Can.
1205 - Sono sacri quei luoghi che vengono destinati al culto divino o
alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò
prescritte dai libri liturgici.
Can.
1206 - La dedicazione di un luogo spetta al Vescovo diocesano e a quanti
sono a lui equiparati dal diritto; gli stessi possono affidare a qualunque
Vescovo o, in casi eccezionali, a un presbitero il compito di celebrare la
dedicazione nel proprio territorio.
Can.
1207 - I luoghi sacri vengono benedetti dall'Ordinario; tuttavia la
benedizione delle chiese è riservata al Vescovo diocesano; entrambi, poi,
possono delegare a ciò un altro sacerdote.
Can.
1208 - Della compiuta dedicazione o benedizione della chiesa, come pure
della benedizione del cimitero si rediga un documento, e se ne conservi una
copia nella curia diocesana e un'altra nell'archivio della chiesa.
Can.
1209 - La dedicazione o benedizione di un luogo, purché non torni a
danno di alcuno, è sufficientemente provata anche da un solo testimone al
di sopra di ogni sospetto.
Can.
1210 - Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e
alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato
qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per
modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità
del luogo.
Can.
1211 - I luoghi sacri sono profanati se in essi si compiono con scandalo
azioni gravemente ingiuriose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono
tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito
esercitare in essi il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il
rito penitenziale, a norma dei libri liturgici.
Can.
1212 - I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono
stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani
con decreto del competente Ordinario o di fatto.
Can.
1213 - Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i
suoi poteri e i suoi uffici.
Capitolo
I
LE
CHIESE
Can.
1214 - Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al
culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare
soprattutto pubblicamente tale culto.
Can.
1215 - § 1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso
scritto del Vescovo diocesano
§
2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se, udito il consiglio
presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova
chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi
necessari alla sua costruzione e al culto divino.
§
3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo
diocesano il consenso per costruire una nuova casa nella diocesi o nella
città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa
in un determinato luogo.
Can.1216
- Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si
osservino i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra.
Can.
1217 - § 1. Compiuta opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sia
quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra
liturgia.
§
2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano
dedicate con rito solenne.
Can.
1218 - Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere
cambiato, una volta avvenuta la dedicazione.
Can.
1219 Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono
compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali.
Can.
1220 - § 1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia
mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e
che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del
luogo.
§
2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria
nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza.
Can.
1221 - L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia
libero e gratuito.
Can.
1222 - § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al
culto divino, ne è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla
a uso profano non indecoroso.
§
2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più
adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio
presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di
quanti rivendicano legittimamente diritto su di essa e purché non ne
patisca alcun danno il bene delle anime.
Capitolo
II
GLI
ORATORI E LE CAPPELLE PRIVATE
Can.
1223 - Col nome di oratori si intende il luogo destinato su licenza
dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di
fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli
con il consenso del Superiore competente.
Can.
1224 - § 1. L'Ordinario non conceda la licenza richiesta per la
costituzione dell'oratorio, se prima non abbia visitato personalmente o per
mezzo di altri, il luogo destinato all'oratorio e non l'abbia trovato
allestito in modo conveniente.
§
2. Concessa la licenza, poi, l'oratorio non può essere convertito ad usi
profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario.
Can.
1225 - Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte
le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o
per disposizione dell'Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le
norme liturgiche.
Can.
1226 - Col nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su
licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più
persone fisiche.
Can.
1227 - I Vescovi possono costituire per se stessi una cappella privata:
questa gode dei medesimi diritti dell'oratorio.
Can.
1228 - Fermo restando il disposto del can. 1227, per celebrare la Messa
o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza
dell'Ordinario del luogo.
Can.
1229 - E' opportuno che gli oratori e le cappelle private siano
benedetti secondo il rito prescritto nei libri liturgici; è d'obbligo,
invece, che siano riservati unicamente al culto divino e liberi da ogni uso
domestico.
Capitolo
III
I
SANTUARI
Can.
1230 - Col nome di santuari si intendono la chiesa o altro luogo sacro
ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in
pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.
Can.
1231 - Un santuario, perché possa dirsi nazionale deve avere
l'approvazione della Conferenza Episcopale; perché possa dirsi
internazionale della Santa Sede.
Can.
1232 - § 1. Competente per l'approvazione degli statuti di un santuario
diocesano, è l'Ordinario del luogo; per quelli di un santuario nazionale,
è la Conferenza Episcopale; per gli statuti di un santuario internazionale,
soltanto la Santa Sede.
§
2. Negli statuti siano determinati in particolare: il fine, l'autorità del
rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni.
Can.
1233 - Ai santuari si potranno concedere taluni privilegi, ogniqualvolta
sembra che lo suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei
pellegrinaggi e soprattutto il bene dei fedeli.
Can.
1234 - § 1. Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i
mezzi della salvezza, annunziando con diligenza la parola di Dio,
incrementando opportunamente la vita liturgica soprattutto con la
celebrazione dell'Eucarestia e della penitenza, come pure coltivando le sane
forme della pietà popolare.
§
2. Le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari siano
conservate in modo visibile e custodite con sicurezza nei santuari o in
luoghi adiacenti.
Capitolo
IV
GLI
ALTARI
Can.
1235 - § 1. L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il
Sacrificio eucaristico, si dice fisso se è costruito in modo che sia unito
al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice mobile, invece,
se può essere trasportato.
§
2. E' opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri
luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o
mobile.
Can.
1236 - § 1. Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa
dell'altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera;
tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche altra
materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti
di qualsiasi materia.
§
2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida
conveniente all'uso liturgico.
Can.
1237 - § 1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili,
invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.
§
2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica
tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei Martiri o di
altri Santi.
Can.
1238 - § 1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del
can. 1212.
§
2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione
per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani.
Can.
1239 - § 1. L'altare, sia fisso sia mobile, deve essere riservato
unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.
§
2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito
celebrarvi sopra la Messa.
Capitolo
V
I
CIMITERI
Can.
1240 § 1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa, o
almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli
uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito proprio.
§
2. Ma se non è possibile ottenere ciò, secondo il rito si benedicano di
volta in volta i singoli tumuli.
Can.
1241 - § 1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il
cimitero proprio.
§
2. Anche le altre persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero
o un sepolcro peculiare, che va benedetto a giudizio dell'Ordinario del
luogo.
Can.
1242 - Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti
di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali
o i Vescovi diocesani anche emeriti.
Can.
1243 - Nel diritto particolare si stabiliscano opportune norme circa la
disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la
tutela e il rispetto della loro indole sacra.
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