Can.
124 - § 1. Per la validità dell'atto giuridico, si richiede che sia
posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce
essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti
dal diritto per la validità dell'atto.
§
2. L'atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi esterni
si presume valido.
Can.
125 - § 1. L'atto posto per violenza inferta dall'esterno alla persona,
cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo.
§
2. L'atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a
meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per
sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori
nel diritto, sia d'ufficio.
Can.
126 - L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò
che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non,
è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto
intrapreso per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria
a norma del diritto.
Can.
127- § 1. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre
gli atti necessiti del consenso o del consiglio di un collegio o di un
gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del
can. 166, a meno che, quando si tratti di richiedere soltanto il consiglio,
non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio; perché
poi l'atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza
assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il consiglio di tutti.
§
2. Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti
necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone, come singole:
1° se si esige il consenso, è
invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone
o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persone;
2° se si esige il consiglio, è
invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il
Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto,
benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo
giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.
§
3. Tutti quelli, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti
all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità
degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo
che può essere sollecitato dal Superiore.
Can.
128 - Chiunque illegittimamente con un atto giuridico, anzi con
qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, arreca danno ad una altro,
è tenuto all'obbligo di riparare il danno arrecato.
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