Can.
1166 - I sacramentali sono segni
sacri con cui, per una qualche imitazione dei sacramenti, vengono
significati e ottenuti per l'impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto
spirituali.
Can.
1167 - § 1. Solo la Sede Apostolica può costituire nuovi sacramentali
o interpretare autenticamente quelli già accolti, abolirne alcuni o
modificarli.
§
2. Nel porre o amministrare i sacramentali si osservino accuratamente i riti
e le formule approvate dalla Chiesa.
Can.
1168 - Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita
potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni sacramentali, giudizio
dell'Ordinario del luogo, possono essere amministrati anche dai laici che
siano dotati delle qualità convenienti.
Can.
1169 - § 1. Le consacrazioni e le dedicazioni possono essere compiute
validamente da coloro che sono insigniti del carattere episcopale, nonché
dai presbiteri ai quali ciò sia permesso dal diritto o da legittima
concessione.
§
2. Le benedizioni possono essere impartite da qualunque sacerdote,
eccettuate quelle riservate al Romano Pontefice o ai Vescovi.
§
3. Il diacono può impartire solo le benedizioni che gli sono espressamente
consentite dal diritto.
Can.
1170 - Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici,
possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una
proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici.
Can.
1171 - Le cose sacre, quelle cioè che non sono state destinate al culto
divino con la dedicazione o la benedizione, siano trattate con riverenza e
non siano adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di
privati.
Can.
1172 - § 1. Nessuno può proferire legittimamente esorcismi sugli
ossessi, se non ne ha ottenuto dall'Ordinario del luogo peculiare ed
espressa licenza.
§
2. L'Ordinario del luogo conceda tale licenza solo al sacerdote che sia
ornato di pietà, di scienza, di prudenza e d'integrità di vita.
Titolo
II
La
liturgia delle ore
Can.
1173 - La Chiesa, esercitando l'ufficio sacerdotale di Cristo, celebra
la liturgia delle ore, in cui, ascoltando Dio che parla al suo popolo e
facendo memoria del mistero della salvezza, Gli rende incessantemente lode e
intercede per la salvezza di tutto il mondo con il canto e la preghiera.
Can.
1174 - § 1. Sono vincolati all'obbligo di celebrare la liturgia delle
ore, i chierici a norma del can. 271, § 2, n. 3; a norma delle proprie
costituzioni, invece, i membri degli istituti di vita consacrata nonché
delle società di vita apostolica.
§
2. Anche gli altri fedeli, secondo le circostanze, sono caldamente invitati
a partecipare alla liturgia delle ore, in quanto è azione della Chiesa.
Can.
1175 - Nel celebrare la liturgia delle ore, per quanto è possibile si
osservi il tempo vero di ciascuna ora.
Titolo
III
Le
esequie ecclesiastiche
Can.
1176 - § 1. Ai fedeli defunti si devono dare le esequie ecclesiastiche
a norma del diritto.
§
2. Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto
spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il
conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi
liturgiche.
§
3. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di
seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno
che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina
cristiana.
Capitolo
I
LA
CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE
Can.
1177 - § 1. Per qualsiasi fedele defunto, le esequie devono essere
celebrate di norma nella chiesa della propria parrocchia.
§
2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete
provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un'altra chiesa per il
funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco
proprio del defunto.
§
3. Se la morte è avvenuta fuori della propria parrocchia, e il cadavere non
è stato trasportato in essa, né è stata legittimamente scelta alcuna
chiesa per il funerale, le esequie siano celebrate nella chiesa della
parrocchia in cui è avvenuta la morte, a meno che non ne sia designata
un'altra dal diritto particolare.
Can.
1178 - Le esequie del Vescovo diocesano siano celebrate nella sua chiesa
cattedrale, eccetto che ne abbia scelta un'altra egli stesso.
Can.
1179 - Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita
apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal
Superiore, se l'istituto o la società sono clericali, diversamente dal
cappellano.
Can.
1180 - § 1. Se la parrocchia ha un proprio cimitero, i fedeli defunti
devono essere tumulati in esso, a meno che non ne sia stato legittimamente
scelto un altro dal medesimo defunto o da coloro cui compete provvedere alla
sua sepoltura.
§
2. A tutti poi, se non ne hanno la proibizione dal diritto, è consentito
scegliere il cimitero della propria sepoltura.
Can.
1181 - Per quanto riguarda le offerte date in occasione dei funerali, si
osservino le disposizioni del can. 1264, procurando, tuttavia, che nelle
esequie non si faccia alcuna preferenza di persone, e che i poveri non siano
privati delle dovute esequie.
Can.
1182 - Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei
defunti a norma del diritto particolare.
Capitolo
II
A
CHI SI DEVONO CONCEDERE O NEGARE LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
Can.
1183 - § 1. Relativamente alle esequie, i catecumeni vanno annoverati
tra i fedeli.
§
2. L'Ordinario del luogo può permettere che si celebrino le esequie
ecclesiastiche per i bambini che i genitori intendevano battezzare, ma che
sono morti prima del battesimo.
§
3. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, si possono concedere le
esequie ecclesiastiche ai battezzati iscritti a una Chiesa o comunità
ecclesiale non cattolica, a meno che non consti della loro volontà
contraria e purché non sia possibile avere un ministro proprio.
