Can.
998 - L'unzione degli infermi, con la quale la chiesa raccomanda al
Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li
sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le
parole stabilite nei libri liturgici.
Capitolo
I
LA
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
Can.
999 - Oltre al vescovo possono benedire l'olio da usare nell'unzione
degli infermi:
1° coloro che per diritto sono
equiparati al Vescovo diocesano;
2° in caso di necessità,
qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento.
Can.
1000 - § 1. Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole,
l'ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di
necessità è sufficiente un'unica unzione sulla fronte, o anche in altra
parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.
§
2. Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave
ragione non suggerisca l'uso di uno strumento.
Can.
1001 - I pastori d'anime e i parenti degli infermi provvederanno che a
tempo opportuno gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento.
Can.
1002 - La celebrazione comune dell'unzione degli infermi, per più
infermi simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben
disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo
diocesano.
Capitolo
II
IL
MINISTRO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI
Can.
1003 - § 1. Amministra validamente l'unzione degli infermi ogni
sacerdote e soltanto il sacerdote.
§
2. Hanno il dovere e il diritto di amministrare l'unzione degli infermi
tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli
affidati al loro ufficio pastorale; per una ragionevole causa, qualunque
sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno
presunto del sacerdote di cui sopra.
§
3. A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l'olio benedetto, perché
sia in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento
dell'unzione degli infermi.
Capitolo
III
A
CHI VA CONFERITA L'UNZIONE DEGLI INFERMI
Can.
1004 - § 1. L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele
che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a
trovarsi in pericolo.
§
2. Questo sacramento può essere ripetuto se l'infermo, dopo essersi
ristabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso
della medesima, il pericolo sia divenuto più grave.
Can.
1005 - Nel dubbio se l'infermo abbia già raggiunto l'uso di ragione, se
sia gravemente ammalato o se sia morto, questo sacramento sia amministrato.
Can.
1006 - Si conferisca il sacramento a quegli infermi che, mentre erano
nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno
implicitamente.
Can.
1007 - Non si conferisca l'unzione degli infermi a coloro che
perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto.
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