Can.
793 - § 1. I genitori, come pure
coloro che ne fanno le veci, sono vincolati dall'obbligo e hanno il diritto
di educare la prole; i genitori cattolici hanno anche il dovere e il diritto
di scegliere quei mezzi e quelle istituzioni attraverso e quali, secondo le
circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato
all'educazione cattolica dei figli.
§
2. E' diritto dei genitori di usufruire anche degli aiuti che la società
civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione
cattolica dei figli.
Can.
794 - § 1. A titolo speciale il
dovere e il diritto di educazione spetta alla Chiesa, alla quale è stata
affidata da Dio la missione di aiutare gli uomini, perché siano in grado di
pervenire alla pienezza della vita cristiana.
§
2. E' dovere dei pastori delle anime disporre ogni cosa, perché tutti i
fedeli possano fruire dell'educazione cattolica.
Can.
795 - Dal momento che la vera
educazione deve perseguire la formazione integrale della persona umana, in
vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società, i
fanciulli e i giovani siano coltivati in modo da poter sviluppare
armonicamente le proprie doti fisiche, morali e intellettuali, acquistino un
più perfetto senso di responsabilità e il retto uso della libertà e siano
preparati a partecipare attivamente alla vita sociale.
Capitolo
I
LE
SCUOLE
Can.
796 - § 1. Tra i mezzi per
coltivare l'educazione i fedeli stimino grandemente le scuole, le quali
appunto sono di precipuo aiuto ai genitori nell'adempiere la loro funzione
educativa.
§
2. E' necessario che i genitori cooperino strettamente con i maestri delle
scuole, cui affidano i figli da educare; i maestri poi nell'assolvere il
proprio dovere collaborino premurosamente con i genitori: questi poi vanno
ascoltati volentieri e inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le
loro associazioni o riunioni.
Can.
797 - E' necessario che i genitori
nello scegliere le scuole godano di vera libertà; di conseguenza i fedeli
devono impegnarsi perché la società civile riconosca ai genitori questa
libertà e, osservata la giustizia distributiva, la tuteli anche con
sussidi.
Can.
798 - I genitori affidino i figli a
quelle scuole nelle quali si provvede all'educazione cattolica; se non sono
in grado di farlo, sono tenuti all'obbligo di curare, che la debita
educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della scuola.
Can.
799 - I fedeli facciano di tutto
perché nella società civile le leggi, che ordinano la formazione dei
giovani, contemplino nelle scuole stesse anche la loro educazione religiosa
e morale, secondo la coscienza dei genitori.
Can.
800 - § 1. E' diritto della Chiesa
fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado.
§
2. I fedeli favoriscano le scuole cattoliche, cooperando secondo le proprie
forze per fondarle e sostenerle.
Can.
801 - Gli istituti religiosi che
hanno la missione specifica dell'educazione, mantenendo fedelmente questa
loro missione, si adoperino efficacemente per dedicarsi all'educazione
cattolica anche attraverso proprie scuole, fondate con il consenso del
Vescovo diocesano.
Can.
802 - § 1. Se non ci sono ancora
scuole nelle quali venga trasmessa una educazione impregnata di spirito
cristiano, spetta al Vescovo diocesano curare che siano fondate.
§
2. Quando ciò sia conveniente, il Vescovo diocesano provveda che vengano
fondate pure scuole professionali e tecniche e anche altre, che siano
richieste da speciali necessità.
Can.
803 - § 1. Per scuola cattolica
s'intende quella che l'autorità ecclesiastica competente o una persona
giuridica ecclesiastica pubblica dirige, oppure quella che l'autorità
ecclesiastica riconosce come tale con un documento scritto.
§
2. L'istruzione e l'educazione nella scuola cattolica deve fondarsi sui
principi della dottrina cattolica; i maestri si distinguano per retta
dottrina e per probità di vita.
§
3. Nessuna scuola, benché effettivamente cattolica, porti il nome di scuola
cattolica, se non per consenso della competente autorità ecclesiastica.
Can.
