Can.
204 - § 1. I fedeli sono coloro
che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono
costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio
dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad
attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione
che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.
§
2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste
nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in
comunione con lui.
Can.
205 - Su questa terra sono nella
piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti
con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della
professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.
Can.
206 - § 1. Per titolo particolare
sono legati alla Chiesa i catecumeni, coloro cioè che, mossi dallo Spirito
Santo, chiedono con intenzione esplicita di essere incorporati ad essa e di
conseguenza, per questo desiderio, come pure per la vita di fede, di
speranza e di carità che essi conducono, sono congiunti alla chiesa, che
già ne cura come suoi.
§
2. La Chiesa dedica una cura particolare ai catecumeni, e mentre li invita a
condurre una vita evangelica e li introduce alla celebrazione dei riti
sacri, già ad essi elargisce diverse prerogative che sono proprie dei
cristiani.
Can.
207 - § 1. Per istituzione divina
vi sono nella Chiesa i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche
chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici.
§
2. Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei
consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e
sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e dànno
incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque
non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla
sua vita e alla sua santità.
Titolo
I
Obblighi
e diritti di tutti i fedeli
Can.
208 - Fra tutti i fedeli, in forza
della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella
dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano
all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti
propri di ciascuno.
Can.
209 - § 1. I fedeli sono tenuti
all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione
con la Chiesa.
§
2. Adempiano con grande diligenza i doveri cui sono tenuti sia nei confronti
della Chiesa universale, sia nei confronti della Chiesa particolare alla
quale appartengono, secondo le disposizioni del diritto.
Can.
210 - Tutti i fedeli, secondo la
propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre
una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua
santificazione.
Can.
211 - Tutti i fedeli hanno il
dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza
si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.
Can.
212 - § 1. I fedeli, consapevoli
della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana
obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo,
dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.
§
2. I fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le
proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri.
§
3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui
godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di
manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene
della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando
l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo
inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona.
Can.
213 - I fedeli hanno il diritto di
ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della
Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti.
Can.
214 - I fedeli hanno il diritto di
rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai
legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita
spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa.
Can.
215 - I fedeli hanno il diritto di
fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongono un fine di
carità o di pietà, oppure associazioni che si propongono l'incremento
della vocazione cristiana nel mondo; hanno anche il diritto di tenere
riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.
Can.
216 - Tutti i fedeli, in quanto
partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto, secondo lo stato e
la condizione di ciascuno, di promuovere o di sostenere l'attività
apostolica anche con proprie iniziative; tuttavia nessuna iniziativa
rivendichi per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso
dell'autorità ecclesiastica competente.
Can.
217 - I fedeli, in quanto sono
chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina
evangelica, hanno diritto all'educazione cristiana, con cui possano essere
formati a conseguire la maturità della persona umana e contemporaneamente a
conoscere e a vivere il mistero della salvezza.
Can.
218 - Coloro che si dedicano alle
scienze sacre godono della giusta libertà di investigare e di manifestare
con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il
dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa.
Can.
219 - Tutti i fedeli hanno il
diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato
di vita.
Can.
220 - Non è lecito ad alcuno
ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto
di ogni persona a difendere la propria intimità.
Can.
221 - § 1. Compete ai fedeli
rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa
presso il foro ecclesiastico competente a norma di diritto.
§
2. I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio
dall'autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di
legge, da applicare con equità.
§
3. I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non
a norma di legge.
Can.
222- § 1. I fedeli sono tenuti
all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa
disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di
apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri.
§
2. Sono anche tenuti all'obbligo di promuovere le giustizia sociale, come
pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri coi propri
redditi.
Can.
223 - § 1. Nell'esercizio dei
propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni,
devono tener conto del bene comune della Chiesa, dei diritti altrui e dei
propri doveri nei confronti degli altri.
§
2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare
l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli.
Titolo
II
Obblighi
e diritti dei fedeli laici
Can.
224 - I fedeli laici, oltre agli
obblighi e ai diritti che sono comuni a tutti i fedeli e oltre a quelli che
sono stabiliti negli altri canoni, sono tenuti agli obblighi e godono dei
diritti elencati nei canoni del presente titolo.
Can.
225 - § 1. I laici, dal momento
che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il
battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il
diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché
l'annuncio della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni
luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in
cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non
per mezzo loro.
§
2. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria
condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con
lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo,
particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti
secolari.
Can.
226 - § 1. I laici che vivono
nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al dovere
specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia,
nell'edificazione del popolo di Dio.
§
2. I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo
gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai
genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la
dottrina insegnata dalla Chiesa.
Can.
227 - E' diritto dei fedeli laici
che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella
libertà che compete ad ogni cittadino; usufruendo tuttavia di tale
libertà, facciano in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito
evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della
Chiesa, evitando però di presentare nelle questioni opinabili la propria
opinione come dottrina della Chiesa.
Can.
228 - § 1. I laici che risultano
idonei, sono giuridicamente abili ad essere assunti dai sacri Pastori in
quegli uffici ecclesiastici e in quegli incarichi che sono in grado di
esercitare secondo le disposizioni del diritto.
§
2. I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per
onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o
consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto.
Can.
229 - § 1. I laici, per essere in
grado di vivere la dottrina cristiana, per poterla annunciare essi stessi e,
se necessario, difenderla, e per potere inoltre partecipare all'esercizio
dell'apostolato, sono tenuti all'obbligo e hanno il diritto di acquisire la
conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità e alla
condizione di ciascuno.
§
2. Hanno anche il diritto di acquistare quella conoscenza più piena delle
scienze sacre che viene data nelle università e facoltà ecclesiastiche o
negli istituti di scienze religiose, frequentandovi le lezioni e
conseguendovi i gradi accademici.
§
3. Così pure, osservate le disposizioni stabilite in ordine alla idoneità
richiesta, hanno la capacità di ricevere dalla legittima autorità
ecclesiastica il mandato di insegnare le scienze sacre.
