Can.
747 - § 1. La Chiesa, alla quale
Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con
l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più
intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il
dovere e il diritto nativo, anche con l'uso di propri strumenti di
comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di
predicare il Vangelo a tutte le genti.
§
2. E' compito della Chiesa annunciare sempre e dovunque i principi morali
anche circa l'ordine sociale, così pure pronunciare il giudizio su
qualsiasi realtà umana, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della
persona umana o la salvezza delle anime.
Can.
748 - § 1. Tutti gli uomini sono
tenuti a ricercare la verità nelle cose, che riguardano Dio e la sua
Chiesa, e, conosciutala, sono vincolati in forza della legge divina e godono
del diritto di abbracciarla e di osservarla.
§
2. Non è mai lecito ad alcuno indurre gli uomini con la costrizione ad
abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza.
Can.
749 - § 1. Il Sommo Pontefice, in
forza del suo ufficio, gode dell'infallibilità nel magistero quando, come
Pastore e Dottore supremo di tutti i fedeli, che ha il compito di confermare
i suoi fratelli nella fede, con atto definitivo proclama da tenersi una
dottrina sulla fede o sui costumi.
§
2. Anche il Collegio dei Vescovi gode dell'infallibilità nel magistero
quando i Vescovi radunati nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero,
come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la
Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi;
oppure quando dispersi per il mondo, conservando il legame di comunione fra
di loro e con il successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da
tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il
medesimo Romano Pontefice una verità che riguarda la fede o i costumi.
§
3. Nessuna dottrina si intende infallibilmente definita se ciò non consta
manifestamente.
Can.
750 - Per fede divina e cattolica
sono da credere tutte quelle cose che sono nell'unico deposito della fede
affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate,
sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e
universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli
sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a
evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.
Can.
751 - Vien detta eresia, l'ostinata
negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si
deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa;
apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della
sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa
a lui soggetti.
Can.
752 - Non proprio un assenso di
fede, ma un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà deve essere
prestato alla dottrina, che sia il Sommo Pontefice sia il Collegio dei
Vescovi enunciano circa la fede e i costumi, esercitando il magistero
autentico, anche se non intendono proclamarla con atto definitivo; i fedeli
perciò procurino di evitare quello che con essa non concorda.
Can.
753 - I Vescovi, che sono in
comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia singolarmente sia
riuniti nelle Conferenze Episcopali o nei concili particolari, anche se non
godono dell'infallibilità nell'insegnamento, sono autentici dottori e
maestri della fede per i fedeli affidati alla loro cura; a tale magistero
autentico dei propri Vescovi i fedeli sono tenuti ad aderire con religioso
ossequio dell'animo.
Can.
754 - Tutti i fedeli sono tenuti
all'obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima
autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere
opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano
Pontefice o il Collegio dei Vescovi.
Can.
755 - § 1. Spetta in primo luogo a
tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere e dirigere
presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento
dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per
volontà di Cristo.
§
2. Spetta parimenti ai Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze
Episcopali, promuovere la medesima unità e secondo che le diverse
circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche tenute
presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa.
Titolo
I
Il
ministero della parola divina
Can.
756 - § 1. Nei riguardi della
Chiesa universale la funzione si annunciare il Vangelo è affidata
principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi.
§
2. Nei riguardi della Chiesa particolare loro affidata esercitano tale
funzione i singoli Vescovi, i quali in essa sono i moderatori di tutto il
ministero della parola; a volte però alcuni Vescovi la esplicano
congiuntamente nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto.
Can.
757 - E' proprio dei presbiteri,
che sono i cooperatori dei Vescovi, annunciare il Vangelo di Dio; sono
tenuti soprattutto a questo dovere, nei riguardi del popolo loro affidato, i
parroci e gli altri cui viene commessa la cura delle anime; spetta anche ai
diaconi servire il popolo di Dio nel ministero della parola, in comunione
con il Vescovo e il suo presbiterio.
Can.
