Can.
897 - Augustissimo sacramento è la
santissima Eucarestia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente,
viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce
la Chiesa. Il sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della
risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il Sacrificio
della Croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana,
mediante il quale è significata e prodotta l'unità del popolo di Dio e si
compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e
tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla
santissima Eucarestia e ad essa sono ordinati.
Can.
898 - I fedeli abbiano in sommo
onore la santissima Eucarestia, partecipando attivamente nella celebrazione
dell'augustissimo Sacrificio, ricevendo con frequenza e massima devozione
questo sacramento e venerandolo con somma adorazione; i pastori d'anime che
illustrano la dottrina di questo sacramento, istruiscano diligentemente i
fedeli circa questo obbligo.
Capitolo
I
LA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Can.
899 - § 1. La celebrazione
eucaristica è azione di Cristo stesso e della Chiesa; in essa Cristo
Signore, mediante il ministero del sacerdote, offre a Dio Padre se stesso,
sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino, e si comunica
in cibo spirituale ai fedeli associati nella sua offerta.
§
2. Nella Sinassi eucaristica il popolo di Dio è chiamato a radunarsi in
unità sotto la presidenza del Vescovo o, in dipendenza dalla sua autorità,
del presbitero, che agiscono nella persona di Cristo, e tutti i fedeli che
prendono parte, sia chierici sia laici, concorrono partecipandovi ciascuno a
suo modo secondo il proprio ordine e la diversità di compiti liturgici.
§
3. La celebrazione eucaristica sia ordinata in modo che tutti coloro che vi
partecipano traggano da essa abbondanza di frutti, per il conseguimento dei
quali Cristo Signore ha istituito il Sacrificio eucaristico.
Art.
1
Il
ministro della santissima Eucarestia
Can.
900 - § 1. Ministro, in grado di
celebrare nella persona di Cristo il sacrificio dell'Eucarestia, è il solo
sacerdote validamente ordinato.
§
2. Celebra lecitamente l'Eucarestia il sacerdote che non sia impedito per
legge canonica, osservando le disposizioni dei canoni che seguono.
Can.
901 - Il sacerdote ha diritto di
applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti.
Can.
902 - A meno che l'utilità dei
fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono
concelebrare l'Eucarestia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la
libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel
quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.
Can.
903 - Un sacerdote sia ammesso a
celebrare anche se sconosciuto al rettore della chiesa, purché esibisca le
lettere commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore, date almeno
entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di
celebrare.
Can.
904 - Memori che nel mistero del
Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera della
redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda
caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa
avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa,
nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito.
Can.
905 - § 1. Eccettuati i casi in
cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l'Eucarestia
più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare
più di una volta al giorno.
§
2 Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può
concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e
anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e
nelle feste di precetto.
Can.
906 - Il sacerdote non celebri il
sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se
non per giusta e ragionevole causa.
Can.
907 - Nella celebrazione
eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le orazioni,
in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che sono
proprie del sacerdote celebrante.
Can.
908 - E' vietato ai sacerdoti
cattolici concelebrare l'Eucarestia con i sacerdoti o i ministri delle
Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la
Chiesa cattolica.
Can.
909 - Il sacerdote non ometta di
prepararsi diligentemente con la preghiera alla celebrazione del Sacrificio
eucaristico, e, dopo averlo terminato, di renderne grazie a Dio.
Can.
910 - § 1. Ministro ordinario
della sacra comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono.
§
2. Ministro straordinario della sacra comunione è l'accolito o anche un
altro fedele incaricato a norma del can. 230, § 3.
Can.
911 - § 1. Hanno il dovere e il
diritto di portare l'Eucarestia sotto forma di Viatico agli infermi, il
parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il Superiore della
comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società di vita
apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa.
§
2. Ciò deve fare qualsiasi sacerdote o un altro ministro della sacra
comunione, in caso di necessità o con la licenza almeno presunta del
parroco, del cappellano o del Superiore, i quali debbono poi essere
informati.
Art.
2
Partecipazione
alla santissima Eucarestia
Can.
912 - Ogni battezzato, il quale non
ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra
comunione.
Can.
913 - § 1. Per poter amministrare
la santissima Eucarestia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una
sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire,
secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di
assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.
§
2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima
Eucarestia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di
Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione.
Can.
914 - E' dovere innanzitutto dei
genitori e di coloro che ne hanno le veci, come pure del parroco, provvedere
affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione siano debitamente
preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati
di questo divino cibo; spetta anche al parroco vigilare che non si accostino
alla sacra Sinassi fanciulli che non hanno raggiunto l'uso di ragione o
avrà giudicati non sufficientemente disposti.
Can.
915 - Non siano ammessi alla sacra
comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la
dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in
peccato grave manifesto.
Can.
916 - Colui che è consapevole di
essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del
Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che non vi sia
una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si
ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che includa
il proposito di confessarsi quanto prima.
Can.
917 - Chi ha già ricevuto la
santissima Eucarestia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno,
soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il
disposto del can. 921, § 2.
Can.
918 - Si raccomanda vivissimamente
che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa celebrazione
eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta causa fuori
della Messa venga data, osservando i riti liturgici.