Can.
230 - § 1. I laici di sesso
maschile, che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla
Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito
liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale
conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla
rimunerazione da parte della Chiesa.
§
2. I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore
nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono della facoltà di
esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del
diritto.
§
3. Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri,
anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni
dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle
preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra
Comunione, secondo le disposizioni del diritto.
Can.
231 - § 1. I laici, designati in
modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono
tenuti all'obbligo di acquisire la adeguata formazione, richiesta per
adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo
consapevolmente, assiduamente e diligentemente.
§
2. Fermo restando il disposto del can. 230, § 1, essi hanno diritto ad una
onesta remunerazione adeguata alla loro condizione, per poter provvedere
decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile,
alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre diritto che
si garantiscano la previdenza sociale, le assicurazioni sociali e
l'assistenza sanitaria.
Titolo
III
I
ministri sacri o chierici
Capitolo
I
LA
FORMAZIONE DEI CHIERICI
Can.
232 - La Chiesa ha il dovere e il
diritto proprio ed esclusivo di formare coloro che sono destinati ai
ministeri sacri.
Can.
233 - § 1. E' dovere di tutta la
comunità cristiana promuovere le vocazioni affinché si possa
convenientemente provvedere alla necessità del sacro ministero in tutta la
Chiesa; hanno questo dovere specialmente le famiglie cristiane, gli
educatori, e in modo particolare i sacerdoti, soprattutto i parroci. I
Vescovi diocesani, ai quali spetta in sommo grado curare la promozione delle
vocazioni, rendano consapevole il popolo loro affidato sull'importanza del
ministero sacro e sulla necessità di ministri nella Chiesa, suscitino e
sostengano le iniziative atte a favorire le vocazioni, soprattutto mediante
le opere istituite a tale scopo.
§
2. I sacerdoti e soprattutto i Vescovi diocesani si impegnino perché coloro
che in età più matura si ritengono chiamati ai ministeri sacri siano
prudentemente aiutati con la parola e con l'opera e preparati nel debito
modo.
Can.
234 - § 1. Si mantengano, dove
esistono, e si favoriscano i seminari minori o altri istituti simili; in
essi, allo scopo di incrementare le vocazioni, si provveda a dare una
particolare formazione religiosa insieme con una preparazione umanistica e
scientifica; anzi, se lo ritiene opportuno, il Vescovo diocesano provveda
all'erezione del seminario minore o di un istituto analogo.
§
2. A meno che in casi determinati le circostanze non suggeriscano
diversamente, i giovani che intendono essere ammessi al sacerdozio siano
forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con la quale i
giovani di quella regione vengono preparati a compiere gli studi superiori.
Can.
235 - § 1. I giovani che intendono
accedere al sacerdozio siano formati ad una vita spirituale ad esso
confacente e ai relativi doveri presso il seminario maggiore durante tutto
il tempo della formazione, oppure, se a giudizio del Vescovo diocesano le
circostanze lo richiedono, almeno per quattro anni.
§
2. Coloro che legittimamente dimorano fuori del seminario, siano affidati
dal Vescovo diocesano ad un sacerdote pio e idoneo, affinché abbia cura che
siano diligentemente formati alla vita spirituale e alla disciplina.
Can.
236 - I candidati al diaconato
permanente, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, siano
formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel
debito modo i doveri propri dell'ordine:
1°
se sono giovani, dimorando almeno per tre anni in una casa specifica, a meno
che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente;
2°
se sono uomini di età più matura, sia celibi sia coniugati, mediante un
progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla Conferenza
Episcopale.
Can.
237 - § 1. Dove risulta possibile
e opportuno, vi sia nelle singole diocesi il seminario maggiore; altrimenti
gli alunni che si preparano ai ministeri sacri vengano affidati ad un altro
seminario oppure venga eretto un seminario interdiocesano.
§
2. Non si eriga un seminario interdiocesano se prima non è stata ottenuta
l'approvazione della Sede Apostolica, sia in ordine alla erezione del
seminario, sia in ordine ai suoi statuti: da parte della Conferenza
Episcopale, se si tratta di un seminario per tutto il territorio
corrispondente, altrimenti da parte dei Vescovi interessati.
Can.
238 - § 1. I seminari eretti
legittimamente godono per il diritto stesso di personalità giuridica nella
Chiesa.
§
2. Nel trattare tutti gli affari il rettore rappresenta il seminario, a meno
che, per determinate questioni, l'autorità competente non abbia stabilito
in modo diverso.
Can.
239 - § 1. In ogni seminario vi
sia il rettore che lo dirige e, se del caso, un vice-rettore, l'economo e
inoltre, se gli alunni compiono gli studi nel seminario stesso, anche i
docenti i quali insegnino le varie discipline curandone la reciproca
coordinazione.
§
2. In ogni seminario vi sia almeno un direttore spirituale, lasciando gli
alunni la libertà di rivolgersi ad altri sacerdoti ai quali il Vescovo
abbia affidato tale incarico.
§
3. Negli statuti del seminario siano stabilite le modalità secondo cui gli
altri moderatori, gli insegnati e anche gli stessi alunni possano
condividere la responsabilità del rettore, soprattutto per quanto riguarda
la disciplina.
Can.
240 - § 1. Oltre ai confessori
ordinari, si facciano venire regolarmente nel seminario altri confessori e,
salva la disciplina del seminario, gli alunni abbiano sempre ampia
possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore sia all'interno sia
all'esterno del seminario.
§
2. Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini
o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere
del direttore spirituale e dei confessori.
Can.
241 - § 1. Il Vescovo diocesano
ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla base delle loro
doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e
psichica e della loro retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi
per sempre ai ministeri sacri.
§
2. Prima di essere accolti, devono presentare i certificati di battesimo e
di confermazione e gli altri documenti richiesti secondo le disposizioni
della Ratio di formazione sacerdotale.
§
3. Quando si tratta di ammettere alunni dimessi da un altro seminario o da
un istituto religioso, si richiede inoltre la dichiarazione del rispettivo
superiore, soprattutto circa la causa della dimissione o dell'uscita.
