PIANETA GRATIS

CODICE CIVILE

SEI QUI: Home - Canale Codici - Codice Diritto Canonico - 1008-1054

ORDINE

Can. 1008 - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare.

Can. 1009 - § 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§ 2. Vengono conferiti mediante l'imposizioni delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.

Capitolo I

CELEBRAZIONE E MINISTRO DELL'ORDINAZIONE

Can. 1010 - L'ordinazione si celebri durante la Messa solenne, in giorno di domenica o in una festa di precetto, ma per ragioni pastorali si può compiere anche in altri giorni, non esclusi i giorni feriali.

Can. 1011 - § 1. L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa cattedrale; tuttavia per ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra chiesa od oratorio.

§ 2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli, affinché vi partecipino nel maggior numero possibile.

Can. 1012 - Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato.

Can. 1013 - A nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima non consta del mandato pontificio.

Can. 1014 - A meno che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa, il Vescovo consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé almeno due Vescovi consacranti; è però assai conveniente che tutti i Vescovi presenti consacrino l'eletto insieme ad essi.

Can. 1015 - § 1. Ogni promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie.

§ 2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un suddito di rito orientale, senza indulto apostolico.

§ 3 Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può anche conferire personalmente i medesimi ordini, se è insignito del carattere episcopale.

Can. 1016 - Vescovo proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di coloro che intendono essere ascritti al clero secolare, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla quale il promovendo ha deciso di dedicarsi; relativamente all'ordinazione presbiterale dei chierici secolari, è il Vescovo della diocesi nella quale il promovendo è stato incardinato con il diaconato.

Can. 1017 - Il Vescovo fuori della propria circoscrizione non può conferire gli ordini, se non con licenza del Vescovo diocesano.

Can. 1018 - § 1. Possono dare le lettere dimissorie per i secolari:

            1° il Vescovo proprio, di cui al can. 1O16;

            2° l'Amministratore apostolico e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano; con il consenso del consiglio di cui al can. 495, § 2, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico.

§ 2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso agli ordini venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal vicario o dal Prefetto apostolico.

Can. 1019 - § 1. Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, concedere ai propri sudditi, ascritti secondo le costituzioni in modo perpetuo o definitivo all'istituto o alla società, le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato.

§ 2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società è retta dal diritto dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto concesso ai Superiori.

Can. 1020 - Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto tutti i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei cann. 1050 e 1051.

Can. 1021 - Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per indulto apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo.

Can. 1022 - Il Vescovo ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie, non proceda all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura attendibilità delle lettere.

Can. 1023 - Le lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo stesso concedente o dal suo successore, ma una volta concesse non si estinguono venuto meno il diritto del concedente.

Capitolo II

GLI ORDINANDI

Can. 1024 - Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile.

Can. 1025 - § 1. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano inoltre i documenti di cui al can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui al can. 1051.

§ 2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore, risulti utile per il ministero della Chiesa.

§ 3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarà destinato al servizio di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato.

Art. 1

Requisiti negli ordinandi

Can. 1026 - Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli.

Can. 1027 - Gli aspiranti al diaconato e al presbiterato siano formati mediante un'accurata preparazione, a norma del diritto.

Can. 1028 - Il Vescovo diocesano o il Superiore competente provvedano che i candidati, prima che siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente istruiti su ciò che riguarda l'ordine e i suoi obblighi.

Can. 1029 - Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto.

Can. 1030 - Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Vescovo proprio o il Superiore maggiore competente possono interdire l'accesso al presbiterato ai diaconi loro sudditi ad esso destinati, salvo il ricorso a norma di diritto.

Can. 1031 - § 1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età.

§ 2. Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della moglie.

§ 3. E' diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato permanete.

§ 4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§ 1 e 2, che superi l'anno, è riservata alla Sede Apostolica.

Can. 1032 - § 1. Gli aspiranti al presbiterato possono essere promossi al diaconato soltanto dopo aver espletato il quinto anno del curricolo degli studi filosofico-teologici.

§ 2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente, da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al presbiterato.

