Can.
129 - § 1. Sono abili alla
potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina
e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono
insigniti dell'ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.
§
2. Nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare
a norma del diritto.
Can.
130 - La potestà di governo di per
sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno,
in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente
nel foro esterno, in questo foro non vengono riconosciuti, se non in quanto
ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.
Can.
131 - § 1. La potestà di governo
ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la
potestà delegata, quella che è concessa alla persona stessa, non mediante
l'ufficio.
§
2. La potestà di governo ordinaria può essere sia propria sia vicaria.
§
3. A chi si asserisce delegato, incombe l'onere di provare la delega.
Can.
132 - § 1. Le facoltà abituali
vengono rette dalle disposizioni sulla potestà delegata.
§
2. Purtuttavia se nella sua concessione non è disposto espressamente altro
o non è stata scelta l'abilità specifica della persona, la facoltà
abituale concessa all'Odinario non è annullata venendo meno il diritto
dell'Ordinario cui fu concessa, sebbene egli stesso abbia iniziato a
eseguirla, ma passa a qualsiasi Ordinario che gli succede nel governo.
Can.
133 - § 1. Il delegato, che
oltrepassa i limiti del suo mandato sia circa le cose sia circa le persone,
agisce invalidamente.
§
2. Non si reputa che il delegato oltrepassi i limiti del suo mandato se
compie ciò per cui fu delegato in modo diverso da quello determinato dal
mandato, a meno che il modo non sia stato imposto per la validità dallo
stesso delegante.
Can.
134 - § 1. Col nome di Ordinario
nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e
gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa
particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368;
inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria
generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i
propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto
pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto
pontificio clericale, che posseggono almeno potestà esecutiva ordinaria.
§
2. Col nome di Ordinario del luogo s'intendono tutti quelli recensiti nel
§1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita
apostolica.
§
3. Quanto viene attribuito nominalmente al Vescovo diocesano nell'ambito
della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano
e agli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, esclusi il Vicario
generale ed episcopale, se non per mandato speciale.
Can.
135 - § 1. La potestà di governo
si distingue in legislativa, ed esecutiva e giudiziale.
§
2. La potestà legislativa è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto,
e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di sotto dell'autorità
suprema, non può essere validamente delegata , se non è disposto
esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore non
può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore.
§
3. La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari,
è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e non può essere
delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o
sentenza.
§
4. Per ciò che concerne l'esercizio della potestà esecutiva, si osservino
le disposizioni dei canoni che seguono.
Can.
136 - Pur stando fuori del
territorio, la potestà esecutiva si può esercitare validamente verso i
sudditi, benché assenti dal territorio, a meno che non consti altro dalla
natura della cosa o dal disposto del diritto; la si può esercitare verso i
forestieri che si trovano attualmente nel territorio, se si tratta di
concedere favori o di mandare ad esecuzione sia le leggi universali sia le
leggi particolari, alle quali gli stessi sono tenuti a norma del can. 13, §
2, n.2.
Can.
137 - § 1. La potestà esecutiva
ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a
meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.
§
2. La potestà esecutiva delegata dalla Sede Apostolica può essere
suddelegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a meno che non sia
stata scelta l'abilità specifica della persona o non sia stata
espressamente proibita la suddelega.
§
3. La potestà esecutiva delegata da un'altra autorità che ha potestà
ordinaria, se è stata delegata per un insieme di casi, può essere
suddelegata soltanto in casi singoli; se invece è stata delegata per un
atto o per atti determinati, non può essere suddelegata, se non per
espressa concezione del delegante.
§
4. Nessuna potestà suddelegata può essere nuovamente suddelegata, se ciò
non fu concesso espressamente da parte del delegante.
Can.
138 - La potestà esecutiva
ordinaria come pure la potestà delegata per un insieme di casi, è da
interpretarsi in senso largo, qualsiasi altra invece in senso stretto;
tuttavia a chi è stata delegata la potestà, s'intendono concesse anche
quelle cose senza le quali la medesima potestà non può essere esercitata.
Can.
139 - § 1. Se non è stabilito
altro dal diritto, per il fatto che uno si rivolga a qualche autorità
competente, anche superiore, non si sospende la potestà esecutiva
dell'altra autorità competente, sia essa ordinaria oppure delegata.
§
2. Tuttavia l'inferiore non s'intrometta nella questione deferita
all'autorità superiore, se non per causa grave e urgente; nel qual caso
avverta immediatamente il superiore della cosa.
Can.
140 - § 1. Qualora siano stati
delegati parecchi a trattare in solido lo stesso affare, chi per primo abbia
iniziato a svolgere l'affare esclude gli altri dal trattarlo, a meno che in
seguito non sia stato impedito o non abbia voluto procedere ulteriormente
nel condurlo a termine.
§
2. Qualora siano stati delegati parecchi collegialmente a trattare un
affare, tutti devono procedere a norma del can. 119, a meno che non sia
stato disposto altro nel mandato.
§
3. La potestà esecutiva delegata a parecchi, si presume delegata ai
medesimi in solido.
Can.
141 - Qualora siano stati delegati
parecchi successivamente , sbrighi l'affare colui, il cui mandato è
anteriore, né fu poi revocato.
Can.
142 - § 1. La potestà delegata si
estingue compiuto il mandato; trascorso il tempo o esaurito il numero dei
casi per i quali fu concessa; cessando la causa finale della delega; per
revoca del delegante intimata direttamente al delegato come pure per
rinuncia del delegato fatta conoscere al delegante e da lui accettata; non
si estingue invece venendo meno il diritto del delegante, eccetto che ciò
non appaia dalle clausole apposte.
§
2. Tuttavia l'atto, proveniente da potestà delegata che si esercita nel
solo foro interno, posto per inavvertenza dopo la scadenza del tempo di
concessione, è valido.
Can.
143 - § 1. La potestà ordinaria
si estingue con la perdita dell'ufficio cui è annessa.
§
2. Se non si sia disposto altro dal diritto, la potestà ordinaria è
sospesa, qualora si appelli legittimamente o s'imponga un ricorso contro la
privazione o la rimozione dall'ufficio.
Can.
144 - § 1. Nell'errore comune di
fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di
diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto
interno, la potestà di governo esecutiva.
§
2. La stessa norma sia applica alle facoltà di cui ai cann. 883, 966, e
1111, § 1.
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