Can.
242 - § 1. In ogni nazione vi sia
una Ratio di formazione sacerdotale, emanata dalla Conferenza Episcopale
sulla base delle norme fissate dalla suprema autorità della Chiesa e
approvata dalla Santa Sede, adattabile alle nuove situazioni con una nuova
approvazione della Santa Sede; in essa vengono definiti i principi
essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle
necessità pastorali di ogni regione o provincia.
§
2. Le norme della Ratio di cui al § 1 siano osservate in tutti i seminari,
sia diocesani sia interdiocesani.
Can.
243 - Ogni seminario abbia inoltre
il proprio regolamento approvato dal Vescovo diocesano o, se si tratta di un
seminario interdiocesano, dai Vescovi interessati; in esso si adattino le
norme della Ratio di formazione sacerdotale alle situazioni particolari e si
determinino in modo più preciso soprattutto le questioni disciplinari che
riguardano la vita quotidiana degli alunni e il buon ordine di tutto il
seminario.
Can.
244 - La formazione spirituale e
l'insegnamento dottrinale degli alunni del seminario vengano coordinati
armonicamente e siano finalizzati a far loro acquisire lo spirito del
Vangelo e un rapporto profondo con Cristo, unito ad una adeguata maturità
umana, secondo l'indole di ciascuno.
Can.
245 § 1. Mediante la formazione
spirituale gli alunni siano resi idonei all'esercizio fecondo del ministero
pastorale e siano permeati di spirito missionario, consapevoli che
l'adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e
di carità contribuisce alla propria santificazione; imparino insieme a
coltivare quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella
convivenza umana, cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata
armonia tra i valori umani e i valori soprannaturali.
§
2. Gli alunni siano formati in modo tale che, pieni di amore per la Chiesa
di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e filiale, con il
Romano Pontefice successore di Pietro, siano uniti al proprio Vescovo come
fedeli cooperatori e collaborino con i fratelli; mediante la vita comune nel
seminario e mediante la pratica di un rapporto di amicizia e di familiarità
con gli altri, si dispongano alla fraterna comunione col presbiterio
diocesano di cui faranno parte al servizio della Chiesa.
Can.
246 - § 1. La celebrazione
eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni
giorno gli alunni, partecipando alla stessa carità di Cristo, attingano
soprattutto a questa fonte ricchissima forza d'animo per il lavoro
apostolico e per la propria vita spirituale.
§
2. Siano formati alla celebrazione della liturgia delle ore, mediante la
quale i ministri di Dio lo invocano a nome della Chiesa per tutto il popolo
loro affidato, anzi per tutto il mondo.
§
3. Siano incrementati il culto della Beata Vergine Maria, anche con il
rosario mariano, l'orazione mentale e gli altri esercizi di pietà con cui
gli alunni acquisiscono lo spirito di preghiera e consolidano la vocazione.
§
4. Gli alunni si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della
penitenza; si raccomanda inoltre che ognuno abbia il proprio direttore
spirituale, scelto liberamente, a cui possa aprire con fiducia la propria
coscienza.
§
5. Gli alunni facciano ogni anno gli esercizi spirituali.
Can.
247 - § 1. Siano preparati
mediante un'adeguata educazione a vivere lo stato del celibato e imparino ad
apprezzarlo come dono peculiare di Dio.
§
2. Gli alunni siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri
che sono propri dei ministri della Chiesa, senza alcuna reticenza sulle
difficoltà della vita sacerdotale
Can.
248 - L'insegnamento dottrinale
impartito agli alunni è finalizzato ad acquisire una dottrina ampia e
solida nelle scienze sacre, parallelamente ad una cultura generale
rispondente alle necessità di luogo e di tempo, in modo che, mediante la
propria fede in essa fondata e da essa nutrita, siano in grado di annunciare
convenientemente il messaggio del Vangelo agli uomini del proprio tempo, in
modo adeguato alla loro capacità.
Can.
249 - Nella Ratio di formazione
sacerdotale si stabilisca che gli alunni conoscano accuratamente non solo la
lingua del proprio paese, ma abbiano anche una buona conoscenza della lingua
latina e inoltre un'adeguata conoscenza delle lingue straniere, nella misura
in cui essa risulti necessaria o utile alla loro formazione o all'esercizio
del ministero pastorale.
Can.
250 - Gli studi filosofici e
teologici che sono programmati nel seminario possono essere compiuti o in
modo successivo o in modo congiunto, secondo la Ratio di formazione
sacerdotale; essi devono comprendere almeno un sessennio completo, in modo
tale che il periodo riservato alle discipline filosofiche corrisponda ad un
intero biennio, il periodo riservato agli studi teologici ad un intero
quadriennio.
Can.
251 - La formazione filosofica,
radicata nel patrimonio filosofico perennemente valido, ma attenta anche al
continuo progresso della ricerca, venga impartita in modo da arricchire la
formazione umana degli alunni, da esaltare l'acutezza del pensiero e da
renderli più idonei gli studi teologici.
Can.
252 - § 1. La formazione
teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in
modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata
sulla Rivelazione divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in
grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell'esercizio del
ministero.
§
2. Gli alunni vengano istruiti con particolare diligenza nella sacra
Scrittura, in modo da acquisirne una visione globale.
§
3. Vi siano lezioni di teologia dogmatica, radicata sempre nella parola di
Dio scritta e nella sacra Tradizione, mediante le quali gli alunni imparino
a penetrare più intimamente i misteri della salvezza, seguendo soprattutto
la dottrina di s. Tommaso; inoltre lezioni di teologia morale e pastorale,
di diritto canonico, di liturgia, di storia ecclesiastica e di altre
discipline, ausiliarie e speciali, secondo le disposizioni della Ratio di
formazione sacerdotale.
Can.