804 - § 1. All'autorità della
Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che
viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari
strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale
emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo
diocesano regolarlo e vigilare su di esso.
§
2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati
come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano
eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per
abilità pedagogica.
Can.
805 - E' diritto dell'Ordinario del
luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di
religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi,
di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
Can.
806 - § 1. Al Vescovo diocesano
compete il diritto di vigilare e di visitare le scuole cattoliche situate
nel suo territorio, anche quelle fondate o dirette da membri di istituti
religiosi; a lui parimenti compete dare disposizioni che concernono
l'ordinamento generale delle scuole cattoliche: e queste disposizioni hanno
valore anche circa le scuole che sono dirette dai medesimi religiosi, salva
però la loro autonomia sulla conduzione interna di tali scuole.
§
2. Curino i Moderatori delle scuole cattoliche, sotto la vigilanza
dell'Ordinario del luogo, che l'istruzione in esse impartita si distingua
dal punto di vista scientifico almeno a pari grado che nelle altre scuole
della regione.
Capitolo
II
LE
UNIVERSITA' CATTOLICHE E GLI ALTRI ISTITUTI DI STUDI SUPERIORI
Can.
807 - E' diritto della Chiesa
istituire e dirigere università di studi, che contribuiscano ad una più
profenda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona
umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa.
Can.
808 - Nessuna università di studi,
benché effettivamente cattolica, porti il titolo ossia il nome di
università cattolica, se non per consenso della competente autorità
ecclesiastica.
Can.
809 - Le Conferenze Episcopali
curino che ci siano, se possibile e conveniente, università di studi o
almeno facoltà, distribuite in modo appropriato nel territorio, nelle quali
le diverse discipline, salvaguardata senza dubbio la loro autonomia
scientifica, siano studiate e insegnate, tenuto conto della dottrina
cattolica.
Can.
810 - § 1. E' dovere
dell'autorità competente secondo gli statuti provvedere che nelle
università cattoliche siano nominati docenti i quali, oltre che per
l'idoneità scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e
per probità di vita, e che, mancando tali requisiti, osservato il modo di
procedere definito dagli statuti , siano rimossi dall'incarico.
§
2. Le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani interessati hanno il
dovere e il diritto di vigilare, che nelle medesime università siano
osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.
Can.
811 - § 1. L'autorità
ecclesiastica competente curi che nelle università cattoliche sia eretta la
facoltà o l'istituto o almeno la cattedra di teologia, in cui vengano
impartite lezioni anche agli studenti laici.
§
2. Nelle singole università cattoliche si tengano lezioni, nella quali si
trattino precipuamente le questioni teologiche connesse con le discipline
delle medesime facoltà.
Can.
812 - Coloro che in qualunque
istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il
mandato della competente autorità ecclesiastica.
Can.
813 - Il Vescovo diocesano abbia
una intensa cura pastorale degli studenti, anche erigendo una parrocchia, o
almeno per mezzo di sacerdoti a ciò stabilmente deputati, e provveda che
presso le università, anche non cattoliche, ci siano centri universitari
cattolici, che offrano un aiuto soprattutto spirituale alla gioventù.
Can.
814. - Le disposizioni, date per le
università, si applicano a pari ragione agli altri istituti di studi
superiori.
Capitolo
III
LE
UNIVERSITA' E LE FACOLTA' ECCLESIASTICHE
Can.
815 - La Chiesa, in forza della sua
funzione di annunciare la verità rivelata, ha proprie università o
facoltà ecclesiastiche per l'investigazione delle discipline sacre o
connesse con le sacre, e per istruire scientificamente gli studenti nelle
medesime discipline.
Can.
816 - § 1. Le università e le
facoltà ecclesiastiche possono essere costituite soltanto se erette dalla
Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro
superiore direzione.
§
2. Le singole università e facoltà ecclesiastiche devono avere i propri
statuti e l'ordinamento degli studi approvati dalla Sede Apostolica.
Can.
817 - Nessuna università o
facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica, può
validamente conferire gradi accademici con effetti canonici nella Chiesa.
