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CODICE CIVILE

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Gli uffici ecclesiastici

Can. 145 - § 1. L'ufficio ecclesiastico è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.

§ 2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito.

Capitolo I

PROVVISIONE DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

Can. 146 - L'ufficio ecclesiastico non può essere validamente ottenuto senza provvisione canonica.

Can. 147 - La provvisione dell'ufficio ecclesiastico si effettua: per libero conferimento da parte dell'autorità ecclesiastica competente; per istituzione data dalla medesima, se precedente la presentazione; per conferma o per ammissione fatta dalla stessa, se precedette l'elezione o la postulazione; infine per semplice elezione e accettazione dell'eletto, se non esige conferma.

Can. 148 - All'autorità, cui spetta erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure la loro provvisione, a meno che non sia stabilito altro dal diritto.

Can. 149 - § 1. Perché uno sia promosso ad ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione.

§ 2. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta a colui che manca delle qualità richieste, è nulla soltanto se le qualità siano esatte espressamente per la validità della provvisione dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida, ma può essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con sentenza del tribunale amministrativo.

§ 3. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta con simonia è nulla per lo stesso diritto.

Can. 150 - L'ufficio che comporta la piena cura della anime, ad adempiere la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a colui che non è ancora stato ordinato sacerdote.

Can. 151 - La provvisione dell'ufficio che comporta la cura delle anime non sia differita senza grave causa.

Can. 152 - A nessuno siano conferiti due o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati contemporaneamente dalla stessa persona.

Can. 153 - § 1. La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza.

§ 2. Se tuttavia si tratta di un ufficio che viene conferito di diritto a tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei sei mesi prima del compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della vacanza dell'ufficio.

§ 3. La promessa di un ufficio, da chiunque sia stata fatta, non produce alcun effetto giuridico.

Can. 154 - L'ufficio vacante di diritto, che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione nella lettera di conferimento.

Can. 155 - Chi, facendo le veci di un altro che sia negligente o impedito, conferisce l'ufficio, non acquista da ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito, ma la condizione giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse stata condotta a termine a norma ordinaria del diritto.

Can. 156 - La provvisione di qualsiasi ufficio sia consegnata per iscritto.

Art. 1

Il libero conferimento

Can. 157 - Se non è stato stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.

Art. 2

La presentazione

Can. 158 - § 1. La presentazione a un ufficio ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di presentare, deve essere fatta all'autorità alla quale spetta dare l'istituzione all'ufficio di cui si tratta, e precisamente, se altro non è stato legittimamente disposto, entro tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio.

§ 2. Se il diritto di presentazione compete a un collegio o a un gruppo di persone, colui che deve essere presentato sia designato osservando le disposizioni dei cann. 165-179.

Can. 159 - Nessuno sia presentato contro la sua volontà; di conseguenza colui che è proposto per essere presentato, richiesto del suo parere, se non rifiuta entro otto giorni utili, può essere presentato.

Can. 160 - § 1. Chi gode del diritto di presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia contemporaneamente sia successivamente.

§ 2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un gruppo di persone però può presentare uno dei suoi membri.

Can. 161 - § 1. Se non è stabilito altro dal diritto, chi ha presentato una persona riconosciuta non idonea può soltanto per una seconda volta presentare, entro un mese, un altro candidato.

§ 2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta l'istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare, entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può esercitare nuovamente il suo diritto.

Can. 162 - Chi, entro il tempo utile, a norma del can. 158, §1 e del can. 161, non ha fatto la presentazione, e parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all'autorità cui spetta dare l'istituzione, compete liberamente all'ufficio vacante, con l'assenso tuttavia dell'Ordinario proprio del candidato alla provvisione.

Can. 163 - L'autorità, cui compete a norma del diritto istituire il presentato, istituisca legittimamente colui che avrà riconosciuto idoneo e che avrà accettato; che se parecchi, legittimamente presentati, fossero stati riconosciuti idonei, deve istituire uno dei medesimi.

Art. 3

L'elezione

Can. 164 - Nelle elezioni canoniche si osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il diritto non abbia previsto altro.