253 - § 1. All'incarico di
insegnante nelle discipline filosofiche, teologiche e giuridiche siano
nominati dal Vescovo o dai Vescovi interessati soltanto coloro che, distinti
per virtù, abbiano conseguito il dottorato o la licenza in una università
o facoltà riconosciuta dalla Santa Sede.
§
2. Si abbia cura che vengano nominati insegnanti singoli e distinti per
l'insegnamento di sacra Scrittura, teologia dogmatica, teologia morale,
liturgia, filosofia, diritto canonico, storia ecclesiastica e delle altre
discipline, che devono essere insegnate secondo un proprio metodo.
§
3. L'insegnante che in modo grave venga meno al suo incarico sia rimosso
dall'autorità di cui al § 1.
Can.
254 - § 1. Nell'insegnamento delle
diverse discipline gli insegnanti pongano costantemente in evidenza l'intima
unità e armonia di tutta la dottrina della fede, affinché gli alunni
possano sperimentare l'apprendimento di un'unica scienza; per conseguire
più agevolmente questo scopo, vi sia nel seminario chi coordina tutto il
piano degli studi.
§
2. Gli alunni vengano educati alla capacità di esaminare con metodo
scientifico le varie questioni mediante adeguate ricerche personali; ci
siano perciò esercitazioni con le quali, sotto la guida degli insegnanti,
gli alunni imparino a compiere qualche ricerca col proprio lavoro.
Can.
255 - Quantunque tutta la
formazione degli alunni nel seminario si proponga una finalità pastorale,
vi si programmi una preparazione pastorale in senso stretto che insegni agli
alunni i principi e i metodi che riguardano l'esercizio del ministero di
insegnare, santificare e governare il popolo di Dio, tenendo anche presenti
le necessità di luogo e di tempo.
Can.
256 - § 1. Gli alunni vengano
diligentemente istruiti in tutto ciò che riguarda in modo specifico il
sacro ministero, soprattutto nell'attività catechetica e omiletica, nel
culto divino e in modo particolare nella celebrazione dei sacramenti, nel
dialogo con le persone, anche non cattoliche o non credenti,
nell'amministrazione parrocchiale e nell'adempimento di tutti gli altri
impegni.
§
2. Gli alunni siano resi consapevoli delle necessità della Chiesa
universale in modo che siano solleciti nel promuovere le vocazioni, dei
problemi missionari ed ecumenici e inoltre dei vari problemi particolarmente
urgenti, anche di carattere sociale
Can.
257 - § 1. La formazione degli
alunni sia impostata in modo che sentano la sollecitudine non solo della
Chiesa particolare al servizio della quale sono incardinati, ma anche della
Chiesa universale e in modo che si dimostrino pronti a dedicarsi alle Chiese
particolari in cui urgano gravi necessità.
§
2. Il Vescovo diocesano abbia cura che i chierici che hanno intenzione di
trasferirsi dalla propria ad una Chiesa particolare di un'altra regione,
siano preparati convenientemente ad esercitarvi il ministero sacro, che
imparino cioè la lingua della regione, abbiano conoscenza delle sue
istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini.
Can.
258 - Perché gli alunni imparino
anche nella pratica il metodo dell'azione apostolica, durante il periodo
degli studi e soprattutto nel tempo delle vacanze siano iniziati, sempre
sotto la guida di un sacerdote esperto, alla prassi pastorale mediante
opportune esperienze da determinare secondo il giudizio dell'Ordinario,
adatte all'età degli alunni e alle situazioni locali.
Can.
259 - § 1. Spetta al Vescovo
diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, ai Vescovi
interessati, decidere ciò che riguarda l'alta direzione ed amministrazione
del seminario.
§
2. Il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati, se si tratta di un
seminario interdiocesano, visitino di persona frequentemente il seminario,
vigilino sulla formazione dei propri alunni e sull'insegnamento filosofico e
teologico che viene impartito, si informino inoltre sulla vocazione,
l'indole, la pietà e il progresso degli alunni, in vista soprattutto del
conferimento degli ordini sacri.
Can.
260 - Nell'adempimento dei propri
incarichi, tutti devono obbedire al rettore al quale spetta la direzione
quotidiana del seminario, a norma della Ratio di formazione sacerdotale e
dal regolamento del seminario.
Can.
261 - § 1. Il rettore del
seminario, come pure, sotto la sua autorità, i superiori e gli insegnanti,
ciascuno per la parte che gli compete, curino che gli alunni osservino
fedelmente le norme fissate dalla Ratio di formazione sacerdotale e del
regolamento del seminario.
§
2. Il rettore del seminario e il moderatore degli studi provvedano con
diligenza che gli insegnanti adempiano nel debito modo il loro incarico,
secondo le disposizioni della Ratio di formazione sacerdotale e del
regolamento del seminario.
Can.
262 - Il seminario sia esente dalla
giurisdizione parrocchiale; per tutti coloro che si trovano nel seminario
svolge l'ufficio di parroco, ad eccezione della materia matrimoniale e fermo
restando il disposto del can. 985, il rettore del seminario o un suo
delegato.
Can.
263 - IL Vescovo diocesano oppure,
se si tratta di un seminario interdiocesano, i Vescovi interessati, nella
misura che essi stessi hanno determinato di comune accordo, devono fare in
modo che si provveda alla costituzione e alla conservazione del seminario,
al sostentamento degli alunni, alla rimunerazione degli insegnanti e alle
altre necessità del seminario.
Can.
264 - § 1. Per provvedere alle
necessità del seminario, oltre all'offerta di cui al can. 1266, il Vescovo
può imporre nella diocesi un tributo.
§
2. Sono soggette al tributo per il seminario tutte le persone giuridiche
ecclesiastiche, anche private che hanno sede in diocesi, a meno che non si
sostengano solo di elemosine oppure non abbiano attualmente un collegio di
studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa;
tale tributo deve essere generale, proporzionato ai redditi di coloro che vi
sono soggetti e determinato secondo le necessità del seminario.
Capitolo
II
L'ASCRIZIONE
DEI CHIERICI O INCARDINAZIONE
Can.
265 - Ogni chierico deve essere
incardinato o in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale oppure
in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbia la
facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o
girovaghi.
