Can.
145 - § 1. L'ufficio ecclesiastico
è qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina
sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.
§
2. Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono
definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia
dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e
conferito.
Capitolo
I
PROVVISIONE
DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
Can.
146 - L'ufficio ecclesiastico non
può essere validamente ottenuto senza provvisione canonica.
Can.
147 - La provvisione dell'ufficio
ecclesiastico si effettua: per libero conferimento da parte dell'autorità
ecclesiastica competente; per istituzione data dalla medesima, se precedente
la presentazione; per conferma o per ammissione fatta dalla stessa, se
precedette l'elezione o la postulazione; infine per semplice elezione e
accettazione dell'eletto, se non esige conferma.
Can.
148 - All'autorità, cui spetta
erigere, innovare e sopprimere gli uffici, compete pure la loro provvisione,
a meno che non sia stabilito altro dal diritto.
Can.
149 - § 1. Perché uno sia
promosso ad ufficio ecclesiastico, deve essere nella comunione della Chiesa
e possedere l'idoneità, cioè essere dotato delle qualità, richieste per
l'ufficio stesso dal diritto universale o particolare oppure dalla legge di
fondazione.
§
2. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta a colui che manca delle
qualità richieste, è nulla soltanto se le qualità siano esatte
espressamente per la validità della provvisione dal diritto universale o
particolare oppure dalla legge di fondazione; altrimenti è valida, ma può
essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con
sentenza del tribunale amministrativo.
§
3. La provvisione dell'ufficio ecclesiastico fatta con simonia è nulla per
lo stesso diritto.
Can.
150 - L'ufficio che comporta la
piena cura della anime, ad adempiere la quale si richiede l'esercizio
dell'ordine sacerdotale, non può essere conferito validamente a colui che
non è ancora stato ordinato sacerdote.
Can.
151 - La provvisione dell'ufficio
che comporta la cura delle anime non sia differita senza grave causa.
Can.
152 - A nessuno siano conferiti due
o più uffici incompatibili, che cioè non possono essere espletati
contemporaneamente dalla stessa persona.
Can.
153 - § 1. La provvisione di un
ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa
valida per la susseguente vacanza.
§
2. Se tuttavia si tratta di un ufficio che viene conferito di diritto a
tempo determinato, la provvisione può essere fatta nei sei mesi prima del
compimento di questo tempo, e ha effetto dal giorno della vacanza
dell'ufficio.
§
3. La promessa di un ufficio, da chiunque sia stata fatta, non produce alcun
effetto giuridico.
Can.
154 - L'ufficio vacante di diritto,
che sia eventualmente ancora posseduto da qualcuno illegittimamente, può
essere conferito, purché sia stata dichiarata nel debito modo
l'illegittimità del possesso, e di tale dichiarazione venga fatta menzione
nella lettera di conferimento.
Can.
155 - Chi, facendo le veci di un
altro che sia negligente o impedito, conferisce l'ufficio, non acquista da
ciò nessuna potestà sulla persona cui fu conferito, ma la condizione
giuridica di questi è costituita come se la provvisione fosse stata
condotta a termine a norma ordinaria del diritto.
Can.
156 - La provvisione di qualsiasi
ufficio sia consegnata per iscritto.
Art.
1
Il
libero conferimento
Can.
157 - Se non è stato stabilito
esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con
libero conferimento agli ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.
Art.
2
La
presentazione
Can.
158 - § 1. La presentazione a un
ufficio ecclesiastico da parte di colui, cui compete il diritto di
presentare, deve essere fatta all'autorità alla quale spetta dare
l'istituzione all'ufficio di cui si tratta, e precisamente, se altro non è
stato legittimamente disposto, entro tre mesi dalla ricezione della notizia
della vacanza dell'ufficio.
§
2. Se il diritto di presentazione compete a un collegio o a un gruppo di
persone, colui che deve essere presentato sia designato osservando le
disposizioni dei cann. 165-179.
Can.
159 - Nessuno sia presentato contro
la sua volontà; di conseguenza colui che è proposto per essere presentato,
richiesto del suo parere, se non rifiuta entro otto giorni utili, può
essere presentato.
Can.
160 - § 1. Chi gode del diritto di
presentazione, può presentare una o anche più persone, e questo sia
contemporaneamente sia successivamente.
§
2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un gruppo di persone
però può presentare uno dei suoi membri.
Can.
