Can.
1364 - § 1. L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella
scomunica latae sententiae , fermo restando il disposto del can. 194, § 1,
n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui al can.
1336, § 1, nn. 1, 2 e 3.
§
2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo,
possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato
clericale.
Can.
1365 - Il reo imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni
sia punito con una giusta pena.
Can.
1366 - I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od
educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o
con altra giusta pena.
Can.
1367 - Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva
a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla
Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non
esclusa la dimissione dallo stato clericale.
Can.
1368 - Se alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità
ecclesiastica, commette spergiuro, sia punito con una giusta pena.
Can.
1369 - Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto
pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di
comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni
costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la
religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena.
Titolo
II
Delitti
contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa
Can.
1370 - § 1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre
nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale,
se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del
delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
§
2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae ,
e , se chierico anche nella sospensione latae sententiae.
§
3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso per disprezzo
della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia
punito con giusta pena.
Can.
1371 - Sia punito con una giusta pena:
1° chi inoltre al caso di cui
al can. 1364, § 1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o
dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui al can.
752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta;
2° chi in altro modo non
obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che
legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste
nella sua disobbedienza.
Can.
1372 - Chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio
Ecumenico o al collegio dei Vescovi, sia punito con una censura.
Can.
1373 - Chi pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi
contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di
ministero ecclesiastico, oppure eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro
confronti, sia punito con l'interdetto o altre giuste pene.
Can.
1374 - Chi dà il nome ad una associazione, che complotta contro la
Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o
dirige sia punito con l'interdetto.
Can.
1375 - Coloro che impediscono la libertà del ministero o dell'elezione
o della potestà ecclesiastica oppure l'uso legittimo dei beni sacri o di
altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano l'elettore o l'eletto o chi
esercita potestà o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con
giusta pena.
Can.
1376 - Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con
giusta pena.
Can.
1377 - Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito
con giusta pena.
Titolo
III
Usurpazione
degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio
Can.
1378 - § 1. Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977,
incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
§
2. Incorre nella pena latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico,
della sospensione:
1° chi non elevato all'ordine
sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico;
2° chi inoltre il caso di cui
al § 1, non potendo dare validamente la assoluzione sacramentale, tenta
d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.
§
3. Nei casi di cui al § 2, a seconda della gravità del delitto, possono
essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica.
Can.
1379 - Chi oltre ai casi del can. 1378, simula di amministrare un
sacramento, sia punito con giusta pena.
Can.
1380 - Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con
l'interdetto o la sospensione.
Can.
1381 - § 1. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con
giusta pena.
§
2. E' equiparato all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico,
in seguito a privazione o cessazione.
Can.
1382 - Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo
e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica late
sententiae riservata alla Sede Apostolica.
Can.
1383 - Il Vescovo che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato
un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel
divieto di conferire l'ordine per un anno.
Chi
poi ricevette l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine
ricevuto.
Can.
1384 - Chi oltre i casi di cui ai cann. 1378-1383 esercita
illegittimamente l'ufficio sacerdotale o altro sacro ministero, può essere
punito con giusta pena.
Can.
1385 - Chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa,
sia punito con una censura o altra giusta pena.
Can.
1386 - Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o
un'omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa, sia punito
con una giusta pena; così chi accetta i doni e le promesse.
Can.
1387 - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto
della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il
sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia
punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi,
sia dimesso dallo stato clericale.
Can.
1388 - § 1. Il confessore che viola direttamente il sigillo
sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede
Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente
alla gravità del delitto.
§
2. L'interprete e le altre persone di cui al can. 983, § 2, che violano il
segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica.
Can.
1389 - § 1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia
punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con
la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata
stabilita una pena dalla legge o dal precetto.
§
2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno
altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia
punito con giusta pena.
Titolo
IV
Il
delitto di falso
Can.
1390 - § 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un
confessore per delitto di cui al can. 1387, incorre nell'interdetto latae
sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione.
§
2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per
un delitto, o lede in altro modo l'altri buona fama, può essere punito con
una giusta pena non esclusa la censura.
§
3. Il calunniatore può essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.
Can.
1391 - Può essere punito con giusta pena, a seconda della gravità del
delitto:
1° chi redige un documento
ecclesiastico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si
serve di un documento falso o alterato;
2° chi si serve in materia
ecclesiastica di un altro documento falso o alterato;
3° chi asserisce il falso in un
documento ecclesiastico pubblico.
Titolo
V
Delitti
contro obblighi speciali
Can.
1392 - Chierici o religiosi che contro le disposizioni dei canoni
esercitino l'attività affaristica o commerciale, siano puniti a seconda
della gravità del delitto.
Can.
1393 - Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito
con giusta pena.
Can.
1394 - § 1. Fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 3, il
chierico che attenta il matrimonio anche solo civilmente, incorre nella
sospensione latae sententiae ; che se ammonito non si ravveda e continui a
dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino alla
dimissione dallo stato clericale.
§
2. Il religioso di voti perpetui, non chierico, il quale attenti il
matrimonio anche solo civilmente, incorre nell'interdetto latae sententiae ,
fermo restando il disposto del can. 694.
Can.
1395 - § 1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui al can.
1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno
contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla
quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto
dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.
§
2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del
Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o
pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con
giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo
comporti.
Can.
1396 - Chi viola gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in
ragione dell'ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena, non esclusa,
dopo esser stato ammonito, la privazione dell'ufficio.
Titolo
VI
Delitti
contro la vita e la libertà umana
Can.
1397 - Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o
la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a
seconda della gravità del delitto con le privazioni e le proibizioni di cui
al can. 1336; l'omicidio poi contro le persone di cui al can. 1370, è
punito con le pene ivi stabilite.
Can.
1398 - Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica
latae sententiae.
Titolo
VII
Norma
generale
Can.
1399 - Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione
esterna di cui una legge divina o canonica può essere punita con giusta
pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige
una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.
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