Can.
266 - § 1. Uno diviene chierico
con l'ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o
nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.
§
2. Il professo con voti perpetui in un istituto religioso oppure chi è
stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita
apostolica, con l'ordinazione diaconale viene incardinato come chierico
nell'istituto o nella società, a meno che, per quanto riguarda le società,
le costituzioni non prevedano diversamente.
§
3. Il membro di un istituto secolare con l'ordinazione diaconale viene
incardinato nella Chiesa particolare al cui servizio è stato ammesso, a
meno che, in forza di una concezione della Sede Apostolica, non venga
incardinato nell'istituto stesso.
Can.
268 - § 1. Il chierico che si
trasferisce legittimamente dalla propria Chiesa particolare in un'altra,
dopo cinque anni viene incardinato in quest'ultima per il diritto stesso,
purché abbia manifestato per iscritto tale intenzione sia al Vescovo
diocesano della Chiesa ospite, sia al Vescovo diocesano proprio e purché
nessuno dei due abbia espresso un parere contrario alla richiesta entro
quattro mesi dalla recezione della lettera.
§
2. Con l'ammissione perpetua o definitiva in un istituto di vita consacrata
o in una società di vita apostolica, il chierico che a norma del can. 266,
è incardinato in tale istituto o società, viene escardinato dalla propria
Chiesa particolare.
269
- Il Vescovo diocesano non proceda all'incardinazione di un chierico se non
quando:
1°
ciò sia richiesto dalla necessità o utilità della sua Chiesa particolare
e salve le disposizioni del diritto riguardanti l'onesto sostentamento dei
chierici;
2°
gli consti da un documento legittimo la concessione dell'escardinazione e
inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di
escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli
studi del chierico;
3°
il chierico abbia dichiarato per iscritto al Vescovo diocesano stesso di
volersi dedicare al servizio della nuova Chiesa particolare a norma del
diritto.
Can.
270 - L'escardinazione può essere
lecitamente concessa solo per giusti motivi, quali l'utilità della Chiesa o
il bene del chierico stesso; tuttavia non può essere negata se non in
presenza di gravi cause; però il chierico che ritenga gravosa la decisione
nei suoi confronti e abbia trovato un Vescovo che lo accoglie, può fare
ricorso contro la decisione stessa.
Can.
271 - § 1. Al di fuori di una
situazione di vera necessità per la propria Chiesa particolare, il Vescovo
diocesano non neghi la licenza di trasferirsi ai chierici che sappia
preparati e ritenga idonei ad andare in regioni afflitte da grave scarsità
di clero, per esercitarvi il ministero sacro; provveda però che, mediante
una convenzione scritta con il Vescovo diocesano del luogo a cui sono
diretti, vengano definiti i diritti e i doveri dei chierici in questione.
§
2. Il Vescovo diocesano può concedere ai suoi chierici la licenza di
trasferirsi in un'altra Chiesa particolare per un tempo determinato,
rinnovabile anche più volte, in modo però che i chierici rimangano
incardinati nella propria Chiesa particolare e, se vi ritornano, godano di
tutti i diritti che avrebbero se avessero esercitato in essa il ministero
sacro.
§
3. Il chierico che è passato legittimamente ad un'altra Chiesa particolare,
rimanendo incardinato nella propria Chiesa, per giusta causa può essere
richiamato dal proprio Vescovo diocesano, purché siano rispettate le
convenzioni stipulate con l'altro Vescovo e l'equità naturale; ugualmente,
alle stesse condizioni, il Vescovo diocesano dell'altra Chiesa particolare
potrà, per giusta causa, negare al chierico la licenza di un 'ulteriore
permanenza nel suo territorio.
Can.
272 - L'Amministratore diocesano
non può concedere l'escardinazione e l'incardinazione, come pure la licenza
di trasferirsi in un'altra Chiesa particolare, se non dopo un anno di sede
episcopale vacante e col consenso del collegio dei consultori.
Capitolo
III
OBBLIGHI
E DIRITTI DEI CHIERICI
Can.
273 - I chierici sono tenuti
all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e
al proprio Ordinario.
Can.
274 - § 1. Solo i chierici possono
ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o la
potestà di governo ecclesiastico.
§
2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti
ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio
Ordinario.
Can.
275- § 1. I chierici, dal momento
che tutti operano per un unico fine, cioè l'edificazione del Corpo di
Cristo, siano uniti tra loro col vincolo della fraternità e della preghiera
e si impegnino a collaborare tra loro, secondo le disposizioni del diritto
particolare.
§
2. I chierici riconoscano e promuovano la missione che i laici, secondo la
loro specifica condizione, esercitano nella Chiesa e nel mondo.
Can.
276 - § 1. Nella loro condotta di
vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in
quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono
dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo.
§
2. Per essere in grado di perseguire tale perfezione:
1°
innanzitutto adempiano fedelmente e indefessamente i doveri del ministero
pastorale;
2°
alimentino la propria vita spirituale alla duplice mensa della sacra
Scrittura e dell'Eucarestia; i sacerdoti perciò sono caldamente invitati ad
offrire ogni giorno il Sacrificio eucaristico, i diaconi poi a parteciparvi
quotidianamente;
3°
i sacerdoti e i diaconi aspiranti al presbiterato sono obbligati a recitare
ogni giorno la liturgia delle ore secondo i libri liturgici approvati; i
diaconi permanenti nella misura definita dalla Conferenza Episcopale.
4°
sono ugualmente tenuti a partecipare ai ritiri spirituali, secondo le
disposizioni del diritto particolare;
5°
sono sollecitati ad attendere regolarmente all'orazione mentale, ad
accostarsi frequentemente al sacramento della penitenza, a coltivare una
particolare devozione alla Vergine Madre di Dio, e ad usufruire degli altri
mezzi di santificazione comuni e particolari.
Can.
277 - § 1. I chierici sono tenuti
all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei
cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio
mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo
con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al
servizio di Dio e degli uomini.