Can.
919 - § 1. Chi intende ricevere la
santissima Eucarestia si astenga per lo spazio di almeno un'ora prima della
sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per
l'acqua e le medicine.
§
2. Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la
santissima Eucarestia, può prendere qualcosa prima della seconda o terza
celebrazione, anche se non sarà intercorso lo spazio di un'ora.
§
3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone
addette alle loro cure, possono ricevere la santissima Eucarestia anche se
hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente.
Can.
920 - § 1. Ogni fedele, dopo che
è stato iniziato alla santissima Eucarestia, è tenuto all'obbligo di
ricevere almeno una volta all'anno la sacra comunione.
§
2. Questo precetto deve essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno
che per una giusta causa non venga compiuto in altro tempo entro l'anno.
Can.
921 - § 1. I fedeli che si trovano
in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi, ricevano il conforto
della sacra comunione come Viatico.
§
2. Anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la sacra comunione,
tuttavia si suggerisce vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte,
si comunichino nuovamente.
§
3. Perdurando il pericolo di morte, si raccomanda che la sacra comunione
venga amministrata più volte, in giorni distinti.
Can.
922 - Il santo Viatico per gli
infermi non venga differito troppo; coloro che hanno la cura d'anime
vigilino diligentemente affinché gli infermi ne ricevano il conforto nel
pieno possesso delle loro facoltà.
Can.
923 - I fedeli possono partecipare
al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito
cattolico, fermo restando il disposto del can. 844.
Art.
3
Riti
e cerimonie della celebrazione eucaristica
Can.
924 - § 1. Il sacrosanto
Sacrificio eucaristico deve essere celebrato con pane e vino, cui va
aggiunta un po' d'acqua.
§
2. Il pane deve essere solo di frumento e confezionato di recente, in modo
che non ci sia alcun pericolo di alterazione.
§
3. Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato.
Can.
925 - La sacra comunione venga data
sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche, sotto le
due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la sola specie del
vino.
Can.
926 - Nella celebrazione
eucaristica, secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il sacerdote
usi pane azzimo, ovunque egli celebri.
Can.
927 - Non è assolutamente lecito,
anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare una materia senza
l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione eucaristica.
Can.
928 - La celebrazione eucaristica
venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi liturgici
siano stati legittimamente approvati.
Can.
929 - I sacerdoti e i diaconi, nel
celebrare e nell'amministrare l'Eucarestia, indossino le vesti sacre
prescritte dalle rubriche.
Can.
930 - § 1. Il sacerdote infermo o
avanzato in età, se non può rimanere in piedi, può celebrare il
Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando sempre le leggi liturgiche;
non però davanti al popolo, se non con licenza dell'Ordinario del luogo.
§
2. Il sacerdote cieco o affetto da qualche altra infermità celebra
lecitamente il Sacrificio eucaristico usando un testo qualsiasi, tra quelli
approvati, della Messa, con l'assistenza, se il caso lo esige, di un altro
sacerdote o si un diacono o anche di un laico debitamente istruito, che lo
aiuti.
Art.
4
Tempo
e luogo della celebrazione eucaristica
Can.
931 - La celebrazione e la
distribuzione dell'Eucarestia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora
, eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche.
Can.
932 - § 1. La celebrazione
eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso
particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione
deve essere compiuta in un luogo decoroso.
§
2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o
benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché
sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale.
Can.
933 - Per una giusta causa e con
licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote
celebrare l'Eucarestia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale
non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il pericolo
di scandalo.
Capitolo
II
CONSERVAZIONE
E VENERAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA
Can.
934 - § 1. La santissima
Eucarestia:
1°
deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata, in
ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla casa di un
istituto religioso o di una società di vita apostolica;
2°
può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza
dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private.
§
2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la santissima Eucarestia, vi deve
essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi
celebri la Messa almeno due volte al mese.
Can.
935 - Non è lecito ad alcuno
conservare presso di sé la santissima Eucarestia o portarsela in viaggio, a
meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le
disposizioni del Vescovo diocesano.
Can.
936 - Nella casa di un istituto
religioso o in un'altra pia casa, la santissima Eucarestia venga conservata
soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla casa;
l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga
conservata anche in un altro oratorio della medesima casa.
Can.
937 - Se non vi si oppone una grave
ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucarestia,
resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano
trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.
Can.
938 - § 1. La santissima
Eucarestia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa
o dell'oratorio.
§
2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucarestia sia
collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio che sia distinta,
visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera.
§
3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la santissima
Eucarestia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e
chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di
profanazione.
§
4. Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucarestia,
soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso.
§
5. Chi ha cura della chiesa o dell'oratorio, provveda che la chiave del
tabernacolo, nel quale è conservata la santissima Eucarestia, sia custodita
con la massima diligenza.
Can.
939 - Le ostie consacrate vengano
conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle
necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano
rinnovate con frequenza.
Can.
940 - Davanti al tabernacolo nel
quale si custodisce la santissima Eucarestia, brilli perennemente una
speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia ornata la presenza
di Cristo.
Can.
