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CODICE CIVILE

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La disciplina che deve essere osservata nei tribunali

Capitolo I

L'UFFICIO DEI GIUDICI E DEI MINISTRI NEL TRIBUNALE

Can. 1446 - § 1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente.

§ 2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parti e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione.

§ 3. Che se la lite verta sul bene privato delle parti, il giudice veda se la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716, possa concludersi vantaggiosamente.

Can. 1447 - Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste o perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in altra istanza come giudice o svolgere in essa la funzione di assessore.

Can. 1448 - § 1. Il giudice non accetti di giudicare una causa che in qualche modo lo riguarda in ragione di vincoli di consanguineità o affinità in qualunque grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale, o in ragione di tutela e curatela, di convivenza, di grave inimicizia, oppure a scopo di guadagno o per evitare un danno.

§ 2. Nelle medesime circostanze devono astenersi dal loro ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l'assessore e l'uditore.

Can. 1449 - § 1. Nei casi di cui al can. 1448, se il giudice stesso non si astiene, la parte lo può ricusare.

§ 2. Circa la ricusazione decide il Vicario giudiziale; se è lui stesso ad essere ricusato decide il Vescovo che presiede il tribunale.

§ 3. Se il Vescovo stesso è giudice e contro di lui va la ricusazione, si astenga dal giudicare.

§ 4. Se la ricusazione viene fatta contro il promotore di giustizia, il difensore del vincolo o gli altri ministri del tribunale, su questa eccezione decide il presidente del tribunale collegiale o il giudice stesso, se è unico.

Can. 1450 - Ammessa la ricusazione, le persone devono essere sostituite, ma non cambia il grado di giudizio.

Can. 1451 - § 1. La questione circa la ricusazione deve essere definita con la massima celerità, udite le parti, il promotore di giustizia o il difensore del vincolo, se intervengono in causa e non siano stati essi stessi ricusati.

§ 2. Gli atti posti dal giudice prima d'essere ricusato sono validi; quelli posti dopo che fu proposta la ricusazione devono essere rescissi se la parte lo chieda entro dieci giorni dall'ammissione della ricusazione.

Can. 1452 - § 1. In un affare che interessa soltanto privati, il giudice può procedere solo ad istanza della parte. Ma se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che vertono sul bene pubblico della Chiesa e sulla salvezza delle anime.

§ 2. Il giudice inoltre può supplire la negligenza delle parti nell'addurre le prove o nell'opporre eccezioni, ogniqualvolta ritenga che ciò sia necessario ad evitare una sentenza gravemente ingiusta, ferme restando le disposizioni del can. 1600.

Can. 1453 - Giudici e tribunali provvedano, salva la giustizia, affinché tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza.

Can. 1454 - Tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano devono prestare giuramento di adempiere convenientemente e fedelmente l'ufficio.

Can. 1455 - § 1. I giudici e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti.

§ 2. Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto del can. 1609, § 4.

§ 3. Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori.

Can. 1456 - Al giudice e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio.

Can. 1457 - § 1. I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio.

§ 2. Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e gli aiutanti del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire.

Capitolo II

L'ORDINE DA SEGUIRE NEL GIUDICARE LE CAUSE

Can. 1458 - Le cause devono essere giudicate nell'ordine secondo il quale furono proposte e scritte nell'elenco, a meno che alcuna di esse esiga una trattazione più rapida rispetto alle altre, il che deve però essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.

Can. 1459 - § 1. I vizi, per i quali si può avere la nullità della sentenza, possono essere eccepiti e anche dichiarati d'ufficio dal giudice in qualunque stadio o grado del giudizio.

§ 2. Oltre ai casi di cui al § 1, le eccezioni dilatorie, soprattutto quelle che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse per la prima volta a lite già contestata, e devono essere definite al più presto.

Can. 1460 - § 1. Se è proposta una eccezione contro la competenza del giudice, della cosa deve decidere il giudice stesso.

§ 2. In caso di eccezione di incompetenza relativa, se il giudice si dichiara competente, la sua decisione non ammette appello, ma non sono proibite la querela di nullità e la restitutio in integrum.

§ 3. Che se il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene onerata, entro quindici giorni di tempo utile può ricorrere al tribunale di appello.

Can. 1461 - Il giudice che in qualunque stadio della causa si riconosca incompetente d'incompetenza assoluta, deve dichiarare la propria incompetenza.

Can. 1462 - § 1. Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre perentorie dette litis finitae devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; chi le sollevasse più tardi non deve essere respinto, ma sia condannato a pagare le spese, a meno che non provi di non aver maliziosamente differito l'opposizione.

§ 2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della lite, e devono essere a suo tempo trattate secondo le regole proprie delle questioni incidentali.

Can. 1463 - § 1. Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente poste, se non entro trenta giorni dalla avvenuta contestazione della lite.

§ 2. Le medesime siano poi giudicate insieme all'azione convenzionale, cioè in pari grado con essa, a meno che non sia necessario giudicarle separatamente o il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.

Can. 1464 - Le questioni relative alla cauzione da dare sulle spese giudiziali, o alla concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito da principio, ed altre simili devono essere giudicate di regola prima della contestazione della lite.