161 - § 1. Se non è stabilito
altro dal diritto, chi ha presentato una persona riconosciuta non idonea
può soltanto per una seconda volta presentare, entro un mese, un altro
candidato.
§
2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta
l'istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare, entro un
mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può
esercitare nuovamente il suo diritto.
Can.
162 - Chi, entro il tempo utile, a
norma del can. 158, §1 e del can. 161, non ha fatto la presentazione, e
parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non
idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all'autorità cui
spetta dare l'istituzione, compete liberamente all'ufficio vacante, con
l'assenso tuttavia dell'Ordinario proprio del candidato alla provvisione.
Can.
163 - L'autorità, cui compete a
norma del diritto istituire il presentato, istituisca legittimamente colui
che avrà riconosciuto idoneo e che avrà accettato; che se parecchi,
legittimamente presentati, fossero stati riconosciuti idonei, deve istituire
uno dei medesimi.
Art.
3
L'elezione
Can.
164 - Nelle elezioni canoniche si
osservino le disposizioni dei canoni che seguono, eccetto che il diritto non
abbia previsto altro.
Can.
165 - Qualora non sia stato
disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del collegio o del
gruppo, se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto di eleggere
a un ufficio, l'elezione non sia differita oltre il trimestre utile da
computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell'ufficio;
trascorso inutilmente questo termine, l'autorità ecclesiastica, cui compete
il diritto di confermare l'elezione o il diritto di provvedere
sucessivamente, provveda liberamente all'ufficio vacante.
Can.
166 - § 1. Il presidente del
collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al
gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se
viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo
di dimora.
§
2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò
è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una
volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se fu confermata,
deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti
giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni
dalla ricezione della notizia dell'elezione.
§
3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori,
l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati
non siano effettivamente intervenuti.
Can.
167 - § 1. Fatta legittimamente la
convocazione, hanno il diritto di dare il voto i presenti nel giorno e nel
luogo determinati nella stessa convocazione, esclusa la facoltà di dare il
voto sia per lettera sia per procuratore, a meno che non sia disposto
legittimamente altro dagli statuti.
§
2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene
l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia
richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori.
Can.
168 - Sebbene qualcuno abbia per
più titoli il diritto di dare il voto a nome proprio, non può darne che
uno solo.
Can.
169 - Perché l'elezione sia
valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non appartenga al
collegio o al gruppo.
Can.
170 - L'elezione, la cui libertà
sia stata in qualche modo effettivamente impedita, è invalida per lo stesso
diritto.
Can.
171 - § 1. Sono inabili a dare il
voto:
1°
chi è incapace di atto umano;
2°
colui che manca di voce attiva;
3°
chi è legato dalla pena della scomunica sia per sentenza giudiziale sia per
decreto con il quale la pena viene inflitta o dichiarata;
4°
colui che si è staccato notoriamente dalla comunione della Chiesa.
§
2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione
vale, a meno che non consti che , tolto quel voto, l'eletto non ha riportato
il numero dei voti richiesto.
Can.
172 - § 1. Perché il voto sia
valido, deve essere:
1°
libero; e perciò è invalido il voto di colui, che per timore grave o con
dolo, direttamente o indirettamente, fu indotto ad eleggere una determinata
persona o diverse persone disgiuntamente;
2°
segreto, certo, assoluto, determinato.
§
2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengono come non
aggiunte.
Can.
173 - § 1. Prima che cominci
l'elezione, siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno
due scrutatori.
§
2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell'elezione
esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori,
procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti
voti abbia riportato ciascuno.
§
3. Se il numero dei voti supera il numero di coloro che eleggono, nulla si
è realizzato.
§
4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti da colui che
funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e
dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio.
Can.
174 - § 1. L'elezione, se non è
disposto altrimenti dal diritto o dagli statuti, può essere fatta anche per
compromesso, a condizione cioè che gli elettori, con consenso unanime e
scritto, trasferiscano per quella volta il diritto di eleggere ad una o a
più persone idonee, sia membri sia estranee, le quali eleggano a nome di
tutti in forza della facoltà ricevuta.
§
2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i
compromissari devono essere costituiti nell'ordine sacro; altrimenti
l'elezione è invalida.
§
3. I compromissari devono osservare le disposizioni del diritto sulle
elezioni e, per la validità dell'elezione, devono attenersi alle condizioni
apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni invece
contrarie al diritto si ritengano come non apposte.
