Can.
1400 - § 1. Oggetto del giudizio sono:
1° i diritti di persone fisiche
o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da
dichiarare;
2° i delitti per quanto
riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena.
§
2. Le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono
tuttavia essere differite solo al Superiore o al tribunale amministrativo.
Can.
1401 - La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica:
1° le cause che riguardano cose
spirituali e annesse alle spirituali;
2° la violazione delle leggi
ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto
concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche.
Can.
1402 - Tutti i tribunali della Chiesa sono retti dai canoni seguenti,
salvo le norme dei tribunali della Sede Apostolica.
Can.
1403 - § 1. Le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, sono regolate
da una legge pontificia peculiare.
§
2. Alle stesse cause si applicano inoltre le disposizioni di questo Codice,
ogniqualvolta in quella legge si rinvia al diritto universale, o si tratta
di norme che per la natura stessa della cosa le riguardano.
Titolo
I
Il
tribunale competente
Can.
1404 - La prima Sede non è giudicata da nessuno.
Can.
1405 - § 1. Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di
giudicare nelle cause di cui al can. 1401:
1° i capi di Stato;
2° i Padri Cardinali;
3° i Legati della sede
Apostolica e nelle cause penali i Vescovi;
4° le altre cause che egli
stesso abbia avocato al proprio giudizio.
§
2. Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in
forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato
dal medesimo.
§
3. E' riservato al tribunale della Rota Romana giudicare:
1° i Vescovi nelle cause
contenziose, fermo restando il disposto del can. 1419, § 2.
2° l'Abate primate o l'Abate
superiore di una congregazione monastica, il Moderatore supremo di istituti
religiosi di diritto pontificio;
3° le diocesi e le altre
persone ecclesiastiche sia fisiche sia giuridiche che non hanno Superiore al
di sotto del Romano Pontefice.
Can.
1406 - § 1. Violato il disposto del can. 1404, atti e decisioni si
ritengono come non fatti.
§
2. Nelle cause di cui al can. 1405, l'incompetenza degli altri giudici è
assoluta.
Can.
1407 - § 1. Nessuno può essere chiamato in giudizio in prima istanza
se non davanti al giudice ecclesiastico competente per uno dei titoli
determinati nei cann. 1408-1414.
§
2. si dice relativa l'incompetenza del giudice che non abbia l'appoggio di
nessuno di questi titoli.
§
3. L'attore segue il tribunale della parte convenuta; che se la parte
convenuta abbia diversi tribunali competenti, all'attore è concessa la
scelta del tribunale.
Can.
1408 - Chiunque può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del
domicilio o del quasi-domicilio.
Can.
1409 - § 1. Il tribunale del girovago è quello del luogo ove di fatto
dimora.
§
2. Colui del quale non si conosca né il domicilio o il quasi-domicilio, né
il luogo della dimora, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale
dell'attore, purché non risulti un altro tribunale legittimo.
Can.
1410 - A motivo della collocazione della cosa, la parte può essere
chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove è situata la cosa
che è oggetto di litigio, ogni qualvolta l'azione è diretta contro di essa
o si tratta di azione di spoglio.
Can.
1411 - § 1. A motivo del contratto la parte può essere chiamata in
giudizio avanti al tribunale del luogo ove il contratto fu stipulato o dove
deve essere adempiuto, a meno che le parti concordemente non abbiano scelto
un altro tribunale.
§
2. Se la causa verta su obblighi che provengono da altro titolo, la parte può
essere chiamata in giudizio avanti al tribunale del luogo ove l'obbligo è
sorto o deve essere adempiuto.
Can.
1412 - L'accusato nelle cause penali, benché assente, può essere
chiamato in giudizio avanti al tribunale del luogo ove il delitto fu
commesso.
Can.
1413 - La parte può essere chiamata in giudizio:
1° nelle cause vertenti
sull'amministrazione dei beni, avanti al tribunale del luogo ove
l'amministrazione viene fatta;
2° nelle cause che riguardano
l'eredità o i legati pii, avanti al tribunale dell'ultimo domicilio o
quasi-domicilio o della dimora, a norma dei cann. 1408-1409, di colui della
cui eredità o legato pio si discute, a meno che non si tratti della
semplice esecuzione del legato, che deve essere esaminata secondo le norme
ordinarie della competenza.
Can.
1414 - A motivo della connessione, le cause tra loro connesse devono
essere giudicate da un solo ed identico tribunale e nello stesso processo, a
meno che non vi si opponga il disposto della legge.
Can.
1415 - A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono
egualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che
per primo citò legittimamente la parte convenuta.
Can.
1416 - I conflitti di competenza tra due tribunali soggetti allo stesso
tribunale di appello, sono risolti da questo tribunale; se non sono soggetti
allo stesso tribunale di appello, dalla Segnatura Apostolica.
Titolo
II
Differenti
gradi e specie di tribunali
Can.