Capitolo III

TERMINI E DILAZIONI

Can. 1465 - § 1. I così detti fatalia legis , cioè i termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti, non possono essere prorogati, né possono essere validamente ridotti se non lo richiedono le parti.

§ 2. I termini giudiziari e convenzionali invece, prima della loro decadenza, possono essere prorogati dal giudice intervenendo una giusta causa, udite le parti o a loro richiesta, ma non possono essere mai validamente ridotti, senza il consenso delle parti.

§ 3. Il giudice provveda tuttavia affinché la lite non si protragga troppo a lungo a causa della proroga.

Can. 1466 - Dove la legge non fissa termini per il compimento degli atti processuali, li deve stabilire il giudice, tenuto conto della natura di ciascun atto.

Can. 1467 - Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non abbia lavorato, il termine s'intende prorogato al primo giorno non festivo seguente.

Capitolo IV

IL LUOGO DEL GIUDIZIO

Can. 1468 - Ciascun tribunale abbia una sede per quanto è possibile stabile, che sia aperta ad ore stabilite.

Can. 1469 - § . Il giudice espulso con la violenza dal suo territorio o impedito di esercitare in esso la giurisdizione, può esercitare la sua giurisdizione fuori del territorio ed emanare sentenze , dopo aver tuttavia di ciò informato il Vescovo diocesano.

§ 2. Oltre al caso di cui al § 1, il giudice, per giusta causa e dopo aver udite le parti, può anche recarsi fuori del proprio territorio per acquisire le prove, su licenza tuttavia del Vescovo diocesano del luogo dove intende andare e nella sede designata dal medesimo.

Capitolo V

LE PERSONE DA AMMETTERE IN AULA
MODALITA' PER LA REDAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Can. 1470 - § 1. Salvo che la legge particolare non disponga altrimenti, durante lo svolgimento delle cause avanti al tribunale siano ammesse in aula quelle persone soltanto che la legge o il giudice abbiano stabilito essere necessarie per il compimento del processo.

§ 2. IL giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall'esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori.

Can. 1471 - Se qualche persona da interrogare usi una lingua sconosciuta al giudice o alle parti, si ricorra ad un interprete giurato designato dal giudice. Le dichiarazioni siano tuttavia redatte per iscritto nella lingua originaria e vi si aggiunga la traduzione. Si ricorra parimenti all'interprete qualora si debba interrogare un sordo o un muto, a meno che il giudice eventualmente non preferisca che risponda alle domande postegli per iscritto.

Can. 1472 - § 1. Gli atti giudiziari, sia quelli relativi al merito della questione o atti di causa, sia quelli attinenti alla procedura o atti del processo, devono essere redatti per iscritto.

§ 2. Le singole pagine degli atti siano numerate e autenticate.

Can. 1473 - Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei testimoni, se una parte o un testimone non può o non vuole sottoscrivere, lo si annoti negli atti stessi, e nello stesso tempo giudice e notaio facciano fede che l'atto stesso fu letto parola per parola alla parte o al testimone e che questi non poterono o non vollero firmare.

Can. 1474 - § 1. In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia inviato al tribunale superiore.

§ 2. Se gli atti furono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale superiore, siano tradotti in lingua nota al medesimo, usando le dovute cautele affinché consti che la traduzione è fedele.

Can. 1475 - § 1. Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare.

§ 2. E' fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.

Titolo IV

Le parti nella causa

Capitolo I

ATTORE E CONVENUTO

Can. 1476 - Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte poi legittimamente chiamata in giudizio deve rispondere.

Can. 1477 - Benché l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.

Can. 1478 - § 1. I minori e coloro che non hanno l'uso di ragione, possono stare in giudizio soltanto tramite i loro genitori o i tutori o i curatori, salvo il disposto del § 3.

§ 2. Se il giudice reputa che i loro diritti siano in conflitto con i diritti dei genitori, dei tutori o dei curatori, o che questi non possano sufficientemente tutelarne i diritti, stiano in giudizio tramite un tutore o un curatore assegnato dal giudice.

§ 3. Ma nelle cause spirituali e connesse alle spirituali, se i minorenni hanno raggiunto l'uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o dei tutori, anzi personalmente se hanno compiuto i quattordici anni di età; se non li hanno ancora compiuti, per il tramite di un curatore costituito dal giudice.

§ 4. Gli interdetti dall'amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.

Can. 1479 - Ogniqualvolta vi è un tutore o un curatore costituito dall'autorità civile, il medesimo può essere ammesso dal giudice ecclesiastico, udito, se possibile, il Vescovo diocesano di colui al quale fu dato; che se non vi sia o non si ritenga di dovere ammettere, il giudice stesso designerà un tutore o un curatore per la causa.

Can. 1480 - § 1. Le persone giuridiche stanno in giudizio per il tramite dei loro legittimi rappresentanti.

§ 2. Nel caso poi non vi sia rappresentante o sia negligente, l'Ordinario stesso personalmente o tramite altro può stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà.