§
2. I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone
la cui familiarità può mettere in pericolo l'obbligo della continenza
oppure suscitare lo scandalo dei fedeli.
§
3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa
materia e giudicare sull'osservanza di questo obbligo nei casi particolari.
Can.
278 - § 1. E' diritto dei chierici
secolari associarsi con altri in vista di finalità confacenti allo stato
clericale.
§
2. I chierici secolari diano importanza soprattutto alle associazioni le
quali, avendo gli statuti approvati dall'autorità competente, mediante una
regola di vita adatta e convenientemente approvata e mediante l'aiuto
fraterno, stimolano alla santità nell'esercizio del ministero e favoriscono
l'unità dei chierici fra di loro e col proprio Vescovo.
§
3. I chierici si astengano dal fondare o partecipare ad associazioni il cui
fine o la cui attività non sono compatibili con gli obblighi propri dello
stato clericale, oppure possono ostacolare il diligente compimento
dell'incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica.
Can.
279 - § 1. I chierici proseguano
gli studi sacri anche dopo l'ordinazione sacerdotale e seguano la solida
dottrina fondata sulla sacra Scrittura, tramandata dal passato e comunemente
accolta dalla Chiesa, secondo quanto viene determinato particolarmente dai
documenti dei Concili e dei Romani Pontefici, evitando le vane novità e la
falsa scienza.
§
2. Secondo le disposizioni del diritto particolare, i sacerdoti frequentino
le lezioni di carattere pastorale che devono essere programmate dopo
l'ordinazione sacerdotale e inoltre, nei tempi stabiliti dal diritto stesso,
partecipino anche ad altre lezioni, convegni teologici o conferenze con le
quali si offra loro l'occasione di acquisire una conoscenza più
approfondita delle scienze sacre e delle metodologie pastorali.
§
3. Proseguano anche nell'apprendimento di altre scienze, quelle soprattutto
che hanno un rapporto con le scienze sacre, particolarmente in quanto
possono essere utili nell'esercizio del ministero pastorale.
Can.
280 - Si raccomanda vivamente ai
chierici di praticare una consuetudine di vita comune; dove essa è attuata,
per quanto è possibile, si mantenga.
Can.
281 - § 1. Ai chierici, in quanto
si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata
alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia le
circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle
necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro
servizio.
§
2. Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale
con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in
caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia.
§
3. I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero
ecclesiastico, siano rimunerati in modo che siano in grado di provvedere al
proprio sostentamento e a quello della loro famiglia; coloro poi che
ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno
esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con
i redditi provenienti da tale rimunerazione.
Can.
282 - § 1. I chierici conducano
una vita semplice e si astengano da tutto quello che può avere sapore di
vanità.
§
2. I beni di cui vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un
ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al
proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio
stato, siano da loro impiegati per il bene della Chiesa e per opere di
carità.
Can.
283 - § 1. I chierici, anche se
non hanno un ufficio residenziale, non si allontanino dalla propria diocesi
per un tempo notevole, che va determinato dal diritto particolare, senza la
licenza almeno presunta dell'Ordinario proprio.
§
2. Spetta ai chierici usufruire ogni anno di un tempo conveniente e
sufficiente di ferie, determinato dal diritto universale o particolare.
Can.
284 - I chierici portino un abito
ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale
e secondo le legittime consuetudini locali.
Can.
285 - § 1. I chierici si astengano
del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato, secondo le
disposizioni del diritto particolare.
§
2. Evitino ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dallo stato
clericale.
§
3. E' fatto divieto ai chierici di assumere uffici pubblici, che comportano
una partecipazione all'esercizio del potere civile.
§
4. Senza la licenza del proprio Ordinario non intraprendano amministrazioni
dei beni riguardanti i laici né esercitino uffici secolari che comportino
l'onere del rendiconto; è loro proibita la fideiussione, anche su propri
beni, senza consultare il proprio Ordinario; così pure si astengano dal
firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un
debito senza una causa definita.
Can.
286 - E' proibito ai chierici di
esercitare, personalmente o tramite altri, l'attività affaristica e
commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se
non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.
Can.
287 § 1. I chierici favoriscano
sempre in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della
concordia fondate sulla giustizia.
§
2. Non abbiano parte attiva nei partiti politici e nella guida di
associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell'autorità ecclesiastica
competente, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa o la
promozione del bene comune.
Can.
288 - I diaconi permanenti non sono
tenuti alle disposizioni dei cann. 284, 285, §§ 3 e 4, 286, 287, § 2, a
meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.
Can.
289 - § 1. Poiché il servizio
militare propriamente non si addice allo stato clericale, i chierici e i
chierici candidati agli Ordini sacri non prestino il servizio militare
volontario, se non su licenza del proprio Ordinario.
§
2. I chierici usufruiscano delle esenzioni dell'esercitare incarichi e
pubblici uffici civili estranei allo stato clericale, concesse in loro
favore dalle leggi stesse o dalle convenzioni o dalle consuetudini, a meno
che in casi particolari il proprio Ordinario non abbia disposto
diversamente.
Capitolo
IV
LA
PERDITA DELLO STATO CLERICALE
Can.
290 - La sacra ordinazione, una
volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il chierico
perde lo stato clericale:
1°
Per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara
l'invalidità della sacra ordinazione;
2°
mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente;
3°
per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla
Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause
gravissime.
Can.
291 - Oltre ai casi di cui al can.
290, n.1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa
dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano
Pontefice.
Can.
292 - Il chierico che a norma del
diritto perde lo stato clericale, ne perde insieme i diritti e non è tenuto
ad alcun obbligo di tale stato, fermo restando il disposto del can. 291; gli
è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo il disposto del can.
976; con ciò egli è privato di tutti gli uffici, di tutti gli incarichi e
di qualsiasi potestà delegata.
Can.
293 - Il chierico che ha perduto lo
stato clericale non può essere nuovamente ascritto tra i chierici, se non
per rescritto della Sede Apostolica.
Titolo
IV
Le
prelature personali
Can.
