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Delitti contro la religione e l'unità della Chiesa

Can. 1364 - § 1. L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae , fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; il chierico inoltre può essere punito con le pene di cui al can. 1336, § 1, nn. 1, 2 e 3.

§ 2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

Can. 1365 - Il reo imputato di partecipazione vietata alle sacre celebrazioni sia punito con una giusta pena.

Can. 1366 - I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena.

Can. 1367 - Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

Can. 1368 - Se alcuno, asserendo o promettendo qualcosa avanti all'autorità ecclesiastica, commette spergiuro, sia punito con una giusta pena.

Can. 1369 - Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena.

Titolo II

Delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa

Can. 1370 - § 1. Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae , e , se chierico anche nella sospensione latae sententiae.

§ 3. Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con giusta pena.

Can. 1371 - Sia punito con una giusta pena:

            1° chi inoltre al caso di cui al can. 1364, § 1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui al can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario non ritratta;

            2° chi in altro modo non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza.

Can. 1372 - Chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei Vescovi, sia punito con una censura.

Can. 1373 - Chi pubblicamente suscita rivalità e odi da parte dei sudditi contro la Sede Apostolica o l'Ordinario per un atto di potestà o di ministero ecclesiastico, oppure eccita i sudditi alla disobbedienza nei loro confronti, sia punito con l'interdetto o altre giuste pene.

Can. 1374 - Chi dà il nome ad una associazione, che complotta contro la Chiesa, sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l'interdetto.

Can. 1375 - Coloro che impediscono la libertà del ministero o dell'elezione o della potestà ecclesiastica oppure l'uso legittimo dei beni sacri o di altri beni ecclesiastici, oppure terrorizzano l'elettore o l'eletto o chi esercita potestà o ministero ecclesiastico, possono essere puniti con giusta pena.

Can. 1376 - Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena.

Can. 1377 - Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena.

Titolo III

Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio

Can. 1378 - § 1. Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

§ 2. Incorre nella pena latae sententiae dell'interdetto, o, se chierico, della sospensione:

            1° chi non elevato all'ordine sacerdotale attenta l'azione liturgica del Sacrificio eucaristico;

            2° chi inoltre il caso di cui al § 1, non potendo dare validamente la assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.

§ 3. Nei casi di cui al § 2, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica.

Can. 1379 - Chi oltre ai casi del can. 1378, simula di amministrare un sacramento, sia punito con giusta pena.

Can. 1380 - Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l'interdetto o la sospensione.

Can. 1381 - § 1. Chiunque usurpa un ufficio ecclesiastico sia punito con giusta pena.

§ 2. E' equiparato all'usurpazione il conservare illegittimamente l'incarico, in seguito a privazione o cessazione.

Can. 1382 - Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica late sententiae riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1383 - Il Vescovo che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di conferire l'ordine per un anno.

Chi poi ricevette l'ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto.

Can. 1384 - Chi oltre i casi di cui ai cann. 1378-1383 esercita illegittimamente l'ufficio sacerdotale o altro sacro ministero, può essere punito con giusta pena.

Can. 1385 - Chi trae illegittimamente profitto dall'elemosina della Messa, sia punito con una censura o altra giusta pena.

Can. 1386 - Chi dona o promette qualunque cosa per ottenere un'azione o un'omissione illegale da chi esercita un incarico nella Chiesa, sia punito con una giusta pena; così chi accetta i doni e le promesse.

Can. 1387 - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.

Can. 1388 - § 1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.

§ 2. L'interprete e le altre persone di cui al can. 983, § 2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica.

Can. 1389 - § 1. Chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non escluso con la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una pena dalla legge o dal precetto.

§ 2. Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con giusta pena.

Titolo IV

Il delitto di falso

Can. 1390 - § 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per delitto di cui al can. 1387, incorre nell'interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione.

§ 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un'altra denuncia calunniosa per un delitto, o lede in altro modo l'altri buona fama, può essere punito con una giusta pena non esclusa la censura.

§ 3. Il calunniatore può essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.

Can. 1391 - Può essere punito con giusta pena, a seconda della gravità del delitto:

            1° chi redige un documento ecclesiastico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di un documento falso o alterato;

            2° chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato;

            3° chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.

Titolo V

Delitti contro obblighi speciali

Can. 1392 - Chierici o religiosi che contro le disposizioni dei canoni esercitino l'attività affaristica o commerciale, siano puniti a seconda della gravità del delitto.

Can. 1393 - Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito con giusta pena.

Can. 1394 - § 1. Fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 3, il chierico che attenta il matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione latae sententiae ; che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Il religioso di voti perpetui, non chierico, il quale attenti il matrimonio anche solo civilmente, incorre nell'interdetto latae sententiae , fermo restando il disposto del can. 694.

Can. 1395 - § 1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui al can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.

§ 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

Can. 1396 - Chi viola gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell'ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena, non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell'ufficio.

Titolo VI

Delitti contro la vita e la libertà umana

Can. 1397 - Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità del delitto con le privazioni e le proibizioni di cui al can. 1336; l'omicidio poi contro le persone di cui al can. 1370, è punito con le pene ivi stabilite.

Can. 1398 - Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae.

Titolo VII

Norma generale

Can. 1399 - Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di cui una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.

 

 

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