I
contratti e specialmente l'alienazione
Can.
1290 - Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti
sia in genere sia in specie, siano parimenti osservate per diritto canonico
in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi
effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto
canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547.
Can.
1291 - Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima
assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il
cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza
dell'autorità competente a norma del diritto.
Can.
1292 - § 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, quando il valore dei
beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da
stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità
competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del
Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità
competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per
gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli
interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei
medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.
§
2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima
stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di
valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la
licenza della Santa Sede.
§
3. Se la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza
si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la
licenza è nulla.
§
4. Coloro che sono tenuti a prendere parte alla alienazione dei beni con il
consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il consenso senza essersi
prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della persona
giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già fatte.
Can.
1293 - § 1. Per l'alienazione dei beni si richiede inoltre:
1° una giusta causa, quale la
necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave
ragione pastorale;
2° la stima della cosa da
alienare fatta da periti per iscritto.
§
2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima
per evitare danni alla Chiesa.
Can.
1294 - § 1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo
minore di quello indicato nella stima.
§
2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in favore
della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità
dell'alienazione.
Can.
1295 - I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono
conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere
osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro affare che
intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione.
Can.
1296 - Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le
debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta
all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la
situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè
personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti
della Chiesa.
Can.
1297 - Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei
luoghi, stabilire norme per la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto
circa la licenza da ottenersi dalla autorità ecclesiastica.
Can.
1298 - Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni
ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o
ai parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una
speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente.
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