294 - Al fine di promuovere
un'adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere
pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie
sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da
presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le Conferenze Episcopali
interessate.
Can.
295 - § 1. La prelatura personale
è retta dagli statuti fatti dalla Sede Apostolica e ad essa viene preposto
un Prelato come Ordinario proprio, il quale ha il diritto di erigere un
seminario nazionale o internazionale, di incardinare gli alunni e di
promuoverli agli ordini con il titolo del servizio della prelatura.
§
2. Il Prelato deve provvedere sia alla formazione spirituale di coloro che
ha promosso con il predetto titolo, sia al loro decoroso sostentamento.
Can.
296 - I laici possono dedicarsi
alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni
stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i
principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con
precisione negli statuti.
Can.
297 - Parimenti gli statuti
definiscono i rapporti della prelatura personale con gli Ordinari del luogo
nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o intende
esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere pastorali o
missionarie.
Titolo
V
Le
associazioni dei fedeli
Capitolo
I
NORME
COMUNI
Can.
298 - § 1. Nella Chiesa vi sono
associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di
vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici insieme, tendono,
mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla
promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere
di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere
di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito
cristiano.
§
2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni erette,
lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente.
Can.
299 - § 1. I fedeli hanno il
diritto di costituire associazioni, mediante un accordo privato tra di loro
per conseguire i fini di cui al can. 298, § 1, fermo restando il disposto
del can. 301, §1.
§
2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità
ecclesiastica, si chiamano associazioni private.
§
3. Nessuna associazione privata dei fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se
i suoi statuti non sono esaminati dall'autorità competente.
Can.
300 - Nessuna associazione assuma
il nome di <<cattolica>>, se non con il consenso dell'autorità
ecclesiastica competente a norma del can. 312.
Can.
301 - § 1. Spetta unicamente
all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si
propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o
l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui
conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica.
§
2. L'autorità ecclesiastica competente, se lo giudica opportuno, può
erigere associazioni di fedeli anche per il conseguimento diretto o
indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato
sufficientemente provveduto mediante iniziative private.
§
3. Le associazioni dei fedeli erette dall'autorità ecclesiastica si
chiamano associazioni pubbliche.
Can.
302 - Le associazioni dei fedeli si
chiamano clericali se sono dirette da chierici, assumono l'esercizio
dell'ordine sacro e sono riconosciute come tali dall'autorità competente.
Can.
303 - Le associazioni i cui membri
conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana
partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso, sotto l'alta
direzione dell'istituto stesso, assumono il nome di terzi ordini oppure un
altro nome adatto.
Can.
304 - § 1. Tutte le associazioni
di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano
chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine
dell'associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni
richieste per parteciparvi, e mediante i quali vengano determinate le
modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al
tempo e al luogo.
§
2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo,
scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.
Can.
305 - § 1. Tutte le associazioni
di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica
competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata
l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi
nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il diritto e il
dovere di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti;
sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le
disposizioni dei canoni seguenti.
§
2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di
qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le
associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella
diocesi.
Can.
306 - Perché uno possa fruire dei
diritti e dei privilegi dell'associazione, delle indulgenze e delle altre
grazie spirituali ad esse concesse, è necessario e sufficiente che vi sia
validamente accolto e non dimesso legittimamente dalla medesima, secondo le
disposizioni del diritto e degli statuti dell'associazione.
Can.
307 - § 1. L'accettazione dei
membri avvenga a norma del diritto e degli statuti di ciascuna associazione.
§
2. La stessa persona può essere iscritta a più associazioni.
§
3. I membri degli istituti religiosi possono aderire alle associazioni, a
norma del diritto proprio, col consenso del proprio Superiore.
Can.
308 - Nessuno, legittimamente
iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta causa, a norma
del diritto e degli statuti.
Can.
309 - Le associazioni
legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli
statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l'associazione stessa, di
tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e
gli amministratori dei beni.
Can.
310 - Un'associazione privata non
costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di
obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente
contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari
e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi
mediante un mandatario o procuratore.
Can.
311 - I membri di istituti di vita
consacrata che presiedono o assistono associazioni in qualche modo unite al
proprio istituto, abbiano cura che tali associazioni prestino aiuto alle
attività di apostolato esistenti in diocesi, soprattutto operando, sotto la
direzione dell'Ordinario del luogo, insieme con le associazioni finalizzate
all'esercizio dell'apostolato nella diocesi.
Capitolo
II
ASSOCIAZIONI
PUBBLICHE DI FEDELI
Can.
312 - § 1. L'autorità competente
ad erigere associazioni pubbliche è:
1°
la Santa Sede per le associazioni universali e internazionali;
2°
la Conferenza Episcopale nell'ambito del proprio territorio per le
associazioni nazionali, quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione
stessa, ad esercitare la loro attività in tutta una nazione;
3°
il Vescovo diocesano nell'ambito del suo territorio per le associazioni
diocesane, non però l'Amministratore diocesano; tuttavia sono eccettuate le
associazioni per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per
il privilegio apostolico.
§
2. Per erigere validamente nella diocesi un'associazione o una sua sezione,
anche se ciò avviene in forza di un privilegio apostolico, si richiede il
consenso scritto del Vescovo diocesano; tuttavia il consenso del Vescovo
diocesano per l'erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per
l'erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una
associazione propria di quell'istituto.
Can.
313 - Un'associazione pubblica,
come pure una confederazione di associazioni pubbliche, per lo stesso
decreto con cui viene eretta dall'autorità ecclesiastica competente a norma
del can. 312, è costituita persona giuridica e riceve, per quanto è
richiesto, la missione per i fini che essa si propone di conseguire in nome
della Chiesa.
Can.
314 - Gli statuti di ogni
associazione pubblica, la loro revisione e il loro cambiamento necessitano
dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica cui compete erigere
l'associazione a norma del can. 312, § 1.
Can.
315 - Le associazioni pubbliche
possono intraprendere spontaneamente quelle che sono confacenti alla loro
indole; tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, però sotto la
superiore direzione dell'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1.
