Titolo
II
Il
sacramento della confermazione
Can.
879 - Il sacramento della
confermazione, che imprime il carattere e per il quale i battezzati,
proseguendo il cammino dell'iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono
dello Spirito Santo e vincolati più perfettamente alla Chiesa, corrobora
coloro che lo ricevono e li obbliga più strettamente ad essere con le
parole e le opere testimoni di Cristo e a diffondere e difendere la fede.
Capitolo
I
LA
CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE
Can.
880 - § 1. Il sacramento della
confermazione viene conferito mediante l'unzione del crisma sulla fronte,
unzione che si fa con l'imposizione della mano e con le parole prescritte
nei libri liturgici approvati.
§
2. Il crisma da usarsi nel sacramento della confermazione, deve essere
consacrato dal Vescovo, anche se il sacramento viene amministrato dal
presbitero.
Can.
881 - E' conveniente che il
sacramento della confermazione venga celebrato in chiesa e normalmente
durante la Messa; tuttavia per una giusta e ragionevole causa può essere
celebrato fuori della Messa e in qualsiasi luogo degno.
Capitolo
II
IL
MINISTRO DELLA CONFERMAZIONE
Can.
882 - Ministro ordinario della
confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche
il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto comune o per
speciale concessione della competente autorità.
Can.
883 - Per il diritto stesso hanno
facoltà di amministrare la confermazione:
1°
entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal
diritto al Vescovo diocesano;
2°
relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza
dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno fuori
dell'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della
Chiesa cattolica;
3°
in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco,
anzi ogni presbitero.
Can.
884 - § 1. Il Vescovo diocesano
amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da
un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la
facoltà di amministrarlo a uno o più sacerdoti determinati.
§
2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la
facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della
competente autorità possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri,
perché anch'essi amministrino il sacramento.
Can.
885 - § 1. Il Vescovo diocesano è
tenuto all'obbligo di curare che il sacramento della confermazione sia
conferito ai sudditi che lo richiedono nel dovuto modo e ragionevolmente.
§
2. Il presbitero che gode di questa facoltà deve usarla per coloro in
favore dei quali la facoltà venne concessa.
Can.
886 - § 1. Il Vescovo nella sua
diocesi amministra legittimamente il sacramento della confermazione anche ai
fedeli non sudditi, a meno che non si opponga una espressa proibizione del
loro Ordinario proprio.
§
2. Per amministrare lecitamente la confermazione in un'altra diocesi, il
Vescovo, a meno che non si tratti dei suoi sudditi, deve avere la licenza
almeno ragionevolmente presunta del Vescovo diocesano.
Can.
887 - Il presbitero che gode della
facoltà di amministrare la confermazione, conferisce lecitamente questo
sacramento anche agli estranei, entro il territorio per lui designato, a
meno che non si opponga il divieto del loro Ordinario proprio; fuori del
proprio territorio non lo conferisce validamente a nessuno, salvo il
disposto del can. 883, n. 3.
Can.
888 - Entro il territorio nel quale
validamente conferiscono la confermazione, i ministri la possono
amministrare anche nei luoghi esenti.
Capitolo
III
I
CONFERMANDI
Can.
889 - § 1. E' capace di ricevere
la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non l'ha ancora
ricevuta.
§
2. Fuori del pericolo di morte per ricevere lecitamente la confermazione si
richiede, se il fedele ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato,
ben disposto e sia in grado di rinnovare le promesse battesimali.
Can.
890 - I fedeli sono obbligati a
ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d'anime,
soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per
riceverlo e vi accedano a tempo opportuno.
Can.
891 - Il sacramento della
confermazione venga conferito ai fedeli all'incirca all'età della
discrezione, a meno che la Conferenza Episcopale non abbia determinata
un'altra età o non vi sia il pericolo di morte oppure, a giudizio del
ministro, non suggerisca diversamente una grave causa.
Capitolo
IV
I
PADRINI
Can.
892 - Il confermando sia assistito
per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il
confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente
gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.
Can.
893 - § 1. Affinché uno possa
adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di
cui al can. 874.
§
2. E' conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo
incarico nel battesimo.
Capitolo
V
PROVA
E ANNOTAZIONE DELL'AVVENUTA CONFERMAZIONE
Can.
894 - Per provare l'avvenuta
confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876.
Can.
895 - I nomi dei cresimati, fatta
menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno
del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei
cresimati della Curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza
Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio
parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il
parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro
dei battezzati, a norma del can. 535, § 2.
Can.
896 - Se il parroco del luogo non
fu presente, il ministro personalmente o per mezzo di altri lo informi
quanto prima dell'avvenuta confermazione.
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