Capitolo II

PROCURATORI ALLE LITI ED AVVOCATI

Can. 1481 - § 1. La parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore; può tuttavia, oltre i casi stabiliti nei §§ 2 e 3, anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un procuratore o di un avvocato.

§ 2. Nel giudizio penale l'accusato deve sempre avere un avvocato, che si sia egli stesso costituito o assegnato a lui dal giudice.

§ 3. Nel giudizio contenzioso, se si tratti di minori o di un giudizio vertente circa il bene pubblico ad eccezione delle cause matrimoniali, il giudice costituisca d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia.

Can. 1482 - § 1. Ognuno può costituirsi un solo procuratore, a questi non è consentito di farsi sostituire da un altro, a meno che non gliene sia stata data espressamente facoltà.

§ 2. Che se tuttavia, suggerendolo una giusta causa, la stessa persona ne abbia costituito parecchi, questi siano designati in modo che tra di loro abbia luogo la prevenzione.

§ 3. E' possibile invece costituire più avvocati allo stesso tempo.

Can. 1483 - Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.

Can. 1484 - § 1. Procuratore ed avvocato prima di assumere l'incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.

§ 2. Per impedire tuttavia l'estinguersi di un diritto il giudice può assumere un procuratore anche senza che abbia presentato il mandato, previe idonee garanzie, se del caso; l'atto però non ha alcun valore se nel termine perentorio da stabilirsi dal giudice, il procuratore non esibisca regolarmente il mandato.

Can. 1485 - Se non abbia avuto un mandato speciale, il procuratore non può validamente rinunciare all'azione, all'istanza o agli atti giudiziali, né può fare transazioni, patti, compromessi arbitrati ed in genere quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale.

Can. 1486 - § 1. La rimozione del procuratore o dell'avvocato per avere effetto deve essere loro intimata, e, se la lite fu già contestata, della rimozione siano informati il giudice e la parte avversa.

§ 2. Emanata la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non si opponga, resta al procuratore.

Can. 1487 - Sia il procuratore sia l'avvocato possono essere rimossi dal giudice d'ufficio o ad istanza della parte con l'emanazione di un decreto, ciò tuttavia per una causa grave.

Can. 1488 - § 1. E' fatto divieto ad entrambi di trarre dalla propria parte la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio. Se lo facessero, il patto è nullo e potranno essere multati dal giudice con un'ammenda. L'avvocato inoltre può essere sospeso dall'ufficio, e, se sia recidivo, anche essere cancellato dall'albo degli avvocati.

§ 2. Allo stesso modo possono essere puniti avvocati e procuratori che , eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente.

Can. 1489 - Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre congrue pene.

Can. 1490 - In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli.

Titolo V

Azioni ed eccezioni

Capitolo I

AZIONI ED ECCEZIONI IN GENERE

Can. 1491 - Ogni diritto è protetto non soltanto da un'azione, ma anche da un'eccezione, a meno che non sia disposto espressamente altro.

Can. 1492 - § 1. Ogni azione si estingue con la prescrizione a norma del diritto o in altro legittimo modo, fatta eccezione per le azioni sullo stato delle persone che non si estinguono mai.

§ 2. L'eccezione, salvo il disposto del can. 1462, è sempre possibile e per la sua stessa natura è perpetua.

Can. 1493 - L'attore può convenire un altro con più azioni simultanee, tuttavia tra loro non contrarie, sia sulla stessa cosa sia in materie diverse, se non oltrepassino i limiti della competenza del tribunale cui accede.

Can. 1494 - § 1. La parte convenuta può intraprendere un'azione riconvenzionale avanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l'attore, o per il nesso della causa con l'azione principale, oppure per far ritirare o ridurre la domanda dell'attore.

§ 2. Non è permesso all'attore riconvenuto di riconvenire a sua volta la parte avversa.

Can. 1495 - L'azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice avanti al quale fu intrapresa la prima azione, anche se delegato soltanto ad un'unica causa o per altri motivi relativamente incompetente.

Capitolo II

AZIONI ED ECCEZIONI IN SPECIE

Can. 1496 - § 1. Chi avrà dimostrato con argomenti almeno probabili di avere diritto ad una qualche cosa in possesso altrui, e che cioè imminente per lui un danno se quella cosa non sia consegnata in custodia, ha diritto di ottenere dal giudice il sequestro.

§ 2. In analoghe circostanze può ottenere che sia inibito a un terzo l'esercizio di un diritto.

Can. 1497 - § 1. Il sequestro della cosa è ammesso anche per assicurare un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.

§ 2. Il sequestro può estendersi anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso terze persone, e ai crediti del debitore.

Can. 1498 - Il sequestro della cosa e l'inibizione all'esercizio del diritto non possono assolutamente essere decisi, se il danno temuto possa essere altrimenti riparato e se ne dia idonea garanzia.

Can. 1499 - Il giudice può imporre a colui al quale concede il sequestro della cosa o l'inibizione all'esercizio del diritto, una cauzione previa sui danni da risarcire in caso non abbia provato il suo diritto.

Can. 1500 - Per quanto concerne la natura e il valore dell'azione possessoria, si osservino le disposizioni del diritto civile del luogo ov'è situata la cosa del cui possesso si tratta.

 

 

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