Can.
1055 - § 1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna
stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata
al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra
battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
§
2. Pertanto tra battezzati non può sussistere un valido contratto
matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.
Can.
1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e
l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare
stabilità in ragione del sacramento.
Can.
1057 - § 1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle
parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non
può essere supplito da nessuna potestà umana.
§
2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la
donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi
per costituire il matrimonio.
Can.
1058 - Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la
proibizione dal diritto.
Can.
1059 - Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia battezzata una sola
delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello
canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti
puramente civili del medesimo matrimonio.
Can.
1060 - Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si
deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.
Can.
1061 - § 1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato,
se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra
loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al
quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi
divengono una sola carne.
§
2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la
consumazione, fino a che non sia provato il contrario.
§
3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da
almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano
consapevoli della sua nullità.
Can.
1062 - § 1. La promessa di matrimonio, sia unilaterale sia bilaterale,
detta fidanzamento, è regolata dal diritto particolare stabilito dalla
Conferenza Episcopale, nel rispetto delle eventuali consuetudini e leggi
civili.
§
2. Dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione per esigere la
celebrazione; consegue, invece, quella per la riparazione dei danni, se
dovuta.
Capitolo
I
LA
CURA PASTORALE E GLI ATTI DA PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Can.
1063 - I pastori d'anime sono tenuti all'obbligo di provvedere che la
propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante
la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e
progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto:
1° con la predicazione, con una
adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso
degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano
istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi
e genitori cristiani;
2° con la preparazione
personale alla celebrazione del matrimonio, per cui gli sposi si dispongano
alla santità e ai doveri del loro nuovo stato;
3° con una fruttuosa
celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia manifesto che i coniugi
significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo
e la Chiesa.
4° offrendo aiuto agli sposi
perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale,
giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più
intensa.
Can.
1064 - Spetta all'Ordinario del luogo curare che tale assistenza sia
debitamente organizzata, consultando anche, se sembra opportuno, uomini e
donne di provata esperienza e competenza
Can.
1065 - § 1. I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento
della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se
è possibile senza grave incomodo.
§
2. Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il
sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e
della santissima Eucarestia.
Can.
1066 - Prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si
oppone alla sua celebrazione valida e lecita.
Can.
1067 - La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l'esame degli
sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi
opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la
cui diligente osservanza il parroco possa procedere all'assistenza del
matrimonio.
Can.
1068 - In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre
prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei
contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e
non trattenuti da impedimento.
Can.
1069 - Prima della celebrazione di un matrimonio, tutti i fedeli sono
tenuti all'obbligo di rivelare al parroco o all'Ordinario del luogo, gli
impedimenti di cui fossero a conoscenza.
Can.
1070 - Se eseguì le investigazioni un parroco diverso da quello cui
compete assistere al matrimonio, informi questo quanto prima del loro esito
mediante un documento autentico.
Can.
1071 - § 1. Tranne che in caso di necessità, nessuno assista senza la
licenza dell'Ordinario del luogo:
1° al matrimonio dei girovaghi;
2° al matrimonio che non può
essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile;
3° al matrimonio di chi è
vincolato da obblighi naturali derivati da una precedente unione verso
l'altra parte o i figli;
4° al matrimonio di chi ha
notoriamente abbandonato la fede cattolica;
5° al matrimonio di chi è
irretito da censura;
6° al matrimonio di un figlio
minorenne, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori;
7° al matrimonio da celebrarsi
mediante procuratore, di cui al can. 1105.
§
2. L'Ordinario del luogo non conceda la licenza di assistere al matrimonio
di chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, se non dopo che siano
state osservate, con opportuno riferimento, le norme di cui al can. 1125.
Can.
1072 - I pastori d'anime si adoperino a distogliere i giovani dal
celebrare il matrimonio prima dell'età in cui si è soliti farlo secondo le
usanze della regione.
Capitolo
II
GLI
IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN GENERE
Can.