758 - I membri degli istituti di
vita consacrata, in forza della propria consacrazione a Dio, rendono
testimonianza del Vangelo in modo peculiare, e convenientemente essi vengono
assunti dal vescovo in aiuto per annunciare il Vangelo.
Can.
759 - I fedeli laici, in forza del
battesimo e della confermazione, con la parola e con l'esempio della vita
cristiana sono testimoni dell'annuncio evangelico; possono essere anche
chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del
ministero della parola.
Can.
760 - Nel ministero della parola,
che deve fondarsi sulla sacra Scrittura, la Tradizione, la liturgia, il
magistero e la vita della Chiesa, sia integralmente e fedelmente proposto il
ministero di Cristo.
Can.
761 - Per annunziare la dottrina
cristiana si adoperino i diversi mezzi, che sono a disposizione, in primo
luogo la predicazione e l'istruzione catechetica, che tengono sempre il
posto principale, ma anche la presentazione della dottrina nelle scuole,
nelle accademie, conferenze e adunanze di ogni genere, e altresì la
diffusione della medesima attraverso le dichiarazioni pubbliche fatte dalla
legittima autorità in occasione di taluni eventi, con la stampa e con altri
strumenti di comunicazione sociale.
Capitolo
I
LA
PREDICAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Can.
762 - Dal momento che il popolo di
Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio vivente, che è del
tutto legittimo ricercare dalle labbra dei sacerdoti, i sacri ministri
abbiano grande stima della funzione della predicazione, essendo tra i loro
principali doveri annunciare a tutti il Vangelo di Dio.
Can.
763 - E' diritto dei Vescovi
predicare dovunque la parola di Dio, non escluse le chiese e gli oratori
degli istituti religiosi di diritto pontificio, a meno che il Vescovo del
luogo in casi particolari non lo abbia negato espressamente.
Can.
764 - Salvo il disposto del can.
765, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare dovunque,
da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a
meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta del tutto da
parte dell'Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la
licenza espressa.
Can.
765 - Per predicare si religiosi
nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del superiore competente
a norma delle costituzioni.
Can.
766 - I laici possono essere
ammessi a predicare in una chiesa o in un oratorio, se in determinate
circostanze lo richieda la necessità o in casi particolari l'utilità lo
consigli, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, e salvo il
can. 767, § 1.
Can.
767 - § 1. Tra le forme di
predicazione è eminente l'omelia, che è parte della stessa liturgia ed è
riservata al sacerdote o al diacono; in essa lungo il corso dell'anno
liturgico siano esposti dal testo sacro i misteri della fede e le norme
della vita cristiana.
§
2. Nei giorni di domenica e nelle feste di precetto, in tutte le Messe che
si celebrano con concorso di popolo, si deve tenere l'omelia né si può
omettere se non per grave causa.
§
3. Si raccomanda caldamente che, se si dà un sufficiente concorso di
popolo, si tenga l'omelia anche nelle Messe che vengono celebrate durante la
settimana, soprattutto quelle celebrate nel tempo di avvento e di quaresima
o in occasione di qualche festa o di un evento luttuoso.
§
4. Spetta al parroco o al rettore della chiesa curare che queste
disposizioni siano osservate religiosamente.
Can.
768 - § 1. I predicatori della
parola divina propongano in primo luogo ai fedeli ciò che è necessario
credere e fare per la gloria di Dio e per la salvezza degli uomini.
§
2. Impartiscano ai fedeli anche la dottrina che il magistero della Chiesa
propone sulla dignità e libertà della persona umana, sull'unità e
stabilità della famiglia e sui suoi compiti, sugli obblighi che riguardano
gli uomini uniti nella società, come pure sul modo di disporre le cose
temporali secondo l'ordine stabilito da Dio.
Can.
769 - La dottrina cristiana sia
proposta in modo conforme alla condizione degli uditori e adattato alle
necessità dei tempi.
Can.
770 - I parroci in tempi
determinati, secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, organizzino
quelle predicazioni, che denominano esercizi spirituali e sacre missioni, o
altre forme adatte alle necessità.
Can.