Can. 165 - Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del collegio o del gruppo, se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto di eleggere a un ufficio, l'elezione non sia differita oltre il trimestre utile da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l'autorità ecclesiastica, cui compete il diritto di confermare l'elezione o il diritto di provvedere sucessivamente, provveda liberamente all'ufficio vacante.

Can. 166 - § 1. Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora.

§ 2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se fu confermata, deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell'elezione.

§ 3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti.

Can. 167 - § 1. Fatta legittimamente la convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il voto sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto legittimamente altro dagli statuti.

§ 2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.

Can. 168 - Sebbene qualcuno abbia per più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che uno solo.

Can. 169 - Perché l'elezione sia valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non appartenga al collegio o al gruppo.

Can. 170 - L'elezione, la cui libertà sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso diritto.

Can. 171 - § 1. Sono inabili a dare il voto:

1° chi è incapace di atto umano;

2° colui che manca di voce attiva;

3° chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;

4° colui che si è staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa.

§ 2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che , tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto.

Can. 172 - § 1. Perché il voto sia valido, deve essere:

1° libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o con dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata persona o diverse persone disgiuntamente;

2° segreto, certo, assoluto, determinato.

§ 2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengono come non aggiunte.

Can. 173 - § 1. Prima che cominci l'elezione, siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori.

§ 2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

§ 3. Se il numero dei voti supera il numero di coloro che eleggono, nulla si è realizzato.

§ 4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio.

Can. 174 - § 1. L'elezione, se non è disposto altrimenti dal diritto o dagli statuti, può essere fatta anche per compromesso, a condizione cioè che gli elettori, con consenso unanime e scritto, trasferiscano per quella volta il diritto di eleggere ad una o a più persone idonee, sia membri sia estranee, le quali eleggano a nome di tutti in forza della facoltà ricevuta.

§ 2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell'ordine sacro; altrimenti l'elezione è invalida.

§ 3. I compromissari devono osservare le disposizioni del diritto sulle elezioni e, per la validità dell'elezione, devono attenersi alle condizioni apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni invece contrarie al diritto si ritengano come non apposte.

Can. 175 - Il compromesso cessa e il diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti:

1° con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è fatto;

2° se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso;

3° se l'elezione effettuata risulta nulla.

Can. 176 - Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e vanga proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei voti, a norma del can. 119, n. 1.

Can. 177 - § 1. L'elezione deve essere intimata immediatamente all'eletto, il quale deve notificare entro otto giorni utili dalla ricezione dell'intimazione al presidente del collegio o del gruppo se accetta l'elezione o no; altrimenti l'elezione non ha effetto.

§ 2. se l'eletto non ha accettato, perde ogni diritto proveniente dall'elezione e né questo rivive per una accettazione susseguente, ma può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese dall'aver conosciuto la non accettazione, deve procedere a una nuova elezione.

Can. 178 - L'eletto, accettata l'elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.

Can. 179 - § 1. Se l'elezione necessita di conferma, l'eletto, entro otto giorni dal giorno dell'accettazione dell'elezione, deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la conferma all'autorità competente; altrimenti è privo di ogni diritto, se non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel chiedere la conferma.

§ 2. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo l'eletto a norma del can. 149, § 1, e l'elezione sia stata compiuta a norma del diritto, non può negare la conferma.

§ 3. La conferma deve essere data per riscritto.

§ 4. Prima dell'intimazione della conferma, non è lecito all'eletto intromettersi nell'amministrazione dell'ufficio sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.

§ 5. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.

Art. 4

La postulazione

Can. 180 - § 1. Se all'elezione di colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento canonico del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

Can. 181 - § 1. Perché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti.

§ 2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola: postulo , o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non esista, altrimenti per la postulazione.

Can. 182 - § 1. La postulazione deve essere trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all'autorità competente alla quale appartiene confermare l'elezione, cui spetta concedere la dispensa dall'impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla all'autorità superiore, se non si esige la conferma, la postulazione deve essere trasmessa all'autorità competente perché venga concessa la dispensa.

