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L'ACQUISTO DI BENI

Can. 1254 - § 1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri.

§ 2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.

Can. 1255 - La Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali a norma del diritto.

Can. 1256 - La priorità dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati.

Can. 1257 - § 1. Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti.

§ 2. I beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e sono da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro.

Can. 1258 - Nei canoni seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persone giuridica pubblica nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal contesto o dalla natura delle cose.

Titolo I

L'acquisto dei beni

Can. 1259 - La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro.

Can. 1260 - La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie.

Can. 1261 - § 1. I fedeli hanno diritto di devolvere beni temporali a favore della Chiesa.

§ 2. Il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui al can. 222, § 1, urgendone l'osservanza in maniera opportuna.

Can. 1262 - I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

Can. 1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre una tassa straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini particolari che gli attribuiscano maggiori diritti.

Can. 1264 - Salvo che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia:

            1° stabilire le tasse per gli atti di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica;

            2° determinare le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

Can. 1265 - § 1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo.

§ 2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti.

Can. 1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla curia diocesana.

Can. 1267 - § 1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica.

§ 2. Le offerte di cui al § 1 non possono essere rifiutate, se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295.

§ 3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

Can. 1268 - La Chiesa recepisce per i beni temporali la prescrizione, come modo di acquisto o per liberarsi da un onere, a norma dei cann. 197-199.

Can. 1269 - Gli oggetti sacri se in proprietà di privati, possono essere acquistati con la prescrizione da persone private, ma non è lecito adibirli ad usi profani, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; se invece appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica pubblica, possono essere acquistati soltanto da un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica.

Can. 1270 - Le cose immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia reali, che appartengono alla Sede Apostolica si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent'anni.

Can. 1271 - I Vescovi, in ragione del vincolo di unità e di carità, secondo le disponibilità della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi di cui la Sede Apostolica secondo le condizioni dei tempi necessita, per essere in grado di prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa universale.

Can. 1272 - Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274, § 1.

 

 

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