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I LUOGHI SACRI

Can. 1205 - Sono sacri quei luoghi che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici.

Can. 1206 - La dedicazione di un luogo spetta al Vescovo diocesano e a quanti sono a lui equiparati dal diritto; gli stessi possono affidare a qualunque Vescovo o, in casi eccezionali, a un presbitero il compito di celebrare la dedicazione nel proprio territorio.

Can. 1207 - I luoghi sacri vengono benedetti dall'Ordinario; tuttavia la benedizione delle chiese è riservata al Vescovo diocesano; entrambi, poi, possono delegare a ciò un altro sacerdote.

Can. 1208 - Della compiuta dedicazione o benedizione della chiesa, come pure della benedizione del cimitero si rediga un documento, e se ne conservi una copia nella curia diocesana e un'altra nell'archivio della chiesa.

Can. 1209 - La dedicazione o benedizione di un luogo, purché non torni a danno di alcuno, è sufficientemente provata anche da un solo testimone al di sopra di ogni sospetto.

Can. 1210 - Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L'Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.

Can. 1211 - I luoghi sacri sono profanati se in essi si compiono con scandalo azioni gravemente ingiuriose, che a giudizio dell'Ordinario del luogo sono tanto gravi e contrarie alla santità del luogo da non essere più lecito esercitare in essi il culto finché l'ingiuria non venga riparata con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici.

Can. 1212 - I luoghi sacri perdono la dedicazione o la benedizione se sono stati distrutti in gran parte oppure destinati permanentemente a usi profani con decreto del competente Ordinario o di fatto.

Can. 1213 - Nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici.

Capitolo I

LE CHIESE

Can. 1214 - Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto.

Can. 1215 - § 1. Non si costruisca nessuna chiesa senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano

§ 2. Il Vescovo diocesano non dia tale consenso se, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino.

§ 3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costruire una nuova casa nella diocesi o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo.

Can.1216 - Nel costruire e nel restaurare le chiese, con il consiglio dei periti si osservino i principi e le norme della liturgia e dell'arte sacra.

Can. 1217 - § 1. Compiuta opportunamente la costruzione, la nuova chiesa sia quanto prima dedicata o almeno benedetta, osservando le leggi della sacra liturgia.

§ 2. Le chiese, particolarmente quelle cattedrali e parrocchiali, siano dedicate con rito solenne.

Can. 1218 - Ciascuna chiesa abbia il suo titolo, che non può essere cambiato, una volta avvenuta la dedicazione.

Can. 1219 Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali.

Can. 1220 - § 1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo.

§ 2. Per proteggere i beni sacri e preziosi si adoperino con la cura ordinaria nella manutenzione anche gli opportuni mezzi di sicurezza.

Can. 1221 - L'ingresso in chiesa durante il tempo delle sacre funzioni sia libero e gratuito.

Can. 1222 - § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, ne è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.

§ 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritto su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

Capitolo II

GLI ORATORI E LE CAPPELLE PRIVATE

Can. 1223 - Col nome di oratori si intende il luogo destinato su licenza dell'Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente.

Can. 1224 - § 1. L'Ordinario non conceda la licenza richiesta per la costituzione dell'oratorio, se prima non abbia visitato personalmente o per mezzo di altri, il luogo destinato all'oratorio e non l'abbia trovato allestito in modo conveniente.

§ 2. Concessa la licenza, poi, l'oratorio non può essere convertito ad usi profani senza l'autorizzazione del medesimo Ordinario.

Can. 1225 - Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell'Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche.

Can. 1226 - Col nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche.

Can. 1227 - I Vescovi possono costituire per se stessi una cappella privata: questa gode dei medesimi diritti dell'oratorio.

Can. 1228 - Fermo restando il disposto del can. 1227, per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell'Ordinario del luogo.

Can. 1229 - E' opportuno che gli oratori e le cappelle private siano benedetti secondo il rito prescritto nei libri liturgici; è d'obbligo, invece, che siano riservati unicamente al culto divino e liberi da ogni uso domestico.

Capitolo III

I SANTUARI

Can. 1230 - Col nome di santuari si intendono la chiesa o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

Can. 1231 - Un santuario, perché possa dirsi nazionale deve avere l'approvazione della Conferenza Episcopale; perché possa dirsi internazionale della Santa Sede.

Can. 1232 - § 1. Competente per l'approvazione degli statuti di un santuario diocesano, è l'Ordinario del luogo; per quelli di un santuario nazionale, è la Conferenza Episcopale; per gli statuti di un santuario internazionale, soltanto la Santa Sede.

§ 2. Negli statuti siano determinati in particolare: il fine, l'autorità del rettore, la proprietà e l'amministrazione dei beni.

Can. 1233 - Ai santuari si potranno concedere taluni privilegi, ogniqualvolta sembra che lo suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrinaggi e soprattutto il bene dei fedeli.

Can. 1234 - § 1. Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza, annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucarestia e della penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare.

§ 2. Le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari siano conservate in modo visibile e custodite con sicurezza nei santuari o in luoghi adiacenti.

Capitolo IV

GLI ALTARI

Can. 1235 - § 1. L'altare, ossia la mensa sulla quale si celebra il Sacrificio eucaristico, si dice fisso se è costruito in modo che sia unito al pavimento e che perciò non possa essere rimosso; si dice mobile, invece, se può essere trasportato.

§ 2. E' opportuno che in ogni chiesa vi sia l'altare fisso; invece negli altri luoghi destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere fisso o mobile.

Can. 1236 - § 1. Secondo l'uso tradizionale della Chiesa, la mensa dell'altare fisso sia di pietra e per di più di una pietra naturale intera; tuttavia, a giudizio della Conferenza Episcopale, si può usare anche altra materia decorosa e solida. Gli stipiti o base, invero, possono essere fatti di qualsiasi materia.

§ 2. L'altare mobile può essere costruito con qualsiasi materia solida conveniente all'uso liturgico.

Can. 1237 - § 1. Gli altari fissi devono essere dedicati; quelli mobili, invece, dedicati o benedetti secondo i riti prescritti nei libri liturgici.

§ 2. Secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di riporre sotto l'altare fisso le reliquie dei Martiri o di altri Santi.

Can. 1238 - § 1. L'altare perde la dedicazione o la benedizione a norma del can. 1212.

§ 2. Gli altari, fissi o mobili, non perdono la dedicazione o la benedizione per il fatto che la chiesa o altro luogo sacro siano ridotti a usi profani.

Can. 1239 - § 1. L'altare, sia fisso sia mobile, deve essere riservato unicamente al culto divino, escludendo del tutto qualsivoglia uso profano.

§ 2. Sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere; altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la Messa.

Capitolo V

I CIMITERI

Can. 1240 § 1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa, o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito proprio.

§ 2. Ma se non è possibile ottenere ciò, secondo il rito si benedicano di volta in volta i singoli tumuli.

Can. 1241 - § 1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio.

§ 2. Anche le altre persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro peculiare, che va benedetto a giudizio dell'Ordinario del luogo.

Can. 1242 - Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.

Can. 1243 - Nel diritto particolare si stabiliscano opportune norme circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della loro indole sacra.

 

 

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