Can.
1008 - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i
fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono
costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a
pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno
nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare.
Can.
1009 - § 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il
diaconato.
§
2. Vengono conferiti mediante l'imposizioni delle mani e la preghiera
consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.
Capitolo
I
CELEBRAZIONE
E MINISTRO DELL'ORDINAZIONE
Can.
1010 - L'ordinazione si celebri durante la Messa solenne, in giorno di
domenica o in una festa di precetto, ma per ragioni pastorali si può
compiere anche in altri giorni, non esclusi i giorni feriali.
Can.
1011 - § 1. L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa
cattedrale; tuttavia per ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra
chiesa od oratorio.
§
2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli,
affinché vi partecipino nel maggior numero possibile.
Can.
1012 - Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato.
Can.
1013 - A nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima
non consta del mandato pontificio.
Can.
1014 - A meno che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa,
il Vescovo consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé
almeno due Vescovi consacranti; è però assai conveniente che tutti i
Vescovi presenti consacrino l'eletto insieme ad essi.
Can.
1015 - § 1. Ogni promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato
dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie.
§
2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini
personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un
suddito di rito orientale, senza indulto apostolico.
§
3 Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può anche
conferire personalmente i medesimi ordini, se è insignito del carattere
episcopale.
Can.
1016 - Vescovo proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di
coloro che intendono essere ascritti al clero secolare, è il Vescovo della
diocesi nella quale il promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla
quale il promovendo ha deciso di dedicarsi; relativamente all'ordinazione
presbiterale dei chierici secolari, è il Vescovo della diocesi nella quale
il promovendo è stato incardinato con il diaconato.
Can.
1017 - Il Vescovo fuori della propria circoscrizione non può conferire
gli ordini, se non con licenza del Vescovo diocesano.
Can.
1018 - § 1. Possono dare le lettere dimissorie per i secolari:
1° il Vescovo proprio, di cui
al can. 1O16;
2° l'Amministratore apostolico
e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano;
con il consenso del consiglio di cui al can. 495, § 2, il Pro-vicario e il
Pro-prefetto apostolico.
§
2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico
non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso agli ordini
venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal vicario o dal Prefetto
apostolico.
Can.
1019 - § 1. Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso
clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita
apostolica di diritto pontificio, concedere ai propri sudditi, ascritti
secondo le costituzioni in modo perpetuo o definitivo all'istituto o alla
società, le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato.
§
2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società
è retta dal diritto dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto
concesso ai Superiori.
Can.
1020 - Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto tutti
i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei cann.
1050 e 1051.
Can.
1021 - Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo
in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per
indulto apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo.
Can.
1022 - Il Vescovo ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie,
non proceda all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura
attendibilità delle lettere.
Can.
1023 - Le lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo
stesso concedente o dal suo successore, ma una volta concesse non si
estinguono venuto meno il diritto del concedente.
Capitolo
II
GLI
ORDINANDI
Can.
1024 - Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il
battezzato di sesso maschile.
Can.
1025 - § 1. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del
diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a
norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del
Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da
alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto
previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano inoltre i
documenti di cui al can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui al can.
1051.
§
2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore,
risulti utile per il ministero della Chiesa.
§
3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarà destinato al servizio
di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato.
Art.
1
Requisiti
negli ordinandi
Can.
1026 - Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è
assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi
causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente
idoneo dal riceverli.
Can.
1027 - Gli aspiranti al diaconato e al presbiterato siano formati
mediante un'accurata preparazione, a norma del diritto.
Can.
1028 - Il Vescovo diocesano o il Superiore competente provvedano che i
candidati, prima che siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente
istruiti su ciò che riguarda l'ordine e i suoi obblighi.
Can.
1029 - Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente
giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto
conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta
intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di
integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre
qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere
ricevuto.
Can.
1030 - Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Vescovo
proprio o il Superiore maggiore competente possono interdire l'accesso al
presbiterato ai diaconi loro sudditi ad esso destinati, salvo il ricorso a
norma di diritto.
Can.
1031 - § 1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno
compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato
inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato;
coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del
diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età.
§
2. Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia
ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è
sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della
moglie.
§
3. E' diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si
richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato
permanete.
§
4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§ 1 e 2, che superi
l'anno, è riservata alla Sede Apostolica.
Can.
1032 - § 1. Gli aspiranti al presbiterato possono essere promossi al
diaconato soltanto dopo aver espletato il quinto anno del curricolo degli
studi filosofico-teologici.
§
2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente,
da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla
cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al
presbiterato.
§
3. L'aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se
non espletato il tempo della formazione.
Art.
1
Requisiti
previi all'ordinazione
Can.
1033 - E' promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il
sacramento della sacra confermazione.
Can.
1034 - § 1. L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato
se non avrà ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico
dell'ammissione da parte dell'autorità di cui ai cann. 1016 e 1019, la
ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo
pugno, e accettata per iscritto dalla medesima autorità.
