Can.
834 - § 1. La Chiesa adempie la
funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, che è
ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel
quale per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata, in modo
proprio a ciascuno, la santificazione degli uomini e viene esercitato dal
Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di
Dio pubblico integrale
§
2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa
da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati
dall'autorità della Chiesa.
Can.
835 - § 1. Esercitano la funzione
di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i
principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i
custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.
§
2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipi essi
stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del
Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il
popolo.
§
3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle
disposizioni del diritto.
§
4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli
altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie nelle
celebrazioni liturgiche, soprattutto in quella eucaristica; partecipano in
modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale
secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei
figli.
Can.
836 - Poiché il culto cristiano,
nel quale si esercita il sacerdozio comune dei fedeli, è opera che procede
dalla fede e in essa si fonda, i ministri sacri provvedano assiduamente a
ravvivarla e illuminarla, soprattutto con il ministero della parola,
mediante il quale la fede nasce e si nutre.
Can.
837 - § 1. Le azioni liturgiche
non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è
<<sacramento di unità>>, cioè popolo santo radunato e ordinato
sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della
Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono
interessati in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle
funzioni e dell'attuale partecipazione.
§
2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una
celebrazione comunitaria, vengano celebrate, dove ciò è possibile, con la
presenza e la partecipazione attiva dei fedeli.
Can.
838 - § 1. Regolare la sacra
liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.
§
2. E' di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della
Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni
nelle lingue correnti, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano
osservate fedelmente ovunque.
§
3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare le versioni dei libri
liturgici nelle lingue correnti, dopo averle adattate convenientemente entro
i limiti definiti negli stessi libri liturgici, e pubblicarle, previa
autorizzazione della Santa Sede.
§
4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti
della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono
tenuti.
Can.
839 - § 1. La Chiesa adempie la
funzione di santificare anche con altri mezzi, cioè con la preghiera,
mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella
verità, come pure con le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano
grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e
contribuiscono alla salvezza del mondo.
§
2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri
esercizi del popolo cristiano siano pienamente conformi alle norme della
Chiesa.
PARTE
I
I SACRAMENTI
Can.
840 - I sacramenti del Nuovo
Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto
azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede
viene espressa e irrobustita, si rende culto a Dio e si compie la
santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare,
confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro
celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una
profonda venerazione e la dovuta diligenza.
Can.
841 - Poiché i sacramenti sono gli
stessi per tutta la Chiesa appartengono al divino deposito, è di competenza
unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i
requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra
competente, a norma del can. 838, §§ 3 e 4, determinare quegli elementi
che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione,
nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione.
Can.
842 - § 1. Chi non ha ricevuto il
battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti
§
2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha
nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti,
siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione
catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità.
Can.
843 - § 1. I ministri sacri non
possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano
ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.
§
2. I pastori d'anime e gli altri fedeli, ciascuno secondo i compiti che ha
nella Chiesa, hanno il dovere di curare che quanti chiedono i sacramenti,
siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione
catechetica, in conformità alle norme emanate dalla competente autorità.
Can.
844 - § 1. I ministri cattolici
amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali
parimenti li ricevono lecitamente dai ministri cattolici, salve le
disposizioni dei §§ 2, 3 e 4 di questo canone e del can. 861, § 2.
§
2. Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo
consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo,
è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile
accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucarestia
e dell'unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa
sono validi i predetti sacramenti
§
3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della
penitenza, dell'Eucarestia e dell'unzione degli infermi ai membri delle
Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica,
qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche
per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica,
relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione
delle predette Chiese orientali.
§
4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o
della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri
cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri
cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non
possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano
spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede
cattolica e siano ben disposti.
§
5. Per i casi di cui ai §§ 2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la Conferenza
Episcopale non diano norme generali, se non dopo aver consultato l'autorità
competente almeno locale della Chiesa o della comunità non cattolica
interessata.
Can.
845 - § 1. I sacramenti del
battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto imprimono il
carattere, non possono essere ripetuti.
§
2. Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio
prudente che i sacramenti di cui al § 1 siano stati dati veramente o
validamente, vengano conferiti sotto condizione.
Can.
846 - § 1. Nella celebrazione dei
sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla
competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di
sua iniziativa.
§
2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito.
Can.
847 - § 1. Nell'amministrazione
dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve
servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto
del can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di più di
recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una
necessità.
§
2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio e li conservi
diligentemente in una custodia decorosa.
Can.
848 - Il ministro, oltre alle
offerte determinate dalla competente autorità, per l'amministrazione dei
sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano
privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà.
|