Can.
1184 - § 1. Se prima della morte non diedero alcun segno di pentimento,
devono essere privati delle esequie ecclesiastiche:
1° quelli che sono notoriamente
apostati, eretici, sciamatici;
2° coloro che scelgono la
cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana;
3° gli altri peccatori
manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico
scandalo dei fedeli.
§
2. Presentandosi qualche dubbio, si consulti l'Ordinario del luogo, al cui
giudizio bisogna stare.
Can.
1185 - A chi è escluso dalle esequie ecclesiastiche, deve essere negata
anche ogni Messa esequiale.
Titolo
IV
Il
culto dei Santi, delle sacre immagini e delle reliquie
Can.
1186 - Per favorire la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa
affida alla speciale e filiale venerazione dei fedeli la Beata Maria sempre
Vergine, la Madre di Dio, che Cristo costituì Madre di tutti gli uomini, e
promuove inoltre il vero e autentico culto degli altri Santi, perché i
fedeli siano edificati dal loro esempio e sostenuti dalla loro
intercessione.
Can.
1187 - E' lecito venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che,
per l'autorità della Chiesa sono riportati nel catalogo dei Santi o dei
Beati.
Can.
1188 - Sia mantenuta la prassi di esporre nelle chiese le sacre immagini
alla venerazione dei fedeli; tuttavia siano esposte in numero moderato e con
un conveniente ordine, affinché non suscitino ma meraviglia del popolo
cristiano e non diano ansa a devozione meno retta.
Can.
1189 - Le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto,
che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori,
qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la
licenza scritta dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei
periti.
Can.
1190 - § 1. E' assolutamente illecito vendere le sacre reliquie.
§
2. Le reliquie insigni, come pure quelle onorate da grande pietà popolare,
non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite
in modo definitivo senza la licenza della Sede Apostolica.
§
3. Il disposto del § 2 vale per le immagini che in taluna chiesa sono
onorate da grande pietà popolare.
Titolo
V
Il
voto e il giuramento
Capitolo
I
IL
VOTO
Can.
1191 - § 1. Il voto, ossia la promessa deliberata e libera di un bene
possibile e migliore fatta a Dio, deve essere adempiuta per la virtù della
religione.
§
2. Sono capaci di emettere il voto coloro che hanno un conveniente uso di
ragione, a meno che non ne abbiano la proibizione dal diritto
§
3. Il voto emesso per timore grave e ingiusto o per dolo, è nullo per il
diritto stesso.
Can.
1192 - § 1. Il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo
Superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato.
§
2. E' solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è
semplice.
§
3. E' personale, se l'oggetto della promessa è un'azione di chi emette il
voto; reale, se l'oggetto della promessa è una cosa; misto, se partecipa
della natura del voto personale e reale.
Can.
1193 - Per sé il voto non obbliga se non chi lo emette.
Can.
1194 - Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il
compimento dell'obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della
promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua
causa finale, con la dispensa e con la commutazione.
Can.
1195 - Chi ha potestà sulla materia del voto, può sospendere l'obbligo
fintantoché il suo adempimento gli arreca pregiudizio.
Can.
1196 - Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati
per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto
acquisito:
1° l'Ordinario del luogo e il
parroco, relativamente a tutti i proprio sudditi e pure ai forestieri;
2° il Superiore di un istituto
religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto
pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono
giorno e notte in una casa dell'istituto o della società;
3° coloro ai quali sia stata
delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario
del luogo.
Can.
1197 - L'opera promessa con voto privato, può essere commutata con un
bene maggiore o uguale anche da chi l'ha emesso; con un bene minore, invece,
da chi ha potestà di dispensare a norma del can. 1196.
Can.
1198 - I voti emessi prima della professione religiosa, restano sospesi
fintantoché chi li ha emessi rimane nell'istituto religioso.
Capitolo
II
IL
GIURAMENTO
Can.
1199 - § 1. Il giuramento, ossia l'invocazione del nome di Dio a
testimonianza della verità, non può essere prestato se non secondo verità,
prudenza e giustizia.
§
2. Il giuramento richiesto o ammesso dai canoni, non può essere prestato
validamente tramite procuratore.
Can.
1200 - § 1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da
peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito col giuramento.
§
2. Il giuramento estorto con dolo, violenza o timore grave, è nullo per il
diritto stesso.
Can.
1201 - § 1. Il giuramento promissorio partecipa della natura e delle
condizioni dell'atto a cui è unito.
§
2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli
altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale
atto non consegue dal giuramento alcuna conferma.
Can.
1202 - L'obbligo causato da un giuramento promissorio, cessa:
1° se viene condonato da colui
a vantaggio del quale fu emesso il giuramento;
2° se la materia giurata muta
sostanzialmente oppure, per le mutate circostanze, diviene o cattiva o del
tutto indifferente o impedisce un bene maggiore.
3° se viene meno la causa
finale o la condizione sotto cui il giuramento fu eventualmente prestato;
4° con la dispensa o la
commutazione a norma del can. 1203.
Can.
1203 - Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto,
hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento
promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di
terzi che si rifiutino di condonare l'obbligo, da tale giuramento può
dispensare solo la Sede Apostolica.
Can.
1204 - Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto
e l'intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo
l'intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.
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