Can.
175 - Il compromesso cessa e il
diritto di dare il voto ritorna ai compromettenti:
1°
con la revoca fatta dal collegio o dal gruppo, quando ancor nulla si è
fatto;
2°
se rimane inadempiuta qualche condizione apposta al compromesso;
3°
se l'elezione effettuata risulta nulla.
Can.
176 - Se non è disposto altro dal
diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e vanga proclamato dal presidente
del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei
voti, a norma del can. 119, n. 1.
Can.
177 - § 1. L'elezione deve essere
intimata immediatamente all'eletto, il quale deve notificare entro otto
giorni utili dalla ricezione dell'intimazione al presidente del collegio o
del gruppo se accetta l'elezione o no; altrimenti l'elezione non ha effetto.
§
2. se l'eletto non ha accettato, perde ogni diritto proveniente
dall'elezione e né questo rivive per una accettazione susseguente, ma può
essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese
dall'aver conosciuto la non accettazione, deve procedere a una nuova
elezione.
Can.
178 - L'eletto, accettata
l'elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l'ufficio
con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.
Can.
179 - § 1. Se l'elezione necessita
di conferma, l'eletto, entro otto giorni dal giorno dell'accettazione
dell'elezione, deve richiedere personalmente o per mezzo di un altro la
conferma all'autorità competente; altrimenti è privo di ogni diritto, se
non avrà provato di essere stato trattenuto da un giusto impedimento nel
chiedere la conferma.
§
2. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo l'eletto a norma del can.
149, § 1, e l'elezione sia stata compiuta a norma del diritto, non può
negare la conferma.
§
3. La conferma deve essere data per riscritto.
§
4. Prima dell'intimazione della conferma, non è lecito all'eletto
intromettersi nell'amministrazione dell'ufficio sia nelle cose spirituali
sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.
§
5. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto, a
meno che non si disponga altrimenti dal diritto.
Art.
4
La
postulazione
Can.
180 - § 1. Se all'elezione di
colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un
impedimento canonico del quale si possa e si sia soliti concedere la
dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente
autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto.
Can.
181 - § 1. Perché la postulazione
abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti.
§
2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola:
postulo , o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra
equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non esista, altrimenti
per la postulazione.
Can.
182 - § 1. La postulazione deve
essere trasmessa dal presidente entro otto giorni utili all'autorità
competente alla quale appartiene confermare l'elezione, cui spetta concedere
la dispensa dall'impedimento, oppure, se non ha tale potestà, richiederla
all'autorità superiore, se non si esige la conferma, la postulazione deve
essere trasmessa all'autorità competente perché venga concessa la
dispensa.
§
2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il termine stabilito,
per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è
privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che
il presidente non sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel
trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo
opportuno per dolo o per negligenza.
§
3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità
competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla.
§
4. Gli elettori non possono revocare la postulazione una volta fatta
all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità stessa.
Can.
183 - § 1. Se non fu ammessa la
postulazione da parte dell'autorità competente, il diritto di eleggere
ritorna al collegio o al gruppo.
§
2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia reso noto al
postulato, che deve rispondere a norma del can. 177, § 1.
§
3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene immediatamente l'ufficio con
pieno diritto.
Capitolo
II
PERDITA
DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO
Can.
184 - § 1. L'ufficio ecclesiastico
si perde con lo scadere del tempo prestabilito, raggiunti i limiti d'età
definiti dal diritto, per rinuncia, trasferimento, rimozione e anche
privazione.
§
2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu
conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto
altro dal diritto.
§
3. La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto
prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione
dell'ufficio.
Can.
185 - A colui, che perde l'ufficio
per raggiunti limiti d'età o per rinuncia accettata, può essere conferito
il titolo di emerito.
Can.
186 - Allo scadere del tempo
prestabilito o raggiunti i limiti d'età, la perdita dell'ufficio ha effetto
soltanto dal momento, in cui è intimata per iscritto dalla competente
autorità.
Art.
1
La
rinuncia
Can.
187 - Chiunque è responsabile dei
suoi atti può per giusta causa rinunciare all'ufficio ecclesiastico.
Can.
188 - La rinuncia fatta per timore
grave, ingiustamente incusso, per dolo o per errore sostanziale oppure con
simonia, è nulla per il diritto stesso.
