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CODICE CIVILE

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LA PUNIZIONE DEI DELITTI

Can. 1311 - La chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti.

Can. 1312 - § 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:

            1° le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333;

            2° le pene espiatorie di cui al can. 1336.

§ 2. La legge può stabilire pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

§ 3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta ad essa.

Titolo II

Legge penale e precetto penale

Can. 1313 - § 1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, all'imputato si deve applicare la legge più favorevole.

§ 2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente.

Can. 1314 - La pena per lo più è ferendae sententiae , di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi late sententiae , così che vi s'incorra per il fatto stesso d'aver commesso il delitto, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca.

Can. 1315 - § 1. Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dalla autorità superiore, osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o delle persone.

§ 2. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciare la determinazione alla prudente valutazione del giudice.

§ 3. La legge particolare può aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto; ciò tuttavia non si faccia se non vi sia una gravissima necessità. Se la legge universale prevede una pena indeterminata o facoltativa, la legge particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata od obbligatoria.

Can. 1316 - I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa città o regione, qualora si debbano emanare leggi penali, lo si faccia nei limiti del possibile con uniformità.

Can. 1317 - Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare.

Can. 1318 - Il legislatore non commini pene latae sententiae se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae ; non costituisca poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti più gravi.

Can. 1319 - § 1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.

§ 2. Non si emani un precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato la cosa ed osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann. 1317-1318.

Can. 1320 - In tutto ciò in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene.

Titolo III

Il soggetto passivo delle sanzioni penali

Can. 1321 - § 1. Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

§ 2. E' tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§ 3. Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non risulti altrimenti.

Can. 1322 - Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto.

Can. 1323 - Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto:

            1° non aveva ancora compiuto i 16 anni di età;

            2° senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore;

            3° agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o previstolo non vi poté rimediare;

            4° agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime;

            5° agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione

            6° era privo dell'uso di ragione, ferme restando le disposizioni dei cann. 1324,§ 1, n. 2 e 1325;

            7° senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui al n. 4 o 5.

Can. 1324 - § 1. L'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso:

            1° da una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta;

            2° da una persona che mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole;

            3° per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà, e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita;

            4° da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età;

            5° da una persona costretta da grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime;

            6° da chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione;

            7° contro qualcuno che l'abbia gravemente e ingiustamente provocato;

            8° da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui al can. 1323, n. 4 o 5;

            9° da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena;

            10° da chi agì senza piena imputabilità, purché questa fosse ancora grave.

§ 2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza di cui al § 1, il reo non tenuto dalle pene latae sententiae.

Can. 1325 - L'ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324; parimenti non si considerano l'ubriachezza o altre perturbazioni della mente se ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, e la passione volontaria eccitata o favorita.

Can. 1326 - § 1. Il giudice può punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono:

            1° chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà;

            2° chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto;

            3° il reo che, essendo stabilita una pena per il delitto colposo, previde l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, se la pena stabilita sia latae sententiae , vi si può aggiungere un'altra pena o una penitenza.

Can. 1327 - La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o l'attenuino o l'aggravino.

Can. 1328 - § 1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

§ 2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all'esecuzione del delitto, l'autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto.

Can. 1329 - § 1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene ferendae sententiae contro l'autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità.

§ 2. Incorrono nella pena latae sententiae annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene ferendae sententiae.

Can. 1330 - Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione.

 

 

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