1073 - L'impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre
validamente il matrimonio.
Can.
1074 - L'impedimento si ritiene pubblico se può essere provato in foro
esterno; altrimenti è occulto.
Can.
1075 - § 1. Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa dichiarare
autenticamente quanto il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio.
§
2. E' pure diritto della sola autorità suprema stabilire altri impedimenti
per i battezzati.
Can.
1076 - E' riprovata ogni consuetudine che introduca un nuovo impedimento
o che sia contraria a quelli esistenti.
Can.
1077 - § 1. L'Ordinario del luogo può vietare il matrimonio ai propri
sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo
territorio, in un caso peculiare, ma solo per un tempo determinato, per una
causa grave e fin tanto che questa perduri.
§
2. Solo l'autorità suprema della Chiesa può aggiungere al divieto una
clausola dirimente.
Can.
1078 - § 1. L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi,
dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti
gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è
riservata alla Sede Apostolica.
§
2. Gli impedimenti la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica sono:
1° impedimento proveniente dai
sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto
religioso di diritto pontificio;
2° l'impedimento di crimine, di
cui al can. 1090.
§
3. Mai si dà dispensa dall'impedimento di consanguineità nella linea retta
o nel secondo grado della linea collaterale.
Can.
1079 - § 1. In urgente pericolo di morte , l'Ordinario del luogo può
dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente
nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la
celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli impedimenti di diritto
ecclesiastico, pubblici e occulti, eccetto l'impedimento proveniente dal
sacro ordine del presbiterato.
§
2. Nelle medesime circostanze di cui al § 1, ma solo nei casi in cui non
sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo, hanno uguale facoltà
di dispensare, sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato
sia il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio a norma del can. 1116,
§ 2.
§
3. In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli
impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della
confessione sacramentale.
§
4. Nel caso di cui al § 2, si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario
del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono.
Can.
1080 - § 1. Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già
pronto per le nozze, e non è possibile, senza probabile pericolo di grave
male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa
dell'autorità competente, hanno facoltà di dispensare da tutti gli
impedimenti, eccetto quelli di cui al can. 1078, § 2, n. 1, l'Ordinario del
luogo e, purché il caso sia occulto, tutti quelli di cui al can. 1079, §§
2-3, alle condizioni ivi determinate.
§
2. Tale facoltà vale anche per la convalidazione del matrimonio, qualora vi
sia il medesimo pericolo nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla
Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, relativamente agli impedimenti da
cui questi può dispensare.
Can.
1081 - Il parroco oppure il sacerdote o il diacono, di cui al can. 1079,
§ 2, informino subito l'Ordinario del luogo della dispensa da essi concessa
in foro esterno; e la medesima sia annotata nel libro dei matrimoni.
Can.
1082 - Se il rescritto della Penitenzieria non dispone diversamente, la
dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale,
sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della
curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento
occulto in seguito divenisse pubblico.
Capitolo
III
GLI
IMPEDIMENTI DIRIMENTI IN SPECIE
Can.
1083 - § 1. L'uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei
quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.
§
2. E' diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la
lecita celebrazione del matrimonio.
Can.
1084 - § 1. L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte
dell'uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa
natura rende nullo il matrimonio.
§
2. Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia di
fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio,
dichiarato nullo.
§
3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il
disposto del can. 1098.
Can.
1085 - § 1. Attenta invalidamente il matrimonio chi è legato dal
vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.
§
2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o
sciolto, non per questo è lecito contrarre un altro prima che si sia
constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del
precedente.
Can.
1086 - § 1. E' invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia
battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla
medesima con atto formale, e l'altra non battezzata.
§
2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state
adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126.
§
3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta
comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a
norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con
certezza che una parte era battezzata e l'altra invece non battezzata.
Can.
1087 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono costituiti
nei sacri ordini.
Can.
1088 - Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati
dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.
Can.
1089 - Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la
donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con
essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo
sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.
