altro.
Can.
1492 - § 1. Ogni azione si estingue con la prescrizione a norma del
diritto o in altro legittimo modo, fatta eccezione per le azioni sullo stato
delle persone che non si estinguono mai.
§
2. L'eccezione, salvo il disposto del can. 1462, è sempre possibile e per
la sua stessa natura è perpetua.
Can.
1493 - L'attore può convenire un altro con più azioni simultanee,
tuttavia tra loro non contrarie, sia sulla stessa cosa sia in materie
diverse, se non oltrepassino i limiti della competenza del tribunale cui
accede.
Can.
1494 - § 1. La parte convenuta può intraprendere un'azione
riconvenzionale avanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro
l'attore, o per il nesso della causa con l'azione principale, oppure per far
ritirare o ridurre la domanda dell'attore.
§
2. Non è permesso all'attore riconvenuto di riconvenire a sua volta la
parte avversa.
Can.
1495 - L'azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice avanti
al quale fu intrapresa la prima azione, anche se delegato soltanto ad
un'unica causa o per altri motivi relativamente incompetente.
Capitolo
II
AZIONI
ED ECCEZIONI IN SPECIE
Can.
1496 - § 1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di
avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che cioè imminente
per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto
di ottenere dal giudice il sequestro.
§
2. In analoghe circostanze può ottenere che sia inibito a un terzo
l'esercizio di un diritto.
Can.
1497 - § 1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un
credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.
§
2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a
qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore.
Can.
1498 - Il sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto
non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere
altrimenti riparato e se ne dia idonea garanzia.
Can.
1499 - Il giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro
della cosa o l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui
danni da risarcire in caso non abbia provato il suo diritto.
Can.
1500 - Per quanto concerne la natura e il valore dell'azione
possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ov'è
situata la cosa del cui possesso si tratta.
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