Can.
316 - § 1. Non può essere
validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente
abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione
ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata.
§
2. Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati, vengono a
trovarsi nel caso di cui al § 1, premessa un'ammonizione, siano dimessi
dall'associazione, osservando gli statuti e salvo il diritto di ricorso
all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1.
Can.
317 - § 1. Se non si prevede altro
negli statuti, spetta all'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1,
confermare il moderatore dell'associazione pubblica eletto dalla stessa,
istituire colui che è stato presentato, oppure nominarlo secondo il diritto
proprio; la stessa autorità ecclesiastica poi nomina il cappellano o
l'assistente ecclesiastico, dopo aver sentito, se risulta opportuno, gli
officiali maggiori dell'associazione.
§
2. La norma stabilita al § 1 vale anche per le associazioni erette da
membri di istituti religiosi in forza di un privilegio apostolico, al di
fuori delle proprie chiese o delle proprie case; nelle associazioni poi
erette da membri di istituti religiosi presso la propria chiesa o presso la
propria casa, la nomina o la conferma del moderatore e del cappellano spetta
al superiore dell'istituto , a norma degli statuti.
§
3. Nelle associazioni non clericali, i laici possono ricoprire l'incarico di
moderatore; il cappellano o l'assistente ecclesiastico non siano assunti a
tale compito, a meno che negli statuti non sia disposto diversamente.
§
4. Nelle associazioni pubbliche di fedeli finalizzate direttamente
all'esercizio dell'apostolato, non siano moderatori coloro che occupano
compiti direttivi nei partiti politici.
Can.
318 - § 1. In circostanze
speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'autorità ecclesiastica di cui al
can. 312, § 1 può designare un commissario che in suo nome diriga
temporaneamente l'associazione.
§
2. Il moderatore di un'associazione pubblica può essere rimosso, per giusta
causa, da chi lo ha nominato o confermato, tuttavia dopo aver sentito sia il
moderatore stesso, sia gli officiali dell'associazione, a norma degli
statuti; il cappellano può essere rimosso, a norma dei cann. 192-195, da
chi lo ha nominato.
Can.
319 - § 1. Un'associazione
pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso,
a norma degli statuti amministra i beni che possiede, sotto l'alta direzione
dell'autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1, alla quale ogni anno
deve rendere conto dell'amministrazione.
§
2. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un fedele rendiconto
della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte.
Can.
320 - § 1. Le associazioni erette
dalla Santa Sede possono essere soppresse solo dalla Santa Sede stessa.
§
2. Per gravi cause la Conferenza Episcopale può sopprimere le associazioni
erette dalla conferenza stessa; il Vescovo diocesano può sopprimere le
associazioni che egli stesso ha eretto e anche le associazioni erette, per
indulto apostolico, da membri di istituti religiosi col consenso del Vescovo
diocesano.
§
3. Un'associazione pubblica non venga soppressa dall'autorità competente,
senza aver prima sentito il suo moderatore e gli altri officiali maggiori.
Capitolo
III
ASSOCIAZIONI
PRIVATE DI FEDELI
Can.
321 - Le associazioni private sono
dirette e presiedute dai fedeli, secondo le disposizioni degli statuti.
Can.
322 - § 1. Un'associazione privata
di fedeli può acquistare personalità giuridica per decreto formale
dell'autorità ecclesiastica competente di cui al can. 312.
§
2. Nessuna associazione privata di fedeli può acquistare personalità
giuridica se i suoi statuti non sono stati approvati dall'autorità
ecclesiastica di cui al can. 312, § 1; tuttavia l'approvazione degli
statuti non cambia la natura privata dell'associazione.
Can.
323 - § 1. Quantunque le
associazioni private di fedeli godano di autonomia a norma del can. 312,
sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica a norma del can.
305, come pure al governo della medesima autorità.
§
2. Spetta ancora all'autorità ecclesiastica, nel rispetto della autonomia
propria delle associazioni private, vigilare e fare in modo che si eviti la
dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio del loro
apostolato.
Can.
324 - § 1. L'associazione privata
di fedeli designa liberamente il moderatore e gli officiali a norma degli
statuti.
§
2. L'associazione privata di fedeli può scegliere liberamente, se lo
desidera, un consigliere spirituale fra i sacerdoti che esercitano
legittimamente il ministero nella diocesi; tuttavia colui che è scelto deve
avere la conferma dell'Ordinario del luogo.
Can.
325 - § 1. L'associazione privata
di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le
disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell'autorità ecclesiastica
competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini
dell'associazione.
§
2. E' pure soggetta all'autorità dell'Ordinario del luogo, a norma del can.
1301, per quanto riguarda l'amministrazione e la distribuzione dei beni che
le sono stati donati o lasciati per cause pie.
Can.
326 - § 1. L'associazione privata
di fedeli si estingue a norma degli statuti; può anche essere soppressa
dall'autorità competente se la sua attività è causa di danno grave per la
dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i fedeli.
§
2. La destinazione dei beni di un'associazione estinta deve essere
determinata a norma degli statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà
degli offerenti.
Capitolo
IV
NORME
SPECIALI PER LE ASSOCIAZIONI DI LAICI
Can.
327 - I fedeli laici tengano in
grande considerazione le associazioni costituite per fini spirituali di cui
al can. 298, specialmente quelle che si propongono di animare mediante lo
spirito cristiano le realtà temporali e in tal modo favoriscono
intensamente un rapporto più intimo fra fede e vita.
Can.
328 - Coloro che dirigono le
associazioni di laici, anche quelle erette in forza di un privilegio
apostolico, facciano in modo che le proprie associazioni collaborino, dove
ciò risulta opportuno, con altre associazioni di fedeli e che sostengano
volentieri le diverse opere cristiane, soprattutto quelle esistenti nello
stesso territorio.
Can.
329 - I moderatori delle
associazioni di laici facciano in modo che i membri dell'associazione siano
debitamente formati all'esercizio dell'apostolato specificamente laicale.
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