Can.
1090 § 1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una
determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio , attenta
invalidamente tale matrimonio.
§
2. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra loro quelli che cooperano
fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge.
Can.
1091 - § 1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il
matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia
naturali.
§
2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado
incluso.
§
3. L'impedimento di consanguineità non si moltiplica.
§
4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le
parti siano consanguinei in qualunque grado della linea retta o nel secondo
grado della linea collaterale.
Can.
1092 - L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in
qualunque grado.
Can.
1093 - L'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido
in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende
nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le
consanguinee della donna, e viceversa.
Can.
1094 - Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella
linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono
uniti da parentela legale sorta dall'adozione.
Capitolo
IV
IL
CONSENSO MATRIMONIALE
Can.
1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio:
1° coloro che mancano di
sufficiente uso di ragione;
2° coloro che difettano
gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri
matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3° coloro che per cause di
natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del
matrimonio.
Can.
1096 - § 1. Perché possa esserci il consenso matrimoniale, è
necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la
comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della
prole mediante una qualche cooperazione sessuale.
§
2. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.
Can.
1097 - § 1. L'errore di persona rende invalido il matrimonio.
§
2. L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del
contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia
intesa direttamente e principalmente.
Can.
1098 - Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenere
il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può
perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.
Can.
1099 - L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità
sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non
determini la volontà.
Can.
1100 - Sapere o supporre che il matrimonio sia nullo, non esclude
necessariamente il consenso matrimoniale.
Can.
1101 - § 1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle
parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
§
2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà
il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà
essenziale, contraggono invalidamente.
Can.
1102 - § 1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto
condizione futura.
§
2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o
no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione.
§
3. Tuttavia non si può porre lecitamente la condizione di cui al § 2, se
non con la licenza scritta dell'Ordinario del luogo.
Can.
1103 - E' invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave
incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale
uno sia costretto a scegliere il matrimonio.
Can.
1104 - § 1. Per contrarre validamente il matrimonio è necessario che i
contraenti siano presenti contemporaneamente, sia di persona sia tramite
procuratore.
§
2. Gli sposi manifestino il consenso matrimoniale con le parole; se però
non possono parlare, lo facciano con segni equivalenti.
Can.
1105 - § 1. Per celebrare validamente il matrimonio tramite procuratore
si richiede:
1° che vi sia un mandato
speciale per contrarre con una persona determinata;
2° che il procuratore sia
designato dallo stesso mandante e che egli adempia di persona il suo
incarico.
§
2. Il mandato, perché sia valido, deve essere sottoscritto dal mandante e
inoltre dal parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato
o da un sacerdote delegato da uno di essi, o a almeno due testimoni oppure
deve essere fatto con documento autentico a norma del diritto civile.
§
3. Se il mandante non sa scrivere, lo si annoti nello stesso mandato e si
aggiunga un altro testimone che firmi egli pure lo scritto; diversamente il
mandato è invalido.
§
4. Se il mandante, prima che il procuratore contragga in suo nome, revoca il
mandato o cade in pazzia, il matrimonio è invalido, anche se lo ignoravano
sia il procuratore sia l'altra parte contraente.
Can.
1106 - E' consentito contrarre matrimonio tramite interprete; tuttavia
il parroco non vi assista se non gli costa della fedeltà dell'interprete.
Can.
1107 - Anche se il matrimonio fu celebrato invalidamente a motivo di un
impedimento o per difetto di forma, si presume che il consenso manifestato
perseveri finché non consti della sua revoca.
Capitolo
V
LA
FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Can.
1108 - § 1. Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla
presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure
diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza
di due testimoni, conformemente, tuttavia, alle norme stabilite nei canoni
seguenti, e salve le eccezioni di cui ai cann. 144, 1112, § 1, 1116, 1127,
§§ 2-3.
§
2. Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona,
chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome
della Chiesa.
Can.