Can.
818 - Le disposizioni date per le
università cattoliche nei cann. 810, 812 e 813, hanno valore anche per le
università e facoltà ecclesiastiche
Can.
819 - Nella misura in cui lo
richieda il bene della diocesi o dell'istituto religioso o anzi della stessa
Chiesa universale, i Vescovi diocesani o i Superiori competenti degli studi
devono inviare alle università o facoltà ecclesiastiche giovani, chierici
e religiosi, che si segnalino per indole, virtù e ingegno.
Can.
820 - I Moderatori e i professori
delle università e facoltà ecclesiastiche procurino che le diverse
facoltà dell'università collaborino vicendevolmente, per quanto l'oggetto
lo consente, e che tra la propria università o facoltà e le altre
università o facoltà, anche non ecclesiastiche, ci sia mutua cooperazione,
con la quale cioè le medesime con azione congiunta operino concordemente ad
un maggior incremento della scienza, per mezzo di convegni, investigazioni
scientifiche coordinate e altri sussidi
Can.
821 - La Conferenza Episcopale e il
Vescovo diocesano provvedano che, dove è possibile, siano fondati istituti
superiori di scienze religiose, nei quali cioè vengano insegnate le
discipline teologiche e le altre che concernono la cultura cristiana.
Titolo
IV
Gli
strumenti di comunicazione sociale e in specie i libri
Can.
822 - § 1. I pastori della Chiesa,
valendosi del diritto proprio della Chiesa nell'adempimento del loro
incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale.
§
2. Sia cura dei medesimi pastori istruire i fedeli del dovere che hanno di
cooperare perché l'uso degli strumenti di comunicazione sociale sia
vivificato da spirito umano e cristiano.
§
3. Tutti i fedeli, quelli soprattutto che in qualche modo hanno parte
nell'uso e nell'organizzazione dei medesimi strumenti, siano solleciti nel
prestare la loro cooperazione alle attività pastorali, in modo tale che la
Chiesa anche con tali strumenti possa esercitare efficacemente la sua
funzione.
Can.
823 - § 1. Perché sia conservata
l'integrità della verità della fede e dei costumi, i pastori della Chiesa
hanno il dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede
e ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di
comunicazione sociale; parimenti di esigere che vengano sottoposti al
proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che
toccano la fede o i costumi; e altresì di riprovare gli scritti che portino
danno alla retta fede o ai buoni costumi.
§
2. Il dovere e il diritto, di cui al § 1, competono ai Vescovi, sia
singolarmente sia riuniti nei concili particolari o nelle Conferenze
Episcopali nei riguardi dei fedeli alla loro cura affidati, d'altro lato
competono alla suprema autorità della Chiesa nei riguardi di tutto il
popolo di Dio.
Can.
824 - § 1. Se non è stabilito
altrimenti, l'Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per la
pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente titolo,
è l'Ordinario del luogo proprio dell'autore oppure l'Ordinario del luogo
nel quale il libro viene effettivamente edito.
§
2. Ciò che viene stabilito nei canoni di questo titolo sui libri, si deve
applicare a qualunque scritto destinato alla pubblica divulgazione, se non
consti altro.
Can.
825 - § 1. I libri delle sacre
Scritture non possono essere pubblicati senza essere stati approvati dalla
Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale; e parimenti perché le
versioni delle medesime possano essere edite nelle lingue correnti, si
richiede che siano state approvate dalla stessa autorità e
contemporaneamente siano corredate da sufficienti spiegazioni.
§
2. I fedeli cattolici, su licenza della Conferenza Episcopale, possono
preparare e pubblicare le versioni delle sacre Scritture corredate da
convenienti spiegazioni, in collaborazione anche con i fratelli separati.
Can.
826 - § 1. Per ciò che attiene ai
libri liturgici, si osservino le disposizioni del can. 838.
§
2. Perché siano pubblicati di nuovo i libri liturgici o parti di essi, come
pure le loro versioni nelle lingue correnti, deve risultare la concordanza
con l'edizione approvata da un attestato dell'Ordinario del luogo in cui
vengono effettivamente editi.