771 - § 1. I pastori delle anime,
soprattutto i Vescovi e i parroci, siano solleciti che la parola di Dio
venga annunciata anche a quei fedeli, i quali per la loro condizione di vita
non usufruiscono a sufficienza della comune e ordinaria cura pastorale o ne
sono totalmente privi.
§
2. Provvedano pure che l'annuncio del Vangelo giunga ai non credenti che
vivono nel territorio, dal momento che la cura delle anime deve comprendere
anche loro, non altrimenti che i fedeli.
Can.
672 - § 1. Per ciò che concerne
l'esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le norme date
dal Vescovo diocesano.
§
2. Per parlare sulla dottrina cristiana mediante la radio o la televisione,
siano osservate le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale regionale.
Capitolo
II
L'ISTRUZIONE
CATECHETICA
Can.
773 - E' dovere proprio e grave
soprattutto dei pastori delle anime curare la catechesi del popolo
cristiano, affinché la fede dei fedeli, per mezzo dell'insegnamento della
dottrina e dell'esperienza della vita cristiana, diventi viva, esplicita e
operosa.
Can.
774 - § 1. La sollecitudine della
catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, riguarda
tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte.
§
2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all'obbligo di formare
con la parola e l'esempio i figli nella fede e nella pratica della vita
cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le
veci e i padrini.
Can.
775 - § 1. Osservate le
disposizioni date dalla Sede Apostolica, spetta al Vescovo diocesano emanare
norme circa la materia catechetica e parimenti provvedere che siano
disponibili gli strumenti adatti per la catechesi, preparando anche un
catechismo, se ciò sembrasse opportuno, e altresì favorire e coordinare le
iniziative catechetiche.
§
2. Spetta alla Conferenza Episcopale, se pare utile, curare che vengano
pubblicati catechismi per il proprio territorio, previa approvazione della
Sede Apostolica.
§
3. Presso la Conferenza Episcopale può essere istituito l'ufficio
catechistico, con la precipua funzione di offrire aiuto alle singole diocesi
in materia catechetica.
Can.
776 - Il parroco, in forza del suo
ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli adulti, dei
giovani e dei fanciulli; a tale fine adoperi la collaborazione dei chierici
addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata come
pure delle società di vita apostolica, tenuto conto dell'indole di ciascun
istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei catechisti; tutti
questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino di prestare
volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e sostenga il
compito dei genitori, di cui al can. 774, § 2.
Can.
777 - In modo peculiare il parroco,
tenute presenti le norme stabilite dal Vescovo diocesano, curi:
1°
che si impartisca una catechesi adatta in vista della celebrazione dei
sacramenti;
2°
che i fanciulli, mediante l'istruzione catechetica impartita per un congruo
tempo, siano debitamente preparati alla prima recezione dei sacramenti della
penitenza e della santissima Eucarestia, come pure al sacramento della
confermazione;
3°
che i medesimi, ricevuta la prima comunione, abbiano una più abbondante e
più profonda formazione catechetica;
4°
che l'istruzione catechetica sia trasmessa anche a quelli che sono impediti
nella mente o nel corpo, per quanto lo permette la loro condizione;
5°
che la fede dei giovani e degli adulti, con svariate forme e iniziative, sia
difesa, illuminata e fatta progredire.
Can.
778 - I Superiori religiosi e delle
società di vita apostolica curino che le proprie chiese, scuole o altre
opere in qualunque modo loro affidate, venga impartita diligentemente
l'istruzione catechetica.
Can.
779 - L'istruzione sia trasmessa
con l'uso di tutti gli aiuti, sussidi didattici e strumenti di
comunicazione, che sembrano più efficaci perché i fedeli, in modo adatto
alla loro indole, alle loro capacità ed età come pure alle condizioni di
vita, siano capaci di apprendere più pienamente la dottrina cattolica e di
tradurla in pratica in modo più conveniente.
Can.
780 - Gli Ordinari dei luoghi
curino che i catechisti siano debitamente preparati a svolgere bene il loro
incarico, che cioè venga loro offerta una formazione continua, e che
conoscano in modo appropriato la dottrina della Chiesa e imparino
teoricamente e praticamente i principi delle discipline pedagogiche.
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