Can.
1254 - § 1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente
dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni
temporali per conseguire i fini che le sono propri.
§
2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere
ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare
opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.
Can.
1255 - La Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari
e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono
soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni
temporali a norma del diritto.
Can.
1256 - La priorità dei beni, sotto la suprema autorità del Romano
Pontefice, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente
acquistati.
Can.
1257 - § 1. Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale,
alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa
sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri
statuti.
§
2. I beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai
propri statuti e sono da questi canoni, a meno che non si disponga
espressamente altro.
Can.
1258 - Nei canoni seguenti con il nome di Chiesa s'intende non soltanto
la Chiesa universale o la Sede Apostolica, ma anche qualsiasi persone
giuridica pubblica nella Chiesa, a meno che non risulti diversamente dal
contesto o dalla natura delle cose.
Titolo
I
L'acquisto
dei beni
Can.
1259 - La Chiesa può acquistare beni temporali in tutti i giusti modi
di diritto sia naturale sia positivo, alla stessa maniera di chiunque altro.
Can.
1260 - La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le
è necessario per le finalità sue proprie.
Can.
1261 - § 1. I fedeli hanno diritto di devolvere beni temporali a favore
della Chiesa.
§
2. Il Vescovo diocesano è tenuto ad ammonire i fedeli sull'obbligo di cui
al can. 222, § 1, urgendone l'osservanza in maniera opportuna.
Can.
1262 - I fedeli contribuiscano alle necessità della Chiesa con le
sovvenzioni richieste e secondo le norme emanate dalla Conferenza
Episcopale.
Can.
1263 - Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio per gli
affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone
giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e
proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi; nei
confronti delle altre persone fisiche e giuridiche gli è soltanto
consentito, in caso di grave necessità e alle stesse condizioni, d'imporre
una tassa straordinaria e moderata; salve le leggi e le consuetudini
particolari che gli attribuiscano maggiori diritti.
Can.
1264 - Salvo che il diritto non abbia altrimenti disposto, spetta
all'assemblea dei Vescovi della provincia:
1° stabilire le tasse per gli
atti di potestà esecutiva graziosa o per l'esecuzione dei rescritti della
Sede Apostolica, da approvarsi dalla medesima Sede Apostolica;
2° determinare le offerte da
farsi in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.
Can.
1265 - § 1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a
qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per
qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del
proprio Ordinario e di quello del luogo.
§
2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono
essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti
e sono mendicanti.
Can.
1266 - In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti
religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del
luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore di
determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da
inviare poi sollecitamente alla curia diocesana.
Can.
1267 - § 1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai
superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica
ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona
giuridica.
§
2. Le offerte di cui al § 1 non possono essere rifiutate, se non vi sia una
giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di
maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza
dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di
adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295.
§
3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere
impiegate che per quel fine.
Can.
1268 - La Chiesa recepisce per i beni temporali la prescrizione, come
modo di acquisto o per liberarsi da un onere, a norma dei cann. 197-199.
Can.
1269 - Gli oggetti sacri se in proprietà di privati, possono essere
acquistati con la prescrizione da persone private, ma non è lecito adibirli
ad usi profani, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la
benedizione; se invece appartengono ad una persona giuridica ecclesiastica
pubblica, possono essere acquistati soltanto da un'altra persona giuridica
ecclesiastica pubblica.
Can.
1270 - Le cose immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni
sia personali sia reali, che appartengono alla Sede Apostolica si
prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra
persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent'anni.
Can.
1271 - I Vescovi, in ragione del vincolo di unità e di carità, secondo
le disponibilità della propria diocesi, contribuiscano a procurare i mezzi
di cui la Sede Apostolica secondo le condizioni dei tempi necessita, per
essere in grado di prestare in modo appropriato il suo servizio alla Chiesa
universale.
Can.
1272 - Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti,
spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune
concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i
redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano
poco a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274, § 1.
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