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I SACRAMENTALI

Can. 1166 - I sacramentali sono segni sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali.

Can. 1167 - § 1. Solo la Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali o interpretare autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o modificarli.

§ 2. Nel porre o amministrare i sacramentali si osservino accuratamente i riti e le formule approvate dalla Chiesa.

Can. 1168 - Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni sacramentali, giudizio dell'Ordinario del luogo, possono essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità convenienti.

Can. 1169 - § 1. Le consacrazioni e le dedicazioni possono essere compiute validamente da coloro che sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia permesso dal diritto o da legittima concessione.

§ 2. Le benedizioni possono essere impartite da qualunque sacerdote, eccettuate quelle riservate al Romano Pontefice o ai Vescovi.

§ 3. Il diacono può impartire solo le benedizioni che gli sono espressamente consentite dal diritto.

Can. 1170 - Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici.

Can. 1171 - Le cose sacre, quelle cioè che non sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati.

Can. 1172 - § 1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli ossessi, se non ne ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed espressa licenza.

§ 2. L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di vita.

Titolo II

La liturgia delle ore

Can. 1173 - La Chiesa, esercitando l'ufficio sacerdotale di Cristo, celebra la liturgia delle ore, in cui, ascoltando Dio che parla al suo popolo e facendo memoria del mistero della salvezza, Gli rende incessantemente lode e intercede per la salvezza di tutto il mondo con il canto e la preghiera.

Can. 1174 - § 1. Sono vincolati all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore, i chierici a norma del can. 271, § 2, n. 3; a norma delle proprie costituzioni, invece, i membri degli istituti di vita consacrata nonché delle società di vita apostolica.

§ 2. Anche gli altri fedeli, secondo le circostanze, sono caldamente invitati a partecipare alla liturgia delle ore, in quanto è azione della Chiesa.

Can. 1175 - Nel celebrare la liturgia delle ore, per quanto è possibile si osservi il tempo vero di ciascuna ora.

Titolo III

Le esequie ecclesiastiche

Can. 1176 - § 1. Ai fedeli defunti si devono dare le esequie ecclesiastiche a norma del diritto.

§ 2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche.

§ 3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

Capitolo I

LA CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE

Can. 1177 - § 1. Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia.

§ 2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un'altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto.

§ 3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non è stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata un'altra dal diritto particolare.

Can. 1178 - Le esequie del Vescovo diocesano siano celebrate nella sua chiesa cattedrale, eccetto che ne abbia scelta un'altra egli stesso.

Can. 1179 - Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l'istituto o la società sono clericali, diversamente dal cappellano.

Can. 1180 - § 1. Se la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti devono essere tumulati in esso, a meno che non ne sia stato legittimamente scelto un altro dal medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla sua sepoltura.

§ 2. A tutti poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito scegliere il cimitero della propria sepoltura.

Can. 1181 - Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano privati delle dovute esequie.

Can. 1182 - Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.

Capitolo II

A CHI SI DEVONO CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE

Can. 1183 - § 1. Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati tra i fedeli.

§ 2. L'Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che sono morti prima del battesimo.

§ 3. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, si possono concedere le esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.

Can. 1184 - § 1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento, devono essere privati delle esequie ecclesiastiche:

            1° quelli che sono notoriamente apostati, eretici, sciamatici;

            2° coloro che scelgono la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;

            3° gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli.

§ 2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui giudizio bisogna stare.

Can. 1185 - A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata anche ogni Messa esequiale.

Titolo IV

Il culto dei Santi, delle sacre immagini e delle reliquie

Can. 1186 - Per favorire la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa affida alla speciale e filiale venerazione dei fedeli la Beata Maria sempre Vergine, la Madre di Dio, che Cristo costituì Madre di tutti gli uomini, e promuove inoltre il vero e autentico culto degli altri Santi, perché i fedeli siano edificati dal loro esempio e sostenuti dalla loro intercessione.

Can. 1187 - E' lecito venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che, per l'autorità della Chiesa sono riportati nel catalogo dei Santi o dei Beati.

Can. 1188 - Sia mantenuta la prassi di esporre nelle chiese le sacre immagini alla venerazione dei fedeli; tuttavia siano esposte in numero moderato e con un conveniente ordine, affinché non suscitino ma meraviglia del popolo cristiano e non diano ansa a devozione meno retta.

Can. 1189 - Le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti.

Can. 1190 - § 1. E' assolutamente illecito vendere le sacre reliquie.

§ 2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica.

§ 3. Il disposto del § 2 vale per le immagini che in taluna chiesa sono onorate da grande pietà popolare.

Titolo V

Il voto e il giuramento

Capitolo I

IL VOTO

Can. 1191 - § 1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuta per la virtù della religione.

§ 2. Sono capaci di emettere il voto coloro che hanno un conveniente uso di ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione dal diritto

§ 3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il diritto stesso.

Can. 1192 - § 1. Il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato.

§ 2. E' solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice.

§ 3. E' personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa della natura del voto personale e reale.

Can. 1193 - Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette.

Can. 1194 - Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con la commutazione.

Can. 1195 - Chi ha potestà sulla materia del voto, può sospendere l'obbligo fintantoché il suo adempimento gli arreca pregiudizio.

Can. 1196 - Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito:

            1° l'Ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i proprio sudditi e pure ai forestieri;

            2° il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto o della società;

            3° coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo.

Can. 1197 - L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece, da chi ha potestà di dispensare a norma del can. 1196.

Can. 1198 - I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi fintantoché chi li ha emessi rimane nell'istituto religioso.

Capitolo II

IL GIURAMENTO

Can. 1199 - § 1. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità, prudenza e giustizia.

§ 2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato validamente tramite procuratore.

Can. 1200 - § 1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito col giuramento.

§ 2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il diritto stesso.

Can. 1201 - § 1. Il giuramento promissorio partecipa della natura e delle condizioni dell'atto a cui è unito.

§ 2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna conferma.

Can. 1202 - L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa:

            1° se viene condonato da colui a vantaggio del quale fu emesso il giuramento;

            2° se la materia giurata muta sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del tutto indifferente o impedisce un bene maggiore.

            3° se viene meno la causa finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato;

            4° con la dispensa o la commutazione a norma del can. 1203.

Can. 1203 - Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare l'obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica.

Can. 1204 - Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l'intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l'intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.

 

 

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