Can.
189 - § 1. La rinuncia, perché
abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta
all'autorità alla quale appartiene la provvisione dell'ufficio di cui si
tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due
testimoni.
§
2. L'autorità non accetti una rinuncia non fondata su una causa giusta e
proporzionata.
§
3. La rinuncia che necessita di accettazione, se non sia accettata entro tre
mesi, manca di ogni valore; quella che non ha bisogno di accettazione
sortisce l'effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del
diritto.
§
4. La rinuncia, fino a quando non abbia sortito l'effetto, può essere
revocata da parte del rinunciante; conseguito l'effetto non può essere
revocata, ma colui che ha rinunciato può conseguire l'ufficio per altro
titolo.
Art.
2
Il
trasferimento
Can.
190 - § 1. Il trasferimento può
essere effettuato soltanto da parte di colui, che ha il diritto di
provvedere all'ufficio che si perde e insieme all'ufficio che viene
affidato.
§
2. Se il trasferimento fosse fatto contro la volontà del titolare
dell'ufficio, è richiesta una causa grave e, fermo sempre restando il
diritto di esporre le ragioni contrarie, si osservi il modo di procedere
disposto dal diritto.
§3.
Il trasferimento, per sortire effetto, deve essere intimato per iscritto.
Can.
191 § 1. Nel trasferimento, il
primo ufficio è vacante con il possesso del secondo ufficio canonicamente
ottenuto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto o non sia stato
imposto altro da parte dell'autorità competente.
§
2. Il trasferito percepisce la remunerazione connessa con il primo ufficio,
finché abbia ottenuto canonicamente il possesso del secondo.
Art.
3
La
rimozione
Can.
192 - Una persona viene rimossa
dall'ufficio sia per decreto legittimamente emesso dall'autorità
competente, osservati i diritti acquisiti eventualmente dal contratto, sia
per il diritto stesso a norma del can. 194.
Can.
193 - § 1. Non si può essere
rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per
cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto.
§
2. Lo stesso vale perché dall'ufficio, che a qualcuno è conferito a tempo
determinato, uno possa essere rimosso prima dello scadere di questo tempo,
fermo restando il disposto del can. 624, § 3.
§
3. Dall'ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a
qualcuno a prudente discrezione dell'autorità competente, uno può per
giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.
§
4. Il decreto di rimozione, per sortire effetto, deve essere intimato per
iscritto.
Can.
194 - § 1. E' rimosso dall'ufficio
ecclesiastico per il diritto stesso:
1°
chi ha perso lo stato clericale;
2°
chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della
Chiesa;
3°
il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile.
§
2. La rimozione, di cui ai nn. 2 e 3, può essere sollecitata soltanto se
della medesima consti da una dichiarazione dell'autorità competente.
Can.
195 - Se qualcuno, non però per il
diritto stesso, ma per decreto dell'autorità competente sia rimosso
dall'ufficio mediante il quale si provvede al suo sostentamento, la medesima
autorità curi che gli sia assicurato il sostentamento per un congruo
periodo di tempo, a meno che non si sia provvisto altrimenti.
Art.
4
La
privazione
Can.
196 - § 1. La privazione
dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata
solamente a norma del diritto.
§
2. La privazione sortisce effetto secondo le disposizioni dei canoni sul
diritto penale.
Titolo
X
La
prescrizione
Can.
197 - La prescrizione, come modo di
acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da
obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile
della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo
Codice.
Can.
198 - Nessuna prescrizione ha
valore, se non è fondata sulla buona fede, non solo all'inizio, ma per
tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo il disposto
del can. 1362.
Can.
199 - Non sono sottoposti alla
prescrizione:
1°
i diritti e gli obblighi che sono di legge divina naturale o positiva;
2°
i diritti che si possono ottenere per il solo privilegio apostolico;
3°
i diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la vita spirituale dei
fedeli;
4°
i confini certi e indubitabili delle circoscrizioni ecclesiastiche;
5°
le elemosine e gli oneri delle Messe;
6°
la provvisione dell'ufficio ecclesiastico che a norma del diritto richiede
l'esercizio dell'ordine sacro
7°
il diritto di visita e l'obbligo di obbedienza, quasi che i fedeli non
possono essere visitati da nessuna autorità ecclesiastica e non siano più
soggetti ad alcuna autorità.
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