1109 - L'Ordinario del luogo e il parroco, eccetto che con sentenza o
decreto siano stati scomunicati o interdetti o sospesi dall'ufficio oppure
dichiarati tali, in forza dell'ufficio assistono validamente, entro i
confini del proprio territorio, ai matrimoni non solo dei sudditi, ma anche
dei non sudditi, purché almeno uno di essi sia di rito latino.
Can.
1110 - L'Ordinario e il parroco personali, in forza dell'ufficio
assistono validamente soltanto al matrimonio di coloro di cui almeno un
contraente sia suddito nell'ambito della sua giurisdizione.
Can.
1111 - § 1. L'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano
validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà
anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del proprio
territorio.
§
2. Perché sia valida, la delega della facoltà di assistere ai matrimoni
deve essere data espressamente a persone determinate; e se si tratta di
delega speciale, deve essere data anche per un matrimonio determinato; se
poi si tratta di delega generale, deve essere concessa per iscritto.
Can.
1112 - § 1. Dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano,
previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la facoltà
della Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni.
§
2. Si scelga un laico idoneo, capace di istruire gli sposi e preparato a
compiere nel debito modo la liturgia del matrimonio.
Can.
1113 - Prima di concedere la delega speciale, si adempia tutto ciò che
stabilisce il diritto per provare lo stato libero.
Can.
1114 - L'assistente al matrimonio agisce illecitamente se non gli consti
dello stato libero dei contraenti a norma del diritto e, se è possibile,
del permesso del parroco, ogni volta che assiste in forza della delega
generale.
Can.
1115 - I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o
l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora
protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia
in cui dimorano attualmente; con il permesso del proprio Ordinario o del
proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove.
Can.
1116 - § 1. Se non si può avere o andare senza grave incomodo
dall'assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono
celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo validamente e lecitamente
alla presenza dei soli testimoni:
1° in pericolo di morte;
2° al di fuori del pericolo di
morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per
un mese.
§
2. Nell'uno e nell'altro caso, se vi è un altro sacerdote o diacono che
possa essere presente, deve essere chiamato e assistere, insieme ai
testimoni, alla celebrazione del matrimonio, salva la validità del
matrimonio in presenza dei soli testimoni.
Can.
1117 - La forma qui sopra stabilita deve essere osservata se almeno una
delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o
in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, salve le
disposizioni del can. 1127, § 2.
Can.
1118 - § 1. Il matrimonio tra cattolici o tra una parte cattolica e
l'altra non cattolica battezzata sia celebrato nella chiesa parrocchiale;
con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà essere
celebrato in altra chiesa o oratorio.
§
2. L'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in
altro luogo conveniente.
§
3. Il matrimonio tra una parte cattolica e l'altra non battezzata potrà
essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente.
Can.
1119 - Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio
si osservino i riti prescritti dai libri liturgici approvati dalla Chiesa o
recepiti per legittime consuetudini.
Can.
1120 - La Conferenza Episcopale può redigere un proprio rito del
matrimonio, che dovrà essere autorizzato dalla Santa Sede, adeguato alle
usanze dei luoghi e dei popoli conformate allo spirito cristiano, a
condizione però, che l'assistente al matrimonio, di persona chieda e riceva
la manifestazione del consenso dei contraenti.
Can.
1121 - § 1. Si annoti anche l'avvenuta celebrazione del matrimonio nel
registro dei battezzati, in cui è iscritto il battesimo dei coniugi.
§
2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma del can. 1116, il
sacerdote o il diacono, se fu presente alla celebrazione, altrimenti i
testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima
al parroco o all'Ordinario del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio.
§
3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica,
l'Ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e celebrazione
siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della
parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco eseguì le indagini
sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima
all'Ordinario e al parroco di cui sopra l'avvenuta celebrazione del
matrimonio, indicandone anche il luogo nonché la forma pubblica usata.
Can.