1417 - § 1. In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele
ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia
contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio
della lite, oppure d'introdurla avanti alla medesima.
§
2. Il ricorso fatto alla Sede Apostolica non sospende tuttavia, salvo il
caso di appello, l'esercizio della giurisdizione nel giudice che ha già
cominciato a giudicare la causa; questi può pertanto proseguire il giudizio
fino alla sentenza definitiva, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia
comunicato di avere avocato a sé la causa.
Can.
1418 - Qualsiasi tribunale ha diritto di chiamare in aiuto un altro
tribunale per istruire la causa o per intimare gli atti.
Capitolo
I
IL
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
Art.
1
Il
giudice
Can.
1419 - § 1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse
espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano,
che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri,
secondo i canoni che seguono.
§
2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica
rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.
Can.
1420 - § 1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un
Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare,
distinto dal Vicario generale a meno che l'esiguità della diocesi o lo
scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.
§
2. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può
giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.
§
3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari
giudiziali aggiunti o Vice-officiali.
§
4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere
sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico
e che non abbiano meno di trent'anni.
§
5. Essi non cessano dall'incarico quando la sede si rende vacante, né
possono essere rimossi dall'Amministratore diocesano; venendo però il nuovo
Vescovo devono essere riconfermati.
Can.
1421 - § 1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani che
siano chierici.
§
2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano
costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere
assunto a formare un collegio.
§
3. I giudici siano di integra fama e dottori i diritto canonico o almeno
licenziati.
Can.
1422 - Il Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti e gli altri
giudici sono nominati a tempo determinato, fermo restando il disposto del
can. 1420, § 5, e non possono essere rimossi se non per causa legittima e
grave.
Can.
1423 - § 1. Più Vescovi diocesani possono concordemente, con
l'approvazione della Sede Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico
tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann.
1419-1421; nel qual caso a quel gruppo di Vescovi o al Vescovo da essi
designato competono tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il
proprio tribunale.
§
2. I tribunali di cui al § 1, possono essere costituiti per tutte le cause
oppure soltanto per determinati generi di cause.
Can.
1424 - Il giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come
consulenti due assessori, chierici o laici di onesta condotta.
Can.
1425 - § 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale
collegiale di tre giudici sono riservate:
1° le cause contenziose: a) sul
vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa annessi; b) sul
vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
2° le cause penali: a) sui
delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato
clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
§
2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza
al giudizio di tre o cinque giudici.
§
3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause
secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi
singoli non abbia stabilito diversamente.
§
4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un
collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità,
può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico,
il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
§
5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se
non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.
Can.
1426 - § 1. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente, e
dare sentenze a maggioranza assoluta di voti.
§
2. Lo deve presiedere, nella misura del possibile il Vicario giudiziale o un
Vicario giudiziale aggiunto.
Can.
1427 - § 1. Se insorga una controversia tra religiosi o case dello
stesso istituto religioso clericale di diritto pontificio, giudice di prima
istanza, a meno che non si disponga altrimenti nelle costituzioni, è il
Superiore provinciale, oppure, se si tratti di un monastero sui iuris ,
l'Abate locale.
§
2. Salvo che le costituzioni non dispongano diversamente, trattandosi di una
questione contenziosa tra due province, in prima istanza giudicherà il
Moderatore supremo personalmente o tramite un delegato; se tra due
monasteri, l'Abate superiore della congregazione monastica.
§
3. Se infine insorga una controversia tra persone religiose fisiche o
giuridiche di istituti religiosi diversi o anche dello stesso istituto
clericale di diritto diocesano o laicale, oppure tra una persona religiosa e
un chierico secolare o un laico o una persona giuridica secolare, giudica in
prima istanza il tribunale diocesano.
Art.
2
Uditori
e relatori
Can.
1428 - § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono
designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendo tra
i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale
incarico.
§
2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che
rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina.
§
3. Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le
prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che
non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove
debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga
controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni.
Can.
1429 - Il presidente del tribunale collegiale deve designare tra i
giudici del collegio un ponente o relatore che riferisca sulla causa nella
riunione dei giudici e rediga per iscritto le sentenze; il presidente stesso
lo può sostituire con un altro per giusta causa.
Art.
3
Promotore
di giustizia, difensore del vincolo e notaio
Can.
1430 - Per le cause contenziose ove il bene pubblico può essere messo
in pericolo, e per le cause penali si costituisca in diocesi il promotore di
giustizia, che ha il dovere di tutelare il bene pubblico.
Can.
1431 - § 1. Nelle cause contenziose spetta al Vescovo diocesano
giudicare se il bene pubblico possa essere messo in pericolo o no, a meno
che l'intervento del promotore di giustizia non sia prescritto dalla legge o
si renda evidentemente necessario per la natura della cosa.
