Can.
1273 - Il Romano Pontefice, in forza del primato di governo è il
supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici.
Can.
1274 - § 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che
raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al
sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a
norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi
diversamente.
§
2. Dove non sia ancora stata organizzata convenientemente la previdenza
sociale in favore del clero, la Conferenza Episcopale disponga la
costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza
sociale dei chierici.
§
3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura in cui è necessario,
un fondo comune, con il quale i Vescovi posano soddisfare agli obblighi
verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie
necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche possano
anche aiutare le più povere.
§
4. A seconda delle diverse circostanze dei luoghi, le finalità di cui ai
§§ 2 e 3 si possono più convenientemente ottenere con istituti diocesani
tra loro federati, o con la cooperazione o l'opportuna consociazione tra le
varie diocesi, anzi anche organizzata per tutto il territorio della
Conferenza Episcopale.
§
5. Questi istituti, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano
anche il riconoscimento da parte del diritto civile.
Can.
1275 - Il fondo dei beni che provengono da diverse diocesi è
amministrato secondo norme opportunamente concordate dai Vescovi
interessati.
Can.
1276 - § 1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla
amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche
pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si
riconoscano più ampi diritti.
§
2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e
delle circostanze, abbiano cura di ordinare l'intero complesso
dell'amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del
diritto universale e particolare.
Can.
1277 - Il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che,
attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza,
deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei
consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche
del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel
diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di
amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale
stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.
Can.
1278 - Oltre ai compiti di cui al can. 494, §§ 3 e 4, all'economo
possono essere affidati dal Vescovo diocesano i compiti di cui ai cann.
1276, § 1 e 1279, § 2.
Can.
1279 - § 1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li
regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che
non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima
consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di
negligenza dell'amministratore.
§
2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal
diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia
amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un
triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario
riconfermate nell'incarico.
Can.
1280 - Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari
economici o almeno due consiglieri, che coadiuvano l'amministratore
nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti.
Can.
1281 - § 1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli
amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le
modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto
prima permesso scritto dall'Ordinario.
§
2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità
dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito,
spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici,
determinare tali atti per le persone a lui soggette.
§
3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti
invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne
ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti
posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o
il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato
danni.
Can.
1282 - Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo
hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad
adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.
Can.
1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:
1° gli stessi devono garantire
con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere
onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;
2° sia accuratamente redatto un
dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili,
dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e
delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la
redazione;
3° una copia dell'inventario
sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio
della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà
essere annotata in entrambe le copie.
Can.
1284 - § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro
funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.
§
2. Devono pertanto:
1° vigilare affinché i beni
affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano
danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di
assicurazione;
2° curare che sia messa al
sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;
3° osservare le disposizioni
canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla
legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi
civili non derivi danno alla Chiesa.
4° esigere accuratamente e a
tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo
sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del
fondatore o le norme legittime;
5° pagare nel tempo stabilito
gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente
la restituzione dello stesso capitale.
6° impiegare, con il consenso
dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che si possa essere collocato
utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;
7° tenere bene in ordine i
libri delle entrate e delle uscite;
8° redigere il rendiconto
amministrativo al termine di ogni anno;
9° catalogare adeguatamente
documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o
dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed
idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente,
nell'archivio delle curia.
§
3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il
preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto
particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.
Can.
1285 - E' permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto
dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di
carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.
Can.
1286 - Gli amministratori dei beni:
1° osservino accuratamente,
nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita
sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
2° retribuiscano con giustizia
e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di
provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari.
Can.
1287 - § 1. Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia
chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano
legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano,
hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del
luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici.
§
2. Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi
offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare.
Can.
1288 - Gli amministratori non introducano né contestino una lite
davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza
aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario.
Can.
1289 - Benché non siano tenuti all'amministrazione a titolo
dell'ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro
iniziativa dimettere l'incarico assunto; che se dalla loro arbitraria
dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al risarcimento.
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