1122 - § 1. Si annoti anche l'avvenuta celebrazione del matrimonio nel
registro dei battezzati, in cui è iscritto il battesimo dei coniugi.
§
2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu
battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima
la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu
amministrato il battesimo.
Can.
1123 - Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il foro
esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del
caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo della
celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la dovuta annotazione nel
registro dei matrimoni e dei battezzati.
Capitolo
VI
I
MATRIMONI MISTI
Can.
1124 - Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia
battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo e non
separata dalla medesima con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una
Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa
cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente
autorità.
Can.
1125 - L'Ordinario del luogo, se è una causa giusta e ragionevole, può
concedere tale licenza; ma non la conceda se non dopo il compimento delle
seguenti condizioni:
1° la parte cattolica si
dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta
sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano
battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
2° di queste promesse che deve
fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l'altra parte, così
che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo
della parte cattolica;
3° entrambe le parti siano
istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono
essere escluse da nessuno dei due contraenti.
Can.
1126 - Spetta alla Conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui
devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia
determinare la forma per cui di esse consti nel foro esterno e la parte non
cattolica ne sia informata.
Can.
1127 - § 1. Relativamente alla forma da usare nel matrimonio misto, si
osservino le disposizioni del can. 1108; se tuttavia la parte cattolica
contrae matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale,
l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per
la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un
ministro sacro, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto.
§
2. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma
canonica, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di
dispensare da essa in singoli casi, previa consultazione, però,
dell'Ordinario del luogo in cui viene celebrato il matrimonio, e salva, per
la validità, una qualche forma pubblica di celebrazione; spetta alla
Conferenza Episcopale stabilire norme per le quali la predetta dispensa
venga concessa per uguali motivazioni.
Can.
1128 - Gli Ordinari del luogo e gli altri pastori d'anime facciano in
modo che al coniuge cattolico e ai figli nati da matrimonio misto non manchi
l'aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi, e aiutino i coniugi ad
accrescere l'unione della vita coniugale e familiare.
Can.
1129 - Le disposizioni dei cann. 1127 e 1128 si devono applicare anche
ai matrimoni ai quali si oppone l'adempimento di disparità di culto, di cui
al can. 1086, § 1.
Capitolo
VII
LA
CELEBRAZIONE SEGRETA DEL MATRIMONIO
Can.
1130 - Per una grave e urgente causa l'Ordinario del luogo può
permettere che il matrimonio sia celebrato in segreto.
Can.
1131 - Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:
1° che si facciano in segreto
le debite indagini prematrimoniali;
2° che dell'avvenuta
celebrazione del matrimonio conservino il segreto l'Ordinario del luogo,
l'assistente, i testimoni e i coniugi.
Can.
1132 - L'obbligo di conservare il segreto di cui al can. 1131, n. 2,
cessa per l'Ordinario del luogo se dall'osservanza del segreto incombe un
grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia
reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio.
Can.
1133 - Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello
speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia.
Capitolo
VIII
EFFETTI
DEL MATRIMONIO
Can.
1134 - Dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un
vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo; inoltre nel matrimonio
cristiano i coniugi, per i compiti e la dignità del loro stato, vengono
corroborati e come consacrati da uno speciale sacramento.
Can.
1135 - Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto
riguarda la comunità di vita coniugale.
Can.
1136 - I genitori hanno il dovere gravissimo e il diritto primario di
curare secondo le proprie forze, l'educazione della prole, sia fisica,
sociale e culturale, sia morale e religiosa.
Can.
1137 - Sono legittimi i figli concepiti o nati da matrimonio valido o
putativo.
Can.
1138 - § 1. Il padre è colui che indicano le giuste nozze, eccetto che
si provi il contrario con argomenti evidenti.
§
2. Si presumono legittimi i figli nati almeno 180 giorni dopo la
celebrazione del matrimonio, o entro 300 giorni da quello dello scioglimento
della vita coniugale.
Can.
1139 - I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente
matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, o per rescritto della
Santa Sede.
