Can.
781 - Dal momento che tutta quanta
la Chiesa è per sua natura missionaria e che l'opera di evangelizzazione è
da ritenere dovere fondamentale del popolo di Dio, tutti i fedeli, consci
della loro responsabilità, assumano la propria parte nell'opera
missionaria.
Can.
782 - § 1. La suprema direzione e
coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti l'opera
missionaria e la cooperazione per le missioni, compete al Romano Pontefice e
al Collegio dei Vescovi.
§
2. I singoli Vescovi, in quanto garanti della Chiesa universale e di tutte
le Chiese, abbiano una peculiare sollecitudine per l'opera missionaria,
soprattutto suscitando, favorendo e sostenendo le iniziative missionarie
nella propria Chiesa particolare.
Can.
783 - I membri degli istituti di
vita consacrata, dal momento che si dedicano al servizio della chiesa in
forza della stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di prestare
l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile proprio
dell'istituto.
Can.
784 - I missionari, vale a dire
coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere
l'opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o no, sia
chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o delle
società di vita apostolica, sia altri fedeli laici.
Can.
785 - § 1. Nello svolgimento
dell'opera missionaria siano assunti i catechisti, cioè fedeli laici
debitamente istruiti e eminenti per vita cristiana, perché, sotto la guida
del missionario, si dedichino a proporre la dottrina evangelica e a
organizzare gli esercizi liturgici e le opere di carità.
§
2. I catechisti siano formati nelle scuole a ciò destinate o, dove queste
mancano, sotto la guida dei missionari.
Can.
786 - L'azione propriamente
missionaria, per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei
gruppi dove ancora non è stata radicata, viene assolta dalla Chiesa
soprattutto mandando gli annunziatori del Vangelo fino a quando le nuove
Chiese non siano pienamente costituite, vale a dire dotate di forze proprie
e di mezzi sufficienti, per cui esse stesse siano capaci da sé di compiere
l'opera di evangelizzazione.
Can.
787 - § 1. I missionari, con la
testimonianza della vita e della parola, istituiscano un dialogo sincero con
i non credenti in Cristo, perché, con procedimento adatto al loro ingegno e
cultura, si aprano loro le vie per le quali possano essere efficacemente
condotti a conoscere l'annuncio evangelico.
§
2. Curino d'istruire nelle verità della fede coloro che giudicano preparati
a ricevere l'annuncio evangelico, in modo tale che essi stessi, chiedendolo
liberamente, possano essere ammessi a ricevere il battesimo.
Can.
788 - § 1. Quelli che avranno
manifestato la volontà di abbracciare la fede in Cristo, compiuto il tempo
del precatecumenato, siano ammessi con le cerimonie liturgiche al
catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro.
§
2. I catecumeni, per mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita
cristiana, siano adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano
introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e
l'apostolato.
§
3. Spetta alla Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il
catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni, e quali
prerogative si debbano loro riconoscere.
Can.
789 - I neofiti siano formati con
un'istruzione appropriata a conoscere più profondamente la verità
evangelica e ad adempiere i doveri assunti per mezzo del battesimo; siano
compenetrati da un sincero amore verso Cristo e la sua Chiesa.
Can.
790 - § 1. Nei territori di
missione spetta al Vescovo diocesano:
1°
promuovere, guidare e coordinare le iniziative e le opere che tendono
all'azione missionaria;
2°
curare che siano stipulate le debite convenzioni con i Moderatori degli
istituti che si dedicano all'opera missionaria, e che le relazioni con i
medesimi tornino a bene della missione.
§
2. Alle disposizioni emanate dal vescovo diocesano di cui al § 1, n.1, sono
sottoposti tutti i missionari, anche religiosi e i loro aiutanti che vivono
nella circoscrizione a lui soggetta.
Can.
791 - Nelle singole diocesi per
favorire la cooperazione missionaria:
1°
si promuovano le vocazioni missionarie;
2°
sia deputato un sacerdote per promuovere efficacemente le iniziative a
favore delle missioni, soprattutto le Pontificie Opere Missionarie;
3°
si celebri la giornata annuale per le missioni;
4°
sia versato ogni anno un congruo contributo per le missioni, da trasmettere
alla Santa Sede.
Can.
792 - Le Conferenze Episcopali
istituiscano e promuovano opere, per mezzo delle quali coloro che dalle
terre di missione si recano nel territorio delle medesime Conferenze per
ragioni di lavoro o di studio, siano accolti fraternamente e vengano aiutati
con una adeguata cura pastorale.
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