Can.
849 - Il battesimo, porta dei
sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza,
mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati
come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile,
vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante
il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.
Capitolo
I
LA
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Can.
850 - Il battesimo viene
amministrato secondo il rito stabilito nei libri liturgici approvati, salvo
il caso di urgente necessità, nel quale deve essere osservato soltanto ciò
che è richiesto per la validità del sacramento.
Can.
851 - La celebrazione del battesimo
deve essere opportunamente preparata; pertanto:
1°
l'adulto che intende ricevere il battesimo sia ammesso al catecumenato e,
per quanto è possibile, attraverso i vari gradi, sia condotto
all'iniziazione sacramentale, secondo il rito dell'iniziazione, adattato
dalla Conferenza Episcopale e secondo le norme peculiari da essa emanate;
2°
i genitori di un bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per
assumere l'incarico di padrino, siano bene istruiti sul significato di
questo sacramento e circa gli obblighi ad esso inerenti; il parroco,
personalmente o tramite altri, provveda che i genitori, mediante esortazioni
pastorali ed anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti,
radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole.
Can.
852 - § 1. Le disposizioni
contenute nei canoni per il battesimo degli adulti, si applicano a tutti
coloro che, usciti dall'infanzia, hanno raggiunto l'uso di ragione.
§
2. Viene assimilato al bambino, anche per quanto concerne il battesimo,
colui che non è responsabile dei suoi atti.
Can.
853 - L'acqua da usarsi nel
conferimento del battesimo, eccetto il caso di necessità, deve essere
benedetta secondo le disposizioni dei libri liturgici.
Can.
854 - Il battesimo venga conferito
o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della
Conferenza Episcopale.
Can.
855 - I genitori, i padrini e il
parroco abbiano cura che non venga imposto un nome estraneo al senso
cristiano.
Can.
856 - Anche se il battesimo può
essere celebrato in qualsiasi giorno, si raccomanda tuttavia che
ordinariamente venga celebrato di domenica o, se possibile, nella veglia
pasquale.
Can.
857 - § 1. Fuori del caso di
necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio.
§
2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa
parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei
genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
Can.
858 - § 1. Ogni chiesa
parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già
acquisito da altre chiese.
§
2. Per comodità dei fedeli, l'Ordinario del luogo, udito il parroco locale,
può permettere o disporre che il fonte battesimale si trovi anche in
un'altra chiesa o oratorio entro i confini della parrocchia.
Can.
859 - Qualora il battezzando, a
causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere
o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad
altra chiesa o oratorio di cui al can. 858, § 2, il battesimo può e deve
essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in
altro luogo decoroso.
Can.
860 - § 1. Fuori del caso di
necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che
l'Ordinario del luogo per grave causa non lo abbia permesso.
§
2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito
diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o
per altra ragione pastorale cogente.
Capitolo
II
IL
MINISTRO DEL BATTESIMO
Can.
861 - § 1. Ministro ordinario del
battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il
disposto del can. 530, n. 1.
§
2. Qualora il ministro ordinario mancasse o fosse impedito, conferisce
lecitamente il battesimo il catechista o altra persona incaricata
dall'Ordinario del luogo a questo compito e anzi, in caso di necessità,
chiunque, mosso da retta intenzione; siano solleciti i pastori d'anime,
soprattutto il parroco, affinché i fedeli siano istruiti sul retto modo di
battezzare.
Can.
862 - Eccetto il caso di
necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il
battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.
Can.
863 - Il battesimo degli adulti,
per lo meno di coloro che hanno compiuto i quattordici anni, venga deferito
al Vescovo diocesano, perché, se lo riterrà opportuno, lo amministri
personalmente.
Capitolo
III
I
BATTEZZANDI
Can.
864 - E' capace di ricevere il
battesimo ogni uomo e solo l'uomo non ancora battezzato.
Can.
865 - § 1. Affinché un adulto
possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di
ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della
fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del
catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati.
§
2. L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato
qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede,
in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e
prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana.
Can.
866 - L'adulto che viene
battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo
riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo
anche la comunione.
Can.
867 - § 1. I genitori sono tenuti
all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime
settimane; al più presto dopo la nascita, anzi prima di essa, si rechino
dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino
debitamente.
§
2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun
indugio.
Can.
868 - § 1. Per battezzare
lecitamente un bambino si esige:
1°
che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro
posto, vi consentano;
2°
che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica;
se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le
disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori.
§
2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo
di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori.
Can.
869 - § 1. Se si dubita che uno
sia stato battezzato, o che il battesimo non sia stato amministrato
validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca, il battesimo
gli sia conferito sotto condizione.
§
2. I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno
battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma
verbale usata nel conferimento del battesimo, considerata inoltre
l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista
una seria ragione per dubitare della validità del battesimo.
§
3. Se nei casi di cui ai §§ 1 e 2 il conferimento o la validità del
battesimo rimanessero dubbi, il battesimo non venga conferito se non dopo
che al battezzando sia stata esposta la dottrina sul sacramento del
battesimo, se adulto, e che al medesimo o ai suoi genitori, se si tratta di
un bambino, siano state illustrate le ragioni della dubbia validità del
battesimo celebrato.
Can.
870 - Il bambino esposto o
trovatello sia battezzato, a meno che, condotta una diligente ricerca, non
consti del suo battesimo.
Can.
871 - I feti abortivi, se vivono,
nei limiti del possibile, siano battezzati.
Capitolo
IV
I
PADRINI
Can.
872 - Al battezzando, per quanto è
possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando
adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori
il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca
una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi
ad esso inerenti.
Can.
873 - Si ammettano un solo padrino
o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.
Can.
874 - § 1. Per essere ammesso
all'incarico di padrino, è necessario che:
1°
sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le
veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia
l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
2°
abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata
stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri
opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;
3°
sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo
sacramento dell'Eucarestia, e conduca una vita conforme alla fede e
all'incarico che assume;
4°
non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o
dichiarata;
5°
non sia il padre o la madre del battezzando.
§
2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità
ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto
come testimone del battesimo.
Capitolo
V
PROVA
E ANNOTAZIONE DEL BATTESIMO CONFERITO
Can.
875 - Colui che amministra il
battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia
almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento
del battesimo.
Can.
876 - Per provare l'avvenuto
conferimento del battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, è
sufficiente la dichiarazione di uno solo testimone al di sopra di ogni
sospetto, o il giuramento dello stesso battezzato, se egli ha ricevuto il
battesimo in età adulta.
Can.
877 - § 1. Il parroco del luogo
dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio
registrare nel libro dei battezzati i nomi dei battezzati, facendo menzione
del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del
luogo e del giorno del battesimo conferito, indicati simultaneamente il
giorno e il luogo della nascita.
§
2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il
nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa
spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni;
ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è
provata con documento pubblico, o per altri casi si iscriva il battezzato
senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre e dei genitori.
§
3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti,
e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori
naturali a norma dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza
Episcopale.
Can.
878 - Qualora il battesimo non sia
stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del
battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il
parroco, perché lo annoti a norma del can. 877, § 1.
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