Can.
959 - Nel sacramento della
penitenza i fedeli, confessando i peccati al ministro legittimo, essendone
contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi, per l'assoluzione
impartita dallo stesso ministro ottengono da Dio il perdono dei peccati, che
hanno commesso dopo il battesimo e contemporaneamente vengono riconciliati
con la Chiesa, che, peccando, hanno ferito.
Capitolo
I
LA
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO
Can.
960 - La confessione individuale e integrale e l'assoluzione
costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di
peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa; solamente una
impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso
la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi.
Can.
961 - § 1. L'assoluzione a più penitenti insieme senza la previa
confessione individuale non può essere impartita in modo generale se non:
1° vi sia imminente pericolo di
morte ed al sacerdote o ai sacerdoti non basti il tempo per ascoltare le
confessioni dei singoli penitenti;
2° vi sia grave necessità,
ossia quando, dato il numero dei penitenti, non si ha a disposizione
abbondanza di confessori per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei
singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa,
sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o
della sacra comunione; però la necessità non si considera sufficiente
quando non possono essere a disposizione dei confessori, per la sola ragione
di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi in occasione di una
grande festa o di un pellegrinaggio.
§
2. Giudicare se ricorrano le condizioni richieste a norma del § 1, n. 2,
spetta al Vescovo diocesano, il quale, tenuto conto dei criteri concordati
con gli altri membri della Conferenza Episcopale, può determinare i casi di
tale necessità.
Can.
962 - § 1. Affinché un fedele usufruisca validamente della assoluzione
sacramentale impartita simultaneamente a più persone, si richiede che non
solo sia ben disposto, ma insieme faccia il proposito di confessare a tempo
debito i singoli peccati gravi, che al momento non può confessare.
§
2. I fedeli, per quanto è possibile anche nell'occasione di ricevere
l'assoluzione generale, vengano istruiti circa i requisiti di cui al § 1 e
all'assoluzione generale, anche nel caso di pericolo di morte, qualora vi
sia tempo sufficiente, venga premessa l'esortazione che ciascuno provveda a
porre l'atto di contrizione.
Can.
963 - Fermo restando l'obbligo di cui al can. 989, colui al quale sono
rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione generale, si accosti quanto
prima, offrendosene l'occasione, alla confessione individuale, prima che
abbia a ricevere un'altra assoluzione generale, a meno che non sopraggiunga
una giusta causa.
Can.
964 - § 1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è
la chiesa o l'oratorio.
§
2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite
dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un
luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente
e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente
servirsene.
§
3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta
causa.
Capitolo
II
IL
MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Can.
965 - Ministro del sacramento della penitenza è il solo sacerdote.
Can.
966 - § 1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il
ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla
sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione.
§
2. Il sacerdote può essere dotato di questa facoltà o per il diritto
stesso o per concessione fatta dalla competente autorità a norma del can.
969.
Can.
967 - § 1. Oltre al Romano Pontefice, anche i Cardinali godono per il
diritto stesso della facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli;
così i Vescovi, i quali se ne avvalgono lecitamente ovunque, a meno che, in
un caso particolare, il Vescovo diocesano non ne abbia fatto divieto.
§
2. Coloro che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni
sia in forza dell'ufficio, sia in forza della concessione dell'Ordinario del
luogo di incardinazione o del luogo nel quale hanno domicilio, possono
esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo, in
un caso particolare, non ne abbia fatto divieto, ferme restando le
disposizioni del can. 974, §§ 2 e 3.
§
3. Per il diritto stesso hanno ovunque la medesima facoltà verso i membri e
verso quanti vivono giorno e notte nella casa dell'istituto o della società,
coloro che in forza dell'ufficio o della concessione del Superiore
competente, a norma dei cann. 968, § 2 e 969, § 2, sono provvisti della
facoltà di ricevere le confessioni; essi inoltre se ne avvalgono
lecitamente, a meno che qualche Superiore maggiore per quanto riguarda i
propri sudditi in un caso particolare non ne abbia fatto divieto.
Can.
968 - § 1. In forza dell'ufficio, ciascuno per la sua circoscrizione,
hanno facoltà di ricevere le confessioni l'Ordinario del luogo, il canonico
penitenziere, come pure il parroco e chi ne fa le veci.
§
2. In forza dell'ufficio hanno facoltà di ricevere le confessioni dei
propri sudditi e degli altri che vivono giorno e notte nella casa, i
Superiori di un istituto religioso o di una società di vita apostolica,
clericali di diritto pontificio, i quali a norma delle costituzioni godano
della potestà di governo esecutiva, fermo restando il disposto del can.
630, § 4.
Can.
969 - § 1. Solo l'Ordinario del luogo è competente a conferire a
qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni di tutti i
fedeli; tuttavia i presbiteri che sono membri degli istituti religiosi non
ne useranno senza licenza almeno presunta del proprio Superiore.
§
2. Il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita
apostolica, di cui al can. 968, § 2, è competente a conferire a qualunque
presbitero la facoltà di ricevere le confessioni dei suoi sudditi e degli
altri che vivono giorno e notte nella casa.
Can.
970 - La facoltà di ricevere le confessioni non venga concessa se non
ai presbiteri che sono stati riconosciuti idonei mediante un esame, oppure
la cui idoneità consti da altra fonte.
Can.