§
2. Se nella precedente istanza è intervenuto il promotore di giustizia, nel
grado successivo il suo intervento si presume necessario.
Can.
1432 - Per le cause in cui si tratta della nullità della sacra
ordinazione o della nullità o dello scioglimento del matrimonio sia
costituito in diocesi il difensore del vincolo, che deve proporre ed esporre
tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti contro la
nullità o lo scioglimento.
Can.
1433 - Nelle cause dove è richiesta la presenza del promotore di
giustizia o del difensore del vincolo, se non furono citati, gli atti sono
nulli, a meno che, benché non citati, essi siano di fatto intervenuti, o
almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro compito dopo
aver esaminato gli atti.
Can.
1434 - Se non si disponga espressamente altro:
1° ogniqualvolta la legge
prescrive che il giudice ascolti le parti o una di esse, anche il promotore
di giustizia e il difensore del vincolo, se intervengono in giudizio, devono
essere ascoltati;
2° ogniqualvolta si richiede
l'istanza della parte perché il giudice possa definire qualcosa, l'istanza
del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, che intervengono in
giudizio, ha lo stesso valore.
Can.
1435 - Spetta al Vescovo nominare il promotore di giustizia e il
difensore del vincolo; essi siano chierici o laici, di integra fama, dottori
o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per
la giustizia.
Can.
1436 - § 1. La stessa persona, ma non nella stessa causa, può avere
l'incarico di promotore di giustizia e di difensore del vincolo.
§
2. Promotore e difensore possono essere costituiti sia per tutte le cause
sia per singole cause; possono poi essere rimossi dal Vescovo per un giusto
motivo.
Can.
1437 - § 1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si
ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.
§
2. Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica.
Capitolo
II
IL
TRIBUNALE DI SECONDA ISTANZA
Can.
1438 - Fermo restando il disposto del can. 1444, § 1, n. 1:
1° dal tribunale del Vescovo
suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del
can. 1439;
2° nelle cause trattate in
prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso
abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato;
3° per le cause fatte avanti al
Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il
Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all'Abate locale è presso
l'Abate superiore della congregazione monastica.
Can.
1439 - § 1. Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più
diocesi, a norma del can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con
l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno
che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa archidiocesi.
§
2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede
Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre ai casi di
cui al § 1.
§
3. Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza di cui al §§ 1 e 2,
la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato hanno tutti i poteri
che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale.
Can.
1440 - Se la competenza relativa al grado di giudizio non viene
osservata a norma dei cann. 1438 e 1439, l'incompetenza del giudice è
assoluta.
Can.
1441 - Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla
stessa maniera del tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado
di giudizio secondo il can. 1425, § 4, emanò la sentenza un giudice unico,
il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.
Capitolo
III
I
TRIBUNALI DELLA SEDE APOSTOLICA
Can.
1442 Il Romano Pontefice è giudice supremo in tutto l'orbe cattolico, e
giudica o personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica
oppure per mezzo di giudici da lui delegati.
Can.
1443 - Il tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per
ricevere gli appelli è la Rota Romana.
Can.
1444 - § 1. La Rota Romana giudica:
1° in seconda istanza le cause
giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede
per legittimo appello;
2° in terza o ulteriore istanza
le cause già giudicate dalla stessa Rota Romana e da qualunque altro
tribunale, a meno che la cosa non sia passata in giudicato.
§
2. Questo tribunale giudica anche in prima istanza le cause di cui al can.
1405, § 3, o le cause che il Romano Pontefice sia motu proprio sia ad
istanza delle parti avocò al suo tribunale ed affidò alla Rota Romana; e
queste, la Rota stessa le giudica anche in seconda ed ulteriore istanza,
salvo che nel rescritto di commissione non si sia disposto altrimenti.
Can.
1445 - § 1. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica:
1° le querele di nullità, le
richieste di restitutio in integrum ed altri ricorsi contro le sentenze
rotali;
2° i ricorsi nelle cause sullo
stato delle persone, che la Rota Romana rifiutò di ammettere a nuovo esame;
3° le eccezioni di sospetto ed
altre cause contro gli Uditori della Rota Romana per atti posti durante
l'esercizio delle loro funzioni;
4° i conflitti di competenza di
cui al can. 1416.
§
2. Lo stesso Tribunale dirime le contese sorte per un atto di potestà
amministrativa ecclesiastica, ad esso legittimamente deferite, le altre
controversie amministrative ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai
dicasteri della Curia Romana e il conflitto di competenza tra gli stessi
dicasteri.
§
3. Spetta inoltre a questo supremo tribunale:
1° vigilare sulla retta
amministrazione della giustizia e prendere provvedimenti, se necessario,
contro avvocati e procuratori;
2° prorogare la competenza dei
tribunali;
3° promuovere ed approvare
l'erezione dei tribunali di cui ai cann. 1423 e 1439.
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