§
3. I libri di preghiere per l'uso pubblico o privato dei fedeli non siano
pubblicati se non su licenza dell'Ordinario del luogo.
Can.
827 - § 1. I catechismi come pure
gli altri scritti pertinenti all'istruzione catechetica o le loro versioni,
per essere pubblicati, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo,
fermo restando il disposto del can. 775, § 2.
§
2. Qualora non siano stati pubblicati con l'approvazione della competente
autorità ecclesiastica o da essa successivamente approvati, nelle scuole,
sia elementari sia medie sia superiori, non possono essere adottati come
testi-base dell'insegnamento i libri che toccano questioni concernenti la
sacra Scrittura, la teologia, il diritto canonico, la storia ecclesiastica e
le discipline religiose o morali.
§
3. Si raccomanda che i libri che trattano le materie di cui al § 2, sebbene
non siano adoperati come testi d'insegnamento, e parimenti gli scritti in
cui ci sono elementi che riguardano in modo peculiare la religione o
l'onestà dei costumi, vengano sottoposti al giudizio dell'Ordinario del
luogo.
§
4. Nelle chiese o negli oratori non si possono esporre, vendere o dare libri
o altri scritti che trattano di questioni di religione o di costumi, se non
sono stati pubblicati con licenza della competente autorità ecclesiastica o
da questa successivamente approvati.
Can.
828 - Non è lecito pubblicare di
nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una autorità
ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della
medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte.
Can.
829 - L'approvazione o la licenza
di pubblicare un'opera ha valore per il testo originale, non però per le
sue nuove edizioni o traduzioni.
Can.
830 - § 1. Rimanendo intatto il
diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per lui sicure
il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza Episcopale un
elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che
siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere costituita
una commissione di censori, gli Ordinari locali possano consultare.
§
2. Il censore, nell'attendere al suo ufficio, messa da parte ogni preferenza
personale, tenga presente solamente la dottrina della Chiesa sulla fede e
sui costumi, quale è proposta dal magistero ecclesiastico.
§
3. Il censore deve dare il suo parere per iscritto; se sarà risultato
favorevole, l'Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda la licenza
di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresì il
tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, l'Ordinario
comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell'opera.
Can.
831 - § 1. Sui giornali, opuscoli
o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione
cattolica o i buoni costumi, i fedeli non scrivano nulla, se non per causa
giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri degli istituti religiosi,
solamente su licenza dell'Ordinario del luogo.
§
2. Spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché
ai chierici e ai membri degli istituti religiosi sia lecito partecipare a
trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la
dottrina cattolica o la morale.
Can.
832 - I membri degli istituti
religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione
o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore
a norma delle costituzioni.
Titolo
V
La
professione di fede
Can.
833 - All'obbligo di emettere
personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla
Sede Apostolica, sono tenuti:
1°
alla presenza del presidente o di un suo delegato, tutti quelli che
partecipano al Concilio Ecumenico o particolare, al sinodo dei Vescovi e al
sinodo diocesano con voto sia deliberativo sia consultivo; il presidente poi
alla presenza del Concilio o del sinodo;
2°
i promossi alla dignità cardinalizia secondo gli statuti del sacro
Collegio;
3°
alla presenza del delegato della Sede Apostolica, tutti i promossi
all'episcopato, e parimenti quelli che sono equiparati al Vescovo diocesano;
4°
alla presenza del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano;
5°
alla presenza del Vescovo diocesano o di un suo delegato, i Vicari generali
e i Vicari episcopali come pure i Vicari giudiziali;
6°
alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il
rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio
dell'assunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine
del diaconato;
7°
alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza
dell'Ordinario del luogo e dei loro delegati, il rettore dell'università
ecclesiastica o cattolica, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; alla
presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell'Ordinario del luogo
e dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università
discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione
dell'incarico;
8°
i Superiori negli istituti religiosi clericali e nelle società di vita
apostolica clericali, a norma delle costituzioni.
|