941 - § 1. Nelle chiese e negli
oratori a cui è concesso conservare la santissima Eucarestia, si possono
compiere esposizioni sia con la pisside, sia con l'ostensorio, osservando le
norme stabilite nei libri liturgici.
§
2. Durante la celebrazione della Messa non vi sia nella stessa navata della
chiesa o dell'oratorio l'esposizione del santissimo Sacramento.
Can.
942 - Si raccomanda che nelle
stesse chiese e oratori ogni anno si compia l'esposizione solenne del
santissimo sacramento prolungata per un tempo conveniente, anche se non
continuo, affinché la comunità locale mediti e adori con intensa devozione
il mistero eucaristico; però tale esposizione si faccia soltanto se si
prevede una adeguata affluenza di fedeli e osservando le norma stabilite.
Can.
943 - Ministro dell'esposizione del
santissimo sacramento e della benedizione eucaristica è il sacerdote o il
diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola esposizione e
riposizione, ma non della benedizione, l'accolito, il ministro straordinario
della sacra comunione o altra persona designata dall'Ordinario del luogo,
osservando le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can.
944 - § 1. Ove, a giudizio del
Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica testimonianza di
venerazione verso la santissima Eucarestia e specialmente nella solennità
del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le
pubbliche vie.
§
2. Spetta al Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le
processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità.
Capitolo
III
L'OFFERTA
DATA PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA
Can.
945 - § 1. Secondo l'uso approvato
della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere
l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata
intenzione.
§
2. E' vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le
intenzioni dei fedeli, soprattutto dei poveri, anche senza ricevere alcuna
offerta.
Can.
946 - I fedeli che danno l'offerta
perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono
al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua
sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere.
Can.
947 - Dall'offerta delle Messe deve
essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di
commercio.
Can.
948 - Devono essere applicate Messe
distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente
l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata.
Can.
949 - Chi è onerato dall'obbligo
di celebrare la Messa e di applicarla secondo l'intenzione di coloro che
hanno dato l'offerta, vi è ugualmente obbligato anche se , senza sua colpa,
le offerte percepite sono andate perdute.
Can.
950 - Se viene offerta una somma di
denaro per l'applicazione di Messe senza indicare il numero delle Messe da
celebrare, questo venga computato in ragione dell'offerta stabilita nel
luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba legittimamente presumersi
che fu un'altra la sua intenzione.
Can.
951 - § 1. Il sacerdote che
celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse
secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, a condizione
però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé l'offerta di
una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite
dall'Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a
titolo estrinseco.
§
2. Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a
nessun titolo può percepire l'offerta per questa.
Can.
952 - § 1. Spetta al concilio
provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta
la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare per la
celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote
chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una
offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per
l'applicazione della Messa.
§
2. Ove manchi tale decreto si osservi la consuetudine vigente nella diocesi.
§
3. Anche i membri di tutti gli istituti religiosi debbono attenersi allo
stesso decreto o alla consuetudine del luogo, di cui ai §§ 1 e 2.
Can.
953 - Non è lecito ad alcuno
accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente, alle quali non
può soddisfare entro l'anno.
Can.
954 - Se in talune chiese o oratori
vengono richieste celebrazioni di Messe in numero maggiore di quante ivi
possono essere celebrate, è lecito farle celebrare altrove, eccetto che gli
offerenti non abbiano manifestato espressamente una volontà contraria.
Can.
955 - § 1. Chi intendesse affidare
ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le trasmetta quanto prima a
sacerdoti a lui accetti, purché gli consti che sono al di sopra di ogni
sospetto; deve trasmettere l'intera offerta ricevuta, a meno che non consti
con certezza che la parte eccedente l'offerta dovuta nella diocesi, fu data
in considerazione della persona; è tenuto anche all'obbligo di provvedere
alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la prova sia
dell'accettazione dell'obbligo sia dell'offerta pervenuta.
§
2. Il tempo entro il quale debbono essere celebrate le Messe, ha inizio dal
giorno in cui il sacerdote che le celebrerà, le riceve, se non consti
altro.
§
3. Coloro che affidano ad altri Messe da celebrare, annotino senza indugio
nel registro sia le Messe che hanno ricevuto sia quelle che hanno trasmesso
ad altri, segnando anche le loro offerte.
§
4. Qualsiasi sacerdote deve annotare accuratamente le Messe che ha ricevuto
da celebrare e quelle cui ha soddisfatto.
Can.
956 - Tutti e ciascuno degli
amministratori di cause pie o coloro che in qualunque modo sono obbligati a
provvedere alla celebrazione di Messe, sia chierici sia laici, consegnino ai
propri Ordinari, secondo modalità che essi dovranno definire, gli oneri di
Messe ai quali non si sia soddisfatto entro l'anno.
Can.
957 - Il dovere e il diritto di
vigilare sull'adempimento degli oneri di Messe, competono, nelle chiese del
clero secolare, all'Ordinario del luogo, nelle chiese degli istituti
religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro Superiori.
Can.
958 - § 1. Il parroco come pure il
rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è soliti ricevere
offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino
accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta
data e l'avvenuta celebrazione.
§
2. L'Ordinario è tenuto all'obbligo di prendere visione ogni anno di tali
registri, personalmente o tramite altri.
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