§ 2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il termine stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che il presidente non sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo opportuno per dolo o per negligenza.

§ 3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla.

§ 4. Gli elettori non possono revocare la postulazione una volta fatta all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità stessa.

Can. 183 - § 1. Se non fu ammessa la postulazione da parte dell'autorità competente, il diritto di eleggere ritorna al collegio o al gruppo.

§ 2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia reso noto al postulato, che deve rispondere a norma del can. 177, § 1.

§ 3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto.

Capitolo II

PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO

Can. 184 - § 1. L'ufficio ecclesiastico si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche privazione.

§ 2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto.

§ 3. La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione dell'ufficio.

Can. 185 - A colui, che perde l'ufficio per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito il titolo di emerito.

Can. 186 - Allo scadere del tempo prestabilito o raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente autorità.

Art. 1

La rinuncia

Can. 187 - Chiunque è responsabile dei suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico.

Can. 188 - La rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con simonia, è nulla per il diritto stesso.

Can. 189 - § 1. La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni.

§ 2. L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e proporzionata.

§ 3. La rinuncia che necessita di accettazione, se non sia accettata entro tre mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno di accettazione sortisce l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto.

§ 4. La rinuncia, fino a quando non abbia sortito l'effetto, può essere revocata da parte del rinunciante; conseguito l'effetto non può essere revocata, ma colui che ha rinunciato può conseguire l'ufficio per altro titolo.

Art. 2

Il trasferimento

Can. 190 - § 1. Il trasferimento può essere effettuato soltanto da parte di colui, che ha il diritto di provvedere all'ufficio che si perde e insieme all'ufficio che viene affidato.

§ 2. Se il trasferimento fosse fatto contro la volontà del titolare dell'ufficio, è richiesta una causa grave e, fermo sempre restando il diritto di esporre le ragioni contrarie, si osservi il modo di procedere disposto dal diritto.

§3. Il trasferimento, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto.

Can. 191 § 1. Nel trasferimento, il primo ufficio è vacante con il possesso del secondo ufficio canonicamente ottenuto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto o non sia stato imposto altro da parte dell'autorità competente.

§ 2. Il trasferito percepisce la remunerazione connessa con il primo ufficio, finché abbia ottenuto canonicamente il possesso del secondo.

Art. 3

La rimozione

Can. 192 - Una persona viene rimossa dall'ufficio sia per decreto legittimamente emesso dall'autorità competente, osservati i diritti acquisiti eventualmente dal contratto, sia per il diritto stesso a norma del can. 194.

Can. 193 - § 1. Non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.

§ 2. Lo stesso vale perché dall'ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo, fermo restando il disposto del can. 624, § 3.

§ 3. Dall'ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell'autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.

§ 4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto.

Can. 194 - § 1. E' rimosso dall'ufficio ecclesiastico per il diritto stesso:

1° chi ha perso lo stato clericale;

2° chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa;

3° il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile.

§ 2. La rimozione, di cui ai nn. 2 e 3, può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell'autorità competente.

Can. 195 - Se qualcuno, non però per il diritto stesso, ma per decreto dell'autorità competente sia rimosso dall'ufficio mediante il quale si provvede al suo sostentamento, la medesima autorità curi che gli sia assicurato il sostentamento per un congruo periodo di tempo, a meno che non si sia provvisto altrimenti.

Art. 4

La privazione

Can. 196 - § 1. La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto.

§ 2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul diritto penale.

Titolo X

La prescrizione

Can. 197 - La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice.

Can. 198 - Nessuna prescrizione ha valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all'inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto del can. 1362.

Can. 199 - Non sono sottoposti alla prescrizione:

1° i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva;

2° i diritti che si possono ottenere per il solo privilegio apostolico;

3° i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli;

4° i confini certi e indubitabili delle circoscrizioni ecclesiastiche;

5° le elemosine e gli oneri delle Messe;

6° la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede l'esercizio dell'ordine sacro

7° il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, quasi che i fedeli non possono essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più soggetti ad alcuna autorità.

 

 

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