Can.
1140 - I figli legittimati, relativamente agli effetti canonici, sono in
tutto equiparati ai legittimi, a meno che il diritto non abbia disposto
altro espressamente.
Capitolo
IX
LA
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Art.
1
Lo
scioglimento del vincolo
Can.
1141 - Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna
potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte.
Can.
1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte
battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto
dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due,
anche se l'altra fosse contraria.
Can.
1143 - § 1. Il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il
privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha
ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo
matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.
§
2. Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuol coabitare
con la parte battezzata o non vuol coabitare pacificamente senza offesa al
Creatore, eccetto che sia stata questa a darle, dopo il battesimo, una
giusta causa per separarsi.
Can.
1144 - § 1. Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un
nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata:
1° se voglia essa pure ricevere
il battesimo;
2° se almeno voglia coabitare
con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al creatore.
§
2. Detta interpellazione deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia
l'Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l'interpellazione
sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima
sia dopo il battesimo, purché da procedimento almeno sommario ed
extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla.
Can.
1145 - § 1. Di regola l'interpellazione va fatta per autorità
dell'Ordinario del luogo della parte convertita, e al medesimo Ordinario
spetta pure concedere all'altro coniuge, se mai lo richiede, un intervallo
di tempo per rispondere, ammonendolo tuttavia che, trascorso inutilmente
l'intervallo, il suo silenzio verrà ritenuto come una risposta negativa.
§
2. E' valida anche l'interpellazione fatta privatamente dalla stessa parte
convertita, che anzi è lecita se non è possibile osservare la forma sopra
stabilita.
§
3. In entrambi i casi, l'interpellazione compiuta e il suo esito devono
constare legittimamente nel foro esterno.
Can.
1146 - La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una
parte cattolica:
1° se l'altra parte risponde
negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa;
2° se la parte non battezzata,
già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza
offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme
restando le disposizioni dei cann. 1144 e 1145.
Can.
1147 - Tuttavia l'Ordinario del luogo, per una grave causa, può
concedere alla parte battezzata che usufruisce del privilegio paolino, di
contrarre matrimonio con una parte non cattolica, sia battezzata sia non
battezzata, ottemperando anche alle disposizioni dei canoni sui matrimoni
misti.
Can.
1148 - § 1. Il non battezzato che abbia contemporaneamente più mogli
non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è
gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una qualsiasi
licenziando le altre. Lo stesso vala per la moglie non battezzata che abbia
contemporaneamente più mariti non battezzati.
§
2. Nei casi di cui al § 1, il matrimonio, dopo aver ricevuto il battesimo,
deve essere contratto secondo la forma canonica, osservando anche, se
necessario, le norme sui matrimoni misti e le altre disposizioni del
diritto.
§
3. L'Ordinario del luogo, considerata la condizione morale, sociale ed
economica dei luoghi e delle persone, curi che sia provveduto
sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre
licenziate, secondo le norme della giustizia, della carità e dell'equità
naturale.
Can.
1149 - Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa
cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non
battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un
altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il
battesimo, fermo restando il disposto del can. 1141.
Can.
1150 - Nel dubbio, il privilegio della fede gode del favore del diritto.
Art.
2
La
separazione con permanenza del vincolo
Can.
1151 - I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza
coniugale, eccetto che ne siano scusati da causa legittima.
Can.
1152 - § 1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge,
mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non
rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita
coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o
tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che
non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non
abbia egli pure commesso adulterio.
§
2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo
dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con
affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la
convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità
ecclesiastica o civile.
§
3. Se il coniuge innocente avesse sciolto di propria iniziativa la
convivenza coniugale, deferisca entro sei mesi la causa di separazione alla
competente autorità ecclesiastica; e questa, esaminate tutte le
circostanze, valuti se non sia possibile indurre il coniuge innocente a
condonare la colpa e a non protrarre in perpetuo la separazione.
Can.