§ 3. L'aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se non espletato il tempo della formazione.

Art. 1

Requisiti previi all'ordinazione

Can. 1033 - E' promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della sacra confermazione.

Can. 1034 - § 1. L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico dell'ammissione da parte dell'autorità di cui ai cann. 1016 e 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo pugno, e accettata per iscritto dalla medesima autorità.

§ 2. Non è tenuto a richiedere la medesima ammissione chi è stato cooptato in un istituto clericale mediante i voti.

Can. 1035 - § 1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanete sia transeunte, si richieda che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente.

§ 2. Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi.

Can. 1036 - Il candidato, per poter essere promosso all'ordine del diaconato o del presbiterato, consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere.

Can. 1037 - Il promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e così pure il promovendo al presbiterato, non siano ammessi all'ordine del diaconato, se non hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso i voti perpetui in un istituto religioso.

Can. 1038 - Il diacono che si rifiuta di essere promosso al presbiterato, non può essere impedito di esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a giudizio del Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente.

Can. 1039 - Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere all'Ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente compiuti.

Art. 3

Irregolarità e altri impedimenti

Can. 1040 - Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono.

Can. 1041 - Sono irregolari a ricevere gli ordini:

            1° chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;

            2° chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;

            3° chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato il matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto.

            4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

            5° chi ha mutilato gravemente o dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;

            6° chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Can. 1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:

            1° l'uomo sposato, a meno che non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;

            2° chi esercita un ufficio o un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e fatto il rendiconto, è divenuto libero;

            3° il neofita, a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.

Can. 1043 - I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario, o al parroco, prima dell'ordinazione

Can. 1044 - § 1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:

            1° colui che mentre era impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

            2° colui che ha commesso uno dei delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6.

§ 2. Sono impediti di esercitare gli ordini:

            1° colui che, trattenuto da impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;

            2° colui che è affetto da pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del medesimo ordine.

Can. 1045 - L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai medesimi.

Can. 1046 - Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da procurato aborto, ottenuto l'effetto.

Can. 1047 - § 1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato deferito al foro giudiziale.

§ 2. Ad essa è anche riservata le dispensa dalle seguenti irregolarità e impedimenti a ricevere gli ordini:

            1° dalle irregolarità provenienti dai delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;

            2° dall'irregolarità provenienti da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4;

            3° dall'impedimento di cui al can. 1042, n. 1.

§ 3 E' inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità per l'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3, soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi occulti.

§ 4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede.

Can. 1048 - Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e 4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia, colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore.

Can. 1049 - § 1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede.

§ 2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa.

§ 3. La dispensa generale delle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini.

Art. 4

Documenti richiesti e scrutinio

Can. 1050 - Perché uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i seguenti documenti:

            1° certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032;

            2° certificato di diaconato ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato;

            3° se si tratta di promovendi al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della dichiarazione di cui al can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve essere promosso al diaconato permanente è sposato, i certificati di matrimonio e del consenso della moglie.

Can. 1051 - Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell'ordinando, si osservino le norme che seguono:

            1° vi sia l'attestato del rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità richieste per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica;

            2° il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni.

Can. 1052 - § 1. Il Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto proprio, per poter ad essa procedere deve essere certo che siano a disposizione i documenti di cui al can. 1050, che l'idoneità del candidato risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma del diritto.

§ 2. Perché il Vescovo proceda all'ordinazione di un suddito altrui, è sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto e che consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime lettere debbono testimoniare inoltre che egli è stato cooptato definitivamente nell'istituto o nella società e che è suddito del Superiore che dà la lettere.

§ 3. Se nonostante tutto ciò il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova.

Capitolo III

ANNOTAZIONE E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE

Can. 1053 - § 1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinandi e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente.

§ 2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per l'annotazione nel libro speciale da conservarsi in archivio.

Can. 1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battezzati a norma del can. 535, § 2.

 

 

 TORNA INDIETRO

 

©2006 Pianeta Gratis - Pianeta Gratis web Tutti i diritti riservati.