§
2. Non è tenuto a richiedere la medesima ammissione chi è stato cooptato
in un istituto clericale mediante i voti.
Can.
1035 - § 1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanete sia
transeunte, si richieda che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito
e li abbia esercitati per un tempo conveniente.
§
2. Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo
di almeno sei mesi.
Can.
1036 - Il candidato, per poter essere promosso all'ordine del diaconato
o del presbiterato, consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore
competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale
attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e
si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede
simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere.
Can.
1037 - Il promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e così
pure il promovendo al presbiterato, non siano ammessi all'ordine del
diaconato, se non hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente,
davanti a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso
i voti perpetui in un istituto religioso.
Can.
1038 - Il diacono che si rifiuta di essere promosso al presbiterato, non
può essere impedito di esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia
trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a
giudizio del Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente.
Can.
1039 - Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine,
attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel
modo stabiliti dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere
all'Ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente
compiuti.
Art.
3
Irregolarità
e altri impedimenti
Can.
1040 - Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono
trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di
irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento
all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.
Can.
1041 - Sono irregolari a ricevere gli ordini:
1° chi è affetto da qualche
forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i
periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il
ministero;
2° chi ha commesso il delitto
di apostasia, eresia o scisma;
3° chi ha attentato al
matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da
vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità
dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato il matrimonio con una donna
sposata validamente o legata dallo stesso voto.
4° chi ha commesso omicidio
volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che
vi hanno cooperato positivamente;
5° chi ha mutilato gravemente o
dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;
6° chi ha posto un atto di
ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o
del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo
esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.
Can.
1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:
1° l'uomo sposato, a meno che
non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;
2° chi esercita un ufficio o
un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui
deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e
fatto il rendiconto, è divenuto libero;
3° il neofita, a meno che, a
giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.
Can.
1043 - I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai
sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario, o al parroco, prima
dell'ordinazione
Can.
1044 - § 1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:
1° colui che mentre era
impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti
illegittimamente;
2° colui che ha commesso uno
dei delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6.
§
2. Sono impediti di esercitare gli ordini:
1° colui che, trattenuto da
impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;
2° colui che è affetto da
pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che
l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del
medesimo ordine.
Can.
1045 - L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai
medesimi.
Can.
1046 - Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda
delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a
meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da
procurato aborto, ottenuto l'effetto.
Can.
1047 - § 1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata
esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato
deferito al foro giudiziale.
§
2. Ad essa è anche riservata le dispensa dalle seguenti irregolarità e
impedimenti a ricevere gli ordini:
1° dalle irregolarità
provenienti dai delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;
2° dall'irregolarità
provenienti da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4;
3° dall'impedimento di cui al
can. 1042, n. 1.
§
3 E' inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità
per l'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3,
soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi
occulti.
§
4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti
non riservati alla Santa Sede.
Can.
1048 - Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al
Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e
4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia,
colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può
esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima
all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.
Can.
1049 - § 1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità
e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli
impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in
buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre
deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.
§
2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto,
deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della
dispensa.
§
3. La dispensa generale delle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere
gli ordini, vale per tutti gli ordini.
Art.
4
Documenti
richiesti e scrutinio
Can.
1050 - Perché uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i
seguenti documenti:
1° certificato degli studi
regolarmente compiuti a norma del can. 1032;
2° certificato di diaconato
ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato;
3° se si tratta di promovendi
al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta
ricezione dei ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della
dichiarazione di cui al can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve essere
promosso al diaconato permanente è sposato, i certificati di matrimonio e
del consenso della moglie.
Can.
1051 - Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste
nell'ordinando, si osservino le norme che seguono:
1° vi sia l'attestato del
rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità richieste
per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina,
i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo
una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia
psichica;
2° il Vescovo diocesano o il
Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può
avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze
di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre
informazioni.
Can.
1052 - § 1. Il Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto
proprio, per poter ad essa procedere deve essere certo che siano a
disposizione i documenti di cui al can. 1050, che l'idoneità del candidato
risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma
del diritto.
§
2. Perché il Vescovo proceda all'ordinazione di un suddito altrui, è
sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti
sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto
e che consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di
un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime
lettere debbono testimoniare inoltre che egli è stato cooptato
definitivamente nell'istituto o nella società e che è suddito del
Superiore che dà la lettere.
§
3. Se nonostante tutto ciò il Vescovo per precise ragioni dubita che il
candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova.
Capitolo
III
ANNOTAZIONE
E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE
Can.
1053 - § 1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinandi e del
ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati
nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo
dell'ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano
conservati accuratamente.
§
2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico
dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo
estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per
l'annotazione nel libro speciale da conservarsi in archivio.
Can.
1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il
Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la
notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del
battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battezzati a norma del
can. 535, § 2.
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