1153 - § 1. Se uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia
spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti
troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi,
per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è
pericolo nell'attesa.
§
2. In tutti i casi, cessata la causa della separazione, si deve ricostituire
la convivenza coniugale, a meno che non sia stabilito diversamente
dall'autorità ecclesiastica.
Can.
1154 - Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere
opportunamente al debito sostentamento e educazione dei figli.
Can.
1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere
nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al
diritto di separazione.
Capitolo
X
CONVALIDAZIONE
DEL MATRIMONIO
Art.
1
La
convalidazione semplice
Can.
1156 - § 1. Per la convalidazione di un matrimonio nullo a causa di un
impedimento dirimente, si richiede che l'impedimento cessi o che si dispensi
da esso, e che rinnovi il consenso almeno la parte che è consapevole
dell'impedimento.
§
2. Questa rinnovazione del consenso per diritto ecclesiastico è richiesta
per la validità della convalidazione, anche se entrambe le parti hanno il
consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito.
Can.
1157 - La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà
per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo
dall'inizio.
Can.
1158 - § 1. Se l'impedimento è pubblico, il consenso deve essere
rinnovato da entrambe le parti secondo la forma canonica, salvo il disposto
del can. 1127, § 3.
§
2. Se l'impedimento non può essere provato, è sufficiente che il consenso
sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente dalla parte
consapevole dell'impedimento, purché l'altra perseveri nel consenso dato, o
da entrambe le parti se l'impedimento è noto ad ambedue.
Can.
1159 - § 1. Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si
convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché
perseveri il consenso dell'altra.
§
2. Se il vizio di consenso non può essere provato, è sufficiente che la
parte che non lo aveva dato, lo dia privatamente e in segreto.
§
3. Se il vizio di consenso può essere provato, è necessario che questo
venga dato secondo la forma canonica.
Can.
1160 - Il matrimonio nullo a causa di un vizio di forma, per divenire
valido deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica, salvo il
disposto del can. 1127, § 3.
Art.
2
La
sanzione in radice
Can.
1161 - § 1. La sanzione in radice di un matrimonio nullo consiste nella
sua convalidazione senza rinnovazione del consenso, concessa dalla
competente autorità; essa comporta la dispensa dall'impedimento, se c'è, e
dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroazione al passato
degli effetti canonici.
§
2. La convalidazione avviene al momento della concessione della grazia; le
retroazione, invece, la si intende fatta al momento della celebrazione del
matrimonio, se non è stabilito altro espressamente.
§
3. Non si conceda la sanazione in radice se non è probabile che le parti
vogliano perseverare nella vita coniugale.
Can.
1162 - § 1. Se difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle
parti, il matrimonio non può essere sanato in radice, sia che il consenso
manchi fin dall'inizio, sia che, dato all'inizio, sia stato revocato in
seguito.
§
2. Che se invece, il consenso era mancato all'inizio, ma poi venne dato, si
può concedere la sanazione dal momento in cui fu dato il consenso.
Can.
1163 - § 1. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento o di un vizio
della forma legittima, può essere sanato, purché perseveri il consenso di
entrambe le parti.
§
2. Il matrimonio nullo a causa di un impedimento di diritto naturale o
divino positivo, può essere sanato solo dopo che sia cessato l'impedimento.
Can.
1164 - La sanazione può essere concessa validamente anche all'insaputa
di una o di entrambe le parti; ma non la si conceda se non per una grave
causa.
Can.
1165 - § 1. La sanazione in radice può essere concessa dalla Sede
Apostolica.
§
2. In singoli casi può essere concessa dal Vescovo diocesano, anche se
nello stesso matrimonio concorrano più cause di nullità, e ottemperando
alle condizioni di cui al can. 1125, per la sanazione di un matrimonio
misto; dal medesimo, invece, non può essere concessa, se c'è un
impedimento la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica a norma del
can. 1078, § 2, o se si tratta di un impedimento di diritto naturale o
divino positivo già cessato.
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