Can.
1299 - § 1. Chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per
diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra
vivi sia con atto valevole in caso di morte.
§
2. Nelle disposizioni valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si
osservino, se possibile, le formalità del diritto civile; se queste furono
omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere
la volontà del testatore.
Can.
1300 - Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per
cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una
volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute,
anche circa il modo dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni, fermo
restando il disposto del can. 1301, § 3.
Can.
1301 - § 1. L'Ordinario è l'esecutore di tutte le pie volontà, sia
valevoli in caso di morte sia tra vivi.
§
2. In forza di questo diritto l'Ordinario può e deve vigilare, anche con la
visita, perché le pie volontà siano adempiute, e gli altri esecutori,
terminato il loro compito, devono rendergliene conto.
§
3. Le clausole contrarie a questo diritto dell'Ordinario, annesse alle
ultime volontà, si considerino come non apposte.
Can.
1302 - § 1. Chi riceve fiduciariamente dei beni per cause pie sia con
atto tra vivi sia con testamento, deve informarne l'Ordinario, indicandogli
tutti i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi; che se
il donatore glielo avesse espressamente ed assolutamente proibito, non
accetti la fiducia.
§
2. L'Ordinario deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e
vigilare sull'esecuzione della pia volontà a norma del can. 1301.
§
3. Per i beni fiduciari affidati ad un membro di un istituto religioso o di
una società di vita apostolica, se i beni furono devoluti al luogo o alla
diocesi o ai loro abitanti oppure a favore di cause pie, l'Ordinario di cui
nel §§ 1 e 2 è l'Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore
nell'istituto clericale di diritto pontificio e nelle società clericali di
vita apostolica di diritto pontificio; negli altri istituti religiosi è
l'Ordinario proprio del religioso fiduciario.
Can.
1303 - § 1. In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie:
1° le pie fondazioni autonome ,
cioè la massa dei beni destinati ai fini di cui al can. 114, § 2, ed
eretti in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente;
2° le pie fondazioni non
autonome , cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica
pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal
diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche
funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al
can. 114, § 2, in ragione dei redditi annui.
§
2. I beni della pia fondazione non autonoma, se furono affidati ad una
persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono
essere destinati all'istituto di cui al can. 1274, § 1, a meno che il
fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa;
altrimenti passano alla stessa persona giuridica.
Can.
1304 - § 1. Perché una fondazione possa essere validamente accettata
da una persona giuridica, si richiede la licenza scritta dell'Ordinario;
questi però non la rilasci prima di essersi reso legittimamente conto che
la persone giuridica possa soddisfare sia al nuovo onere sia a quelli
precedentemente assunti; e soprattutto badi che i redditi corrispondano
appieno agli oneri aggiunti, secondo l'usanza del luogo o della regione.
§
2. Ulteriori condizioni per quanto concerne la costituzione e l'accettazione
delle fondazioni siano stabilite per diritto particolare.
Can.
1305 - Il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote siano
immediatamente posti in luogo sicuro da approvarsi dall'Ordinario, allo
scopo di custodire il denaro stesso o il ricavato dai beni mobili, ed al più
presto siano cautamente ed utilmente investiti secondo il prudente giudizio
dello stesso Ordinario, uditi gli interessati a il proprio consiglio per gli
affari economici, a vantaggio della stessa fondazione facendo espressa e
distinta menzione dell'onere.
Can.
1306 - § 1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe
per iscritto.
§
2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell'archivio
della curia ed un'altra copia nell'archivio della persona giuridica cui è
annessa la fondazione.
Can.
1307 - § 1. Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si
rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si
esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano
dimenticati.
§
2. Oltre al registro di cui al can. 958, § 1, ci sia un secondo registro
che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i
singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine.
Can.
1308 - § 1. La riduzione degli oneri delle Messe, da farsi soltanto per
causa giusta e necessaria, è riservata alla Sede Apostolica, salvo le
disposizioni che seguono.
§
2. Se ciò sia espressamente stabilito nelle tavole di fondazione,
l'Ordinario a causa della diminuzione dei redditi può ridurre gli oneri
delle Messe.
§
3. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre a causa della diminuzione
dei redditi e fintantoché tale causa perduri, le Messe dei legati che sono
autonomi, secondo l'elemosina legittimamente vigente in diocesi, purché non
vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente coatta a
provvedere all'aumento dell'elemosina.
§
4. Al medesimo compete la facoltà di ridurre gli oneri o legati di Messe
che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati
insufficienti a conseguire convenientemente le finalità proprie
dell'istituto ecclesiastico stesso.
§
5. Ha le stesse facoltà di cui ai §§ 3 e 4 il Moderatore supremo di un
istituto religioso clericale di diritto pontificio.
Can.
1309 - Alle stesse autorità di cui al can. 1308 compete inoltre la
facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe in
giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse.
Can.
1310 - § 1. La riduzione, il contenimento e la permuta delle volontà
dei fedeli a favore di cause pie possono essere attuate soltanto per causa
giusta e necessaria dall'Ordinario, se il fondatore gli abbia espressamente
concesso questa facoltà.
§
2. Se l'esecuzione degli oneri imposti sia diventata impossibile per la
diminuzione dei redditi o per altra causa, senza che gli amministratori ne
abbiano colpa alcuna, l'Ordinario, uditi gli interessati e il proprio
consiglio per gli affari economici e rispettata nel miglior modo possibile
la volontà del fondatore, potrà equamente diminuire gli stessi oneri, ad
eccezione della riduzione delle Messe che è regolata dalle disposizioni del
can. 1308.
§
3. Nei rimanenti casi si deve ricorrere alla Sede Apostolica.
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