971 - L'Ordinario del luogo non conceda la facoltà di ricevere
abitualmente le confessioni ad un presbitero, anche se ha il domicilio o il
quasi-domicilio entro la sua circoscrizione, se prima non avrà udito, per
quanto possibile, l'Ordinario dello stesso presbitero.
Can.
972 - La facoltà di ricevere le confessioni data dalla competente
autorità di cui al can. 969, può essere concessa per un tempo sia
indeterminato, sia determinato.
Can.
973 - La facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia concessa
per iscritto.
Can.
974 - § 1. L'Ordinario del luogo come pure il Superiore competente, non
revochino la facoltà concessa per ricevere abitualmente le confessioni, se
non per grave causa.
§
2. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni da parte dell'Ordinario
del luogo che l'ha concessa di cui al can. 967, § 2, il presbitero perde
tale facoltà ovunque; revocata la stessa facoltà da un altro Ordinario del
luogo, la perde solo nel territorio del revocante.
§
3. Qualunque Ordinario del luogo che avrà revocata a qualche sacerdote la
facoltà di ricevere le confessioni, informi l'Ordinario proprio del
presbitero in ragione dell'incardinazione oppure, trattandosi di un membro
di un istituto religioso, il suo Superiore competente.
§
4. Revocata la facoltà di ricevere le confessioni dal proprio Superiore
maggiore, il presbitero perde la facoltà di ricevere le confessioni ovunque
verso i sudditi dell'istituto; revocata invece la stessa facoltà da un
altro Superiore competente, la perde verso i soli sudditi della sua
circoscrizione.
Can.
975 - Oltre che per revoca, la facoltà di cui al can. 967, § 2, cessa
con la perdita dell'ufficio o con l'escardinazione o con la perdita del
domicilio.
Can.
976 - Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le
confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si
trovano in pericolo di morte, da qualsiasi censura e peccato, anche quando
sia presente un sacerdote approvato.
Can.
977 - L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto
comandamento del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte.
Can.
978 - § 1. Ricordi il sacerdote che nell'ascoltare le confessioni
svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di
essere stato costituito da Dio ministro contemporaneamente della divina
giustizia e misericordia, così da provvedere all'onore divino e alla
salvezza delle anime.
§
2. Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del
sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e delle norme
date dalla competente autorità.
Can.
979 - Il sacerdote nel porre le domande proceda con prudenza e
discrezione, avendo riguardo anche della condizione e dell'età del
penitente, e si astenga dall'indagare sul nome del complice.
Can.
980 - Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e
questi chieda l'assoluzione, essa non sia negata né differita.
Can.
981 - A seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto
della condizione del penitente, il confessore imponga salutari e opportune
soddisfazioni; il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle
personalmente.
Can.
982 - Colui che confessa d'aver falsamente denunziato un confessore
innocente presso l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione
al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non
avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a
riparare i danni, se ve ne siano.
Can.
983 - § 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è
assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente
con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa.
§
2. All'obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l'interprete, se c'è,
e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati
dalla confessione.
Can.
984 - § 1. E' affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze
acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso
qualsiasi pericolo di rivelazione.
§
2. Colui che è costituito in autorità ed ha avuto notizia dei peccati in
una confessione ricevuta in qualunque momento, non può avvalersene in
nessun modo per il governo esterno.
Can.
985 - Il maestro dei novizi e il suo aiutante, il rettore del seminario
o di un altro istituto di educazione, non ascoltino le confessioni
sacramentali dei propri alunni, che dimorano nella stessa casa, a meno che
gli alunni in casi particolari non lo chiedano spontaneamente.
Can.
986 - § 1. Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura
delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le
confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e
che sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione
individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore.
§
2. In caso di urgente necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di
ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto
qualunque sacerdote.
Capitolo
III
IL
PENITENTE
Can.
987 - Il fedele per ricevere il salutare rimedio del sacramento della
penitenza, deve essere disposto in modo tale che, ripudiando i peccati che
ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio.
Can.
988 - § 1. Il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la
specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non
ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né
accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un
diligente esame.
§
2. Si raccomanda ai fedeli di confessare anche i peccati veniali.
Can.
989 - Ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto
all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una
volta nell'anno.
Can.
990 - Non è proibito confessarsi tramite l'interprete, evitati comunque
gli abusi e gli scandali e fermo restando il disposto del can. 983, § 2.
Can.
991 - E' diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che
preferisce, legittimamente approvato, anche di altro rito.
Capitolo
IV
LE
INDULGENZE
Can.
992 - L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale
per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente
disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa,
la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica
autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
Can.
993 - L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o
in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
Can.
994 - Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a
modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie.
Can.
995 - § 1. Oltre alla suprema autorità della Chiesa possono elargire
indulgenze solamente quelli cui questa potestà viene riconosciuta dal
diritto o è concessa dal Romano Pontefice.
§
2. Nessuna autorità sotto il Romano Pontefice può comunicare ad altri la
facoltà di concedere indulgenze, se ciò non sia stato ad essa concesso
espressamente dalla Sede Apostolica.
Can.
996 - § 1. E' capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non
scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.
§
2. Per lucrare di fatto le indulgenze il soggetto capace deve avere almeno
l'intenzione di acquistarle e adempiere le opere ingiunte nel tempo
stabilito e nel modo dovuto, a tenore della concessione.
Can.
997 - Per quanto attiene alla concessione e all'uso delle indulgenze,
debbono essere inoltre osservate le altre disposizioni che sono contenute
nelle leggi peculiari della Chiesa.
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