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CODICE CIVILE

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LA CONFERMAZIONE

Titolo II

Il sacramento della confermazione

Can. 879 - Il sacramento della confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati, proseguendo il cammino dell'iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora coloro che lo ricevono e li obbliga più strettamente ad essere con le parole e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere la fede.

Capitolo I

LA CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE

Can. 880 - § 1. Il sacramento della confermazione viene conferito mediante l'unzione del crisma sulla fronte, unzione che si fa con l'imposizione della mano e con le parole prescritte nei libri liturgici approvati.

§ 2. Il crisma da usarsi nel sacramento della confermazione, deve essere consacrato dal Vescovo, anche se il sacramento viene amministrato dal presbitero.

Can. 881 - E' conveniente che il sacramento della confermazione venga celebrato in chiesa e normalmente durante la Messa; tuttavia per una giusta e ragionevole causa può essere celebrato fuori della Messa e in qualsiasi luogo degno.

Capitolo II

IL MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE

Can. 882 - Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto comune o per speciale concessione della competente autorità.

Can. 883 - Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione:

1° entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano;

2° relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno fuori dell'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica;

3° in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero.

Can. 884 - § 1. Il Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più sacerdoti determinati.

§ 2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento.

Can. 885 - § 1. Il Vescovo diocesano è tenuto all'obbligo di curare che il sacramento della confermazione sia conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e ragionevolmente.

§ 2. Il presbitero che gode di questa facoltà deve usarla per coloro in favore dei quali la facoltà venne concessa.

Can. 886 - § 1. Il Vescovo nella sua diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del loro Ordinario proprio.

§ 2. Per amministrare lecitamente la confermazione in un'altra diocesi, il Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano.

Can. 887 - Il presbitero che gode della facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio; fuori del proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il disposto del can. 883, n. 3.

Can. 888 - Entro il territorio nel quale validamente conferiscono la confermazione, i ministri la possono amministrare anche nei luoghi esenti.

Capitolo III

I CONFERMANDI

Can. 889 - § 1. E' capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non l'ha ancora ricevuta.

§ 2. Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la confermazione si richiede, se il fedele ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali.

Can. 890 - I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d'anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno.

Can. 891 - Il sacramento della confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata un'altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.

Capitolo IV

I PADRINI

Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893 - § 1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874.

§ 2. E' conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

Capitolo V

PROVA E ANNOTAZIONE DELL'AVVENUTA CONFERMAZIONE

Can. 894 - Per provare l'avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876.

Can. 895 - I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della Curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, § 2.

Can. 896 - Se il parroco del luogo non fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi quanto prima dell'avvenuta confermazione.

 

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